V.F.B.

VFB

La Truppa

(La Truppa così come citata nel Libro Bianco 2002 PARTE V IL PERSONALE MILITARE redatto dal Ministero Della Difesa)

DOMANDA E RISPOSTA:

La Truppa Oggi

La Truppa Domani

Reclutamento VFA

Reclutamento  VFB

Reclutamento VSP

Vantaggi per l'immissione nel mondo del lavoro

Carriera del VFA

Carriera del  VFB

Carriera del VSP

 

TESTO:

5.2 IL RECLUTAMENTO

            5.2.1   Il reclutamento dei militari di truppa

5.2.1 Il reclutamento dei militari di truppa

Il sistema di reclutamento basato prevalentemente sulla coscrizione obbligatoria – nell’ambito della definizione data dalla Costituzione alla difesa della Patria come “sacro dovere del cittadino” – ha subito nel corso degli anni numerose varianti supportate da specifiche norme legislative.

Il primo fenomeno che ha inciso progressivamente ed in senso negativo sulle possibilità di reclutamento è stato quello dell’obiezione di coscienza che ha raggiunto la punta massima di 108.000 domande alla fine degli anni ’90.

Per fronteggiare l’esigenza di personale specializzato e compensare i cali di forza da arruolare, un primo tentativo fu fatto il 14 febbraio 1964 con il D.P.R. n.237 che riguardava i Volontari Allievi Specializzati (V.A.S.).

Successivamente, con la legge 31 maggio 1975 n. 191, i V.A.S. venivano sostituiti dalla figura dei Volontari Tecnici Operatori a ferma biennale con un limite di arruolamento pari al 16% della forza alle armi, limite che peraltro non fu mai raggiunto.

Un ulteriore miglioramento della situazione fu raggiunto nel 1986 quando, con la legge n. 958 del 24 dicembre, fu approvata la “Riforma del servizio di leva”, grazie alla quale la suddetta percentuale dei “volontari” fu portata al 19%.

Ma per disporre di una norma che consentisse un più ampio afflusso di volontari e, nel contempo, delineasse la progressione di carriera di questi giovani che sceglievano la via delle armi, bisogna attendere il Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 196, con il quale sono state introdotte le attuali figure del:

 

Un’ulteriore nuova figura, quella del Volontario in Ferma Annuale (VFA), introdotta con la conversione in legge del Decreto legge relativo alla partecipazione italiana alle operazioni NATO in Macedonia ed in Albania (D.L. 21 aprile 1999, n.110 convertito con la legge 18 giugno 1999, n.186), è stata affiancata alle predette categorie. La particolare durata della ferma, un anno, e la stretta relazione con il bacino del personale di leva disponibile, ne caratterizzano la figura giuridica.

Lo stesso strumento legislativo ha introdotto la possibilità ai volontari in ferma breve di usufruire di ulteriori successive rafferme biennali.

In definitiva al momento sono in servizio nelle FF.AA. Volontari:

Finalmente con la legge n. 331 del 14 novembre 2000 si è provveduto alla riorganizzazione della categoria nell’ottica della professionalizzazione dello strumento militare, prevedendo:

 

In tale contesto, il reclutamento dei volontari di truppa avviene con le tipologie nel seguito indicate:

Per quanto concerne l’arruolamento di tale tipologia di volontari, il sistema individuato risponde a criteri di estrema semplicità ed è volto a consentire al cittadino di poter espletare il servizio, se idoneo, in breve tempo dalla data di presentazione della domanda (circa un mese) e, nel limite dei posti disponibili ed in funzione dei Reggimenti da alimentare, nell’ambito del Reggimento scelto. In pratica, possono essere arruolati come VFA  tutti i cittadini non ancora alle armi, alle armi o già congedati, di età compresa fra i 17 ed i 28 anni. Le domande di arruolamento devono essere presentate al:

l Distretto Militare d’appartenenza o al comando del Reggimento prescelto per l’espletamento del servizio, per i giovani non ancora alle armi o congedati;

l Reparto di appartenenza, per i militari di leva alle armi. Per tale categoria di personale, il servizio di leva svolto non è computato quale servizio utile per l’espletamento della ferma volontaria annuale.

Le procedure di selezione e reclutamento sono state rese molte semplici. Ad esempio, nell’Esercito, la selezione avviene sulla base dei requisiti psico- fisici ed attitudinali posseduti dai candidati, dei posti disponibili nei Reparti, da alimentare con detta tipologia di personale, e della data ed ora di presentazione della domanda.

