13-4-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 17        

 

DECRETO 27 marzo 2001.

Linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale "S.U.E.S.  118".

 

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

 

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23.12.1978; n. 833;

Visto l'atto d'intesa tra Stato e Regioni di approva­zione delle linee guida sul sistema di emergenza sanita­ria in applicazione del decreto del Presidente della Re­pubblica 27 marzo 1992;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive mo­difiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29/93 e successive mo­difiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 36;

Visto il D.P.R.S. 30 dicembre 1996, n. 413;

Visto il decreto n. 26166 del 24 luglio 1998 e suc­cessive modifiche ed integrazioni, con il quale è sta­to istituito il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria;

Visto il decreto n. 27162 dell'il novembre 1998, con il quale è stato approvato il documento tecnico che detta  norme tecnico-organizzative del funzionamento del si­stema di emergenza regionale;

Visto il D.P.R.S. li maggio 2000, con il quale è stato approvato il Piano sanitario regionale 2000/2002;

Visto il decreto n. 32158 del 20 giugno 2000, con il quale è stata istituita la Commissione di verifica della qualità dei servizi resi dalla Croce Rossa italiana;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, la quale, all'art. 11, comma due, dispone che l'Assessorato re­gionale della sanità provvede alla stipula del nuovo con­tratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce Rossa italiana per il Servizio 118;

Visto il decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2001, con il quale sono state approvate le "Linee guida per l'orga­nizzazione funzionale dei presidi territoriali di emer­genza e della rete dell'emergenza-urgenza";

Vista la nota assessoriale prot. n. 2N23!001 58 del 15 gennaio 2001, con la quale è stato dato incarico ai fun­zionari dell'I.R.S. e della 2 Direzione della predisposi­zione della bozza di linee guida generali sul funziona­mento dei servizi di emergenza sanitaria regionali

S.U.E.S.         118;

Ritenuto di dover rivedere l'attuale organizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza e di dover apportare quei correttivi necessari ad un ottimo funzionamento dell'intero sistema;

Considerato a tal fine di dover procedere alla revoca di quei provvedimenti ritenuti superati o in conflitto con il nuovo documento di indirizzo regionale;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono confermati, sono approvate le "Linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria re­gionale "S.U.E.S. - 118".

 

Art. 2

 

Sono abrogati il decreto n. 26166 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è

stato istituito il Comitato regionale per l'emergenza sa­nitaria; il decreto n. 27162 dell'i 1 novembre 1998, con il quale è stato approvato il documento tecnico che detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del si­stema di emergenza regionale; il decreto n. 32158 del 20 giugno 2000, con il quale è stata istituita la Commissione di verifica della qualità dei servizi resi dalla Croce Rossa italiana.

 

Art. 3

 

A parziale modifica di quanto indicato nell'allegato al decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2001 la dizione "Cen­tro mobile di rianimazione" è modificata in "Ambulanza di rianimazione".

 

Art. 4

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale com­prensiva dell'allegato.

 

Palermo, 27 marzo 2001.

PROVENZANO

 

Allegato

 

LINEE GUIDA GENERALI

SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

DI URGENZA-EMERGENZA SANITARIA

S.U.E.S. 118

 

Il Sistema di emergenza-urgenza è un sistema di allarme sa­nitario dotato di un numero telefonico unico (118) ad accesso breve,

universale e diretto la cui funzionalità si basa su:

A) la Centrale operativa di riferimento finalizzata a garantire un intervento tempestivo e qualificato in caso di emergenza e ur­genza sanitaria e, in raccordo con la Protezione civile, in caso di

Max-emergenze;

B) il sistema territoriale di soccorso;

C) la rete di servizi e presidi ospedalieri funzionalmente dif­ferenziati e gerarchicamente organizzati e collegati telefonicamente e telematicamente tra loro e con la Centrale operativa di riferimento.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il  quadro normativo su cui si basano le presenti Linee guida è il seguente:

-    D.P.R 27 marzo 1992;

-    Linee guida ministeriali n. 1/96 sul sistema di emergenza sanitaria;

-    legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, artt. 6 e 36;

-    decreto sanità n. 21486 dell'8 febbraio 1997;

-      circolare n. 913 dell'8 febbraio 1997;

-    legge regionale 6 agosto 1997, n. 30, art. 39;

-    legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, art. l1;

-    decreto sanità n. 33793 dell'8 gennaio 2001.

 

STRUTTURÀ DEL S.U.E.S.

