L'Iva ridotta e le ristrutturazioni edilizie.

LE AGEVOLAZIONI AI FINI DELL'IVA

L'IVA agevolata per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio amplia il proprio raggio d'azione: dal 1° gennaio e per tutto l'anno corrente l'aliquota ridotta del 10% potrà applicarsi; in pratica; a qualsiasi prestazione effettuata su abitazioni private, sia che si tratti di una semplice manutenzione sia di un intervento più consistente. Questo per effetto della Finanziaria 2000 (legge 23/12/99, n. 488), che recependo prontamente i contenuti di, una recente direttiva comunitaria ha allargato, appunto, il campo di applicazione dell'aliquota ridotta, ricomprendendovi anche i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sui fabbricati prevalentemente destinati ad abitazioni private. Tale estensione, però; ha carattere temporaneo, essendo al momento prevista per il solo anno 2000; pertanto, anche se non è improbabile una proroga, chi deve fare lavori in casa è bene che non indugi oltre e colga questa opportunità di risparmio. Vediamo il panorama completo delle operazioni a IVA ridotta nel settore degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (si veda il grafico riassuntivo in queste pagine), cominciando da quelle agevolate dalla Finanziaria 2000.

1) manutenzioni ordinarie e straordinarie

COSA DICE L'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 488/99

La disposizione dichiara soggette all'IVA con l'aliquota del 10% le prestazioni aventi a oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31; primo comma; lettere a), b), c) e d); della legge n. 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata: Prima di analizzare la disposizione, è bene chiarire subito che anche se la norma menzioni gli interventi indicati in quattro delle cinque lettere dell'articolo 31 citato; essa ha, in realtà, una portata più modesta; circoscritta in pratica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati alle lettere a) e b): Ciò perché gli interventi edilizi di livello superiore (restauro; risanamento conservativo e ristrutturazione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31) sono già sottoposti all'aliquota ridotta del 10% prevista dalla voce n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/72. Oltretutto; l'agevolazione per gli interventi di cui alle lettere c) e d), a differenza di quella che stiamo commentando:

  • ha carattere permanente;
  • riguarda tutti i fabbricati, di qualunque tipologia;
  • si applica anche per la fornitura di beni finiti destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

Essa è, dunque, notevolmente più ampia, tant'è che il comma 1 dell'articolo 7 della Finanziaria, nell'istituire 1'agevolazione transitoria, puntualizza opportunamente che restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla legge. Detto questo, torniamo all'agevolazione temporanea introdotta per i lavori di manutenzione, cominciando a focalizzare í punti essenziali della norma osservando che essa riguarda:

PRESTAZIONI

La prima cosa da considerare attentamente, dunque, è che la norma prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per le "prestazioni", per cui deve ritenersi esclusa dal beneficio l'altra categoria di operazioni rilevanti ai fini IVA, e cioè le cessioni di beni. Di conseguenza, non è possibile ottenere l'aliquota del 10% in fase di acquisto dei beni occorrenti per l'esecuzione delle manutenzioni, sia che i beni vengano acquistati dal prestatore del servizio sia direttamente dal committente. Tenendo presente la distinzione tra cessioni e prestazioni e alla luce della regola secondo cui l'operazione accessoria non assume autonoma rilevanza ai fini dell'IVA, ma concorre a formare la base imponibile di quella principale, sembrerebbe corretto concludere per l'inapplicabilità dell'aliquota ridotta anche nell'ipotesi di vendita e con posa in opera (per esempio, acquisto di una nuova caldaia installata dallo stesso fornitore): Qualora dalle finanze arrivasse una conferma in tal senso, potrebbe, pertanto; risultare conveniente articolare in due fasi l'intervento di recupero separando la componente "servizio, da quella della "fornitura" allo scopo di beneficiare dell'agevolazione sul corrispettivo della prima componente: per esempio, si acquisterà la caldaia dal fornitore Tizio e se ne affiderà l'installazione all'artigiano Caio. Di contro, in presenza di un'operazione qualificabile come prestazione di servizio, l'agevolazione si applica, in via di principio (e salvo quanto andremo a precisare subito); sull'intero corrispettivo unitariamente pattuito, incluso quello riferibile ai beni forniti dal prestatore (per esempio, nel rifacimento della pavimentazione, l'IVA ridotta riguarderà entrambe le componenti della mano d'opera e del materiale). Va, inoltre, osservato che la norma parla di prestazioni in genere; senza qualificazioni ulteriori (a differenza di quanto previsto altrove, in contesti similari, ove si fa riferimento al contratto d'appalto). Sembra; comunque, di dover escludere; alla luce della costante interpretazione ministeriale, la possibilità di applicare l'IVA ridotta alle prestazioni di natura professionale, quali le spese di progettazione; consulenza ecc. Sotto gli aspetti appena esaminati, quindi, l'agevolazione IVA si differenzia sensibilmente da quella prevista ai fini IRPEF, poiché la detrazione del 36% è fruibile anche per le spese di acquisto dei beni e per quelle professionali inerenti all'esecuzione degli interventi di recupero edilizio.

