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Variazione immobile

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. –

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE PER L’ANNO D’IMPOSTA  2000

 

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Il funzionario designato per la gestione dell’imposta   I. C. I.

Visto il Decreto Leg.vo 30/12/92 n.504 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Leg.vo 15/12/97 n. 446;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta sugli immobili;

 

A V V E R T E

 

1.          Dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2001 va presentata, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale, la comunicazione di variazione per gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) acquistati nel corso dell’anno 2000 e per i quali, durante lo stesso anno, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato (es. gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito o estinto un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o locazione finanziaria. Gli immobili hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dell’ I.C.I.-  Gli immobili hanno cambiato caratteristiche rilevanti ai fini dell’imposta).

2.          La comunicazione di variazione I.C.I., redatta su apposito modello in distribuzione presso gli Uffici Comunali, deve essere presentata al Comune direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

3.          La comunicazione di variazione effettuata dopo il 30 Giugno 2001 si considera omessa.

 

Per l’omessa comunicazione si applica la sanzione di £ 300.000 per ogni singola unità immobiliare interessata.

                                                                                         

                                                                                          

IL RESPONSABILE I.C.I.  

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