Il  sistema per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si avvale:

a)          della Centrale operativa, con compiti di valutazione filtro ed allertamento del sistema;

b)          del sistema territoriale di emergenza in grado di garan­tire l'intervento di soccorso, di salvaguardia e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse nonché il trasporto nel minor tempo possibile nel punto della rete ospedaliera o territoriale adeguata­mente qualificato ed attrezzato per affrontare e risolvere la situa­zione di emergenza e/o urgenza;

c)       di una rete ospedaliera e territoriale dotata di strutture dedicate al pronto soccorso, all'accettazione ed al successivo trat­tamento dello stato di emergenza-urgenza.

 

1. La Centrale operativa

            1.1. Compiti

La Centrale operativa, attraverso il numero telefonico unico 118, raccoglie tutte le richieste di intervento per urgenze e/o emer­genze sanitarie, garantisce e coordina gli interventi nell'ambito ter­ritoriale di competenza ed è collegata mediante linee radio telefo­niche e/o telematiche con i servizi sanitari del sistema di emer­genza - urgenza sanitaria del territorio di competenza. Tra le atti­vità rientrano altresì quelle relative al prelievo e trapianti d'or­gano.

 

1.2.     Bacino d'utenza

Nelle more che, come previsto dal Piano sanitario regionale al punto 4.1, si realizzi la coincidenza degli attuali bacini territo­riali con le singole province, l'organizzazione territoriale del sistema dell'emergenza continuerà ad insistere su quattro bacini di utenza sovraprovinciali: Palermo -Trapani, Caltanissetta - Agri­gento - Enna, Messina, Catania - Siracusa - Ragusa che fanno capo rispettivamente alle Centrali operative di Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania, come disposto dalla legge regionale 3 novem­bre 1993, n. 30.

 

1.3.     Ubicazione

La Centrale operativa deve essere ubicata all'interno del Dipar­timento di emergenza-urgenza delle Aziende ospedaliere di riferi­mento per l'emergenza di terzo livello. Per la Centrale operativa del bacino Palermo - Trapani, unica in Sicilia ad essere allocata al di fuori di un Dipartimento di emergenza-urgenza, si prevede il trasferimento della stessa presso il DEU dell'ARNAS Civico - M. Ascoli - G. Di Cristina, entro un anno dall'emanazione del pre­sente documento.

 

1.4.     Funzioni

1.4.1.Ricezione delle richieste di soccorso.

1.4.2.Valutazione della criticità e del grado di complessità dell'intervento.

1.4.3.Attivazione e coordinamento dell'intervento.

Per l'assolvimento di tali funzioni la Centrale operativa deve essere a conoscenza in tempo reale dei seguenti dati:

- dislocazione e tipologia dei mezzi di soccorso sul territorio;

- ubicazione delle postazioni di guardia medica;

- disponibilità dei posti letto dei Dipartimenti di emergenza, particolarmente di terapia intensiva generale e specialistica (car­diochirurgia, neurochirurgia, toracica, vascolare, neonatale e cen­tro grandi ustioni);

- disponibilità dei posti letto di terapia intensiva e di alta spe­cialità (D.M. 29 gennaio 1992) al di fuori del proprio ambito territoriale.

A tal fine le Aziende ospedaliere devono dotare di adeguato supporto informatico le unità operative, di cui ai paragrafi prece­denti, in modo tale che, in tempo reale, vengano segnalati ricoveri e dimissioni alla Centrale operativa di riferimento, attraverso il si­stema informatico di cui al paragrafo sulle risorse tecnologiche.1.4.4.      Raccordo con la Protezione civile.

Ogni Centrale operativa deve inoltre raccordarsi con la Prote­zione civile collaborando fattivamente con la Prefettura e con il Di­partimento di prevenzione del proprio bacino alla stesura di piani di intervento sanitario nelle maxemergenze.

1.4.5      Raccordo tra i punti nascita e le unità di terapia inten­siva neonatale.

 

1.5.     Compiti specifici

1.5.1.      Inviare i mezzi di soccorso medicalizzati e non organiz­zando l'eventuale trasporto dei pazienti presso la struttura ritenuta più idonea, che deve essere contestualmente allertata.

1.5.2.      Coordinare il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i quali si ravvisa l'urgenza di un trasporto assistito fermo restando che i trasporti secondari su gomma sono di totale competenza del presidio ospedaliero che li richiede. Pertanto le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere entro 90 giorni dovranno essere in grado di garantire l'autosufficienza per tale servizio che sarà svolto con idonei automezzi muniti di perso­nale qualificato.

1.5.3.Coordinare le competenze mediche di appoggio.

1.5.4.Assicurare, qualora necessario, il coordinamento delle at­tività connesse al prelievo e trapianti d'organo.

1.5.5.Coinvolgere la guardia medica territoriale che, a regime, sarà inserita nel sistema per l'emergenza.

1.5.6.      Fornire consigli appropriati all'utenza, indirizzando i pa­zienti al MMG, al pediatra di libera scelta, al servizio di guardia medica territoriale ai PTE.

