Al Signor Giudice di Pace
del Comune di Alessano
Ricorso avverso verbale della POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Morciano di Leuca.
Il sottoscritto xxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxx il xxxxxxxxx e residente in xxxxx in via xxxxxxxxxxxxxxx n. xxx quale proprietario del mezzo targato: LE xxxxxx
PREMETTE
Che gli Agenti della Sezione Polizia Municipale di MORCIANO di Leuca hanno notificato allo scrivente, in data 12.09.2000 a mezzo del servizio postale, il verbale n° 10057 per violazione dell'Art. 142 del C.d.S. rilevata a mezzo apparecchio AUTOVELOX Mod.104/C matricola 1147
TANTO PREMESSO, RITENENDO LA CONTESTATA VIOLAZIONE INESISTENTE
CON IL PRESENTE ATTO PROPONE RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE
24.03.'89 N. 122. OVVERO AI SENSI DELL' ART. 203 D.L.vo 30-04-'92 n. 285.
- Si chiede pertanto la nullità del verbale n° 10057
Tale ricorso viene proposto per i seguenti motivi:
L'organo di vigilanza eccepisce la violazione dell'articolo 142/8 del vigente Codice della Strada, in quanto, nella specie, non ha fatto quanto possibile, anzi non ha fatto alcunché, per contestare personalmente l'infrazione al conducente o almeno effettuarne il tentativo mancando, infatti, la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore a conferma della mancata contestazione.
Pertanto, nel caso concreto, in nessun modo la violazione avrebbe potuto essere contestata immediatamente, qualunque fosse stata la velocità del veicolo, essendo mancato l'apposito servizio per la contestazione immediata.
Si tratta quindi di impossibilità aprioristica, non dipendente da fattori contingenti ma ascrivibile ad esclusiva responsabilità della Polizia Municipale di MORCIANO di Leuca, per carenza nell'organizzazione del servizio di accertamento.
Ma c'è di più.
Infatti un'altro motivo di ricorso inerisce l'eccesso di potere dovuto ad assoluta carenza di motivazione laddove testualmente si legge: " Non è stato possibile procedere a contestazione immediata in quanto la apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari ".
Questa motivazione, ormai in uso in tutta Italia, ha assunto la notazione di clausola di stile, sempre uguale, generica, indeterminata, tautologica e quindi inconcludente, non essendo agganciata ad un fattore contingente in cui si possa verificare in concreto una situazione di impossibilità della contestazione immediata.
Non è vero il fatto secondo il quale il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (come si nota dalla foto allegata).
Ciò è errato sia sul piano tecnico - fattuale che su quello giuridico.
Sul piano tecnico - fattuale valga la recente pronuncia della suprema Corte di Cassazione del 02.08.2000 n°10107, la quale prende in considerazione che l'eccesso di velocità accertato con l'autovelox deve essere immediatamente contestato al trasgressore mediante una pattuglia appostata a distanza dall'apparecchio e avvertita via radio.
Tale norma esige l'esplicazione di una qualche attività, anche minima, almeno per tentare la contestazione immediata.
Invece niente.
Le parole "Quando è possibile" di cui alla succitata norma, vogliono significare che la contestazione immediata deve essere la regola, mentre la notificazione a domicilio l'eccezione.
Sul piano giuridico valga la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 3 aprile 2000 n°4010, la quale prende in considerazione gli accertamenti eseguiti con l'Autovelox modello 104/C in quanto tale apparecchiatura, emettendo un suono al passaggio del veicolo che supera la velocità consentita, pone gli agenti in grado di rilevare immediatamente l'infrazione e di attivarsi per la immediata contestazione.
L'Autovelox modello 104/C del cui utilizzo si fa menzione nel verbale n° 10057, emettendo un suono al passaggio del veicolo e visualizzandone nel contempo la velocità, consente di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocità su un apposito display, onde, in assenza di circostanze effettivamente impeditive, non può negarsi la possibilità di procedere alla contestazione immediata.
Dalla disciplina degli artt. 200 e 201 del codice stradale si desume che la contestazione immediata dell'infrazione ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde la contestazione stessa non può essere omessa tutte le volte in cui sia possibile effettuarla.
In particolare, l'art. 201 prevede che si procede alla notificazione del verbale di accertamento della violazione solo qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ed impone che il detto verbale contenga "l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata".
L'art. 14 della legge n. 689/81, invece, prevede la notificazione "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.
Correlativamente l'art. 383 del regolamento di esecuzione del codice stradale prevede che, normalmente, il verbale di accertamento della violazione dia atto anche della contestazione al trasgressore, che può chiedere l'inserimento in esso delle sue dichiarazioni, mentre il successivo art. 384 indica, sia pure a titolo soltanto esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione immediata.
Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato dalla Suprema Corte in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689/81) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (v., ex plurimis, Cass. 17 gennaio 1998 n. 377; 2 luglio 1997 n. 5904).
Dalla disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.
Si ribadisce inoltre il principio, affermato dalla Cassazione con sentenza 18 giugno 1999 n. 6123, secondo cui il giudice competente, in sede giurisdizionale, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.
Nella sentenza della Cassazione del 3 aprile 2000 n° 4010 è stato affermato come il Pretore abbia, con ampia motivazione, ritenuto che la contestazione immediata dell'eccesso di velocità fosse possibile, tenendo conto delle caratteristiche evolute del modello di apparecchio di rilevamento utilizzato per l'accertamento, affermando espressamente che non ricorreva alcuna delle ipotesi di impossibilità contemplate dal citato art. 384 del regolamento di esecuzione del codice stradale.
SI CONCLUDE
Chiedendo che il Signor Al Signor Giudice di Pace, accertati i fatti e verificata la irregolarità
della contestazione, voglia annullare il verbale n° 10057:
1) Per mancanza di contestazione immediata;
2) Per una situazione di incertezza in ordine alle modalità del rilievo ed alla sua valenza probatoria, tale da inficiare l'accertamento;
3) Violazione di legge;
4) Eccesso di potere.
Si chiede pertanto, in vista di tale procedimento, la sospensione del verbale di accertamento n° 10057.
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Firma _____________________________
ALLEGO:
- Originale del verbale n°10057
- Copia foto relativa al verbale n°10057