PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELLE UNITÀ DA
DIPORTO
Natanti
I natanti, compresi i motori instllati a bordo, sono beni mobili non
registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un
soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto
avvenuto, poiché si applica la regola che "il possesso vale titolo", salvo
adottare ovviamente le precauzioni di natura commmerciale che si ritengano
opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti
relativi al natante. Nel caso di unità con Marcatura CE, all'acquirente
deve essere consegnato anche il manuale del proprietario.
Imbarcazioni
Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono invece beni
mobili registrati, il relativo titolo deve essere presentato per il
trasferimento della proprietà all'Ufficio ove l'unità risulta iscritta. In
attesa che la procedura venga portata a termine l'unità potrà continuare a
navigare con la fotocopia autentica della licenza di navigazione (valida
solo nelle acque nazionali).
Documenti per il passaggio di proprietà
delle unità
da diporto
- Titolo di proprietà che può essere costituito da:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata e registrata (è il titolo richiesto
per le unità munite di "Marcatura CE");
- dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e
registrata;
Nota: la fattura è documento equivalente - non è
valida per le unità con marcatura CE.
- sentenza passata in giudicato;
- per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può
essere costituito dal c.d. "Bill of Sale" o dal "Memorandum of
Agreement" legalizzato dall'Autorità Consolare (salvo che non sia
previsto lo status di reciprocità - Per i Paesi dell'Unione Europea la
legalizzazione è stata soppressa - Legge 106/1990) e registrato presso
qualsiasi Ufficio del Registro. Il documento deve essere accompagnato
dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una
dichiarazione rilasciata dall'Autorità governativa dello Stato di
bandiera estera che attesti che per l'unità oggetto della vendita, la
legislazione del Paese non richiede l'iscrizione nei registri.
- acquisto a causa di morte: copia (per estratto) della denuncia di
successione rilasciata dal competente Ufficio del Registro.
- Doppia nota di trascrizione (in bollo).
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e
cittadinanza (non anteriore a sei mesi) resa ai sensi dell'art. 2 della
legge 15.5.1997, n. 127. (Per la
residenza in bollo)
Nota: Per le unità munite di "Marcatura CE" i
certificati non devono essere prodotti.
- Versamento di L. 2.000 (duemila) sul c.c.p......... intestato alla
Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di......... con causale "Capo
XV - Cap. 3570 - trascrizione passaggio proprietà imbarcazione - Sigla e
n° di iscrizione".
- Versamento di L. 5.000 (cinquemila) sul c.c.p........... intestato
alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di.......... con causale
"Capo XV - Cap. 3570 - aggiornamento licenza di navigazione".
Nota:
I versamenti indicati ai punti 4) e 5) possono essere effettuati
cumulativamente.
- Versamento di L. 120.000 (centoventimila) sul c.c.p...........
intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di..........
con causale "Capo XV - Cap. 2170".
- Licenza di navigazione (originale)
Note:
- Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e
di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di
Commercio, avente data non superiore a sei mesi (ovvero dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127). La
certificazione deve essere accettata anche oltre il termine di sei mesi
nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
Per le dichiarazioni la legge non prevede alcuna formalità; esse
possono essere rese anche senza la presenza del funzionario addetto,
purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità
(se l'interessato presenta la pratica personalmente) o venga allegata
una fotocopia del documento stesso (se la pratica viene presentata da un
delegato o da uno studio di consulenza).
- Il versamento delle somme sul Capo XV deve essere effettuato (su
bollettino Mod. 8 quater) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello
Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.
Tariffe
Le tariffe in vigore per la registrazione
del titolo di proprietà presso il competente Ufficio del Registro, sono le
seguenti:
Natanti: |
Fino a 6 metri di lunghezza f.t. |
L. 105.000 |
Oltre sei metri di lunghezza f.t. |
L. 210.000 |
Imbarcazioni: |
Fino a 8,00 metri di lunghezza f.t. |
L. 600.000 |
Fino a 12,00 metri di lunghezza f.t. |
L. 900.000 |
Fino a 18,00 metri di lunghezza f.t. |
L. 1.200.000 |
Oltre 18,00 metri di lunghezza f.t. |
L. 1.500.000 |
Navi da diporto: |
Oltre 24,00 metri di lunghezza f.t. |
L. 7.500.000 |
Nota:
La normativa in vigore non prevede un termine per adempiere alla
procedura della pubblicità dell'atto di compravendita per cui, fino a
quando il titolo non viene trascritto, l'unità resta intestata al
venditore con tutte le conseguenze che ciò comporta. All'atto della
vendita dell'unità è quindi prudente adottare le opportune precauzioni
affinché la registrazione del passaggio di proprietà avvenga in tempi
brevi.