Regolamento recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, in materia
di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei
consumi di energia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata l'opportunità di conformare il decreto del Presidente
della Repubblica medesimo al disposto della direttiva
92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Sentito in qualità di ente energetico l'ENEA;
Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi sostitutivo
anche di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente
entro il termine di novanta giorni dalla richiesta
e
tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica
dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni
di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia;
Vista la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai
sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 28/9/'98;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25/3/1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art.
1. Precisazioni
in ordine alla definizione di temperatura media
Art.
2. Precisazioni
in ordine allo scarico dei fumi
Art.
3. Installazione
di generatori di calore e coibentazione degli impianti
Art.
4. Rendimento
minimo dei generatori di calore
Art.
5. Termoregolazione
e contabilizzazione
Art.
6. Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
Art.
7. Ulteriori
requisiti del terzo responsabile
Art.
8. Controllo
tecnico periodico e manutenzione
Art.
9. Comunicazione
del terzo responsabile all'ente locale competente
Art.
10. Affidamento
delle operazioni di controllo e manutenzione e delega
delle responsabilità
Art.
11. Compilazione
dei libretti di centrale e d'impianto
Art.
12. Rendimento
minimo di combustione in opera
Art.
13. Controlli
degli enti locali
Art.
14. Controlli
degli enti locali attraverso organismi esterni
Art.
15. Procedura
di verifica e controllo per impianti unifamiliari
Art.
16. Competenza
delle regioni
Art.
17. Istituzione
o completamento del catasto degli impianti termici
Art.
18. Allegati
Art.
19. Norma
transitoria
ALLEGATO
I
Art. 1.
Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media
1. Al comma 1 dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, le parole: "dei singoli
ambienti degli edifici" sono sostituite dalle seguenti: "nei
diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare.".
Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R.28/12/'85,
n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
recante: " Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento
dei consumi di energia, in
attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10, è stato
pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242
del 14 ottobre 1993 - serie generale.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto,
della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
- L'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio '91, n.10 (Norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata
nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.13 del 16 gennaio 1991 - serie generale -
cosi' recita:
"4. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché le associazioni di categoria
interessate e le associazioni
di istituti nazionali operanti per
l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento
dei consumi
di energia, riguardanti in particolare
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici, e i
seguenti aspetti:
- determinazione delle zone climatiche;
- durata giornaliera di attivazione
nonché periodi di accensione degli impianti
termici;
- temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici;
- rete di distribuzione e adeguamento delle
infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di
energia al fine di favorirne
l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità
di cui all'art. 1".
L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell' attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del
12 settembre - serie generale - prevede che con decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione
delle leggi e dei
decreti legislativi;
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi
quelli
relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non
si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i
rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, è stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - serie generale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15/11/ 1996, n.660, è
stato pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie
generale.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.
4 del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto
di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle
temperature
dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità
immobiliare, definite e misurate come
indicato al comma
1, lettera w, dell'articolo 1, non deve superare i seguenti
valori con le tolleranze
a fianco indicate:
a) 18 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli
edifici rientranti nella categoria E.8;
b) 20 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli
edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8".
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art.
5 del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"9. Gli impianti termici siti
negli edifici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini,
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco
sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unita' immobiliari;
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti
individuali;
- impianti termici individuali realizzati dai singoli
previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle
contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente
comma possono non essere applicate in
caso di mera sostituzione di
generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora
si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni
nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno
inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano già di camini,
canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei prodotti
della combustione con
sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali
ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione
di apparecchi con
combustione asservita da ventilatore; nuove
installazioni di impianti termici individuali in
edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale
vigente a categorie di intervento di tipo conservativo,
precedentemente mai dotato
di alcun tipo di impianto termico, a condizione
che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilità agli apparecchi
non considerati impianti
termici in base all'articolo1, comma 1, lettera f),
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari".
Art. 2.
Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi
1. Al comma 9 dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, primo capoverso,
le parole da: "Gli edifici"
a: "UNI 7129" sono sostituite
dalle seguenti: "Gli impianti termici siti
negli edifici
costituiti da più unità immobiliari
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione
dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota
prescritta dalla regolamentazione
tecnica vigente.".
2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'articolo
5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
"Fatte salve" a: "tetto dell'
edificio", è sostituito dal seguente:
"Fatte salve diverse disposizioni
normative, ivi
comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi
locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di
generatori di calore individuali e nei seguenti casi,
qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano già di camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con
sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali
ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi
con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici
individuali in edificio assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale
vigente a categorie di
intervento di tipo conservativo, precedentemente mai
dotato di alcun tipo di impianto
termico, a condizione che non esista camino,
canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale
ed idoneo,
o comunque adeguabile allo scopo.".
Art. 3.
Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti
1. Il comma 10 dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
è sostituito dal
seguente:
"10. In tutti i casi di nuova
installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che
comportino l'installazione
di
generatori di calore individuali che rientrano nel campo
di applicazione della direttiva 90/396/CEE del
29
giugno 1990, e' prescritto l'impiego di generatori muniti di
marcatura CE.
In ogni
caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della
norma tecnica UNI-CIG 7129)
installati all'interno di locali abitati devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico
dei
prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma
tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996.
Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di
installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà
essere realizzata, secondo le modalità
previste al punto 3.2.1 della norma
tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non
inferiore a 0,4 metri quadrati.".
2. Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del D.P.R. 26
agosto 1993, n. 412, dopo le parole:
"quelli da costruzione" sono inserite
le seguenti: ", tenendo conto in particolare della permeabilità
al vapore dello
strato isolante, delle
condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura
del fluido termovettore.".
Note all'art. 3:
- La direttiva 90/396/CEE è
stata recepita con il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1996 - serie generale.
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art.
5 del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"11. Negli impianti termici di nuova
installazione e nelle opere di ristrutturazione
degli impianti termici, la rete di
distribuzione deve essere progettata in modo da
assicurare un valore del rendimento medio
stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative
al rendimento globale medio stagionale.
In ogni caso, come prescrizione minimale,
tutte le tubazioni di distribuzione del
calore, comprese quelle
montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a
cassetta, anche quando queste ultime siano
isolate termicamente, devono essere
installate e coibentate, secondo le modalità
riportate nell'allegato B
al presente decreto. La messa in opera della
coibentazione deve essere effettuata in modo da
garantire il
mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei
materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo
conto in particolare della permeabilità al
vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche
dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni
portanti fluidi a temperature diverse, quali
ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto
termico, devono essere coibentate separatamente".
Art. 4.
Rendimento minimo dei generatori di calore
1. Il comma l dell'articolo
6 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente:
"1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché
nella sostituzione
di generatori di calore, i generatori
di calore ad acqua calda di potenza nominale utile
pari o inferiore a 400 kW
devono avere un "rendimento
termico utile" conforme a quanto prescritto
dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre
1996, n. 660. I generatori ad acqua calda
di potenza superiore devono rispettare
i limiti di rendimento
fissati dal medesimo decreto del Presidente della
Repubblica per le caldaie di potenza
pari a 400 kW.
I generatori di calore ad aria calda
devono avere un "rendimento di
combustione" non
inferiore ai valori riportati
nell'allegato E al presente decreto.".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art.
6 del decreto del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché
nella sostituzione
di generatori di calore, i generatori
di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore
a 400 kW
devono avere un "rendimento termico
utile" conforme a quanto prescritto dal D.P.R.15/11/1996, n.
660.
I generatori ad acqua calda di
potenza superiore devono rispettare i limiti
di rendimento fissati dal medesimo
decreto del Presidente
della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I
generatori di calore ad aria
calda devono avere un
"rendimento di combustione" non
inferiore ai valori riportati
nell' allegato E al
presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma
1 non sono soggetti:
a) i
generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i
generatori di calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili le cui caratteristiche
si discostano sensibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente
commercializzati,
quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i
generatori di calore policombustibili limitatamente alle
condizioni di funzionamento con
combustibili
di cui alla lettera b)".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 660, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5.
