TASSA DI STAZIONAMENTO
1. Non sono soggette alla
tassa di stazionamento le unità da diporto rientranti nella categoria dei
natanti (unità da diporto fino a metri 7,50, se a motore, e a metri 10,00,
se a vela). Per questo tipo di unità la tassa di stazionamento è stata
abrogata dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000). Inoltre,
non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto
possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini della prevenzione degli incidenti in acqua,
dell'assistenza e del soccorso. In assenza di una normativa sulla
disciplina del volontariato, il Ministero con circolare n. 262584 del
14.4.1997 (pubblicata nella G.U. 135/1997) ha fornito le opportune
precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal
pagamento della tassa di stazionamento per tali unità.
2. La tassa di stazionamento va pagata in relazione alla lunghezza f.t.
(fuori tutto), riportata nella licenza di navigazione, quando l'unità
staziona, naviga o sia ancorata in acque pubbliche (marittime o interne)
anche se assentite in concessione a privati (porti turistici, darsene
private ecc.). La ricevuta deve essere tenuta a bordo (non è previsto che
debba essere esposta).
3. Il versamento va effettuato sul c.c.p. n. 21524004 intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando gli appositi
modelli CH8 bis meccanizzati a banda blu che riportano anche le istruzioni
per la compilazione.
Nota: Ove presso gli uffici postali non fossero
disponibili i bollettini c.c.p. meccanizzati (a banda blu) il versamento
può essere effettuato utilizzando i normali bollettini; nella causale
devono essere riportate le seguenti indicazioni: il numero e la sigla
dell'Ufficio di iscrizione, la lunghezza f.t. in cm, la data di prima
iscrizione ovvero l'anno di costruzione nonché se trattasi di unità a
motore, vela con m.a. o motoveliero.
Tariffe (in vigore dal 1° gennaio 1995 aggiornate al
1.1.2000)
1. L'importo annuale della tassa di stazionamento per le navi e le
imbarcazioni da diporto è il seguente:
- lunghezza f.t. fino a cm 750 (se iscritte nei registri) - importo
fisso L. 360.000
- per ogni cm eccedente cm 750 fino a cm 1200 - L. 1.500 al cm
- per ogni cm eccedente cm 1200 fino a cm 1800 - L. 4.000 al cm
- per ogni cm eccedente cm 1800 fino a cm 2400 - L. 6.000 al cm
- per ogni cm eccedente cm 2400 - L. 8.000 al cm
Nota: Nel
caso di iscrizione nei registri dei natanti a motore, di lunghezza
inferiore a m 7,50, questi rientrano nella categoria delle imbarcazioni,
indipendentemente dalla lunghezza, e come tali devono pagare la tassa di
stazionamento dell'importo fisso stabilito.
2. Per le unità che stazionano in acqua l'importo va versato, in unica
soluzione, per l'intero anno solare, entro il 31 maggio, ovvero entro il
giorno precedente all'effettiva messa in acqua dell'unità, se successivo a
tale data.
3. L'importo della tassa di stazionamento è ridotto della metà per le
navi e le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e di un terzo per i
motovelieri.
4. Gli importi stessi sono altresì ridotti del 15%, del 30% e del 45%
dopo rispettivamente 5 anni, 10 anni, 15 anni dalla data di iscrizione nei
Registri o di costruzione, se più favorevole, maturati alla data del
versamento. Con riferimento alla costruzione la data di anzianità decorre
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Le riduzioni
indicati ai punti 3 e 4 sono cumulabili.
5. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento
della tassa annuale va effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione (compreso) e il
dicembre dello stesso anno. Esempio: per un'unità iscritta il 29 giugno la
tassa è pari a 7/12 dell'importo annuale dovuto.
6. Per le unità provenienti dai registri nazionali o esteri iscritte
per la prima volta nei registri delle navi o imbarcazioni da diporto, in
alternativa a quanto previsto al precedente punto 5, la tassa, se più
conveniente, può essere corrisposta per l'intero anno solare ridotta per
il coefficiente di anzianità di cui al punto 4.
7. La tassa di stazionamento pagata per una specifica unità (nave o
imbarcazione) è valida fino alla sua scadenza anche quando interviene un
passaggio di proprietà. Nella fattispecie la ricevuta di pagamento va
consegnata al nuovo proprietario.