Per il corretto espletamento lei suddetti compiti devono essere stabiliti protocolli operativi interni, noti anche alle altre strutture coinvolte nel sistema di risposta all'emergenza per garantire un'o­mogeneità operativa.

I protocolli di valutazione della criticità dell'evento devono uti­lizzare codifiche e terminologie standard non suscettibili di ambi­guità interpretative e devono pertanto essere concordali tra le va-

nelle centrali operative. Questa uniformità di codificazione costitui­sce la base per l'attuazione di livelli uniformi di assistenza in emer­genza.

 

2.     Personale della Centrale operativa 118

La Centrale operativa per i propri compiti istituzionali si av­vale delle seguenti figure professionali:

1)      responsabile;

2)      personale medico;

3)      personale infermieristico;

4)      personale ex art. 54 legge regionale 0.33/96, così come mo­dificato dall'art. 15 legge regionale n. 27/98;

5)      personale del ruolo amministrativo;

6)      personale ausiliario.

 

2.1.     Responsabile

Deve essere un dirigente medico specialista in anestesia e ria­nimazione con comprovata esperienza nel settore dell'emergenza-urgenza ed operante nella medesima area.

La direzione della Centrale operativa deve essere riconosciuta come funzione di direzione di struttura complessa o semplice, al­l'interno del dipartimento di emergenza, con autonomia operativa e gestionale.

Al responsabile di Centrale operativa competono:

-      l'organizzazione generale del servizio S.U.E.S. - 118 su tutto il territorio di competenza;

-      l'organizzazione generale degli aspetti tecnici che regolano i rapporti con le altre strutture di emergenza non sanitaria e con gli enti convenzionati;

-  la definizione dei protocolli operativi interni;

-  la definizione e la conduzione di programmi per la verifica e la promozione della qualità dell'assistenza;

-  la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario e laico e la definizione delle relative linee di indirizzo;

-  la gestione del personale medico e non della Centrale ope­rativa e di quello operante sui mezzi di soccorso (ambulanze, am­bulanze di rianimazione, eliambulanze e auto medicalizzate);

-  il raccordo con le altre strutture territoriali deputate agli in­terventi di emergenza e max emergenza sanitaria.

 

2.2.      Personale medico

2.3.      Il medico di centrale garantisce:

-  la supervisione delle attività, in aderenza al protocolli interni stabiliti dal responsabile di centrale;

-      l'attivazione della risposta più idonea nei casi che esulano dai protocolli operativi;

-      l'intervento terapeutico più adeguato. dando opportune di­sposizioni via radio o telefono, quando venga inviata un'ambulanza di tipo A non medicalizzata con solo l'infermiere professionale a bordo (atto medico delegato relativo alla somministrazione di far­maci e l'attuazione della defibrillazione precoce);

-  il ricovero del paziente nella struttura ospedaliera più ido­nea;

-      l'organizzazione dei trasferimenti urgenti di pazienti critici da strutture sanitarie periferiche;

-  il corretto coordinamento del triage, attuato sul luogo dell'intervento io corso di maxemergenze.

Il      personale medico afferente alla Centrale operativa è rappre­sentato da:

a)       medici di guardia medica che hanno superato il corso di formazione per l'emergenza sanitaria territoriale;

b)       medici anestesisti.

I medici di guardia medica riqualificati assegnati alla Centrale operativa, nel rispetto dei protocolli operativi, svolgono le loro fun­zioni in qualità di:

-  medici addetti alla centrale con compiti di supervisione del­l'attività del personale infermieristico;

-  medici addetti all'emergenza territoriale, con compiti assi­stenziali in ambito extraospedaliero.

Le due funzioni sono intercambiabili al fine di non settorializzare i compiti e disperdere la professionalità acquisite nello svol­gere ciascuna delle due attività.

Nelle more del completamento dei corsi di formazione e/o in mancanza di tali figure professionali presso le Centrali operative saranno  utilizzati  medici  anestesisti  del  Servizio  sanitario nazionale.

In quelle Centrali operative che, a regime, fossero sede di auto medicalizzata, di eliambulanza e di ambulanza di rianimazione le funzioni di medico di centrale saranno assunte prioritariamente dal medico anestesista addetto alla ambulanza di rianimazione. io sua assenza dal medico dell'eliambulanza; in loro assenza dal medico della auto medicalizzata.

I medici di guardia medica che abbiano superato il corso di formazione per l'emergenza sanitaria territoriale, su disposizione del responsabile di Centrale operativa, saranno impiegati presso:

- Centrale operativa;

- auto medica (nelle more dei corsi di formazione e/o in man­canza di tali figure professionali su disposizione del responsabile di Centrale operativa potranno essere impiegati medici anestesisti rianimatori del Servizio sanitario nazionale);

- pronto soccorso (quale sede di ABZ medicalizzata);

- ambulanze di tipo A.

