DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  in materia
di  progettazione, installazione,  esercizio  e  manutenzione degli  impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata l'opportunità di conformare il decreto del Presidente della  Repubblica  medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Sentito in qualità di ente energetico l'ENEA;
Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della  legge  7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi sostitutivo
anche di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro il  termine  di  novanta  giorni dalla richiesta e
tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica;
Visto  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite  le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia;
Vista la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza del  28/9/'98;
Vista  la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità  Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25/3/1999;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.       Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media
Art. 2.       Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi
Art. 3.       Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti
Art. 4.       Rendimento minimo dei generatori di calore
Art. 5.       Termoregolazione e contabilizzazione
Art. 6.       Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
Art. 7.       Ulteriori requisiti del terzo responsabile
Art. 8.       Controllo tecnico periodico e manutenzione
Art. 9.       Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente
Art. 10.     Affidamento  delle  operazioni  di  controllo e manutenzione e delega delle responsabilità
Art. 11.     Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto
Art. 12.     Rendimento minimo di combustione in opera
Art. 13.     Controlli degli enti locali
Art. 14.     Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni
Art. 15.     Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari
Art. 16.     Competenza delle regioni
Art. 17.     Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici
Art. 18.     Allegati
Art. 19.     Norma transitoria

ALLEGATO  I
 
 



Art. 1.
Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media

1.  Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, le parole: "dei singoli
ambienti degli  edifici" sono sostituite dalle seguenti: "nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare.".

Avvertenza: Il  testo  delle  note  qui  pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per  materia,  ai  sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del  testo unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.28/12/'85,
n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
-   Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412, recante: " Regolamento  recante  norme per la
    progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini del  contenimento
    dei  consumi  di  energia, in  attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10, è stato pubblicato nel
    supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 - serie generale.

Note alle premesse:
-  L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione conferisce al  Presidente della Repubblica  il potere di promulgare
    le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
-  L'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio '91, n.10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia
   di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili di energia), pubblicata nel
   supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.13 del 16 gennaio 1991 - serie generale -
   cosi' recita:
 "4. Entro  centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con decreto del  Presidente della
      Repubblica, adottato previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito  il  parere  del  Consiglio di  Stato, su
      proposta del Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentiti  il CNR, gli enti energetici, le regioni
      e le province autonome di  Trento e di Bolzano, nonché  le associazioni di  categoria  interessate e  le associazioni
      di istituti nazionali operanti  per  l'uso  razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi
      di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i
      seguenti aspetti:
   - determinazione  delle  zone climatiche;
   - durata   giornaliera  di  attivazione  nonché  periodi  di accensione  degli  impianti  termici;
   - temperatura  massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici;
   - rete  di  distribuzione  e adeguamento delle  infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di
      energia al fine di  favorirne  l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'art. 1".

L'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell' attività  di Governo  e  ordinamento della          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre - serie generale - prevede che con decreto del  Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

       a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti  legislativi;
       b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
           quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza  regionale;
       c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non
           si tratti di materie comunque riservate alla legge;
       d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
           dalla legge;
       e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

- Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, è  stato  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
   Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - serie generale.
- Il  decreto del Presidente della Repubblica 15/11/ 1996, n.660, è  stato  pubblicato nel  supplemento  ordinario
   alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale.

