REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D'USO E I DIVIETI VIGENTI
NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA MONTE PELLEGRINO
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
1.1 Nell'area di riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
1.2. Nell'area della riserva, l'accesso alle zone ipogee potrà essere comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'Ente gestore.
1.3. all'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 17 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
Art. 2
2.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
z) portare armi di qualsiasi tipo al di fuori delle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia.
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TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 3
3.1. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva.
3.2. Fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, nelle more del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito:
Art. 4
4.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;