Normativa

Indice dei contenuti:

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico

Codice dei beni culturali e del paesaggio

 

 

 

 

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta)

La Valletta, 16 gennaio 1992

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),

Considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri al fine, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;

Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, e in particolare gli articoli 1 e 5;

Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo, firmata a Granada il 3 ottobre 1985;

Vista la Convenzione europea sui delitti concernenti i beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare relative all’archeologia, e in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);

Vista la Raccomandazione no. R (89) 5 relativa alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto della pianificazione urbana e rurale;

Ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la cono­scenza del passato delle civiltà;

Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimone della storia antica, è gravemente minacciato dal moltiplicarsi dei grandi lavori di pianificazione del ter­ritorio e dai rischi naturali, dagli scavi clandestini o privi di carattere scientifico, o dal­l’insufficiente informazione del pubblico;

Affermando l’importanza di istituire, laddove non esistano ancora, procedure di controllo amministrativo e scientifico, e la necessità di integrare la protezione del­l’archeologia nelle politiche di pianificazione urbana e rurale, e di sviluppo cultu­rale;

Sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico in­combe non solo allo Stato direttamente interessato, ma anche all’insieme dei paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favo­rendo gli scambi di esperti e d’esperienze;

Vista la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 marzo 1969, in seguito all’evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei paesi euro­pei,

hanno convenuto quanto segue:

 

Definizione di patrimonio archeologico

Articolo 1

1. L’obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio ar­cheologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2.  A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell’esistenza dell’uomo nel passato:

i. la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l’evoluzione della sto­ria dell’uomo e del suo rapporto con la natura;

ii. i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, non­ché da altri mezzi di ricerca concernenti l’uomo e l’ambiente che lo cir­conda;

iii. che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

3.  Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architet­tonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott’acqua.

 

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

Articolo 2

Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda:

i. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classifi­cazione dei monumenti e delle zone protette;

ii. la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti re­perti in superficie o sott’acqua, per conservare le testimonianze materiali, affin­ché le generazioni future possano studiarle;

iii. l’obbligo dello scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta ca­suale di elementi appartenenti al patrimonio archeologico, e di metterli a di­sposizione per un esame.

Articolo 3

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio archeologico e di garantire la scientificità delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte si impegna:

i. ad introdurre delle procedure d’autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, al fine di:

a. impedire scavi o allontanamento illegali di elementi del patrimonio ar­cheologico;

b. garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico e che:

– vengano applicati nella misura del possibile metodi di ricerca non di­struttivi;

– gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adot­tate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e ge­stione;

ii. a fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive ven­gano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un’autorizza­zione speciale;

iii. a sottomettere ad un’autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legi­sla­zione interna dello Stato, l’utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri stru­menti di rivelazione o di altri procedimenti per la ricerca archeologica.

Articolo 4

Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeo­logico che prevedano, secondo le circostanze:

i. l’acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell’autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva ar­cheologica;

ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibil­mente sul luogo d’origine;

iii. la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d’origine.

 

Conservazione integrata del patrimonio archeologico

Articolo 5

Ogni Parte si impegna:

i. a cercare di conciliare e articolare i bisogni dell’archeologia e della pianifi­ca­zione, facendo in modo che degli archeologi partecipino:

a.alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse ar­cheolo­gico;

b. allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di pianificazione;

ii. a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianifi­ca­tori del territorio, al fine di permettere:

a. la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il pa­tri­monio archeologico;

b. la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;

iii. a fare in modo che gli studi d’impatto ambientale e le decisioni che ne risul­tano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto;

iv. a prevedere, quando ciò sia possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio;

v. a fare in modo che l’apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell’ambiente circostante.

 

Finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica

Articolo 6

Ogni Parte si impegna:

i. a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle au­torità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive compe­tenze;

ii. ad aumentare i mezzi materiali dell’archeologia preventiva:

a. adottando disposizioni utili affinché, in caso di importanti lavori pub­blici o privati di sistemazione, siano previsti fondi, provenienti in ma­niera ap­propriata dal settore pubblico e da quello privato, che si assu­mano la to­talità dei costi delle operazioni archeologiche necessarie le­gate a questi lavori;

b. facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, come accade per gli studi d’impatto ambientale imposti da preoccupazioni di tipo ambienta­le e di sistemazione del territorio, gli studi e le ricerche ar­cheologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi, nonché le comunicazioni e le pubblicazioni integrali delle scoperte.

 

Raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche

Articolo 7

Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeo­logiche, ogni Parte si impegna:

i. a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti ar­cheologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione;

ii. ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati.

Articolo 8

Ogni Parte si impegna:

i. a facilitare lo scambio a livello nazionale e internazionale di elementi del pa­trimonio archeologico per fini scientifici e professionali, pur adottando di­spo­sizioni che impediscano che tale circolazione incida sul valore culturale e scientifico di tali elementi;

ii. a promuovere gli scambi di informazioni sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso, e a contribuire all’organizzazione di programmi di ricerca internazio­nali.

