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IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE PER L’ANNO D’IMPOSTA
2000 * * * * * * * * * Il funzionario designato per la gestione
dell’imposta I. C. I. Visto il Decreto Leg.vo 30/12/92
n.504 e successive modificazioni; Visto il Decreto Leg.vo 15/12/97
n. 446; Visto il Regolamento comunale per
la disciplina dell’imposta sugli immobili; A
V V E R T E 1.
Dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2001 va presentata, ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento Comunale, la comunicazione di variazione per gli
immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) acquistati nel corso
dell’anno 2000 e per i quali, durante lo stesso anno, si sono verificate
modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del
soggetto obbligato (es. gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato
costituito o estinto un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o
locazione finanziaria. Gli immobili hanno perso o acquistato il diritto
all’esenzione o all’esclusione dell’ I.C.I.-
Gli immobili hanno cambiato caratteristiche rilevanti ai fini
dell’imposta). 2.
La comunicazione di variazione I.C.I., redatta su apposito
modello in distribuzione presso gli Uffici Comunali, deve essere presentata al
Comune direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno. 3.
La comunicazione di variazione effettuata dopo il 30 Giugno
2001 si considera omessa. Per
l’omessa comunicazione si applica la sanzione di £ 300.000 per ogni singola
unità immobiliare interessata.
IL RESPONSABILE I.C.I.
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