 

Nel 1997 (D.P.R. n. 332/1997) sono state disciplinate le modalità applicative per il reclutamento dei VFB. A seguito di ciò, è possibile arruolare, come VFB, sia giovani in servizio di leva, sia personale non ancora chiamato alle armi. Detto personale può avere un’età compresa fra i 17 e i 22 (limite elevato a 25 dal 5° bando Interforze con apposita variante al Bando) anni (limite elevato a 23 (26) per i giovani già militari di leva congedati). Tali disposizioni sull’arruolamento dei VFB consentono ai giovani che fanno domanda di orientare già in partenza le proprie scelte verso una carriera futura nei ranghi delle FF.AA. ovvero delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, Corpo dei Vigili del fuoco, Corpo militare della Croce Rossa.

In particolare, al momento, i giovani all’atto della presentazione della domanda indicano a quale FA o Forza di polizia vorranno accedere al termine della ferma breve (mediamente dopo 4 anni) sottoponendosi alla selezione da parte dell’Ente al quale si candidano.

Sulla base di questa indicazione, le attività selettive saranno effettuate presso i relativi Centri di selezione

Tali attività comprendono:

I candidati risultati idonei e vincitori di concorso svolgono la ferma triennale presso una delle tre FF.AA., al termine della quale, in funzione dei dati selettivi iniziali e del rendimento fornito nei tre anni di ferma, saranno stilate apposite graduatorie, sulla cui base i migliori Volontari saranno immessi nel ruolo dei VSP della propria FA, ovvero nei ruoli iniziali delle Forze di Polizia o di altre Amministrazioni. Tale sistema, in sostanza, rende possibile uno sbocco occupazionale, al termine della ferma, per un’apprezzabile aliquota di VFB

La figura del VSP, come detto, è stata istituita nel 1995 con il medesimo provvedimento che ha istituito i VFB (D. Lgs. n. 196/95 e successive modificazioni/integrazioni). Con tale provvedimento, pertanto, è stato disegnato un “sistema comunicante”, dal basso verso l’alto, secondo cui i VSP possono essere tratti esclusivamente dai VFB (fig. n.3),  che ne abbiano fatto richiesta e  che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno due anni nella FA nella quale chiedono di essere arruolati.

L’immissione nel ruolo dei VSP avviene sulla base di una graduatoria di merito, stilata da un’apposita Commissione ed in funzione dei seguenti parametri, da cui si evince il “peso specifico” attribuito alle diverse attività svolte ed al rendimento offerto nel corso del servizio:

In sintesi, il sistema di reclutamento adottato è un sistema, per così dire, “comunicante”, che, prevedendo transiti/travasi, non solo per il ruolo dei VSP, ma anche per i ruoli dei Sergenti e dei Marescialli, realizza una sorta di osmosi tra ruoli, che evita la dispersione dell’esperienza maturata dai VFB durante il loro periodo di ferma, permette il suo proficuo utilizzo a vantaggio delle F.A. e consente, al contempo, di materializzare un sistema meritocratico, attraverso il quale diviene possibile per un volontario aspirare a migliorare il proprio “status”.

Al momento, come è già stato detto, non è stato, però, possibile soddisfare interamente l’esigenza di reclutamento di volontari con i concorsi “preferenziali”, ai sensi del D.P.R. n.332/97. Ciò ha, pertanto, determinato l’adozione di procedure concorsuali complementari più speditive, che prevedono la selezione solo in ambito singola FA, ed efficace per la funzionalità delle FF.AA. medesime. Peraltro, tali procedure offrono garanzie occupazionali di “sbocco” ancora incerte.

 

Il reinserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito costituisce, a seguito della recente professionalizzazione delle FF.AA., uno degli obiettivi fondamentali della Difesa. Alla riuscita di tale progetto, che dovrà rendere appetibile il reclutamento di Volontari in ferma breve anche attraverso valide garanzie occupazionali al termine della ferma contratta, è direttamente correlata la disponibilità di tale tipologia di personale, nuovo cardine dello strumento militare professionale.