 

Sensibilizzazione del pubblico

Articolo 9

Ogni Parte si impegna:

i. ad intraprendere un’azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l’opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto;

ii. a promuovere l’accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patri­mo­nio archeologico, in particolare ai siti, e ad incoraggiare l’esposizione al pub­blico di beni archeologici selezionati.

 

Prevenzione della circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico

Articolo 10

Ogni Parte si impegna:

i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche compe­tenti e le istituzioni scientifiche riguardo agli scavi illeciti constatati;

ii. ad informare le istanze competenti dello Stato d’origine, parte contraente della presente Convenzione (riveduta), di ogni offerta sospettata di provenire da scavi illeciti o di essere stata sottratta a scavi ufficiali, e a fornire tutte le infor­mazioni necessarie al riguardo;

iii. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni analoghe la cui politica d’ac­quisto è soggetta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie ad impedire che essi acquistino elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o di essere stati sot­tratti a scavi ufficiali;

iv. per i musei e le altre istituzioni analoghe situate sul territorio di una delle Parti, ma la cui politica d’acquisto non è soggetta al controllo dello Stato:

a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta);

b a fare tutto il possibile per garantire il rispetto da parte dei suddetti mu­sei e istituzioni dei principi formulati nel paragrafo 3 qui sopra;

v. a limitare nella misura del possibile, con azioni a livello di educazione, in­for­mazione, sorveglianza e cooperazione, il movimento di elementi del pa­trimo­nio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o sot­tratti a scavi ufficiali.

Articolo 11

Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) altera i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra le Parti, relativi alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

 

Mutua assistenza tecnica e scientifica

Articolo 12

Le Parti si impegnano:

i. a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica, sotto forma di uno scam­bio di esperienze e di esperti nelle materie relative al patrimonio ar­cheologico;

ii. a favorire, nell’ambito delle relative legislazioni o degli accordi internazio­nali dai quali sono vincolate, gli scambi di specialisti della conservazione del pa­trimonio archeologico, inclusi quelli nel campo della formazione perma­nente.

 

Controllo dell’applicazione della Convenzione (riveduta)

Articolo 13

Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in virtù dell’articolo 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa, è incaricato di seguire l’applicazione della Convenzione (riveduta) e in particolare:

i. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del pa­trimonio archeo­logico negli Stati parti contraenti della Convenzione (rive­duta) e sull’applicazione dei principi da essa enunciati;

ii. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa misure volte all’applicazione delle disposizioni della Convenzione (riveduta), ivi com­prese quelle nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emen­damento della Convenzione (riveduta), nonché d’informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta);

iii. di fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relative all’invito di Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione (riveduta).

 

Clausole finali

Articolo 14

1. La presente Convenzione (riveduta) è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea.

Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. Uno Stato parte contraente della Convenzione europea per la protezione del patri­monio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, non può depositare il suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente.

3. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data nella quale quattro Stati, di cui almeno tre Membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

4. Nel caso in cui, in applicazione dei paragrafi precedenti, l’effetto della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l’entrata in vigore della presente Conven­zione (riveduta) non fossero simultanei, uno Stato contraente può dichiarare, al mo­mento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, che continuerà ad applicare la convenzione del 6 maggio 1969 fino all’entrata in vi­gore della presente Convenzione (riveduta).

5. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno ulteriormente il loro consenso ad esserne vincolati sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’appro­vazione.

Articolo 15

1.  Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio, così come la Comunità economica europea, ad aderire alla presente Con­venzione (riveduta), con una decisione presa con la maggioranza prevista all’arti­colo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato.

2.  Per ciascuno Stato aderente, o per la Comunità economica europea in caso di ade­sione, la Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello stru­mento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, indicare il o i terri­tori ai quali si applicherà la presente Convenzione (riveduta).

2.  Ciascuno Stato può, in ogni altro momento seguente, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della pre­sen­te Convenzione (riveduta) a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di questo territorio sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3.  Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di rice­vimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

1.  Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione (riveduta) inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Con­siglio d’Europa, agli altri Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, nonché ad ogni Stato e alla Comunità economica europea aderente o invitato ad aderire alla presente Convenzione (riveduta):

i. ogni sottoscrizione;

ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;

iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 14, 15 e 16;

iv. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Conven­zione (riveduta).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato la pre­sente Convenzione (riveduta).

Fatto a Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi­glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea, nonché a tutti gli Stati non membri o alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).

 

 

 

 

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CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

(Decreto Legislativo n. 42 del  22.01.2004)

Estratto

 

Capo VI

Ritrovamenti e scoperte

 

Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale

 

Articolo 88

Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

2. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.

3. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L’indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

 

Articolo 89

Concessione di ricerca

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell’articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.

3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

 

Articolo 90

Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

 

Articolo 91

Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a). E’ nullo ogni patto contrario. 38

 

Articolo 92

Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;

b) al concessionario dell’attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 89;

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.

2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Articolo 93

Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell’articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

 

Sezione II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

 

Articolo 94

Convenzione UNESCO

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle “Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo” allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

 

 

 

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