Termoregolazione e contabilizzazione
1. Al comma 3 dell'articolo
7 del D.P.R. n. 412/1993, è aggiunto il seguente periodo:
"Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici
di nuova
costruzione, la cui concessione
edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno
2000, devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e di
contabilizzazione del consumo energetico per
ogni singola unità immobiliare.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 3
dell'art. 7
del D.P.R. n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"3. Ai sensi del comma 6
dell'art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento
al servizio di
edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18
luglio1991, data di entrata
in vigore di detto
art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e
di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
Ai sensi del comma
3 dell'articolo
26 della legge 9 gennaio 1991, n.10, gli impianti termici al
servizio di edifici di
nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni
singola unita' immobiliare".
- Si riporta il testo dell'art.
26, commi 3 e 6, della legge 9 gennaio 1991, n.10.
(Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia):
"3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati
devono essere progettati
e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione
al progresso della
tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
Gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la
cui concessione edilizia, sia rilasciata
dopo la data di entrata
in vigore della presente legge, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da
consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare".
Art. 6.
Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici
1. Il comma 1 dell'articolo
11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici sono affidati al
proprietario, definito come alla lettera j)
dell'articolo 1,
comma 1, o per esso ad un terzo, avente
i requisiti definiti alla lettera o)
dell'articolo 1,
comma 1,
che se ne assume la
responsabilità. L'eventuale atto di
assunzione di responsabilità da
parte del
terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste
dal comma 5 dell'articolo
34 della
legge
9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato al proprietario.
Il terzo
eventualmente incaricato, non può delegare ad
altri le responsabilità assunte, e può
ricorrere solo
occasionalmente
al subappalto delle attività di
sua competenza, fermo restando il rispetto
della legge
5
marzo 1990 n. 46, per le attività
di manutenzione straordinaria, e ferma
restando la propria diretta
responsabilità
ai sensi degli artt.1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di
terzo responsabile di un impianto
è
incompatibile con il ruolo di fornitore di
energia per il medesimo impianto, a meno che
la fornitura sia
effettuata
nell' ambito di un contratto servizio
energia, con modalità definite con decreto
del Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro delle finanze.".
Note all'art. 6:
- Il testo del comma 5 dell'art.
34 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, è il seguente:
"5. Il proprietario o l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne
è assunta la responsabilità,
che non
ottempera a quanto stabilito dall'art.
31, commi 1 e 2, è punito
con la sanzione amministrativa
non inferiore
a lire un milione e non superiore a
lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto
un
contratto
nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art.
31, le parti sono punite ognuna con
una sanzione
amministrativa
pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto,
fatta salva la nullità dello stesso".
- La
legge
5 marzo 1990, n. 46 ( Norme per la
sicurezza degli impianti), è stata pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
Art. 7.
Ulteriori requisiti del terzo responsabile
1. Il comma 3 dell'articolo
11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
"3. Nel caso di impianti termici con potenza
nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma
restando la normativa
vigente in materia di appalti
pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo
responsabile dell'esercizio e della
manutenzione
dell'impianto termico è dimostrato
mediante l'iscrizione ad albi nazionali
tenuti dalla pubblica
amministrazione e
pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione
e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante
l'iscrizione ad elenchi
equivalenti dell'Unione
europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi
delle norme UNI EN ISO
della serie 9.000,
per l'attività di gestione e manutenzione
degli impianti termici, da parte di
un organismo
accreditato e riconosciuto a
livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo
responsabile o il responsabile tecnico
preposto deve possedere
conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli
impianti a lui affidati.".
Art. 8.
Controllo tecnico periodico e manutenzione
1. Il comma 4 dell'articolo
11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dai seguenti:
"4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche
per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore
dell'impianto.
