REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ D'USO E I DIVIETI VIGENTI

NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA MONTE PELLEGRINO

TITOLO I

NORME PER LA ZONA A

Art. 1

1.1 Nell'area di riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:

  1. effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi che comportano modificazioni dell'aspetto esterno dell'edificio e gli interventi di ristrutturazione dovranno essere sottoposti a preventivo nullaosta dell'Ente gestore.Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;
  2. le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nullaosta dell'Ente gestore;
  3. effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nullaosta dell'Ente gestore;
  4. effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e interventi antincendio. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostituzione boschiva delle aree degradate devono rispondere a criteri naturalistici e devono essere realizzati impiegando specie autoctone e sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tutti i suddetti interventi sono sottoposti a nullaosta dell'Ente gestore;
  5. effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nullaosta dell'Ente gestore;
  6. praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna.È fatta salva la facoltà dell'Ente gestore di fissare limiti e prescrizioni all'attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica.Nei periodi riproduttivi della fauna possono essere inibite attività quali alpinismo, caccia fotografica, arrampicate in parete e altre attività che possano arrecare disturbo ed oggettivo pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione;
  7. svolgere attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati, autorizzati dall'Ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative ed a termine. I risultati e le copie delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'Ente gestore;
  8. esercitare il pascolo compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e il rinnovamento naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione dell'Ente gestore che fisserà limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;
  9. esercitare le attività zootecniche esistenti, purché a livello di azienda agricola;
  10. il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l'esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri, e l'accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite;
  11. l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento di attività silvocolturali.

    1.2. Nell'area della riserva, l'accesso alle zone ipogee potrà essere comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'Ente gestore.

    1.3. all'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 17 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

    1. l'uso di lampade a gas o ad acetilene. È consentito esclusivamente l'utilizzo di lampade alimentate elettricamente;
    2. illuminare direttamente i chirotteri;
    3. effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'Ente gestore per scopi divulgativi e scientifici;
    4. abbandonare e depositare rifiuti organici e inorganici;
    5. fumare;
    6. creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'Ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;
    7. toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia;
    8. svolgere ogni altra attività non espressamente consentita dal presente regolamento.

    Art. 2

    2.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

    1. realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzioni di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete;
    2. la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
    3. recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, e secondo l'uso locale, con l'esclusione di cordoli di cemento armato, filo spinato;
    4. la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
    5. l'esercizio di qualsiasi attività industriale;
    6. realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
    7. l'esercizio di attività agricole;
    8. danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
    scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido.
    1. impiantare serre;
    2. asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
    3. introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distribuzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
    4. prelevare sabbia, terra o altri materiali, scavare pozzi, realizzare cisterne ed opere di presa e distribuzione acqua;
    5. abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
    6. praticare il campeggio o il bivacco;
    7. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni sportive e folcloristiche non autorizzate dall'Ente gestore;
    8. introdurre veicoli a motore ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati dall'Ente gestore per lo svolgimento delle attività consentite;
    9. esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
    10. introdurre cani se non al guinzaglio;
    11. il sorvolo con velivoli non autorizzati dall'Ente gestore, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

    z) portare armi di qualsiasi tipo al di fuori delle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia.

  1. .

TITOLO II

NORME PER LA ZONA B

Art. 3

3.1. Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva.

3.2. Fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, nelle more del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito:

    1. esercitare le attività agricole esistenti;
    2. l'accensione di fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
    3. esercitare le attività forestali e gli interventi antincendio previo nullaosta dell'Ente gestore;
    4. effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi che comportano modificazioni dell'aspetto esterno dell'edificio e gli interventi di ristrutturazione dovranno essere sottoposti a preventivo nullaosta dell'Ente gestore. Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per i volumi già esistenti e non per tracce di fabbricati assimilabili a ruderi;
    5. le eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi sono consentite solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nullaosta dell'Ente gestore;
    6. effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade rotabili esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nullaosta dell'Ente gestore;
    7. realizzare elettrodotti, acquedotti, previo nullaosta dell'Ente gestore con l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

Art. 4

4.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio, fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

    1. la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
    2. recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, e secondo l'uso locale, con l'esclusione di cordoli di cemento armato, filo spinato;
    3. la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
    4. l'esercizio di qualsiasi attività industriale;
    5. realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
    6. danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
    7. scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
    8. impiantare serre;

    i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

    1. prelevare sabbia, terra o altri materiali;
    2. abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
    3. praticare il campeggio o il bivacco, al di fuori delle aree attrezzate;
    4. esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
    5. apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
    6. tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;
    7. bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva.

 

WebMaster