L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sen­tito il responsabile della Centrale operativa, provvederà ad assicu­rare un contingente di medici di guardia medica riqualificati con­gruo alle necessità.

Gli anestesisti rianimatori, su disposizione del responsabile di Centrale operativa, saranno impiegati presso:

- Centrale operativa;

- ambulanze di rianimazione;

- eliambulanze;

- auto medica (in mancanza del medico di guardia medica riqualificato).

A regime il personale medico anestesista rianimatore dell'e­liambulanza e delle ABZ di rianimazione dislocate presso le Aziende ospedaliere di riferimento sedi di Centrale operativa sarà individuato all'interno del servizio di anestesia e rianimazione del DEA dell'Azienda ospedaliera di riferimento competente previo potenziamento degli organici in numero di 5 unità per ogni posta­zione.

Per le ambulanze di rianimazione dislocate sul territorio (al­l'esterno dell'Azienda ospedaliera di riferimento), il personale da uti­lizzare sarà individuato tra quello del servizio di anestesia e riani­mazione del presidio ospedaliero presso cui ha sede la postazione.

A tal fine saranno altresì potenziati gli organici in numero di 5 unità per ogni postazione.

Nelle more dell'ampliamento degli organici, il suddetto perso­nale per lo svolgimento di tali funzioni sarà reclutato e percepirà il trattamento economico con le modalità di cui al D.A.21486 8 feb­braio 1997 e relative modifiche.

La gestione giuridica ed economica del suddetto personale è a carico delle singole amministrazioni con le stesse modalità specifi­cate al precedente comma.

 

2.3.     Infermieri professionali

 

Gli infermieri professionali impiegati nel S.U.E.S. - 118 sono distinti in:

 

-  Addetti alla Centrale operativa

Personale dedicato che deve provenire dall'area critica e deve essere in possesso di certificazione di frequenza dei corsi di for­mazione regionale nel settore della emergenza. La formazione di tale personale compete al responsabile della Centrale operativa ed è effettuata sulla base di idonei programmi concordati tra i re­sponsabili delle Centrali operative.

A tale personale infermieristico è affidata la responsabilità ope­rativa della centrale come da D.P.R. 27 marzo 1992, art. 4. In par­ticolare essi, nel rispetto dei protocolli di centrale, svolgono com­piti di:

- ricezione, registrazione e selezione delle chiamate;

- determinazione del grado di criticità dell'evento;

- codificazione delle chiamate e delle risposte secondo il si­stema di codifica previsto dal D.M. 15 maggio 1992;

- mantenimento dei collegamenti con i mezzi di soccorso;

- nelle situazioni critiche o qualora la richiesta riguardi con­dizioni non previste nel protocollo interno consultano il medico di centrale e collaborano con lui nell'assunzione di decisioni per in­terventi complessi.

A regime, ogni Centrale operativa deve essere dotata di infer­mieri professionali dedicati pari a 5 unità per ogni postazione (con­solle, ambulanza di rianimazione, auto medica, eliambulanza).

A tal fine la pianta organica dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliera riferimento è implementata di un numero pari di unità.

Nelle more dell'ampliamento degli organici, il suddetto perso­nale, per lo svolgimento di tali funzioni sarà reclutato e percepirà il trattamento economico con le modalità di cui al D.A. n. 21486 dell'8 febbraio 1997 e relative modifiche. La gestione giuridica ed economica del suddetto personale è a carico dell'Azienda ospeda­liera di riferimento.

 

-  Addetti alla rete territoriale per l'emergenza

Personale proveniente dall'area dell'emergenza, opportuna-mente selezionato dal responsabile di Centrale operativa ovvero

che abbia superato il corso di formazione regionale sull'emer­genza-urgenza.

Tali corsi banditi dall'Assessorato e organizzati dalle Aziende territoriali sono diretti dai responsabili di Centrale operativa dei ri­spettivi bacini d'utenza che sono inoltre incaricati della predispo­sizione di idonei programmi di formazione.

Su disposizione del responsabile di centrale, tale personale è utilizzato:

- sulle ambulanze di rianimazione;

- sulle ambulanze di tipo A, con o senza medico a bordo;

- sulle eliambulanze;

- sulle auto medicalizzate.

A regime tale personale sarà fornito rispettivamente dall'A­zienda unità sanitaria locale territoriale competente per territorio per le postazioni (ambulanze A, PTE) ricadenti sul territorio e dalle Aziende ospedaliere sedi di postazione.

A tal fine gli organici saranno potenziati in numero di 5 unità per ogni postazione.

