Canne fumarie: diritti e doveri

Quando le canne fumarie sono di proprietà condominiale e quando di proprietà esclusiva?

Sono di proprietà del Condominio

Ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile, la canna fumaria in un condominio si presume che sia di proprietà comune dei vari condomini, come le canne fumarie di pertinenza di impianti centrali di riscaldamento o produzione di acqua calda.

Sono di proprietà del singolo condomino

Una determinata canna fumaria nella pratica può essere destinata a servire un solo appartamento e sarà da considerarsi di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento medesimo. In questo caso il singolo condomino può far costruire la propria canna fumaria anche all'interno del muro perimetrale di proprietà comune, ed anche se questa non risulti costituita da tubi di cemento, cotto o altro materiale idoneo ma sia semplicemente ricavata nel "vuoto" del muro stesso per tutta l'altezza dell'edificio.

Si può costruire la propria canna fumaria all'esterno del muro perimetrale?

Se un condomino desidera costruire una canna fumaria per propria esclusiva utilità lungo il muro perimetrale di un edificio, può farlo ma a due condizioni:
- che la canna fumaria non leda i diritti esclusivi degli altri condomini;
- che non alteri il decoro architettonico dell'edificio.
Si ritiene infatti che l'installazione di una canna fumaria sul muro, per le sue dimensioni o per la sua ubicazione, può ridurre in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini godono dalle finestre che si trovano lungo lo stesso muro.

Le spese

Le spese di manutenzione, rifacimento e ricostruzione di canne fumarie di proprietà esclusiva sono a carico delle unità abitative che le utilizzano.

Che fare contro i fumi molesti?

Se, per esempio, gli scarichi di una canna fumaria invadono il nostro terrazzo o raggiungono le finestre, come ci si difende?

Il condomino danneggiato può chiedere al Giudice di ordinare la cessazione delle immissioni, da parte del condominio (se la canna fumaria è di proprietà comune) o del singolo condomino (se la canna fumaria è d'uso esclusivo).
E' però compito di chi promuove l'azione, provare che tali immissioni superino la "normale di tollerabilità" poiché, per quanto possano arrecare fastidi di vario genere, è necessario che siano assolutamente insostenibili.
Possiamo quindi anticipare che, di fronte alla richiesta di cessazione di fumi molesti, i risultati possono essere tre.
1. Il Giudice reputa le immissioni intollerabili, quindi illecite e ne ordina la cessazione. II proprietario danneggiato potrà chiedere anche un risarcimento del danno, che sarà stabilito dal Giudice in base agli inconvenienti subiti.
2. Le immissioni hanno recato un qualche "pregiudizio" ma vengono giustificate dal Giudice perché, per esempio, legate ad un'attività produttiva che risulta prevalente tutelare.
In questo caso spetterà un indennizzo che non superi la diminuzione del valore della proprietà per effetto delle immissioni. Dobbiamo aggiungere che questo caso difficilmente si verifica in condominio, poiché normalmente i singoli appartamenti sono adibiti ad abitazioni.
3. Il Giudice valuta le immissioni lecite ed accettabili, cosicché chi ha promosso l'azione non otterrà né la cessazione delle immissioni né l'indennizzo.

 

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