Qualora non siano disponibili
le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi
facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni
tecniche elaborate dal
fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di
controllo e manutenzione
delle restanti
parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali
non siano disponibili le istruzioni
del fabbricante
relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le
prescrizioni e con la periodicità
prevista dalle vigenti
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo.
In mancanza di tali
specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato
H devono essere effettuati almeno una volta
l'anno, fermo restando
quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4-bis Al termine delle operazioni di
controllo e manutenzione dell'impianto,
l'operatore ha l'obbligo di redigere e
sottoscrivere un
rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto,
che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L'originale del rapporto
sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma
9.
Nel caso di
impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW, il rapporto
di controllo e
manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto
conformemente al modello di cui all'allegato
H al
presente decreto. Tale
modello potrà essere modificato ed
aggiornato, anche in relazione al progresso della
tecnica ed
all' evoluzione della normativa nazionale o comunitaria,
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con
proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche
UNI.
Con la medesima procedura
potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.".
Art. 9.
Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente
Il comma 6 dell'articolo
11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
"6. Il terzo eventualmente nominato responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica
entro sessanta giorni la
propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti
al comma 3 dell'art.
31
della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Al medesimo ente il
terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o
dimissioni dall'incarico,
nonché eventuali
variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.".
Nota all'art. 9:
- Il testo del comma 3 dell'art.
31 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, è il
seguente:
"3. I comuni con piu' di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del
territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con
cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione,
anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti".
Art. 10.
Affidamento delle operazioni di controllo e
manutenzione e delega delle responsabilità
1. Il comma 8 dell'articolo
11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
"8. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non
intenda
provvedere
direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a
soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria
degli impianti di
cui alla lettera c) dell'articolo
1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti
termici a gas il
soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di
cui all'articolo
1, comma 1, lettera e) della
medesima
legge
5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici
unifamiliari con potenza nominale del focolare
inferiore a
35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e
della manutenzione si identifica con l'occupante che
può,
con le modalità di cui al
comma 1, delegarne i compiti al soggetto
cui è affidata con continuità
la
manutenzione
dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di
terzo responsabile, fermo restando che l'occupante
stesso mantiene
in maniera esclusiva le responsabilita' di cui al comma 7.
Al termine
dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare
al proprietario o al subentrante il "libretto
di impianto
prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con gli
eventuali allegati.".
Nota all'art. 10:
- Il testo del comma 1 dell'art.
1 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:
"1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge
i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso
civile:
a) gli impianti di produzione,
di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed
elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e
di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonchè
quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di
accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a
partire dal
punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone
o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di
scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio".
Art. 11.
Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto
1. Il comma 11 dell'articolo
11 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
"11. La compilazione iniziale del libretto
nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a
ristrutturazione,
e per
impianti termici individuali anche in caso di
sostituzione dei generatori di calore, deve essere
effettuata
all'atto
della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di
combustione, dalla ditta installatrice che,
avendo
completato i lavori di realizzazione
dell'impianto termico, è in grado di
verificarne la sicurezza e
funzionalità
nel suo complesso, ed è tenuta a
rilasciare la dichiarazione di conformità
di cui all'articolo
9
della
legge 5 marzo 1990, n. 46,
comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui
alla nota 7 del modello di
dichiarazione
allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 20 febbraio 1992,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della
scheda identificativa dell'impianto
contenuta nel
libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e
della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente
competente
per i controlli di cui al comma 18.
La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei
parametri
di combustione, per impianti esistenti all'atto
dell'entrata in vigore del presente regolamento nonchè
la
compilazione per le verifiche periodiche previste
dal presente regolamento è effettuata
dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono
essere
conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in
cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina
del terzo
responsabile e successiva rescissione
contrattuale, il terzo responsabile è
tenuto a consegnare
al
proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante
l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il
tutto
debitamente
aggiornato.".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art.
9 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, è il
seguente:
"Art.
9.-1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta
a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo
7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'articolo
6".
Art. 12.