Nelle more dell'ampliamento degli organici, il suddetto perso­nale per lo svolgimento di tali funzioni sarà reclutato e percepirà il trattamento economico con le modalità di cui al D.A.21486 dell'8 febbraio 1997 e relative modifiche. La gestione giuridica ed eco­nomica del suddetto personale è a carico delle singole ammini­strazioni con le stesse modalità specificate al precedente comma.

 

2.4.     Personale ex art. 54, legge regionale n. 33/96, così come modificato dall'art. 15, legge regionale n. 27/98

Il personale già occupato, al 30 giugno 1995, presso la società concessionaria del servizio eliasoccorso (art. 54 legge regionale n. 33/96 così come modificato dall'art. 15 legge regionale n. 27/98 e dal punto 5 dell'art. lì della legge regionale n. 36/2000) sarà impiegato nelle attività di carattere non sanitario svolte dalle centrali operative, secondo i profili professionali già riconosciuti da questo Assessorato.

 

2.5.     Personale amministrativo

Per le attività di segreteria ad ogni Centrale operativa sono as­segnate dalla Azienda ospedaliera di riferimento due unità di per­sonale del ruolo amministrativo con qualifica rispettivamente di ar­chivista e assistente amministrativo.

 

2.6.     Personale ausiliario

Ad ogni Centrale operativa dalla Azienda ospedaliera di ri­ferimento sono assegnate due unità di personale ausiliario.

E' fatto obbligo ad ogni singola Amministrazione che reperi­sce il personale medico e paramedico curare la relativa gestione giuridica ed economica ivi compresa quella assicurativa e di pre­venzione (legge n. 626).

 

3.     Risorse tecnologiche della Centrale operativa

La Centrale operativa è dotata di:

- un sistema di telefonia;

- un sistema di radiocollegamenti;

- un sistema informatico.

 

3.1.     Il sistema di telefonia

Il sistema è costituito da:

- una rete di accesso che consente di far affluire alla Centrale operativa le chiamate di emergenza attraverso il numero unico lì 8;

- una rete primaria di collegamento mediante circuiti diretti digitali che consentano i collegamenti tra le quattro centrali ope­rative;

- una rete secondaria di collegamenti tra la Centrale opera­tiva e tutte le unità operative afferenti al dipartimento di emergenza di ciascun presidio ospedaliero, le unità operative di neonatologia ed U.T.I.N. e tra le Centrali e le sedi di PTE e di guardia medica territoriale, collegati tra loro tramite una rete privata virtuale (RPV) mediante numeri brevi di chiamata.

Il sistema deve essere organizzato in maniera tale che, in caso di eventi catastrofici causa del black-out di una Centrale operativa, diventi operativo un sistema di interconnessione e scambio dati per le funzioni di allertamento e per l'aggiornamento delle risorse di­sponibili tra le quattro centrali operative in modo tale che ognuna di esse possa eventualmente sostituirsi ad un'altra come centrale di backup telefonico e informatico al fine di garantire la continuità del servizio.

Entro un anno dall'emanazione delle presenti linee guida verrà attivata una Centrale operativi mobile da utilizzarsi in caso di max-emergenze.

Il sistema deve, inoltre, essere dotato di interfaccia radio - te­lefono che consenta le comunicazioni tra le ambulanze e i vari re­parti dei presidi ospedalieri afferenti l'emergenza in caso di richie­sta di consulenza presso unità operative specialistiche. nonché di

linee telefoniche dedicate ai collegamenti con i servizi pubblici dell'emergenza vigili del fuoco, carabinieri, polizia, prefetture ecc.

La Centrale operativa, ai fini medico - legali, è dotata di un si­stema di registrazione delle conversazioni in entrata e in uscita sia telefoniche sia radiofoniche.

Il            sistema, altresì, deve essere dotato di un sistema di visua­lizzazione del numero telefonico chiamante.

 

3.2.     Sistema di radiocollegamenti

Di norma le comunicazioni tra Centrale operativa e mezzi di soccorso avvengono attraverso il sistema radio 118.

Il            sistema dei radiocollegamenti è effettuato attraverso le fre­quenze assegnate alla Regione siciliana con decreto interministe­riale del 6 ottobre 1998, emanato dal Ministro della sanità di con­certo con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

A tal fine la Centrale operativa deve essere dotata di sistema di radiocomunicazione e ogni ambulanza e ogni auto medicaliz­zata deve essere dotata di apparato radio veicolare fisso; gli stessi mezzi, inoltre, debbono essere dotati di un apparato radio portatile.

Presso il pronto soccorso ospedalieri e presso i PTE deve es­sere installato un apparato radio fisso.

Un apparato fisso ad uno mobile di radiocomunicazione de­vono essere allocati presso il Dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.

Entro un anno dall'emanazione del presente atto, l'Assessorato regionale alla sanità si doterà di un proprio sistema di radio col­legamenti da utilizzare per il S.U.E.S. 118.