Sconto con limiti per i beni di valore

L'introduzione dell'agevolazione IVA è stata autorizzata dalla Comunità europea nel quadro delle misure sperimentali volte a favorire l'occupazione attraverso l'attenuazione del carico d'imposta sulle prestazioni ad alta intensità di lavoro. Per questa ragione il raggio d'azione del beneficio fiscale riguarda essenzialmente la mano d'opera, e la stessa legge comunitaria esclude dall'aliquota ridotta "i materiali che costituiscono una parte significativa della fornitura": Nel recepire tale previsione, il legislatore nazionale ne ha, però, attenuato il rigore, consentendo 1'applicazione dell'aliquota ridotta, sia pure entro certi limiti, anche per i beni impiegati nell'effettuazione del servizio. Questa limitazione non coinvolge, però, tutte le materie utilizzate nell'intervento di recupero, ma soltanto "i beni che costituiscono una parte significativa del valore della forniture effettuate", alla cui individuazione ha provveduto il ministero delle finanze con un decreto del 29/12/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/99. Il provvedimento elenca i seguenti beni finiti (nessuna limitazione è prevista per materie prime e semilavorati):

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni; (*)
  • caldaie;
  • video-citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

(*) Il termine "infisso" viene utilizzato, evidentemente, non nell'accezione propria di opera destinata alla chiusura dei vani di porte e finestre, costituita essenzialmente da un telaio, ma bensì in quella oramai corrente che usa il termine, quale sinonimo di porte e serramenti.

Per i beni sopra elencati, l'aliquota agevolata spetta "fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa al l'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni" In sostanza, il limite e rappresentato dalla sommatoria del corrispettivo riferibile alla mano d'opera e di quelli riferibile alla fornitura di altro materiale: Vediamo di chiarire con qualche; esemplificazione:

Esempio 1
Intervento di recupero consistente nel rifacimento del bagno di un'abitazione, con installazione di una vasca idromassaggio, unico prodotto rientrante nella lista dei beni di valore significativo.
a) Costo complessivo dell'intervento, al netto dell'Iva: £ 15.000.000
b) Valore della vasca idromassaggio; £ 5.000.000
Il valore della vasca può essere fatturato al 10% nei limiti della differenza tra a) e b) dunque per £ 10.000.000 essendo il valore inferiore a tale differenza l'intero corrispettivo dell'intervento, di £ 15.000.000 è soggetto ad Iva 10%.
 
Esempio 2
Intervento di recupero consistente nel rifacimento del bagno di un'abitazione, con installazione di una vasca idromassaggio, unico prodotto rientrante nella lista dei beni di valore significativo.
a) Costo complessivo dell'intervento, al netto dell'Iva: £ 7.000.000
b) Valore della vasca idromassaggio; £ 5.000.000
Il valore della vasca può essere fatturato al 10% nei limiti della differenza tra a) e b) dunque per £ 2.000.000 mentre la quota rimanente, di £ 3.000.000, sconta l'aliquota ordinaria. Pertanto sulla fattura occorrerà distinguere l'imponibile soggetto ad aliquota del 10%(£ 4.000.000) e quello soggetto al 20% (£ 3.000.000).

Il meccanismo è, quindi, un tantino complicato, anche per via delle conseguenze sulla compilazione delle fatture; in proposito, con la circolare n. 247/99 il ministero delle finanze ha già avuto modo di precisare che, nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro del1'intervento, beni di valore significativo compresi nel decreto ministeriale, il contribuente deve indicare distintamente in fattura:

  • il corrispettivo del servizio al netto del valore dei detti beni;
  • la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta;
  • la parte soggetta, invece, all'aliquota ordinaria.

Nessun problema, comunque; si pone nel caso in cui il valore dei beni significativi non superi la metà dell'ammontare complessivo dell'intervento bisognerà, però, chiarire quale sia il "valore" di riferimento da assumere ai fini in esame (es. il costo del bene sostenuto dal prestatore, il prezzo al pubblico). Come accennato; va in ogni caso riconosciuto che questo meccanismo consente di ampliare il campo di applicazione dell'agevolazione, che diversamente sarebbe stata del tutto preclusa nei riflessi dei beni in questione; è quindi da sperare che non vi siano ripensamenti al riguardo, dettati magari dalla determinazione di aderire maggiormente ai dettami comunitari.

 

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