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        di Memoli Pio

 

  

D.P.R. n. 392/1994
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (in
Suppl. ordinario n. 94, alla Gazz. Uff. n. 141, del 18 giugno). --
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24
dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione del
parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 5 aprile 1994; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13
aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di
accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti
tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla
trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti
di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti
collegati.


Art. 2.

Definizioni.

1. Ai sensi del presente regolamento, per <<legge>>, si intende la
legge 5 marzo 1990, n. 46; per <<camera di commercio>>, si intende la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Art. 3.

Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese.

1. Le imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 della legge che
intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione,
ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1 della legge, presentano, ai sensi dell'art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, decimo comma
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle
attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'art. 1 e
alle relative singole voci, quale esse effettivamente siano e
dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della
legge.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle
commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di
iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della
qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia
direttamente alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione
nel registro delle ditte di cui al testo unico 20 settembre 1934, n.
2011.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il certificato è
rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla
camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di
cui all'art. 19 citato.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della
legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura
dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione
l'impresa stessa ha la propria sede.

Art. 4.

Verifiche.

1. Le verifiche previste dall'art. 14, comma 1, della legge
dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila
abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati
di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.


Art. 5.

Dichiarazione di conformità.

1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non
installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall'art. 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza
e alla realizzazione degli impianti anziendali possono rilasciare,
per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'art.
9 della legge e dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.


Art. 6.

Adeguamento mediante atto di notorietà
e dichiarazione sostitutiva.

1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già
conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore
della medesima, per lavori completati antecedentemente, i
responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare
l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto
davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli
adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella
condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga
dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di
conformità di cui all'art. 9 della legge.


Art. 7.

Norme abrogate.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo
1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Art. 8.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Aggiornato il: 20 gennaio 2002