C.A.T. SERVICE      Impianti termoidraulici

        di Memoli Pio

 

  

Legge n. 46/1990

Legge 5 marzo 1990, n. 46 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - Norme

per la sicurezza degli impianti.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione.

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti

impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e

di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a

partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente

distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le

antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da

fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di

trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno

degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita

dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo

stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal

punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente

distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di

ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli

impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili

adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri

usi.

Art. 2.

Soggetti abilitati.

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,

all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1

tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel

registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.

2011 e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo

provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,

n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al

possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da

parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,

prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un

responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

Art. 3.

Requisiti tecnico-professionali.

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2,

sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una

università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con

specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art.

2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,

previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo,

alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della

legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo

un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle

dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze

di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività

dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso

quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio

installatore con qualifica di specializzato nelle attività di

installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione

degli impianti di cui all'art. 1.

Art. 4.

Accertamento dei requisiti tecnico-professionali.

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato

per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per

l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una

commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di

cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in

rappresentanza degli ordini professionali, un membro in

rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza

degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti

membri designati dalle organizzazioni delle categorie più

rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività

disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un

docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di

istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti

tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di

riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di

attuazione di cui all'art. 15.

 

Art. 5.

Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti

tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla

commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di

essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo

provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,

n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti

di cui all'art. 1.

2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei

requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che

dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno

nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934,

n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese

installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

 

Art. 6.

Progettazione degli impianti.

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli

impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2

dell'art. 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di

professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle

rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione

e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di

sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione

di cui all'art. 15.

3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di

impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto

edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge

ad approvazione.

 

Art. 7.

Installazione degli impianti.

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a

regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a

regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le

norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI)

e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di

quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si

considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di

impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta

sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore

della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale

data, a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8.

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

per l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del

decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di

normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta

dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del

contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è

iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo

per gli anni seguenti.

Art. 9.

Dichiarazione di conformità.

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a

rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli

impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di

tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa

installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno

parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali

impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.

Art. 10.

Responsabilità del committente o del proprietario.

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori

di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione

degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi

dell'art. 2.

 

Art. 11.

Certificato di abitabilità e di agibilità.

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità

dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il

certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto,

salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 12.

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del

rilascio del certificato di collaudo, nonchè dall'obbligo di cui

all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli

impianti di cui all'art. 1.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto

e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per

apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia

elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando

l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui

all'art. 9.

 

Art. 13.

Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione

di conformità o del certificato di collaudo.

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a),

b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1, vengano installati in edifici per i

quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa

installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla

conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la

dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli

impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di

attuazione di cui all'art. 15.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la

dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove

previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto

dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9 dovrà

essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti

preesistenti.

 

Art. 14.

Verifiche.

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la

conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e

della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i

comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per

la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di

avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito

delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1, secondo le

modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi

dalla presentazione della relativa richiesta.

 

Art. 15.

Regolamento di attuazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di

attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria

la redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri

e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado

di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto

conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di

sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta

dal direttore generale della competente Direzione generale del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un

suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie

imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle

professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli

nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia

elettrica e di gas.

3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad

indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

 

Art. 16.

Sanzioni.

1. Alla violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a

carico del committente o del proprietario, secondo le modalità

previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una

sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue,

secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,

una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le

modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di

cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico

dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza

violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè

gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al

comma 1.

 

Art. 17.

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri

regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

Art. 18.

Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui

all'art. 15, sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di

trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di

cui all'art. 1 le imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali sono

tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'art. 7

ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di

conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi

dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli

effetti la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.

Art. 19.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

      

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Aggiornato il: 20 gennaio 2002