13-4-2001
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 17
DECRETO
27 marzo 2001.
Linee guida
generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale "S.U.E.S.
118".
L'ASSESSORE
PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23.12.1978; n. 833;
Visto l'atto d'intesa tra Stato e
Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria
in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992;
Visto il decreto legislativo n.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 29/93
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre
1993, n. 30, art. 36;
Visto il D.P.R.S. 30 dicembre 1996,
n. 413;
Visto il decreto n. 26166 del 24
luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato
istituito il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria;
Visto il decreto n. 27162 dell'il
novembre 1998, con il quale è stato approvato il documento tecnico che detta
norme tecnico-organizzative del funzionamento del sistema di emergenza
regionale;
Visto il D.P.R.S. li maggio 2000, con
il quale è stato approvato il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto n. 32158 del 20
giugno 2000, con il quale è stata istituita la Commissione di verifica della
qualità dei servizi resi dalla Croce Rossa italiana;
Vista la legge regionale 30 dicembre
2000, n. 36, la quale, all'art. 11, comma due, dispone che l'Assessorato regionale
della sanità provvede alla stipula del nuovo contratto di convenzione per il
triennio 2001-2003 con la Croce Rossa italiana per il Servizio 118;
Visto il decreto n. 33793 dell'8
gennaio 2001, con il quale sono state approvate le "Linee guida per l'organizzazione
funzionale dei presidi territoriali di emergenza e della rete
dell'emergenza-urgenza";
Vista la nota assessoriale prot. n.
2N23!001 58 del 15 gennaio 2001, con la quale è stato dato incarico ai funzionari
dell'I.R.S. e della 2 Direzione della predisposizione della bozza di linee
guida generali sul funzionamento dei servizi di emergenza sanitaria regionali
S.U.E.S.
118;
Ritenuto di dover rivedere l'attuale
organizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza e di dover apportare quei
correttivi necessari ad un ottimo funzionamento dell'intero sistema;
Considerato a tal fine di dover
procedere alla revoca di quei provvedimenti ritenuti superati o in conflitto con
il nuovo documento di indirizzo regionale;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi in premessa citati e che
qui si intendono confermati, sono approvate le "Linee guida generali sul
funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale "S.U.E.S. -
118".
Art. 2
Sono abrogati il decreto n. 26166 del
24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è
stato
istituito il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria; il decreto n. 27162
dell'i 1 novembre 1998, con il quale è stato approvato il documento tecnico che
detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza
regionale; il decreto n. 32158 del 20 giugno 2000, con il quale è stata
istituita la Commissione di verifica della qualità dei servizi resi dalla Croce
Rossa italiana.
Art. 3
A parziale modifica di quanto
indicato nell'allegato al decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2001 la dizione
"Centro mobile di rianimazione" è modificata in "Ambulanza di
rianimazione".
Art.
4
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva
dell'allegato.
Palermo,
27 marzo 2001.
PROVENZANO
Allegato
LINEE
GUIDA GENERALI
SUL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
DI
URGENZA-EMERGENZA SANITARIA
S.U.E.S.
118
Il Sistema di emergenza-urgenza è un
sistema di allarme sanitario dotato di un numero telefonico unico (118) ad
accesso breve,
universale
e diretto la cui funzionalità si basa su:
A) la Centrale operativa di
riferimento finalizzata a garantire un intervento tempestivo e qualificato in
caso di emergenza e urgenza sanitaria e, in raccordo con la Protezione civile,
in caso di
Max-emergenze;
B) il
sistema territoriale di soccorso;
C) la
rete di servizi e presidi ospedalieri funzionalmente differenziati e
gerarchicamente organizzati e collegati telefonicamente e telematicamente tra
loro e con la Centrale operativa di riferimento.
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Il
quadro normativo su cui si basano le presenti Linee guida è il seguente:
-
D.P.R 27 marzo 1992;
-
Linee guida ministeriali n. 1/96 sul sistema di emergenza sanitaria;
-
legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, artt. 6 e 36;
-
decreto sanità n. 21486 dell'8 febbraio 1997;
-
circolare n. 913 dell'8 febbraio 1997;
-
legge regionale 6 agosto 1997, n. 30, art. 39;
-
legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, art. l1;
-
decreto sanità n. 33793 dell'8 gennaio 2001.
STRUTTURÀ
DEL S.U.E.S.
Il
sistema per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si avvale:
a)
della Centrale operativa, con compiti di valutazione filtro ed
allertamento del sistema;
b) del
sistema territoriale di emergenza in grado di garantire l'intervento di
soccorso, di salvaguardia e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse
nonché il trasporto nel minor tempo possibile nel punto della rete ospedaliera
o territoriale adeguatamente qualificato ed attrezzato per affrontare e
risolvere la situazione di emergenza e/o urgenza;
c) di
una rete ospedaliera e territoriale dotata di strutture dedicate al pronto
soccorso, all'accettazione ed al successivo trattamento dello stato di
emergenza-urgenza.