Note all'art. 1:
- Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
   "1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle
         temperature  dell'aria  nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come
         indicato al comma  1,  lettera  w, dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze
         a fianco indicate:
                a) 18  (gradi)C  +  2  (gradi)C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
                b) 20  (gradi)C  +  2  (gradi)C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8".
- Si  riporta il testo del comma  9 dell'art. 5 del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
   "9. Gli  impianti  termici  siti  negli  edifici  costituiti  da  più  unità  immobiliari  devono essere  collegati  ad
         appositi  camini, canne  fumarie o sistemi  di  evacuazione dei  prodotti  di  combustione, con  sbocco
         sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
               -  nuove  installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unita' immobiliari;
               -  ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
               -  ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
               -  trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
               -  impianti  termici  individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni  normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni,  le  disposizioni  del  presente  comma  possono  non  essere  applicate  in  caso di  mera  sostituzione di
generatori  di  calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni
nei  prodotti  della combustione, appartengano alla classe meno inquinante  prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole  ristrutturazioni  di   impianti  termici  individuali  già esistenti, siti  in  stabili plurifamiliari, qualora  nella  versione
iniziale  non dispongano già  di  camini,  canne  fumarie o sistemi  d'evacuazione  dei  prodotti  della  combustione  con
sbocco  sopra  il  tetto dell'edificio,  funzionali  ed  idonei o comunque  adeguabili  alla  applicazione di apparecchi con
combustione  asservita da  ventilatore;  nuove  installazioni  di  impianti  termici  individuali in edificio assoggettato dalla  legislazione  nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di  tipo conservativo,  precedentemente mai  dotato
di  alcun tipo di  impianto  termico, a  condizione  che non  esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per  le disposizioni del  presente  articolo  l'inapplicabilità  agli  apparecchi  non considerati impianti
termici  in  base  all'articolo1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori  individuali, scaldacqua  unifamiliari".
 
 

Art. 2.
Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n. 412, primo capoverso,
    le  parole  da:  "Gli  edifici"  a:  "UNI  7129"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "Gli  impianti  termici  siti  negli  edifici
    costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione
    dei  prodotti  di  combustione, con  sbocco  sopra  il  tetto  dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione
    tecnica vigente.".
2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 5 del  D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
"Fatte  salve"   a:  "tetto  dell' edificio",  è  sostituito  dal  seguente:  "Fatte  salve  diverse  disposizioni   normative,  ivi
comprese quelle contenute  nei  regolamenti  edilizi  locali e loro successive modificazioni,  le disposizioni del presente
comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi,
qualora si adottino generatori di calore che, per  i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
-  singole ristrutturazioni di impianti  termici  individuali  già  esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
    iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi  di  evacuazione  dei prodotti della combustione con
    sbocco sopra il tetto dell'edificio,  funzionali  ed  idonei  o  comunque  adeguabili  alla  applicazione di apparecchi
    con combustione asservita da ventilatore;
-   nuove  installazioni  di impianti termici individuali in edificio assoggettato  dalla  legislazione  nazionale  o  regionale
    vigente  a  categorie  di  intervento  di  tipo conservativo, precedentemente  mai  dotato  di  alcun  tipo di impianto
    termico, a condizione che non esista camino,  canna  fumaria  o  sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
    o comunque adeguabile allo scopo.".
 
 

Art. 3.
Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti

1.  Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
       seguente:
    "10.  In  tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto  termico,  che comportino l'installazione
            di  generatori  di  calore  individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva  90/396/CEE  del
            29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di generatori  muniti  di  marcatura  CE.
            In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della  norma tecnica UNI-CIG  7129)
            installati all'interno di locali abitati devono essere muniti  all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico
            dei prodotti  della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG  EN  297 del 1996.

Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di  tipo B1 in locali abitati, dovrà
essere  realizzata,  secondo  le  modalità  previste  al  punto  3.2.1  della  norma  tecnica  UNI-CIG 7129, apposita
apertura   di  sezione  libera  totale  non  inferiore  a  0,4  metri quadrati.".
2.  Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del D.P.R. 26 agosto  1993,  n. 412, dopo le parole:
     "quelli da costruzione" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello
      strato isolante,  delle  condizioni  termoigrometriche  dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.".