 

Al momento, le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro riservate ai giovani che svolgono il servizio militare volontario sono connesse al compimento della ferma prevista (attualmente di tre anni – VFB, nel prossimo futuro di cinque – VFP). Tali possibilità sono:

Di contro, non va sottaciuto l’atteggiamento dei giovani italiani nei confronti del volontariato militare, i quali, pur a fronte di alti livelli di disoccupazione giovanile, presenti perlomeno in talune aree geografiche del Paese, non sono attratti dall’arruolamento e non soddisfano adeguatamente l’attuale domanda di personale volontario.

Il reclutamento dei volontari viene inoltre realizzato attraverso un concorso interforze che vede coinvolte nel processo selettivo le Forze di Polizia e le Amministrazioni dello Stato che, al termine della ferma, “assorbono” solo una percentuale degli idonei, lasciando senza possibilità di collocamento diretto la rimanenza del personale. Per ridurre questi aspetti negativi, con la citata legge sul “Professionale” è stato istituita all’interno del Ministero della Difesa, una “struttura” competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l’andamento del reclutamento del personale volontario e di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito.

Tale struttura si avvale degli enti periferici della Difesa, acquisisce le informazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni con i predetti datori di lavoro, con soggetti competenti in materia di promozione dell’occupazione.

In definitiva, l’esigenza di reperire ulteriori sbocchi occupazionali nel mondo civile, deriva principalmente dal fatto che le riserve dei posti previste per i volontari nelle Forze di Polizia sono state in passato sostanzialmente disattese a causa dell’eccessiva selezione posta in atto da quest’ultime e dalla possibilità loro offerta di poter colmare le eventuali vacanze registrate nei concorsi interforze mediante concorsi ordinari destinati a personale civile.

                       Il nuovo meccanismo d’immissione dei militari nei reparti operativi - per formazioni omogenee “monoscaglione” a livello compagnia - è caratterizzato dai seguenti aspetti:

o     Aliquota extra quota. Allo scopo di compensare preventivamente le perdite, che statisticamente si verificano prima dell’incorporazione, le precettazioni sono incrementate di un’aliquota di personale, definita “Aliquota Extra Quota” (AEQ). Il personale “extra quota” è impiegato dagli Enti che lo hanno incorporato per colmare/ attenuare, in via prioritaria, le mancate presentazioni, sostituendo i soggetti predesignati e non giunti con elementi di pari incarico.

                        Nessuna modifica alle assegnazioni può essere disposta dai Comandi periferici. Eventuali proposte e/o varianti alla pianificazione delle assegnazioni debbono essere inoltrate dai Comandi responsabili allo SME ed a PERSOMIL, fermo restando che tutte le varianti nominative alle destinazioni ed agli incarichi riportati nei tabulati, effettuate dagli Enti preposti all’addestramento di base, devono essere comunicate alla Direzione Generale secondo le procedure previste.

 

            Con il passaggio al “professionale”, il 2004 sarà, per i cittadini italiani appartenenti alle classi 1985 e precedenti, l’ultimo anno di servizio militare obbligatorio. Sino a tale data, pur nella generale, progressiva diminuzione del gettito annuale della “Leva”, il reclutamento sarà soggetto ad opportuni “ammortizzatori” quale ad esempio la regionalizzazione del servizio militare (che interesserà prioritariamente il personale residente entro 100 Km dalla località di assegnazione) ovvero, qualora ciò non sia possibile, il diritto al rimborso delle spese di viaggio. Di contro, a salvaguardia della funzionalità ed efficienza dello strumento militare in questa delicata e sensibile fase della trasformazione, sono state introdotte condizioni più restrittive ai fini del conseguimento dei ritardi alla chiamata alle armi per motivi di studio, per evitare, ad esempio, che la sola iscrizione all’università costituisca motivo di ritardo e conseguentemente, di fatto, esenzione dal servizio militare. In pratica, nei due/tre anni che precedono la sospensione della leva saranno chiamati alle armi coloro che hanno fruito dell’istituto del rinvio negli anni precedenti (la chiamata “naturale” alle armi della classe 1985 avrebbe luogo non oltre i primi mesi del 2004).

            Contestualmente alla rimodulazione delle norme sul rinvio, vengono introdotte ulteriori norme in materia di dispensa dalla leva a favore di quei giovani già introdotti efficacemente nel mondo del lavoro e/o frequentatori di particolari corsi universitari post laurea, e cioè :

o        l i responsabili diretti di conduzione d’impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa avviata con il sostegno previsto da istituzioni o enti pubblici in materia di incentivazione all’imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;

o         i titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca per laureati, della durata di almeno un anno in caso di frequenza di dottorato di ricerca presso le università legalmente riconosciute.