1.
La Centrale operativa
1.1. Compiti
La Centrale operativa, attraverso il numero telefonico unico 118,
raccoglie tutte le richieste di intervento per urgenze e/o emergenze
sanitarie, garantisce e coordina gli interventi nell'ambito territoriale di
competenza ed è collegata mediante linee radio telefoniche e/o telematiche
con i servizi sanitari del sistema di emergenza - urgenza sanitaria del
territorio di competenza. Tra le attività rientrano altresì quelle relative
al prelievo e trapianti d'organo.
1.2.
Bacino d'utenza
Nelle more che, come
previsto dal Piano sanitario regionale al punto 4.1, si realizzi la coincidenza
degli attuali bacini territoriali con le singole province, l'organizzazione
territoriale del sistema dell'emergenza continuerà ad insistere su quattro
bacini di utenza sovraprovinciali: Palermo -Trapani, Caltanissetta - Agrigento
- Enna, Messina, Catania - Siracusa - Ragusa che fanno capo rispettivamente alle
Centrali operative di Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania, come disposto
dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
1.3.
Ubicazione
La Centrale operativa deve
essere ubicata all'interno del Dipartimento di emergenza-urgenza delle Aziende
ospedaliere di riferimento per l'emergenza di terzo livello. Per la Centrale
operativa del bacino Palermo - Trapani, unica in Sicilia ad essere allocata al
di fuori di un Dipartimento di emergenza-urgenza, si prevede il trasferimento
della stessa presso il DEU dell'ARNAS Civico - M. Ascoli - G. Di Cristina, entro
un anno dall'emanazione del presente documento.
1.4.
Funzioni
1.4.1.Ricezione delle richieste di soccorso.
1.4.2.Valutazione
della criticità e del grado di complessità dell'intervento.
1.4.3.Attivazione e coordinamento dell'intervento.
Per l'assolvimento di tali
funzioni la Centrale operativa deve essere a conoscenza in tempo reale dei
seguenti dati:
- dislocazione e tipologia
dei mezzi di soccorso sul territorio;
- ubicazione delle
postazioni di guardia medica;
- disponibilità dei posti
letto dei Dipartimenti di emergenza, particolarmente di terapia intensiva
generale e specialistica (cardiochirurgia, neurochirurgia, toracica,
vascolare, neonatale e centro grandi ustioni);
- disponibilità dei posti
letto di terapia intensiva e di alta specialità (D.M. 29 gennaio 1992) al di
fuori del proprio ambito territoriale.
A tal fine le Aziende
ospedaliere devono dotare di adeguato supporto informatico le unità operative,
di cui ai paragrafi precedenti, in modo tale che, in tempo reale, vengano
segnalati ricoveri e dimissioni alla Centrale operativa di riferimento,
attraverso il sistema informatico di cui al paragrafo sulle risorse
tecnologiche.1.4.4. Raccordo
con la Protezione civile.
Ogni Centrale operativa deve
inoltre raccordarsi con la Protezione civile collaborando fattivamente con la
Prefettura e con il Dipartimento di prevenzione del proprio bacino alla
stesura di piani di intervento sanitario nelle maxemergenze.
1.4.5 Raccordo
tra i punti nascita e le unità di terapia intensiva neonatale.
1.5.
Compiti specifici
1.5.1. Inviare
i mezzi di soccorso medicalizzati e non organizzando l'eventuale trasporto dei
pazienti presso la struttura ritenuta più idonea, che deve essere
contestualmente allertata.
1.5.2. Coordinare
il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i quali si
ravvisa l'urgenza di un trasporto assistito fermo restando che i trasporti
secondari su gomma sono di totale competenza del presidio ospedaliero che li
richiede. Pertanto le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere
entro 90 giorni dovranno essere in grado di garantire l'autosufficienza per tale
servizio che sarà svolto con idonei automezzi muniti di personale
qualificato.
1.5.3.Coordinare le competenze mediche di appoggio.
1.5.4.Assicurare, qualora necessario, il coordinamento delle attività
connesse al prelievo e trapianti d'organo.
1.5.5.Coinvolgere la guardia medica territoriale che, a regime, sarà
inserita nel sistema per l'emergenza.
1.5.6. Fornire
consigli appropriati all'utenza, indirizzando i pazienti al MMG, al pediatra
di libera scelta, al servizio di guardia medica territoriale ai PTE.
Per il corretto espletamento
lei suddetti compiti devono essere stabiliti protocolli operativi interni, noti
anche alle altre strutture coinvolte nel sistema di risposta all'emergenza per
garantire un'omogeneità operativa.