Note all'art. 3:
-   La direttiva  90/396/CEE  è   stata  recepita  con il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661, pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale.
-   Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 5 del  D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
    "11.  Negli  impianti termici di nuova installazione e  nelle  opere  di  ristrutturazione degli  impianti  termici, la rete di
            distribuzione deve  essere progettata in modo  da  assicurare  un  valore  del  rendimento  medio  stagionale di
            distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento  globale  medio stagionale.
             In  ogni  caso,  come  prescrizione  minimale, tutte  le  tubazioni  di  distribuzione  del  calore, comprese quelle
             montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano
             isolate termicamente,   devono   essere  installate  e  coibentate, secondo le modalità  riportate  nell'allegato B
             al  presente  decreto. La  messa in opera della coibentazione deve essere effettuata  in  modo  da  garantire  il
             mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali  dei  materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo
             conto  in  particolare della  permeabilità  al  vapore  dello  strato  isolante, delle  condizioni  termoigrometriche
             dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni  portanti  fluidi a temperature diverse, quali
             ad esempio le tubazioni di  mandata  e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente".
 
 

Art. 4.
Rendimento minimo dei generatori di calore

1.  Il  comma  l  dell'articolo  6  del  D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal  seguente:
  "1. Negli  impianti termici  di  nuova  installazione,  nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione
       di generatori di calore, i generatori di  calore  ad  acqua calda di potenza  nominale utile pari o inferiore a 400 kW
       devono  avere  un  "rendimento  termico  utile"  conforme  a quanto  prescritto dal  decreto del   Presidente   della
       Repubblica  15  novembre  1996, n. 660.  I  generatori  ad  acqua  calda  di  potenza superiore devono rispettare
       i limiti  di  rendimento  fissati  dal  medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  per  le  caldaie  di  potenza
       pari  a  400  kW.  I  generatori  di  calore  ad  aria  calda  devono  avere  un  "rendimento  di  combustione"   non
       inferiore ai  valori riportati nell'allegato E al presente decreto.".

Note all'art. 4:
- Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
  1. Negli  impianti  termici  di  nuova installazione, nella  ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione
      di generatori di calore, i  generatori  di  calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW
      devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto dal  D.P.R.15/11/1996, n. 660.
      I generatori ad acqua  calda di  potenza  superiore  devono  rispettare  i  limiti di rendimento  fissati dal medesimo
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria
      calda  devono  avere  un  "rendimento  di  combustione"   non   inferiore   ai   valori   riportati   nell' allegato  E  al
      presente decreto.
  2. Alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non sono soggetti:
            a) i  generatori  di calore alimentati a combustibili solidi;
            b) i generatori  di calore appositamente concepiti per essere  alimentati  con combustibili le cui caratteristiche
                si  discostano  sensibilmente  da  quelle  dei combustibili liquidi  o  gassosi  comunemente commercializzati,
                quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
            c) i generatori  di calore policombustibili  limitatamente alle  condizioni   di   funzionamento  con  combustibili
                di cui alla lettera b)".

- Per  il decreto del  Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si veda nelle note alle premesse.
 
 


Art. 5.
Termoregolazione e contabilizzazione

1.  Al  comma  3  dell'articolo  7 del D.P.R. n. 412/1993, è aggiunto il seguente periodo:
    "Ai  sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova
     costruzione, la  cui  concessione  edilizia  sia  rilasciata  dopo  il  30 giugno 2000, devono  essere dotati di sistemi di
     termoregolazione  e  di contabilizzazione  del  consumo  energetico  per  ogni singola unità  immobiliare.".

Note all'art. 5:
- Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 7 del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
   "3.  Ai  sensi  del  comma  6  dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di
          edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio1991,  data  di  entrata
          in vigore di detto art. 26, devono essere progettati  e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
          termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
          Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.10, gli impianti termici al servizio di edifici di
          nuova  costruzione, la  cui  concessione  edilizia  sia  rilasciata dopo  il  30 giugno 2000, devono essere dotati di
          sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare".
- Si  riporta il testo dell'art. 26, commi 3 e 6, della legge  9  gennaio 1991, n.10. (Norme per l'attuazione del Piano
   energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
   rinnovabili di energia):
   "3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati
         devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al  massimo, in relazione al progresso della
         tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
         Gli impianti di riscaldamento al servizio di  edifici di nuova  costruzione, la cui concessione edilizia, sia  rilasciata
         dopo la data di entrata in vigore della  presente  legge, devono  essere  progettati e  realizzati  in  modo  tale da
         consentire  l'adozione di  sistemi  di  termoregolazione e di  contabilizzazione  del  calore  per ogni singola  unità
          immobiliare".
 
