Manutenzione straordinaria

Sono interventi di manutenzione straordinaria: rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti; opere accessorie in edifici esistenti; demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni per creazione di servizi; rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, ornamenti, materiali e colori; interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi, impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia rifacimento di vespai, sostituzione di solai, costruzione di recinzioni. Gli interventi citati non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, ne modificare le destinazioni d'uso preesistenti. Per questa categoria di opere, è necessario presentare la denuncia di inizio attività. Bisogna invece richiedere l'autorizzazione edilizia quando gli interventi riguardano edifici ricadenti in zone A, B/1 e G/1 del Piano Regolatore generale o su immobili vincolati in base alle leggi n.1089/39 e 1497/39. L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta al Dipartimento alle politiche territoriali, Ufficio Concessioni Edilizie, nel caso di interventi relativi a fabbricati che ricadono in zona A, B/1 e G/1 del piano Regolatore ed a quelli soggetti a vincolo di carattere storico, architettonico, archeologico e paesaggistico. Alle Circoscrizioni in tutti gli altri casi. Norme di riferimento: legge n. 457 del 5 agosto 1978, art. 48, legge: n. 1089 del 1 giugno 1939, legge n.1497 dei 29 giugno 1939, Deliberazione consiglio comunale n.295 del 26 luglio 1991.

Manutenzione ordinaria

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli di demolizione e ricostruzione di pavimenti, sostituzione con medesimi materiali dei manti di copertura dei tetti; demolizione e ricostruzione di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni; impianti per servizi accessori, sempreché non comportino creazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra; intonaci, rivestimenti e coloritura di prospetti esterni, riparazione di balconi e terrazzi; la sostituzione di tegole e serramenti; installazione d'impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi. Per questa categoria di opere non è richiesta la comunicazione al sindaco, autorizzazione o concessione. Le stesse opere sono soggette ad autorizzazione edilizia se sono: interventi da eseguire negli stabili soggetti a vincolo di carattere storico, architettonico, archeologico, paesaggistico ai sensi delle leggi 1089 e 1497 del 1939; interventi riguardanti l'installazione d'impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, quando eseguiti in edifici ricadenti nelle zone A, B/1, G/1 del Piano Regolatore generale per i quali occorre presentare richiesta di autorizzazione edilizia al Dipartimento alle politiche del territorio, che potrà rilasciarla previo parere della commissione tecnico-consultiva edilizia. Norme di riferimento: legge n. 40 del 28 gennaio 1977 (art. 3), legge n. 457 del l 5 agosto 1978, legge n. 1089 del 1 giugno 1939, legge n. 1497 del 29 giugno 1939, Deliberazione Consiglio Comunale n. 295 dl 26 luglio 1991.

Denuncia Inizio Attività per le opere di edilizia minori

Riguarda le opere edili minori, per lo più interventi di trasformazione in edifici già esistenti, ed in particolare: opere di manutenzione straordinaria opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempreché non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica, le destinazioni d'uso, i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; rifacimento o sostituzione di infissi esterni. Opere di restauro: opere con interventi sull'organismo edilizio esclusivamente finalizzati al ripristino architettonico storico-ambientale; eliminazione delle superfetazioni; restituzione dell'edificio alle sue caratteristiche originali ripristino del numero delle unità d'uso; ripristino delle preesistenze strutturali.

Risanamento conservativo:

Opere che, nell'ambito delle singole unità immobiliari dell'edificio esistente, sono finalizzate ad una migliore funzionalità d'uso, quali modifiche distributive interne per una sistemazione planimetrica ottenuta anche con spostamento di tramezzi, nonché l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, purché non comportino modifiche della struttura portante; opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, inclusi manufatti che per le suddette finalità alterino la sagoma dell'edificio recinzioni con muri di cinta e cancellate aree destinate ad attività sportive che non comportino la realizzazione di volumetrie impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione dei volumi tecnici che non si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici, opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

Varianti in corso d'opera:

Varianti per concessioni già rilasciate, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non varino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia (varianti non essenziali, così come definite nella L.R. n. 3G/87 art. 8): parcheggi interrati: parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati. Queste opere devono essere conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi e, nel caso di immobili storico-artistici (vincolati ai sensi della Legge 1089/39) o sottoposti alla tutela della Legge 1497/39, resta sempre necessaria l'autorizzazione preventiva delle autorità preposte alla tutela del vincolo, prima di effettuare la denuncia di inizio attività.

Dove andare: per presentare una Denuncia di inizio attività occorre rivolgersi all'Ufficio tecnico della Circoscrizione di competenza.

Cosa presentare: Almeno 20 giorni prima Dell'inizio Dei lavori, occorre presentare una denuncia di inizio attività, a cui deve essere allegata la seguente documentazione: relazione asseverata, a firma di un progettista abilitato, circa la conformità delle opere da realizzare a Norme tecniche di attuazione per la specifica zona di P.R.G; Norme del regolamento Edilizio; Norme di sicurezza statica impiantistica ed antincendio; Regolamento d'igiene e norme sanitarie; Normativa per il superamento delle barriere architettoniche.

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