I protocolli di valutazione
della criticità dell'evento devono utilizzare codifiche e terminologie
standard non suscettibili di ambiguità interpretative e devono pertanto
essere concordali tra le va-
nelle
centrali operative. Questa uniformità di codificazione costituisce la base
per l'attuazione di livelli uniformi di assistenza in emergenza.
2.
Personale della Centrale operativa 118
La Centrale operativa per i
propri compiti istituzionali si avvale delle seguenti figure professionali:
1)
responsabile;
2)
personale medico;
3)
personale infermieristico;
4)
personale ex art. 54 legge regionale 0.33/96, così come modificato
dall'art. 15 legge regionale n. 27/98;
5)
personale del ruolo amministrativo;
6)
personale ausiliario.
2.1.
Responsabile
Deve essere un dirigente
medico specialista in anestesia e rianimazione con comprovata esperienza nel
settore dell'emergenza-urgenza ed operante nella medesima area.
La direzione della Centrale
operativa deve essere riconosciuta come funzione di direzione di struttura
complessa o semplice, all'interno del dipartimento di emergenza, con autonomia
operativa e gestionale.
Al responsabile di Centrale
operativa competono:
-
l'organizzazione generale del servizio S.U.E.S. - 118 su tutto il
territorio di competenza;
-
l'organizzazione generale degli aspetti tecnici che regolano i rapporti
con le altre strutture di emergenza non sanitaria e con gli enti convenzionati;
-
la definizione dei protocolli operativi interni;
-
la definizione e la conduzione di programmi per la verifica e la
promozione della qualità dell'assistenza;
-
la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario e laico e la
definizione delle relative linee di indirizzo;
-
la gestione del personale medico e non della Centrale operativa e di
quello operante sui mezzi di soccorso (ambulanze, ambulanze di rianimazione,
eliambulanze e auto medicalizzate);
-
il raccordo con le altre strutture territoriali deputate agli interventi
di emergenza e max emergenza sanitaria.
2.2.
Personale medico
2.3.
Il medico di centrale garantisce:
-
la supervisione delle attività, in aderenza al protocolli interni
stabiliti dal responsabile di centrale;
-
l'attivazione della risposta più idonea nei casi che esulano dai
protocolli operativi;
-
l'intervento terapeutico più adeguato. dando opportune disposizioni
via radio o telefono, quando venga inviata un'ambulanza di tipo A non
medicalizzata con solo l'infermiere professionale a bordo (atto medico delegato
relativo alla somministrazione di farmaci e l'attuazione della defibrillazione
precoce);
-
il ricovero del paziente nella struttura ospedaliera più idonea;
-
l'organizzazione dei trasferimenti urgenti di pazienti critici da
strutture sanitarie periferiche;
-
il corretto coordinamento del triage, attuato sul luogo dell'intervento
io corso di maxemergenze.
Il
personale medico afferente alla Centrale operativa è rappresentato da:
a)
medici di guardia medica che hanno superato il corso di formazione per
l'emergenza sanitaria territoriale;
b)
medici anestesisti.
I medici di guardia medica
riqualificati assegnati alla Centrale operativa, nel rispetto dei protocolli
operativi, svolgono le loro funzioni in qualità di:
-
medici addetti alla centrale con compiti di supervisione dell'attività
del personale infermieristico;
-
medici addetti all'emergenza territoriale, con compiti assistenziali in
ambito extraospedaliero.
Le due funzioni sono
intercambiabili al fine di non settorializzare i compiti e disperdere la
professionalità acquisite nello svolgere ciascuna delle due attività.
Nelle more del completamento
dei corsi di formazione e/o in mancanza di tali figure professionali presso le
Centrali operative saranno utilizzati medici
anestesisti del
Servizio sanitario
nazionale.
In quelle Centrali operative che, a regime, fossero sede di auto
medicalizzata, di eliambulanza e di ambulanza di rianimazione le funzioni di
medico di centrale saranno assunte prioritariamente dal medico anestesista
addetto alla ambulanza di rianimazione. io sua assenza dal medico
dell'eliambulanza; in loro assenza dal medico della auto medicalizzata.
I
medici di guardia medica che abbiano superato il corso di formazione per
l'emergenza sanitaria territoriale, su disposizione del responsabile di Centrale
operativa, saranno impiegati presso:
-
Centrale operativa;
-
auto medica (nelle more dei corsi di formazione e/o in mancanza di tali figure
professionali su disposizione del responsabile di Centrale operativa potranno
essere impiegati medici anestesisti rianimatori del Servizio sanitario
nazionale);
-
pronto soccorso (quale sede di ABZ medicalizzata);
-
ambulanze di tipo A.