 

Art. 6.
Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici

1. Il  comma  1  dell'articolo 11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
    "1.  L'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j)
          dell'articolo 1,  comma 1, o  per  esso  ad  un  terzo, avente  i  requisiti  definiti  alla  lettera  o) dell'articolo 1,
          comma  1,  che   se   ne   assume   la   responsabilità.  L'eventuale  atto  di  assunzione  di  responsabilità  da
          parte  del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste  dal comma 5 dell'articolo 34 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta  e consegnato  al proprietario.
          Il terzo eventualmente incaricato, non  può  delegare ad  altri  le responsabilità  assunte, e  può  ricorrere  solo
          occasionalmente  al  subappalto  delle  attività   di   sua  competenza,  fermo  restando  il  rispetto  della  legge
          5  marzo 1990  n. 46,  per  le  attività  di   manutenzione  straordinaria,  e  ferma  restando  la  propria  diretta
          responsabilità ai sensi degli artt.1667 e seguenti del  codice civile. Il ruolo di terzo  responsabile di un impianto
          è incompatibile  con  il  ruolo di  fornitore di  energia  per  il  medesimo  impianto, a  meno che la  fornitura sia
          effettuata   nell' ambito  di   un  contratto  servizio  energia, con  modalità  definite  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con il Ministro delle finanze.".

Note all'art. 6:
- Il  testo del comma 5 dell'art. 34 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, è il seguente:
    "5.  Il proprietario o l'amministratore del condominio, o  l'eventuale  terzo  che  se  ne  è  assunta  la responsabilità,
          che  non  ottempera  a  quanto  stabilito dall'art.  31,  commi  1  e  2, è  punito  con la sanzione amministrativa
          non  inferiore  a  lire  un  milione  e non superiore  a  lire cinque  milioni.  Nel  caso in cui venga sottoscritto un
          contratto  nullo ai sensi del comma 4 del medesimo  art.  31,  le  parti  sono  punite ognuna con  una  sanzione
          amministrativa  pari  a un terzo dell'importo del contratto  sottoscritto,  fatta  salva  la  nullità  dello  stesso".
       - La  legge  5  marzo  1990,  n. 46 ( Norme  per  la sicurezza degli   impianti), è  stata pubblicata nella Gazzetta
                Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
 
 

Art. 7.
Ulteriori requisiti del terzo responsabile

1. Il  comma 3 dell'articolo 11 del  D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
   "3. Nel  caso di impianti termici con potenza nominale  al  focolare  superiore  a 350 kW, ferma restando la normativa
        vigente in materia di appalti  pubblici, il  possesso dei  requisiti  richiesti al "terzo  responsabile  dell'esercizio e della
        manutenzione  dell'impianto  termico  è   dimostrato  mediante  l'iscrizione  ad  albi  nazionali  tenuti  dalla  pubblica
        amministrazione  e  pertinenti  per  categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria  gestione
        e manutenzione  degli  impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure  mediante  l'iscrizione  ad  elenchi
        equivalenti dell'Unione  europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai  sensi  delle norme  UNI EN ISO
        della  serie  9.000,  per  l'attività  di  gestione e  manutenzione degli   impianti  termici,  da  parte  di  un  organismo
        accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In  ogni  caso  il  terzo responsabile o il responsabile tecnico
        preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.".
 