Il            sistema radio della Centrale operativa deve consentire all'o­peratore di gestire i collegamenti con l'esterno tramite la sola ta­stiera e il mouse della postazione informatica, utilizzando la cuffia per le interazioni di pura fonia telefono e radio compresa.

 

3.3.   Sistema informatico

La Centrale operativa deve essere dotata di un sistema infor­matico che permetta di conoscere:

-   i dati aggiornati in tempo reale della disponibilità di posti letto afferenti all'emergenza-urgenza sanitaria di tutti i presidi ospe­dalieri della regione;

dislocazione dei mezzi di soccorso;

la posizione dei mezzi di soccorso in attività mediante il si­stema satellitare GPS;

l'ubicazione dei PTE e delle sedi di guardia medica;

-   le funzioni cartografiche specializzate per la rappresenta­zione del territorio e dei riferimenti significativi per la localizza­zione degli eventi (centratura dell'emergenza, individuazione (delle risorse sul territorio secondo criteri isotemporali/isospaziali stra­dario località di rilievo).

Il            sistema informatico deve consentire i collegamenti telema­tici fra tutte le centrali operative attraverso un intranet apposita-mente realizzata; deve consentire inoltre la gestione amministrativa delle centrali operative.

Il            sistema deve consentire di creare un archivio informatico di tutte le registrazione di intervento, tale da rappresentare una banca dati utilizzabile per tutte le elaborazioni statistiche necessarie al mantenimento delle attività.

L'hardware e il software devono rispondere ai requisiti dl stan­dardizzazione di cui alla circolare n. 90/51223 del Ministero della funzione pubblica.

Il            sistema deve essere così costituito:

 

Centrale operativa

-   un numero adeguato di posti di lavoro (p.c., monitor e stam­pante laser) in corrispondenza delle consolles degli infermieri pro­fessionali addetti alla Centrale;

-            almeno tre ulteriori posti di lavoro per le attività ammini­strative o comunque non sanitarie della Centrale;

-   una rete locale (L.A.N.) che colleghi tutti i predetti posti di lavoro, costituita da un concentratore (hub) e da elementi passivi di rete;

-   un server dipartimentale che sovrintenda alle attività dei po­sti di lavoro nonchè al collegamento con i server allocati nelle al­tre Centrali operative;

-            quattro collegamenti ISDN dedicati per i collegamenti tele­matici tra le quattro Centrali operative;

-   solo per la Centrale operativa di Palermo, una work station che sovrintenda alla funzionalità generale della rete geografica (W.A.N.) cosi realizzata;

-            ciascuno di tali apparati (leve essere dotato di software di base (sistema operativo e software di rete) del tipo operante a icone e finestre.

-   per quel che attiene il software applicativo esso deve gestire le attività dedicate al 1 capoverso) di questo punto 3.3.

Presidi Sanitari della Regione

Ai fini della trasmissione, a ciascuna Centrale operativa di per­tinenza, dei dati di occupazione dei posti letto di cui sono dotati, presso ogni presidio ed Azienda ospedaliera della Regione, preferi­bilmente nel pronto soccorso, è attivato un posto di lavoro, dotato di p.c., monitor e stampante oltre che di un modem collegato su linea telefonica commutata, con la Centrale operativa di pertinenza, nonché di software di base e software di gestione dei posti letto, operante ad icone e finestre

Su tale posto di lavoro, a cura di personale dipendente del pre­sidio od azienda appositamente assegnato, dovranno essere caricati, in tempo reale, tutte le variazioni di occupazione dei posti letto. Ad orari definiti, alle 8,00, alle 14,00, alle 20,00 e alle 03,00, i predetti dati di occupazione dei posti letto dovranno essere trasmessi per via telematica alla Centrale operativa di pertinenza.

La procedura informatica della Centrale operativa di Palermo effettuerà il linkage dei data base di tutte le Centrali operative.

 

4.       Rete dei trasporti

La rete dei mezzi di trasporto del S.U.E.S. 118, in aderenza alle linee guida n. 1/96, è cosi costituita:

-            eliambulanze;

-            ambulanze di rianimazione;

-            ambulanze tipo A;

-   auto medicalizzate.

Tutte le ABZ di tipo B saranno sostituite con altrettante di tipo A; pertanto avranno a bordo un medico, l'autista e il soccorritore. In mancanza del medico avranno a bordo l'infermiere professionale con i requisiti di cui sopra. Le ambulanze di tipo A avranno le do­tazioni di cui al decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2001.

Tale sostituzione dovrà avvenire progressivamente e comunque dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2001.

I            responsabili delle Centrali operative, sulla scorta dei dati di attività svolta delle singole ambulanze e delle esigenze di servizio, potranno richiedere all'Assessorato il potenziamento del servizio, nonché hanno facoltà di procedere, informandone l'Assessorato, ad una diversa dislocazione di quelle già disponibili sul territorio di competenza della Centrale operativa.