L'Azienda
unità sanitaria locale competente per territorio, sentito il responsabile
della Centrale operativa, provvederà ad assicurare un contingente di medici
di guardia medica riqualificati congruo alle necessità.
Gli
anestesisti rianimatori, su disposizione del responsabile di Centrale operativa,
saranno impiegati presso:
-
Centrale operativa;
-
ambulanze di rianimazione;
-
eliambulanze;
-
auto medica (in mancanza del medico di guardia medica riqualificato).
A
regime il personale medico anestesista rianimatore dell'eliambulanza e delle
ABZ di rianimazione dislocate presso le Aziende ospedaliere di riferimento sedi
di Centrale operativa sarà individuato all'interno del servizio di anestesia e
rianimazione del DEA dell'Azienda ospedaliera di riferimento competente previo
potenziamento degli organici in numero di 5 unità per ogni postazione.
Per
le ambulanze di rianimazione dislocate sul territorio (all'esterno
dell'Azienda ospedaliera di riferimento), il personale da utilizzare sarà
individuato tra quello del servizio di anestesia e rianimazione del presidio
ospedaliero presso cui ha sede la postazione.
A
tal fine saranno altresì potenziati gli organici in numero di 5 unità per ogni
postazione.
Nelle
more dell'ampliamento degli organici, il suddetto personale per lo svolgimento
di tali funzioni sarà reclutato e percepirà il trattamento economico con le
modalità di cui al D.A.21486 8 febbraio 1997 e relative modifiche.
La
gestione giuridica ed economica del suddetto personale è a carico delle singole
amministrazioni con le stesse modalità specificate al precedente comma.
2.3.
Infermieri professionali
Gli
infermieri professionali impiegati nel S.U.E.S. - 118 sono distinti in:
-
Addetti alla Centrale operativa
Personale
dedicato che deve provenire dall'area critica e deve essere in possesso di
certificazione di frequenza dei corsi di formazione regionale nel settore
della emergenza. La formazione di tale personale compete al responsabile della
Centrale operativa ed è effettuata sulla base di idonei programmi concordati
tra i responsabili delle Centrali operative.
A
tale personale infermieristico è affidata la responsabilità operativa della
centrale come da D.P.R. 27 marzo 1992, art. 4. In particolare essi, nel
rispetto dei protocolli di centrale, svolgono compiti di:
-
ricezione, registrazione e selezione delle chiamate;
-
determinazione del grado di criticità dell'evento;
-
codificazione delle chiamate e delle risposte secondo il sistema di codifica
previsto dal D.M. 15 maggio 1992;
-
mantenimento dei collegamenti con i mezzi di soccorso;
-
nelle situazioni critiche o qualora la richiesta riguardi condizioni non
previste nel protocollo interno consultano il medico di centrale e collaborano
con lui nell'assunzione di decisioni per interventi complessi.
A
regime, ogni Centrale operativa deve essere dotata di infermieri professionali
dedicati pari a 5 unità per ogni postazione (consolle, ambulanza di
rianimazione, auto medica, eliambulanza).
A
tal fine la pianta organica dell'unità operativa di anestesia e rianimazione
dell'Azienda ospedaliera riferimento è implementata di un numero pari di unità.
Nelle
more dell'ampliamento degli organici, il suddetto personale, per lo
svolgimento di tali funzioni sarà reclutato e percepirà il trattamento
economico con le modalità di cui al D.A. n. 21486 dell'8 febbraio 1997 e
relative modifiche. La gestione giuridica ed economica del suddetto personale è
a carico dell'Azienda ospedaliera di riferimento.
-
Addetti alla rete territoriale per l'emergenza
Personale
proveniente dall'area dell'emergenza, opportuna-mente selezionato dal
responsabile di Centrale operativa ovvero
che abbia superato il corso di
formazione regionale sull'emergenza-urgenza.
Tali
corsi banditi dall'Assessorato e organizzati dalle Aziende territoriali sono
diretti dai responsabili di Centrale operativa dei rispettivi bacini d'utenza
che sono inoltre incaricati della predisposizione di idonei programmi di
formazione.
Su
disposizione del responsabile di centrale, tale personale è utilizzato:
-
sulle ambulanze di rianimazione;
-
sulle ambulanze di tipo A, con o senza medico a bordo;
-
sulle eliambulanze;
-
sulle auto medicalizzate.
A
regime tale personale sarà fornito rispettivamente dall'Azienda unità
sanitaria locale territoriale competente per territorio per le postazioni
(ambulanze A, PTE) ricadenti sul territorio e dalle Aziende ospedaliere sedi di
postazione.
A
tal fine gli organici saranno potenziati in numero di 5 unità per ogni
postazione.