 


Art. 8.
Controllo tecnico periodico e manutenzione

1. Il  comma  4  dell'articolo 11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dai seguenti:
  "4.  Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente
        alle istruzioni  tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto.
        Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
        apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
        tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione
        delle  restanti  parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni
        del  fabbricante  relative  allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità
         prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
         In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato  H devono  essere  effettuati almeno una volta
         l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4-bis Al  termine  delle  operazioni  di  controllo  e  manutenzione  dell'impianto,  l'operatore  ha  l'obbligo  di  redigere e
         sottoscrivere  un  rapporto  da  rilasciare  al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
         L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9.
         Nel caso di  impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare  inferiore  a 35 kW, il rapporto
         di controllo e manutenzione dovrà  essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui  all'allegato  H  al
         presente decreto. Tale  modello  potrà  essere  modificato  ed  aggiornato,  anche  in  relazione  al progresso della
         tecnica  ed  all' evoluzione  della  normativa  nazionale o comunitaria, dal  Ministro  dell'industria,  del commercio e
         dell'artigianato, con proprio  decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI.
         Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.".
 
 

Art. 9.
Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente

Il  comma  6  dell'articolo 11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
  "6.  Il  terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della  manutenzione dell'impianto termico comunica
        entro sessanta giorni  la  propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti  al  comma 3 dell'art. 31
        della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
        Al  medesimo  ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali  revoche  o  dimissioni  dall'incarico,
        nonché  eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.".

Nota all'art. 9:
- Il  testo del comma 3 dell'art. 31 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, è  il  seguente:
   "3. I  comuni  con  piu' di quarantamila abitanti e le province  per  la  restante  parte del  territorio  effettuano i controlli
        necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
        anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti".
 
 

Art. 10.
Affidamento  delle  operazioni  di  controllo e manutenzione e delega delle responsabilità

1. Il  comma  8  dell'articolo 11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
    "8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda
          provvedere direttamente, affida  le  operazioni di cui al comma 4 a soggetti  abilitati alla manutenzione straordinaria
          degli impianti di cui  alla  lettera  c)  dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti
          termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche  per  gli  impianti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  e) della
          medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di  impianti  termici unifamiliari  con potenza nominale del  focolare
          inferiore  a  35 kW, la  figura  del  responsabile  dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che
          può,  con   le  modalità   di  cui  al  comma 1,  delegarne  i  compiti  al  soggetto  cui  è  affidata  con  continuità  la
          manutenzione  dell'impianto, che  assume  pertanto  il  ruolo di terzo  responsabile, fermo restando che l'occupante
          stesso mantiene  in  maniera esclusiva le responsabilita' di cui al comma 7.
          Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante  di consegnare  al proprietario o al subentrante il "libretto
          di impianto prescritto al comma  9, debitamente  aggiornato, con gli eventuali allegati.".

Nota all'art. 10:
- Il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:
   "1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i  seguenti  impianti  relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
    a) gli  impianti  di  produzione,  di  trasporto,  di distribuzione  e  di  utilizzazione  dell'energia elettrica all'interno degli
        edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
    b) gli  impianti  radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
    c) gli impianti  di  riscaldamento  e  di  climatizzazione  azionati  da  fluido  liquido, aeriforme, gassoso  e  di qualsiasi
        natura o specie;
    d) gli  impianti  idrosanitari  nonchè  quelli  di  trasporto, di  trattamento, di  uso, di  accumulo e di consumo di acqua
        all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
    e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli  edifici  a  partire dal
        punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
    f)  gli  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di  ascensori, di  montacarichi, di  scale  mobili e simili;
    g) gli impianti di protezione antincendio".
 