 

4.1.   Eliambulanze

Il            S.U.E.S. 118 si avvale del sistema di elisoccorso regionale che deve essere così operativo:

-   n. 1 eliambulanza allocata presso l'Azienda ospedaliera Cervello di Palermo operativa ore 24;

-   n. 1 eliambulanza allocata presso l'Azienda ospedaliera 5. Ella di Caltanissetta, operativa ore 12;

-   n. 1 eliambulanza allocata presso l'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania operativa ore 24;

-   n. 1 eliambulanza allocata presso l'aeroporto dell'isola di Lampedusa, operativa ore 24;

-   n. 1 eliambulanza allocata presso l'Azienda ospedaliera Pa­pardo di Messina, operativa ore 12.

L'Assessorato regionale alla sanità, entro 180 giorni dall'ema­nazione del presente atto dovrà, inoltre, adeguare il vigente con­tratto di elisoccorso:

-   per consentire l'operatività ore 24 dell'aeromobile di stanza sull'elisurperfice di Catania;

-   per allocare un ulteriore eliambulanza sulla realizzanda elisuperfice dell'Azienda ospedaliera Papardo.

A tal fine entro 180 giorni dall'emanazione del presente atto l'Azienda ospedaliera Papardo dovrà realizzare una base operativa di elisoccorso, abilitata anche alla operatività notturna.

 

4.2.     Ambulanze di emergenza

Il            sistema delle ambulanze di rianimazione del S.U.E.S. 118 funzionante ore 24 deve essere dislocato sul territorio regionale così come segue:

 

4.2.1.Bacino  di utenza Palermo – Trapani

 

Provincia di Palermo:

-         n. 1 Cefalù presso il presidio ospedaliero di Cefalù

        -     n. 1  Termini Imerese presso il presidio ospedaliero di Termini Imerese­

-   n. 1 Bagheria presso il PTE di Bagheria;

-   n. I Carini presso il PTE di Carini;

-   n. 1 Palermo, presso l'A.R.N.A.S. Civico di Palermo;

-   n. 1 Palermo, presso l'Azienda ospedaliera Cervello di Palermo

 

Provincia di Trapani:

   n. 1 Trapani, presso l'Azienda ospedaliera 5. Antonio di Trapani;

           n.1 Marsala, presso il presidio ospedaliero di Marsala;

           n. 1 Castelvetrano, presso il presidio ospedaliero di Castel­vetrano.

 

4.2.2.                       Bacino di utenza Catania - Ragusa – Siracusa

 

 Provincia di Catania:

                     -    n. 1 Catania, presso l'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania;

-    n. 1 Catania, presso l'Azienda ospedaliera Vittorio Ema­nuele di Catania;

-    n. 1 Caltagirone, presso l'Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone.

 

Provincia di Ragusa

-    n. 1 Ragusa, presso l'Azienda ospedaliera OMPA di Ragusa;

-    n. 1 Modica, presso il presidio ospedaliero di Modica.

 

Provincia di Siracusa:

-    n. 1 Siracusa, presso l'Azienda ospedaliera Umberto I di Si­racusa;

-    n. 1 Augusta, presso il presidio ospedaliero di Augusta.

 

4.2.3.                       Bacino di utenza di Messina

 

Provincia di Messina:

-    n. 1 Messina sud, presso l'Azienda ospedaliera Piemonte di Messina;

-    n. 1 Messina nord, presso l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina;

-    n. 1 Barcellona Pozzo di Gotto, presso il presidio ospeda­liero di Barcellona Pozzo di Gotto;

-    n. 1 Agata Militello, presso il presidio ospedaliero di 5. Agata Militello;

-    n. 1 Mistretta, presso il presidio ospedaliero di Mistretta

 

4.2.4 Bacino di utenza Caltanissetta - Enna – Agrigento

 

 Provincia di Caltanissetta:

-    n. 1 Caltanissetta, presso l'Azienda ospedaliera 5. Elia di Caltanissetta;

-    n. 1 Gela presso l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele;

-    n. 1 Mussomeli presso il presidio ospedaliero di Musso­meli.

 

Provincia di Enna:

           n. 1 Enna, presso l'Azienda ospedaliera Umberto I di Enna;

                           n. 1 Nicosia presso presidio ospedaliero Nicosia

 

                          Provincia di Agrigento:

               n. 1 Agrigento, presso l'Azienda ospedaliera 5. Giovanni di Dio;

               n. 1 Sciacca presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti.