Nelle
more dell'ampliamento degli organici, il suddetto personale per lo svolgimento
di tali funzioni sarà reclutato e percepirà il trattamento economico con le
modalità di cui al D.A.21486 dell'8 febbraio 1997 e relative modifiche. La
gestione giuridica ed economica del suddetto personale è a carico delle
singole amministrazioni con le stesse modalità specificate al precedente
comma.
2.4.
Personale ex art. 54, legge regionale n. 33/96, così come
modificato dall'art. 15, legge regionale n. 27/98
Il
personale già occupato, al 30 giugno 1995, presso la società concessionaria
del servizio eliasoccorso (art. 54 legge regionale n. 33/96 così come
modificato dall'art. 15 legge regionale n. 27/98 e dal punto 5 dell'art. lì
della legge regionale n. 36/2000) sarà impiegato nelle attività di carattere
non sanitario svolte dalle centrali operative, secondo i profili professionali
già riconosciuti da questo Assessorato.
2.5.
Personale amministrativo
Per
le attività di segreteria ad ogni Centrale operativa sono assegnate dalla
Azienda ospedaliera di riferimento due unità di personale del ruolo
amministrativo con qualifica rispettivamente di archivista e assistente
amministrativo.
2.6.
Personale ausiliario
Ad
ogni Centrale operativa dalla Azienda ospedaliera di riferimento sono
assegnate due unità di personale ausiliario.
E'
fatto obbligo ad ogni singola Amministrazione che reperisce il personale
medico e paramedico curare la relativa gestione giuridica ed economica ivi
compresa quella assicurativa e di prevenzione (legge n. 626).
3.
Risorse tecnologiche della Centrale operativa
La
Centrale operativa è dotata di:
-
un sistema di telefonia;
-
un sistema di radiocollegamenti;
-
un sistema informatico.
3.1.
Il sistema di telefonia
Il
sistema è costituito da:
-
una rete di accesso che consente di far affluire alla Centrale operativa le
chiamate di emergenza attraverso il numero unico lì 8;
-
una rete primaria di collegamento mediante circuiti diretti digitali che
consentano i collegamenti tra le quattro centrali operative;
-
una rete secondaria di collegamenti tra la Centrale operativa e tutte le unità
operative afferenti al dipartimento di emergenza di ciascun presidio
ospedaliero, le unità operative di neonatologia ed U.T.I.N. e tra le Centrali e
le sedi di PTE e di guardia medica territoriale, collegati tra loro tramite una
rete privata virtuale (RPV) mediante numeri brevi di chiamata.
Il
sistema deve essere organizzato in maniera tale che, in caso di eventi
catastrofici causa del black-out di una Centrale operativa, diventi operativo un
sistema di interconnessione e scambio dati per le funzioni di allertamento e per
l'aggiornamento delle risorse disponibili tra le quattro centrali operative in
modo tale che ognuna di esse possa eventualmente sostituirsi ad un'altra come
centrale di backup telefonico e informatico al fine di garantire la continuità
del servizio.
Entro
un anno dall'emanazione delle presenti linee guida verrà attivata una Centrale
operativi mobile da utilizzarsi in caso di max-emergenze.
Il
sistema deve, inoltre, essere dotato di interfaccia radio - telefono che
consenta le comunicazioni tra le ambulanze e i vari reparti dei presidi
ospedalieri afferenti l'emergenza in caso di richiesta di consulenza presso
unità operative specialistiche. nonché di
linee
telefoniche dedicate ai collegamenti con i servizi pubblici dell'emergenza
vigili del fuoco, carabinieri, polizia, prefetture ecc.
La Centrale
operativa, ai fini medico - legali, è dotata di un sistema di registrazione
delle conversazioni in entrata e in uscita sia telefoniche sia radiofoniche.
Il
sistema, altresì, deve essere dotato di un sistema di visualizzazione
del numero telefonico chiamante.
3.2.
Sistema di radiocollegamenti
Di norma le
comunicazioni tra Centrale operativa e mezzi di soccorso avvengono attraverso il
sistema radio 118.
Il
sistema dei radiocollegamenti è effettuato attraverso le frequenze
assegnate alla Regione siciliana con decreto interministeriale del 6 ottobre
1998, emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle
poste e telecomunicazioni.
A tal fine la
Centrale operativa deve essere dotata di sistema di radiocomunicazione e ogni
ambulanza e ogni auto medicalizzata deve essere dotata di apparato radio
veicolare fisso; gli stessi mezzi, inoltre, debbono essere dotati di un apparato
radio portatile.
Presso il pronto
soccorso ospedalieri e presso i PTE deve essere installato un apparato radio
fisso.
Un apparato fisso ad
uno mobile di radiocomunicazione devono essere allocati presso il Dipartimento
di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.
Entro un anno
dall'emanazione del presente atto, l'Assessorato regionale alla sanità si doterà
di un proprio sistema di radio collegamenti da utilizzare per il S.U.E.S. 118.
