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PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Natanti

I natanti, compresi i motori instllati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola che "il possesso vale titolo", salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commmerciale che si ritengano opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante. Nel caso di unità con Marcatura CE, all'acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario.

Imbarcazioni

Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono invece beni mobili registrati, il relativo titolo deve essere presentato per il trasferimento della proprietà all'Ufficio ove l'unità risulta iscritta. In attesa che la procedura venga portata a termine l'unità potrà continuare a navigare con la fotocopia autentica della licenza di navigazione (valida solo nelle acque nazionali).

Documenti per il passaggio di proprietà
delle unità da diporto

  1. Titolo di proprietà che può essere costituito da:
    • atto pubblico;
    • scrittura privata autenticata e registrata (è il titolo richiesto per le unità munite di "Marcatura CE");
    • dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata;
      Nota: la fattura è documento equivalente - non è valida per le unità con marcatura CE.
    • sentenza passata in giudicato;
    • per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. "Bill of Sale" o dal "Memorandum of Agreement" legalizzato dall'Autorità Consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità - Per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa - Legge 106/1990) e registrato presso qualsiasi Ufficio del Registro. Il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall'Autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l'unità oggetto della vendita, la legislazione del Paese non richiede l'iscrizione nei registri.
    • acquisto a causa di morte: copia (per estratto) della denuncia di successione rilasciata dal competente Ufficio del Registro.
  2. Doppia nota di trascrizione (in bollo).
  3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza (non anteriore a sei mesi) resa ai sensi dell'art. 2 della legge 15.5.1997, n. 127.  (Per la residenza in bollo)
    Nota: Per le unità munite di "Marcatura CE" i certificati non devono essere prodotti.
  4. Versamento di L. 2.000 (duemila) sul c.c.p......... intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di......... con causale "Capo XV - Cap. 3570 - trascrizione passaggio proprietà imbarcazione - Sigla e n° di iscrizione".
  5. Versamento di L. 5.000 (cinquemila) sul c.c.p........... intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di.......... con causale "Capo XV - Cap. 3570 - aggiornamento licenza di navigazione". 
    Nota: I versamenti indicati ai punti 4) e 5) possono essere effettuati cumulativamente.

  6. Versamento di L. 120.000 (centoventimila) sul c.c.p........... intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di.......... con causale "Capo XV - Cap. 2170". 
  7. Licenza di navigazione (originale)

Note:

  1. Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio, avente data non superiore a sei mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127). La certificazione deve essere accettata anche oltre il termine di sei mesi nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

    Per le dichiarazioni la legge non prevede alcuna formalità; esse possono essere rese anche senza la presenza del funzionario addetto, purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità (se l'interessato presenta la pratica personalmente) o venga allegata una fotocopia del documento stesso (se la pratica viene presentata da un delegato o da uno studio di consulenza).

  2. Il versamento delle somme sul Capo XV deve essere effettuato (su bollettino Mod. 8 quater) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.

Tariffe

Le tariffe in vigore per la registrazione del titolo di proprietà presso il competente Ufficio del Registro, sono le seguenti:

Natanti:
Fino a 6 metri di lunghezza f.t. L. 105.000
Oltre sei metri di lunghezza f.t. L. 210.000

Imbarcazioni:
Fino a 8,00 metri di lunghezza f.t. L. 600.000
Fino a 12,00 metri di lunghezza f.t. L. 900.000
Fino a 18,00 metri di lunghezza f.t.   L. 1.200.000
Oltre 18,00 metri di lunghezza f.t. L. 1.500.000

Navi da diporto:
Oltre 24,00 metri di lunghezza f.t. L. 7.500.000

Nota:

La normativa in vigore non prevede un termine per adempiere alla procedura della pubblicità dell'atto di compravendita per cui, fino a quando il titolo non viene trascritto, l'unità resta intestata al venditore con tutte le conseguenze che ciò comporta. All'atto della vendita dell'unità è quindi prudente adottare le opportune precauzioni affinché la registrazione del passaggio di proprietà avvenga in tempi brevi.