            Infine, solo in apparente controtendenza con la citata necessità di porre un limite agli esoneri "facili" dal servizio di leva, ma in linea con il principio di privilegiare coloro i quali sono già inseriti nel mondo del lavoro, il Ministro della Difesa con proprio decreto ha facoltà di estendere loro la dispensa dalla leva.

 

5.3 ITER DI CARRIERA (selezione, valutazione e criteri)

            5.3.3.  Truppa

5.3.3 Truppa

Per ciò che concerne la selezione del personale di truppa, si è ritienuto opportuno concentrare l’attenzione sulla selezione del personale volontario, stante l’ormai prossima sospensione del servizio obbligatorio di leva e la conseguente centralità della figura del volontario nel modello professionale di strumento militare disegnato dalla legge n. 331/2000 e dai discendenti decreti.

Il Regolamento di attuazione della legge di riforma dei vertici ha attribuito ai Capi di SM di FA, tra le altre, anche la responsabilità della selezione del personale volontario e ciò ha comportato, per quanto concerne le procedure per il reclutamento dei volontari, la messa in atto di una serie di modifiche ed iniziative finalizzate a selezionare personale idoneo ad operare all’interno delle singole FF.AA.. Soprattutto sono stati impostati nuovi criteri di selezione, in aderenza ad un concetto che superasse il semplice principio di scelta/esclusione e si proiettasse ad una visione dell’uomo-soldato, non solo come risorsa attuale, presente, ma anche potenziale, futura, sulla quale poter investire in termini addestrativi e formativi e conseguentemente d’impiego, in quanto il personale volontario è, comunque, destinato a rimanere in servizio per un periodo di tempo prolungato.

Di conseguenza le competenze sulla selezione del personale anche volontario sono transitate dalla Direzione Generale della Leva agli Stati Maggiori di Forza Armata, che le esplicano tramite gli Ispettorati di Forza Armate ed i vari Centri di selezione alle loro dipendenze od i Centri di selezione delle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, oppure di altre Amministrazioni, in cui il militare può essere ammesso.

 

Volontari in ferma annuale (V.F.A.)

I VFA possono conseguire, dopo la frequenza di apposito corso e previo il superamento dello stesso, l’avanzamento al grado di caporale non prima del terzo mese dall’incorporazione.

Ai caporali della medesima categoria, dopo almeno sei mesi di servizio svolto fornendo garanzie di sicurezza ed affidabilità, può, inoltre, essere attribuita dal Comandante di Corpo la qualifica funzionale di caporale scelto.

Volontari in ferma breve (V.F.B.)

I VFB possono conseguire, previo il solo giudizio d’idoneità, i gradi  di:

Il mancato superamento del Corso “caporale” o “caporal maggiore” non costituisce, però, da solo, motivo di proscioglimento dei VFB. Infatti, è prevista la possibilità di ripetere, per una sola volta, e previo il giudizio favorevole del Comandante di compagnia e del Comandante di battaglione, i suddetti Corsi; e ciò non prima del 9° mese (Corso caporali) o del 23° (Corso caporal maggiore). I VFB giudicati ancora “non idonei” continueranno a prestare servizio nella ferma breve quale volontario (se giudicato “non idoneo” al Corso caporali) o caporale (se giudicato “non idoneo” al Corso caporal maggiore).

Si rammenta, peraltro, che il grado conseguito (caporale o caporal maggiore) costituisce titolo di merito nei concorsi per il passaggio nel servizio permanente.

 Volontari in servizio permanente (V.S.P.)

Nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente possono essere conseguiti, ad anzianità (ogni cinque anni di servizio) e previo il solo giudizio d’idoneità, i seguenti gradi:

 

Si evidenzia, infine, che con il decreto legislativo (D. Lgs. n. 215/2001) discendente dalla legge istitutiva del servizio militare professionale (L. n. 331/2000), le norme relative all’avanzamento dei volontari in servizio permanente sono state estese, in quanto applicabili, anche ai volontari in ferma breve o prefissata o in rafferma, sostanzialmente unificando la disciplina dell’iter di carriera del personale volontario.

Ciò costituisce un ulteriore passo verso la materializzazione di quel sistema “comunicante” che consente a chiunque entri a far parte delle FF.AA. ed a qualunque categoria appartenga di aspirare a migliorare la propria posizione di “status” ed ad assurgere anche ai gradi più elevati.