 

Art. 11.
Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto

1. Il  comma  11  dell'articolo 11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
    "11. La  compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione,
           e per impianti  termici  individuali  anche  in caso di sostituzione dei generatori  di  calore,  deve  essere effettuata
           all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che,
           avendo  completato  i  lavori  di  realizzazione  dell'impianto  termico,  è  in  grado  di  verificarne  la  sicurezza  e
           funzionalità  nel  suo  complesso, ed  è  tenuta  a  rilasciare  la  dichiarazione  di  conformità di  cui  all'articolo  9
           della  legge  5 marzo  1990,  n.  46,  comprensiva,  se del caso, dei  riferimenti  di  cui alla nota 7 del modello di
           dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato 20  febbraio 1992,
           pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda  identificativa  dell'impianto
           contenuta nel libretto, firmata dal responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione, dovrà essere inviata all'ente
           competente  per  i  controlli  di  cui  al  comma 18.  La  compilazione  iniziale del libretto, previo rilevamento dei
           parametri  di  combustione,  per  impianti esistenti  all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonchè
           la  compilazione per  le verifiche  periodiche  previste  dal  presente  regolamento  è  effettuata  dal  responsabile
           dell'esercizio  e  della  manutenzione  dell'impianto  termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono
           essere conservati presso l'edificio o l'unità  immobiliare  in  cui  è  collocato l'impianto termico. In caso di nomina
           del terzo  responsabile  e  successiva  rescissione  contrattuale,  il   terzo   responsabile  è  tenuto  a  consegnare
           al proprietario o all'eventuale terzo responsabile  subentrante l'originale del  libretto, ed eventuali  allegati, il  tutto
           debitamente aggiornato.".

Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, è  il  seguente:
   "Art. 9.-1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
                    degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di  cui  all'articolo 7.  Di  tale dichiarazione, sottoscritta  dal
                    titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di  iscrizione alla camera di commercio,
                    industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
                    impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6".
 
 

Art. 12.
Rendimento minimo di combustione in opera

1. Il comma 14 dell'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
  "14. Il  rendimento  di  combustione,  rilevato  nel  corso  delle  verifiche  di  cui  ai  commi  12 e 13, misurato  alla
          massima potenza termica  effettiva del focolare nelle condizioni  di  normale funzionamento,  in conformità alle
          vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:
      a) per  i  generatori  di  calore  ad  acqua  calda  installati antecedentemente  al  29 ottobre  1993,  non  inferiore
          di tre punti percentuali  rispetto  al  valore minimo del rendimento termico utile alla  potenza  nominale previsto
          ai sensi dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
      b) per  i  generatori  di  calore  ad  acqua calda installati a  partire  dal  29 ottobre  1993,  non inferiore al valore
          minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto
          per  caldaie standard della medesima potenza;
      c) per  generatori di calore ad aria calda  installati antecedentemente  al  29 ottobre  1993,  non  inferiore  a  sei
          punti  percentuali  rispetto  al  valore  minimo  del  rendimento di combustione  alla  potenza nominale indicato
          all'allegato E;
      d) per  generatori  di  calore  ad  aria  calda  installati  a  partire dal  29 ottobre 1993, non  inferiore  a  tre  punti
          percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E.".
 
 

Art. 13.
Controlli degli enti locali

1.  Il  comma  18 dell'articolo 11 del  D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
     "18. Ai  sensi  dell'art. 31, comma 3  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10,  i  comuni con piu' di quarantamila abitanti
             e le province per la restante  parte  del  territorio,  in  un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere
             la tutela  degli  interessi  degli  utenti  e  dei  consumatori,   ivi   comprese   informazione,   sensibilizzazione  ed
             assistenza  all'utenza,  effettuano, con  cadenza  almeno  biennale  e  con  onere  a carico degli  utenti ed anche
             avvalendosi  di  organismi  esterni  aventi   specifica  competenza  tecnica,  i  controlli  necessari  ad  accertare
             l'effettivo   stato   di   manutenzione  e  di  esercizio  dell'impianto  termico.  I risultati dei controlli  eseguiti sugli
             impianti  termici  devono  essere  allegati  al  libretto di centrale o al  libretto  di  impianto  di  cui  al  comma 9,
             annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31/12/ 2000  gli enti di cui sopra inviano alla
             regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  una
             relazione sulle caratteristiche e sullo  stato  di  efficienza  e  manutenzione degli  impianti termici nel territorio di
             propria  competenza,  con  particolare  riferimento  alle  risultanze  dei  controlli  effettuati  nell' ultimo  biennio.
             La  relazione  sarà aggiornata con frequenza biennale.".