Il
sistema radio della Centrale operativa deve consentire all'operatore di
gestire i collegamenti con l'esterno tramite la sola tastiera e il mouse della
postazione informatica, utilizzando la cuffia per le interazioni di pura fonia
telefono e radio compresa.
3.3.
Sistema informatico
La Centrale operativa
deve essere dotata di un sistema informatico che permetta di conoscere:
-
i dati aggiornati in tempo reale della disponibilità di posti letto
afferenti all'emergenza-urgenza sanitaria di tutti i presidi ospedalieri della
regione;
dislocazione dei
mezzi di soccorso;
la posizione dei
mezzi di soccorso in attività mediante il sistema satellitare GPS;
l'ubicazione dei
PTE e delle sedi di guardia medica;
-
le funzioni cartografiche specializzate per la rappresentazione del
territorio e dei riferimenti significativi per la localizzazione degli eventi
(centratura dell'emergenza, individuazione (delle risorse sul territorio secondo
criteri isotemporali/isospaziali stradario località di rilievo).
Il
sistema informatico deve consentire i collegamenti telematici fra tutte
le centrali operative attraverso un intranet apposita-mente realizzata; deve
consentire inoltre la gestione amministrativa delle centrali operative.
Il
sistema deve consentire di creare un archivio informatico di tutte le
registrazione di intervento, tale da rappresentare una banca dati utilizzabile
per tutte le elaborazioni statistiche necessarie al mantenimento delle attività.
L'hardware e il
software devono rispondere ai requisiti dl standardizzazione di cui alla
circolare n. 90/51223 del Ministero della funzione pubblica.
Il
sistema deve essere così costituito:
Centrale
operativa
-
un numero adeguato di posti di lavoro (p.c., monitor e stampante laser)
in corrispondenza delle consolles degli infermieri professionali addetti alla
Centrale;
-
almeno tre ulteriori posti di lavoro per le attività amministrative o
comunque non sanitarie della Centrale;
-
una rete locale (L.A.N.) che colleghi tutti i predetti posti di lavoro,
costituita da un concentratore (hub) e da elementi passivi di rete;
-
un server dipartimentale che sovrintenda alle attività dei posti di
lavoro nonchè al collegamento con i server allocati nelle altre Centrali
operative;
-
quattro collegamenti ISDN dedicati per i collegamenti telematici tra le
quattro Centrali operative;
-
solo per la Centrale operativa di Palermo, una work station che
sovrintenda alla funzionalità generale della rete geografica (W.A.N.) cosi
realizzata;
-
ciascuno di tali apparati (leve essere dotato di software di base
(sistema operativo e software di rete) del tipo operante a icone e finestre.
-
per quel che attiene il software applicativo esso deve gestire le attività
dedicate al 1 capoverso) di questo punto 3.3.
Presidi
Sanitari della Regione
Ai fini della
trasmissione, a ciascuna Centrale operativa di pertinenza, dei dati di
occupazione dei posti letto di cui sono dotati, presso ogni presidio ed Azienda
ospedaliera della Regione, preferibilmente nel pronto soccorso, è attivato un
posto di lavoro, dotato di p.c., monitor e stampante oltre che di un modem
collegato su linea telefonica commutata, con la Centrale operativa di
pertinenza, nonché di software di base e software di gestione dei posti letto,
operante ad icone e finestre
Su tale posto di
lavoro, a cura di personale dipendente del presidio od azienda appositamente
assegnato, dovranno essere caricati, in tempo reale, tutte le variazioni di
occupazione dei posti letto. Ad orari definiti, alle 8,00, alle 14,00, alle
20,00 e alle 03,00, i predetti dati di occupazione dei posti letto dovranno
essere trasmessi per via telematica alla Centrale operativa di pertinenza.
La procedura
informatica della Centrale operativa di Palermo effettuerà il linkage dei data
base di tutte le Centrali operative.
4.
Rete dei trasporti
La rete dei mezzi di
trasporto del S.U.E.S. 118, in aderenza alle linee guida n. 1/96, è cosi
costituita:
-
eliambulanze;
-
ambulanze di rianimazione;
-
ambulanze tipo A;
-
auto medicalizzate.
Tutte le ABZ di tipo
B saranno sostituite con altrettante di tipo A; pertanto avranno a bordo un
medico, l'autista e il soccorritore. In mancanza del medico avranno a bordo
l'infermiere professionale con i requisiti di cui sopra. Le ambulanze di tipo A
avranno le dotazioni di cui al decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2001.
Tale sostituzione
dovrà avvenire progressivamente e comunque dovrà concludersi entro il 31
dicembre 2001.