Rendimento minimo di combustione in opera
1. Il comma 14 dell'articolo
1 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
"14. Il rendimento di combustione,
rilevato nel corso delle verifiche di
cui ai commi 12 e 13, misurato alla
massima potenza
termica effettiva del focolare nelle condizioni di
normale funzionamento, in conformità alle
vigenti norme
tecniche UNI, deve risultare:
a) per i generatori di
calore ad acqua calda installati antecedentemente
al 29 ottobre 1993, non inferiore
di tre punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto
ai sensi dell'articolo
6 per caldaie standard della medesima potenza;
b) per i generatori di
calore ad acqua calda installati a partire dal
29 ottobre 1993, non inferiore al valore
minimo del
rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi
dell'articolo 6 del presente decreto
per caldaie
standard della medesima potenza;
c) per generatori di calore ad aria
calda installati antecedentemente al 29 ottobre
1993, non inferiore a sei
punti
percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza nominale indicato
all'allegato E;
d) per generatori di
calore ad aria calda installati a
partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre
punti
percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato all'allegato E.".
Art. 13.
Controlli degli enti locali
1. Il comma 18 dell'articolo
11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
"18. Ai sensi dell'art.
31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
i comuni con piu' di quarantamila abitanti
e
le province per la restante parte del territorio,
in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere
la tutela degli interessi degli utenti e
dei consumatori, ivi comprese
informazione, sensibilizzazione ed
assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza
almeno biennale e con onere a carico degli
utenti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, i controlli
necessari ad accertare
l'effettivo stato di manutenzione
e di esercizio dell'impianto termico. I
risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici devono essere allegati al
libretto di centrale o al libretto di impianto di
cui al comma 9,
annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il
31/12/ 2000 gli enti di cui sopra inviano alla
regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, una
relazione sulle caratteristiche e sullo stato di
efficienza e manutenzione degli impianti termici nel
territorio di
propria competenza, con particolare riferimento
alle risultanze dei controlli effettuati
nell' ultimo biennio.
La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale.".
Nota all'art. 13:
- Per il testo del comma 3 dell'art.
31 della legge n.10/1991 si veda in nota all'art.
9.
Art. 14.
Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni
1. Il comma 19 dell'articolo
1 del D.P.R. n. 412/1993, è sostituito dal seguente:
"19. In caso di affidamento ad organismi
esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province
competenti
dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento
che gli stessi soddisfino, con
riferimento
alla specifica attività prevista, i
requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA,
nell'ambito
dell'accordo di programma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui
all'art.
3 della legge 9 gennaio 1991, n.10, o su
specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano
richiesta
assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti
organismi.".
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art.
3 della legge 9 gennaio 1991, n.10, è il
seguente:
"Art. 3. - 1.Per lo sviluppo di attività aventi le
finalità di cui all'articolo1, il Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di
programma, con validità triennale, ove
sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni
di spesa dei progetti relativi al programma
medesimo per un ammontare complessivo non
superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge".
Art. 15.
Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari
1. Il comma 20 dell'articolo
11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
"20. Limitatamente agli impianti
di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli
enti di cui al comma 18
possono, nell' ambito della propria autonomia, con
provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'
artigianato e all' ENEA, stabilire che i
controlli si intendano
effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti
termici o i terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione
o i
proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed
entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo,
apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato
H, con timbro e firma del terzo responsabile
o
dell' operatore, nel caso la prima figura
non esista per l' impianto specifico, e con
connessa assunzione
di
responsabilità, attestante il rispetto delle
norme del presente regolamento, con particolare
riferimento ai
risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di
cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono
altresì
stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di
consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su
supporto informatico standardizzato.Gli enti, qualora ricorrano alla forma
di verifica prevista al presente comma,
devono
comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il
5% degli impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti
sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta
nell'
ultimo biennio la dichiarazione di
avvenuta manutenzione, ai fini del
riscontro della veridicità della
dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad
effettuare, nei termini previsti dall'art.31,
comma 3, della legge
9
gennaio 1991, n.10, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali
la dichiarazione di cui sopra risulti omessa
o si
evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme
vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare
l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli
a campione dando priorità agli impianti
più
vecchi o per i quali si abbia
comunque una indicazione di maggiore
criticità, avendo peraltro cura di
predisporre il campione in modo da
evitare distorsioni di mercato. In conformità
al principio stabilito dal
comma
3, articolo
31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la
effettuazione dei controlli a campione
sono
posti a carico di tutti gli utenti
che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure
definite
da
ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia.".