Nota all'art. 13:
- Per  il testo del comma 3 dell'art. 31 della legge n.10/1991 si veda in nota all'art. 9.
 
 

Art. 14.
Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni

1.  Il  comma  19  dell'articolo 1 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
   "19.  In  caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti
           dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con
           riferimento  alla  specifica  attività  prevista,  i  requisiti  minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA,
           nell'ambito  dell'accordo  di  programma  con  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui
           all'art. 3  della  legge 9  gennaio 1991, n.10, o  su  specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano
           richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.".

Nota all'art. 14:
- Il  testo  dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n.10, è  il  seguente:
 "Art.  3. - 1.Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo1, il Ministro dell'industria, del  commercio  e
                    dell'artigianato  provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale,  ove
                    sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni  di spesa dei progetti relativi al  programma
                    medesimo  per  un  ammontare  complessivo  non  superiore al  10 per cento degli stanziamenti previsti
                    dalla  presente  legge".
 
 

Art. 15.
Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari

1.  Il  comma  20 dell'articolo 11 del  D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
    "20. Limitatamente  agli  impianti  di  potenza  nominale del focolare inferiore a 35  kW, gli  enti  di  cui  al comma 18
            possono,  nell' ambito  della  propria  autonomia, con  provvedimento  reso  noto alle popolazioni interessate, al
            Ministero  dell'industria, del  commercio  e  dell' artigianato  e  all' ENEA, stabilire  che  i  controlli  si  intendano
            effettuati  nei  casi in cui i manutentori degli impianti termici o i  terzi   responsabili  dell'esercizio e  manutenzione
            o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed  entro i termini stabiliti dal  provvedimento  medesimo,
            apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile
            o  dell' operatore,  nel  caso  la  prima  figura  non  esista  per  l' impianto  specifico, e  con connessa assunzione
            di  responsabilità, attestante  il  rispetto  delle  norme  del  presente  regolamento, con  particolare riferimento ai
            risultati dell'ultima delle  verifiche  periodiche  di  cui al comma 12. Gli  enti di cui  al comma  18 possono altresì
            stabilire,  per  manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su
            supporto informatico standardizzato.Gli enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma,
            devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5%  degli impianti di potenza
            nominale del  focolare  inferiore  a  35 kW esistenti  sul  territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta
            nell' ultimo  biennio   la   dichiarazione  di  avvenuta   manutenzione,  ai  fini  del  riscontro  della  veridicità  della
            dichiarazione  stessa, provvedendo  altresì  ad  effettuare, nei  termini  previsti  dall'art.31, comma 3, della legge
            9 gennaio 1991, n.10, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa
            o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al  fine  di  massimizzare
            l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti
            più  vecchi  o  per  i  quali  si  abbia  comunque  una  indicazione  di  maggiore  criticità, avendo peraltro cura di
            predisporre  il  campione  in  modo  da  evitare  distorsioni  di  mercato.  In conformità  al principio stabilito dal
            comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991,  n. 10, gli oneri per  la effettuazione dei controlli  a campione
            sono  posti  a  carico  di  tutti  gli  utenti  che  presentino detta dichiarazione, con opportune  procedure  definite
            da  ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia.".

Nota all'art. 15:
- Per  il testo del comma 3 dell'art. 31 della legge n.10/1991 si veda in nota all'art. 9.
 
 

Art. 16.
Competenza delle regioni

1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20  dell'articolo 11 del  D.P.R.  26  agosto 1993, n. 412, si applicano  fino
    all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Dlgs 31 marzo 1998,
    n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste,  le  regioni  promuovono
    altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione
    e l'azione coordinata  tra  i  diversi  enti  ed  organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.