I
responsabili delle Centrali operative, sulla scorta dei dati di attività
svolta delle singole ambulanze e delle esigenze di servizio, potranno richiedere
all'Assessorato il potenziamento del servizio, nonché hanno facoltà di
procedere, informandone l'Assessorato, ad una diversa dislocazione di quelle già
disponibili sul territorio di competenza della Centrale operativa.
4.1.
Eliambulanze
Il
S.U.E.S. 118 si avvale del sistema di elisoccorso regionale che deve
essere così operativo:
-
n. 1 eliambulanza allocata presso l'Azienda ospedaliera Cervello di
Palermo operativa ore 24;
-
n. 1 eliambulanza allocata presso l'Azienda ospedaliera 5. Ella di
Caltanissetta, operativa ore 12;
-
n. 1 eliambulanza allocata presso l'Azienda ospedaliera Cannizzaro di
Catania operativa ore 24;
-
n. 1 eliambulanza allocata presso l'aeroporto dell'isola di Lampedusa,
operativa ore 24;
-
n. 1 eliambulanza allocata presso l'Azienda ospedaliera Papardo di
Messina, operativa ore 12.
L'Assessorato
regionale alla sanità, entro 180 giorni dall'emanazione del presente atto
dovrà, inoltre, adeguare il vigente contratto di elisoccorso:
-
per consentire l'operatività ore 24 dell'aeromobile di stanza
sull'elisurperfice di Catania;
-
per allocare un ulteriore eliambulanza sulla realizzanda elisuperfice
dell'Azienda ospedaliera Papardo.
A tal fine entro 180
giorni dall'emanazione del presente atto l'Azienda ospedaliera Papardo dovrà
realizzare una base operativa di elisoccorso, abilitata anche alla operatività
notturna.
4.2.
Ambulanze di emergenza
Il
sistema delle ambulanze di rianimazione del S.U.E.S. 118 funzionante ore
24 deve essere dislocato sul territorio regionale così come segue:
4.2.1.Bacino
di utenza Palermo – Trapani
Provincia di Palermo:
-
n. 1 Cefalù presso il presidio
ospedaliero di Cefalù
-
n. 1 Termini Imerese presso
il presidio ospedaliero di Termini Imerese
-
n. 1 Bagheria presso il PTE di Bagheria;
-
n. I Carini presso il PTE di Carini;
-
n. 1 Palermo, presso l'A.R.N.A.S. Civico di Palermo;
-
n. 1 Palermo, presso l'Azienda ospedaliera Cervello di Palermo
Provincia
di Trapani:
n. 1 Trapani, presso l'Azienda ospedaliera 5. Antonio di Trapani;
n.1 Marsala, presso il presidio ospedaliero di Marsala;
n. 1 Castelvetrano, presso il presidio ospedaliero di Castelvetrano.
4.2.2.
Bacino di utenza Catania -
Ragusa – Siracusa
Provincia
di Catania:
- n. 1 Catania,
presso l'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania;
-
n. 1 Catania, presso l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di
Catania;
-
n. 1 Caltagirone, presso l'Azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone.
Provincia
di Ragusa
-
n. 1 Ragusa, presso l'Azienda ospedaliera OMPA di Ragusa;
-
n. 1 Modica, presso il presidio ospedaliero di Modica.
Provincia
di Siracusa:
-
n. 1 Siracusa, presso l'Azienda ospedaliera Umberto I di Siracusa;
-
n. 1 Augusta, presso il presidio ospedaliero di Augusta.
4.2.3.
Bacino di utenza di Messina
Provincia di
Messina:
-
n. 1 Messina sud, presso l'Azienda ospedaliera Piemonte di Messina;
-
n. 1 Messina nord, presso l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina;
-
n. 1 Barcellona Pozzo di Gotto, presso il presidio ospedaliero di
Barcellona Pozzo di Gotto;
-
n. 1 Agata Militello, presso il presidio ospedaliero di 5. Agata
Militello;
-
n. 1 Mistretta, presso il presidio ospedaliero di Mistretta
4.2.4
Bacino di utenza
Caltanissetta - Enna – Agrigento
Provincia
di Caltanissetta:
-
n. 1 Caltanissetta, presso l'Azienda ospedaliera 5. Elia di
Caltanissetta;
-
n. 1 Gela presso l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele;
-
n. 1 Mussomeli presso il presidio ospedaliero di Mussomeli.
Provincia
di Enna:
n. 1 Enna, presso l'Azienda ospedaliera Umberto I di Enna;
n. 1 Nicosia presso presidio ospedaliero Nicosia
Provincia di Agrigento:
n. 1 Agrigento, presso l'Azienda ospedaliera 5. Giovanni di Dio;
n. 1 Sciacca presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti.
4.3.
