Le Norme.

Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei reqiusiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, e provvedimenti collegati.

Denuncia di inizio attivitā delle imprese.

1) Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attivitā di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui l'articolo 1 della legge presentano , ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 decimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denunzia di inizio delle attivitā stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.

2) Le imprese artigiane presentando la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l'artigianato unitamente alle domande di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio che prevede all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al testo unico 20 settembre 1934, n. 2011.

 

3) Le imprese alle quali siano stati riconusciuti i requisiti tecnico-professionali hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati dal ministero dell'industria. Il certificato č rilasciato secondo competenza.

4) Copia della dichiarazione di conformitā, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.

Adeguamento mediante atto di notorietā e dichiarazione sostitutiva.

1) Per gli impianti degli edifici di civile abitazione giā conformi al dettato della legge al momento dell' entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietā, sottoscritto davanti a un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.

2) I proprietari delle singole unitā abitative che siano nelle condizioni di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformitā di cui all'articolo 9 della legge.

A Capo

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