 

4.3.   Autoambulanze tipo A

Il restante sistema di ambulanze, tutte di tipo A, è organizzato cosi come disposto dal DA. n.33793 dell'8 gennaio 2001 di appro­vazione delle Linee guida per l'organizzazione funzionale dei Pre­sidi territoriali di emergenza (P.T.E) e della rete di emergenza - ur­genza, ed è dislocato secondo il seguente schema:

              

Provincia di Agrigento        0.8;

               Provincia di Caltanissetta    0.9;

               Provincia di Catania            0.24;

Provincia di Enna                 0.8;

Provincia di Messina            0.21;

Provincia di Palermo            0.25;

Provincia di Ragusa              0.9;

Provincia di Siracusa            0.9;

Provincia di Trapani             0.9.

Le ambulanze devono essere tutte di tipo A con le caratteri­stische di dotazione strumentale e sanitaria fissale dal succitato de­creto assessoriale. Ogni ambulanza dovrà essere inoltre dotata di un apparato automatico che consenta alla Centrale operativa di ri­levarne la posizione.

 

4.3.1.Tutte le ambulanze, così come sopra definite, non pos­sono avere più di 5 anni di vita e non devono avere superato la percorrenza km 150.000 Km.

 

4.3.2.Per quanto attiene la parte sanitaria il responsabile di Centrale operativa personalmente o mediante personale dallo stesso delegato ha l'obbligo di effettuare verifiche almeno semestrali, e co­munque ogni qualvolta ritenuto necessario, sulla rispondenza dei mezzi alle vigenti disposizioni legislative nonché alle indicazioni dei rapporti contrattuali vigenti per l'espletamento del servizio.

 

4.3.3.Per tutti quei controlli non avendo. carattere sanitario, provvederà, sempre con cadenza semestrale, l'ente o l'organizzazione che espleterà il servizio, fatta salva la facoltà dell'Assessorato di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ed opportuni.

 

4.3.4.Il sistema dei trasporti, così come sopra delineato, deve avere, inoltre, a disposizione un parco ambulanze in stand-by, tutte di tipo A, nella consistenza numerica pari al 10% del quantitativo totale determinato in precedenza, distribuito ai vari bacini che pos­sano intervenire comunque entro 1 ora dalla richiesta del respon­sabile di Centrale operativa.

 

4.3.5.Richiesta ambulanze in eccedenza.

E' facoltà del responsabile di Centrale operativa in caso di con­temporaneità di urgenze o nei casi in cui siano richiesti più mezzi (maxi-macro-emergenze) dispone l'intervento di ulteriori mezzi di soccorso di altri enti pubblici o privati al di fuori dei mezzi ordi­nari del 118. Le associazioni di pubblica assistenza e gli altri enti autorizzati che esercitano il trasporto sanitario annualmente stabi­liranno, dandone comunicazione all'Assessorato, le tariffe delle pre­stazioni a pagamento con l'obbligo di renderle pubbliche e nel ri­spetto delle tariffe massime stabilite dagli organismi associativi di categorie maggiormente rappresentativi.

 

4.3.6 Richiesta ambulanze per necessità stagionali e/o occa­sionali

Il    responsabile di Centrale operativa, previa autorizzazione as­sessoriale può utilizzare mezzi in aggiunta alla dotazione ordina­ria per motivate necessità stagionali e/o occasionali (eventi sportivi, manifestazioni culturali) con oneri a carico dell'ente richiedente il servizio

 

4.4.  Auto medicalizzata

Per auto medicalizzata si intende un veicolo leggero (di media cilindrata) con carrozzeria station wagon o monovolume dotata di identificatori di emergenza (colorazione vistosa, sirena bitonale, lampeggiante azzurro) che consenta di trasportare sul luogo di una emergenza una équipe sanitaria e le attrezzature necessarie.

Il  colore, l'identificazione esterna, i dispositivi di segnalazione, l'equipaggiamento sanitario e gli apparati radio, debbono essere gli stessi in dotazione all'ambulanza di rianimazione e in accordo ai protocolli delle quattro Centrali operative.

4.4.1.In via sperimentale per ciascuna delle aree metropoli­tane delle città di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta sarà impiegata un'auto' medicalizzata, a disposizione del responsabile della Centrale operativa di riferimento il cui equipaggio sarà costi­tuito da un medico della guardia medica riqualificato o, in carenza, da un anestesista rianimatore e da un infermiere professionale quale autista, ciò in analogia a quanto attuato presso le Centrali opera­tive che già usufruiscono di tale mezzo e in accordo alle linee guida del 1996.

4.4.2.I Direttori generali delle Aziende ospedaliere, sede di Centrale operativa, entro 90 gg., sentito il direttore della Centrale operativa, provvederanno all'acquisto per tale finalità di un mezzo 4x4 con le caratteristiche di cui sopra.

La gestione dell'auto medica sarà a carico dell'Azienda ospe­daliera di riferimento.