Autoambulanze tipo A
Il restante
sistema di ambulanze, tutte di tipo A, è organizzato cosi come disposto dal DA.
n.33793 dell'8 gennaio 2001 di approvazione delle Linee guida per
l'organizzazione funzionale dei Presidi territoriali di emergenza (P.T.E) e
della rete di emergenza - urgenza, ed è dislocato secondo il seguente schema:
Provincia di
Agrigento
0.8;
Provincia di Caltanissetta
0.9;
Provincia di Catania
0.24;
Provincia
di Enna
0.8;
Provincia
di Messina 0.21;
Provincia
di Palermo 0.25;
Provincia
di Ragusa
0.9;
Provincia
di Siracusa 0.9;
Provincia
di Trapani 0.9.
Le
ambulanze devono essere tutte di tipo A con le caratteristische di dotazione
strumentale e sanitaria fissale dal succitato decreto assessoriale. Ogni
ambulanza dovrà essere inoltre dotata di un apparato automatico che consenta
alla Centrale operativa di rilevarne la posizione.
4.3.1.Tutte le ambulanze, così come
sopra definite, non possono avere più di 5 anni di vita e non devono avere
superato la percorrenza km 150.000 Km.
4.3.2.Per quanto attiene la parte
sanitaria il responsabile di Centrale operativa personalmente o mediante
personale dallo stesso delegato ha l'obbligo di effettuare verifiche almeno
semestrali, e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario, sulla rispondenza
dei mezzi alle vigenti disposizioni legislative nonché alle indicazioni dei
rapporti contrattuali vigenti per l'espletamento del servizio.
4.3.3.Per tutti quei controlli non
avendo. carattere sanitario, provvederà, sempre con cadenza semestrale, l'ente
o l'organizzazione che espleterà il servizio, fatta salva la facoltà
dell'Assessorato di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ed
opportuni.
4.3.4.Il sistema dei trasporti, così
come sopra delineato, deve avere, inoltre, a disposizione un parco ambulanze in
stand-by, tutte di tipo A, nella consistenza numerica pari al 10% del
quantitativo totale determinato in precedenza, distribuito ai vari bacini che
possano intervenire comunque entro 1 ora dalla richiesta del responsabile di
Centrale operativa.
4.3.5.Richiesta ambulanze in
eccedenza.
E' facoltà del responsabile di
Centrale operativa in caso di contemporaneità di urgenze o nei casi in cui
siano richiesti più mezzi (maxi-macro-emergenze) dispone l'intervento di
ulteriori mezzi di soccorso di altri enti pubblici o privati al di fuori dei
mezzi ordinari del 118. Le associazioni di pubblica assistenza e gli altri
enti autorizzati che esercitano il trasporto sanitario annualmente stabiliranno,
dandone comunicazione all'Assessorato, le tariffe delle prestazioni a
pagamento con l'obbligo di renderle pubbliche e nel rispetto delle tariffe
massime stabilite dagli organismi associativi di categorie maggiormente
rappresentativi.
4.3.6 Richiesta ambulanze per
necessità stagionali e/o occasionali
Il
responsabile di Centrale operativa, previa autorizzazione assessoriale
può utilizzare mezzi in aggiunta alla dotazione ordinaria per motivate
necessità stagionali e/o occasionali (eventi sportivi, manifestazioni
culturali) con oneri a carico dell'ente richiedente il servizio
4.4.
Auto medicalizzata
Per auto medicalizzata si intende un
veicolo leggero (di media cilindrata) con carrozzeria station wagon o monovolume
dotata di identificatori di emergenza (colorazione vistosa, sirena bitonale,
lampeggiante azzurro) che consenta di trasportare sul luogo di una emergenza una
équipe sanitaria e le attrezzature necessarie.
Il
colore, l'identificazione esterna, i dispositivi di segnalazione,
l'equipaggiamento sanitario e gli apparati radio, debbono essere gli stessi in
dotazione all'ambulanza di rianimazione e in accordo ai protocolli delle quattro
Centrali operative.
4.4.1.In via sperimentale per
ciascuna delle aree metropolitane delle città di Palermo, Catania, Messina e
Caltanissetta sarà impiegata un'auto' medicalizzata, a disposizione del
responsabile della Centrale operativa di riferimento il cui equipaggio sarà
costituito da un medico della guardia medica riqualificato o, in carenza, da
un anestesista rianimatore e da un infermiere professionale quale autista, ciò
in analogia a quanto attuato presso le Centrali operative che già
usufruiscono di tale mezzo e in accordo alle linee guida del 1996.
4.4.2.I Direttori generali delle
Aziende ospedaliere, sede di Centrale operativa, entro 90 gg., sentito il
direttore della Centrale operativa, provvederanno all'acquisto per tale finalità
di un mezzo 4x4 con le caratteristiche di cui sopra.
La gestione dell'auto medica sarà a
carico dell'Azienda ospedaliera di riferimento.