Nota all'art. 15:
- Per il testo del comma 3 dell'art.
31 della legge n.10/1991 si veda in nota all'art.
9.
Art. 16.
Competenza delle regioni
1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo
11 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, si applicano
fino
all'adozione dei provvedimenti di competenza delle
regioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Dlgs 31 marzo 1998,
n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed
assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni
promuovono
altresì, nel rispetto delle rispettive
competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la
collaborazione
e l'azione coordinata tra i diversi
enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza
sugli impianti termici.
Nota all'art. 16:
- Il testo del comma 5 dell'art. 30 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"5. Le regioni svolgono funzioni
di coordinamento dei compiti attribuiti
agli enti locali per l'attuazione del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nonché compiti di assistenza
agli stessi
per le
attività di informazione al pubblico e
di formazione degli operatori pubblici
e privati nel campo
della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.
Le regioni
riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo
stato di attuazione del D.P.R. n. 412/1993,
nei rispettivi
territori".
Art. 17.
Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici
1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare
quello già esistente all'atto della data di
entrata in vigore
del presente decreto, gli Enti locali
competenti possono richiedere alle società
distributrici di combustibile per il
funzionamento degli impianti di cui al
D.P.R. 26 agosto
1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni,
di comunicare l'ubicazione e la
titolarità degli impianti da esse riforniti
nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni
trasmettono i suddetti dati
alla provincia ed alla regione, anche
in via informatica.
Art. 18.
A l l e g a t i
1. Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati
H
ed I
al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del D.P.R. 26/8/1993, n.
412, è soppresso.
Art. 19.
Norma transitoria
1. Le attività di verifica ai sensi dell'articolo
31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, avviate prima della
data di entrata in vigore del
presente decreto conservano la loro validità e possono essere
portate a compimento
secondo la normativa preesistente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
Registro n. 119 Atti di Governo, foglio n. 12
ALLEGATO I
REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE
1. L'organismo, il personale direttivo ed il
personale incaricato di eseguire le operazioni di
verifica non possono
essere nè il progettista, il fabbricante,
il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi
che controllano,
nè il mandatario di una di queste persone.
Essi non possono intervenire nè direttamente nè in
veste di mandatari
nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi
per impianti
di riscaldamento.
2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale
incaricato di eseguire le operazioni di verifica non
possono
essere fornitori di energia per impianti
di riscaldamento, nè il mandatario di una di
queste persone.
3. L'organismo ed il personale incaricato
devono eseguire le operazioni di verifica
con la massima integrità
professionale e competenza tecnica
e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi,
soprattutto di
ordine finanziario, che possano
influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se provenienti da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati
delle verifiche.
4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per
assolvere adeguatamente ai compiti tecnici
ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle
verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale
necessario
per le verifiche straordinarie.
5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
a) una buona
formazione tecnica e professionale, almeno
equivalente a quella necessaria per l'installazione
e manutenzione
delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
b) una conoscenza soddisfacente
delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica
sufficiente di tali
controlli;
c) la competenza
richiesta per redigere gli attestati,
i verbali e le relazioni che
costituiscono la prova
materiale dei
controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle
verifiche.
La remunerazione di ciascun
agente non deve dipendere nè dal numero delle verifiche effettuate
ne' dai risultati
di tali verifiche.
7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione
di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità
non sia
coperta dallo Stato in base alla legislazione
vigente o si tratti di un organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo è vincolato dal
segreto professionale.