L'F
24 e la possibilità di correggere gli errori.
Con la circolare n. 5/E/2002 l'Agenzia delle Entrate ha segnalato il varo di
una nuova procedura per correggere direttamente in sede locale gli errori di
compilazione dei modelli di versamento F24.
Questo tipo di versamento "unificato" introdotto nel 97/98 e che ha dato ai
contribuenti la possibilità di compensazione debiti/crediti che molti Paesi
in Europa ancora oggi non hanno, può prestarsi tuttavia ad errori da parte
dei contribuenti per diverse ragioni, quali:
- il numero elevato di codici tributo;
- la ripartizione in sezioni distinte a secondo dell'ente percettore del
tributo;
- la necessità di segnalare in modo preciso le compensazioni effettuate;
- la necessità di evidenziare la rateizzazione degli importi dovuti.
Sono proprio questi errori, compiuti non solo dai contribuenti, in sede di
compilazione, ma anche da parte delle aziende delegate in sede di
trasmissione dei dati contenuti nei modelli di versamento, che ostacolano
l'imputazione corretta delle somme agli enti percettori e quindi sono
all'origine delle numerose contestazioni per mancato pagamento (quando il
pagamento è stato invece effettuato) da parte degli uffici dell'Agenzia.
Cosa è stato fatto sino ad ora per correggere gli errori.
Nel
caso di errori commessi dai contribuenti, è stata sinora prevista la
possibilità di correzione di alcune fattispecie, tramite apposita istanza di
correzione da presentare all'ufficio Struttura di Gestione, ora presso la
Direzione Centrale Amministrativa dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre è stata prevista la possibilità per gli uffici locali, per le
comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle
dichiarazioni, di correggere le dichiarazioni liquidate centralmente tramite
un'apposita procedura. Tale procedura consente tra l'altro, di modificare il
periodo di riferimento e alcuni codici tributo contenuti nella delega di
pagamento in modo da abbinare i versamenti alla dichiarazione e di
regolarizzare la posizione del contribuente.
Una nuova procedura per sanare gli errori "prima" della liquidazione
della dichiarazione.
Il
positivo esito della attività di assistenza svolta ha indotto l'Agenzia
delle Entrate a demandare agli uffici locali la possibilità di sanare anche
prima della liquidazione delle dichiarazioni cui i versamenti si
riferiscono, alcuni errori commessi dai contribuenti.
A questi fini gli uffici sono stati dotati di una nuova procedura
informatica automatizzata che consente la rettifica dei dati presenti nelle
sole sezioni del modello di pagamento: ERARIO e REGIONI - ENTI LOCALI.
Grazie a questa procedura gli uffici potranno quindi:
1. correggere il periodo di riferimento;
2. correggere i codici tributo;
3. ripartire fra più tributi l'importo a debito o a credito indicato con un
solo codice tributo.
Conseguentemente i contribuenti possono presentare le istanze di rettifica
dei modelli F24 erroneamente compilati ad uno qualsiasi degli uffici locali;
un facsimile dell'istanza, allegato alla circolare, è disponibile in coda a
questo articolo.
Le correzioni che gli uffici possono apportare a seguito delle istanze dei
contribuenti si riferiscono ad errori che non incidono sul pagamento del
debito tributario complessivo. Questi errori si configurano come
violazioni puramente formali e pertanto, in base all'art. 10 dello Statuto
del contribuente, non sono assoggettabili a sanzioni.
La circolare ha invitato le Direzioni Regionali a dare la massima pubblicità
alla nuova modalità di assistenza ai contribuenti, assicurando il
coordinamento delle varie strutture operative e assumendo tempestivamente
ogni opportuna iniziativa al fine di garantire il buon andamento
dell'attività degli uffici.
In conclusione:
- l'istanza di correzione non va più presentata alla Struttura di Gestione,
ma agli Uffici locali;
- in nessun caso, qualora si tratti di errori puramente formali, si farà
luogo all'irrogazione di sanzioni.
L'ISTANZA DI
CORREZIONE:
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