CALDAIE SICURE


La legge prevede che il Comune si attivi per eseguire, o far eseguire, con cadenza almeno biennale i controlli sullo stato di manutenzione di tutti gli impianti termici, ponendo gli oneri a carico degli utenti.

Tuttavia è previsto che i comuni possano stabilire, per gli impianti con potenza inferiore a 35 Kw in alternativa al controllo diretto, la trasmissione al comune da parte del proprietario dell'impianto termico o dell'occupante a qualsiasi titolo (es. inquilino) o del terzo responsabile, di una apposita dichiarazione redatta da un manutentore, con la quale si autocertifica la regolare esecuzione di tutte le verifiche previste dalla legge. – E’ questa la strada seguita dal Comune di Roma che ha incaricato Acea Luce del coordinamento di tutte le attività connesse all’applicazione della Legge.

Il Comune è comunque tenuto ad effettuare una verifica statistica della veridicità di queste dichiarazioni eseguendo un controllo a campione di almeno il 5% l'anno degli impianti con potenza sotto 35Kw per i quali sia pervenuta la dichiarazione stessa.
Per il biennio 2002-2003 la dichiarazione dovrà essere debitamente compilata in conformità al modello H e dovrà essere inoltrata ad Acea Luce Spa entro il 31.10.02, unitamente ad una ricevuta di versamento di € 5,00.

Per gli impianti di potenza superiore a 35 kW (impianti termici centralizzati) tali controlli, già in vigore da diversi anni rimangono invariati e sono effettuati con cadenza biennale su tutto il territorio del Comune di Roma.

IMPIANTI SOGGETTI A CONTROLLO
Sono gli impianti tecnologici di qualsiasi tipo e potenzialità per il riscaldamento o la climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.

IMPIANTI NON SOGGETTI A CONTROLLO
Sono tutti gli apparecchi di riscaldamento che non alimentano un impianto ma diffondono direttamente calore e cioè:

le stufe
i caminetti
i radiatori a gas singoli
gli scalda acqua unifamiliari




COSA DEVONO FARE I POSSESSORI DI IMPIANTI TERMICI DI POTENZA INFERIORE A 35kW


La manutenzione periodica, a cadenza annuale, con l'esecuzione delle operazioni riportate nei libretti d'uso e manutenzioni, indipendentemente dalla potenzialità dell'impianto


La verifica biennale del rendimento della combustione del generatore (che è l'indice del grado della più o meno buona utilizzazione del combustibile e quindi dell'ottimizzazione dei consumi), della percentuale di inquinamenti nelle emissioni, dello stato della canna fumaria, dell'aerazione del locale e di altri parametri specifici


Invio dell’allegato H all’Ente preposto ai controlli, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto controllo, tramite il proprio tecnico di fiducia che provvede normalmente ad eseguire le operazioni definite ai punti 1) e 2).

I soggetti interessati all'applicazione delle norme di legge e responsabili delle attività di manutenzione e controllo degli impianti sono:

il proprietario dell'immobile dove è installato l'impianto termico
l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianto termico centralizzato amministrati in condominio o appartenenti a soggetti diversi dalle persone fisiche
l'inquilino occupante, a qualsiasi titolo, unità immobiliari dotate di impianti termici individuali (caldaie autonome)
il terzo responsabile, cioè la persona fisica o giuridica (abilitata a termini di legge) che riceve ed accetta la delega dal proprietario o dall'amministratore assumendosi la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
SANZIONI L'art. 34 - comma 5 della legge 10/91 stabilisce che il proprietario, l'amministratore del condomino o l'eventuale terzo che si è assunto la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione (anche l'inquilino), se non adotta le misure per contenere i consumi di energia o non osserva l'obbligo della manutenzione secondo le norme di legge, possa essere punito con una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2582,28
Riferimenti legislativi: Legge n. 46/90 Legge n. 10/91 DPR n. 412/93 DPR n. 551/99




I RIMBORSI

La Delibera di Giunta Comunale n. 793 del 18/12/2001 definisce, inoltre che i controlli saranno gratuiti solo per i cittadini che utilizzano gli impianti autonomi (< 35 kW) in possesso della Dichiarazione sostitutiva al controllo; per i cittadini possessori di impianti autonomi sprovvisti della Dichiarazione sostitutiva i controlli dovranno essere effettuati a fronte di rimborsi così definiti:



Presentazione della Dichiarazione solo per impianti <35 kW € 5,00
Controllo a campione impianto < 35 kW per il quale è stata effettuata la dichiarazione gratis
Controllo impianto < 35 kW privo di dichiarazione € 85,00
Secondo controllo dell’impianto termico, a seguito di una non idoneità riscontrata durante il primo controllo e, per il quale non è pervenuta dichiarazione entro 30 giorni dal primo controllo. € 85,00
Mancato appuntamento imputabile all’utente per il controllo di impianti compresi tra 4 ÷ 35 kW € 25,00
Rimborso spese per la fornitura del software di acquisizione dati ai manutentori € 30,00



Per i cittadini possessori di impianti termici centralizzati (> 35 kW) i controlli dovranno essere effettuati a fronte di rimborsi così definiti:



Controllo impianto termico potenza uguale o superiore a 35 kW - con un solo generatore € 85,00
Per ogni ulteriore generatore qualunque sia la potenza € 45,00
Secondo controllo impianto potenza uguale o superiore a 35 kW € 90,00
Mancato appuntamento imputabile all’utente per il controllo di impianti termici superiori a 35 kW € 50,00


Le tariffe sopraccitate sono comprensive dell’IVA.

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