Nota all'art. 16:
-  Il  testo del comma 5 dell'art. 30 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
  "5.  Le  regioni  svolgono   funzioni   di  coordinamento  dei  compiti   attribuiti  agli  enti  locali  per  l'attuazione  del
        decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 agosto 1993,  n. 412,  nonché  compiti  di  assistenza  agli stessi
        per   le  attività  di  informazione  al  pubblico e  di  formazione   degli   operatori  pubblici  e  privati  nel  campo
        della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli  impianti termici.
        Le  regioni  riferiscono  annualmente  alla  Conferenza unificata sullo stato di attuazione del D.P.R. n. 412/1993,
        nei  rispettivi  territori".
 
 

Art. 17.
Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici

1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello  già  esistente  all'atto  della data di entrata in vigore
    del presente  decreto, gli  Enti locali competenti possono  richiedere  alle società distributrici  di  combustibile   per  il
    funzionamento degli  impianti di cui al D.P.R. 26 agosto 1993,  n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni,
    di comunicare  l'ubicazione  e  la  titolarità  degli  impianti  da esse riforniti  nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni
    trasmettono i suddetti   dati   alla  provincia  ed  alla  regione,  anche  in  via informatica.
 
 

Art. 18.
A l l e g a t i

1. Al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H
    ed  I  al presente decreto.  Il punto 1 dell'allegato E del D.P.R. 26/8/1993, n. 412,  è  soppresso.
 
 

Art. 19.
Norma transitoria

1. Le  attività di  verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della  legge  9 gennaio  1991,  n.  10,  avviate  prima della
    data  di entrata  in  vigore del  presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento
    secondo   la  normativa preesistente.

Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sarà   inserito  nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo  osservare.
    Dato a Roma, addì  21 dicembre 1999

                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bersani,  Ministro  dell'industria, del
                              commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
Registro n. 119 Atti di Governo, foglio n. 12
 
 
                      

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE

1. L'organismo, il  personale  direttivo ed  il  personale  incaricato  di  eseguire le operazioni di verifica non possono
    essere nè il progettista,  il fabbricante,  il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli  apparecchi  che controllano,
    nè il mandatario di  una di queste persone. Essi non possono intervenire nè direttamente nè  in  veste di mandatari
    nella  progettazione,  fabbricazione,  commercializzazione o manutenzione di caldaie ed  apparecchi  per  impianti
    di riscaldamento.
2. L'organismo, il personale direttivo  ed  il  personale  incaricato  di  eseguire  le operazioni di verifica non possono
    essere fornitori di energia  per  impianti  di riscaldamento, nè  il  mandatario di  una di queste persone.
3. L'organismo  ed  il  personale  incaricato  devono  eseguire  le  operazioni  di  verifica  con  la  massima  integrità
    professionale  e  competenza  tecnica  e  non  devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di
    ordine  finanziario, che  possano  influenzare  il  giudizio o i risultati  del controllo, in particolare se provenienti  da
    persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per  assolvere adeguatamente  ai  compiti  tecnici
    ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario
    per le verifiche straordinarie.
5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
      a) una   buona   formazione  tecnica  e  professionale,  almeno equivalente  a  quella  necessaria per l'installazione
          e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
      b) una  conoscenza  soddisfacente  delle  norme  relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali
          controlli;
      c) la   competenza   richiesta   per  redigere  gli   attestati,  i   verbali  e  le  relazioni  che  costituiscono  la  prova
          materiale dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle   verifiche.
    La  remunerazione  di  ciascun  agente non deve dipendere nè dal numero delle verifiche effettuate ne' dai risultati
    di tali verifiche.
7. L'organismo  deve  sottoscrivere  un'assicurazione  di  responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia
    coperta  dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
8. Il  personale  dell'organismo è vincolato  dal  segreto professionale.

 

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