Protocollo di Kyoto
Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici
articolo
1 ; articolo 2 ; articolo
3 ; articolo 4 ; articolo 5
; articolo 6 ; articolo 7 ; articolo
8 articolo 9 ; articolo 10 ; articolo
11 ; articolo 12 ; articolo 13
; articolo 14 ; articolo 15
; articolo 16 ; articolo 17
; articolo 18 ; articolo 19
; articolo 20 ; articolo 21 ;
articolo 22 ; articolo 23 ; articolo
24; articolo 25 ; articolo
26 ; articolo 27 ; articolo
28 .
Le Parti del presente Protocollo, essendo Parti della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in
avanti denominata ''la Convenzione''), perseguendo l’obiettivo finale della
Convenzione enunciato all’articolo 2, ricordando le disposizioni della Convenzione,
guidate dall’articolo 3 della Convenzione, nel rispetto del Mandato di Berlino,
adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione
nella sua prima sessione, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all’articolo
1 della Convenzione.
Inoltre:
1. Per ''Conferenza delle Parti'' si intende la Conferenza delle Parti della
Convenzione. 2. Per ''Convenzione'' si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
3. Per ''Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico'' si intende
il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente
dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite
per l’Ambiente, nel 1988.
4. Per ''Protocollo di Montreal'' si intende il Protocollo di Montreal relativo
alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre
1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.
5. Per ''Parti presenti e votanti'' si intendono le Parti presenti che esprimono
un voto affermativo o negativo.
6. Per ''Parte'' si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente,
una Parte del presente Protocollo.
7. Per ''Parte inclusa nell’Allegato I'' si intende una Parte che figura nell’Allegato
I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che
ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto g),
della Convenzione.
Articolo 2
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione
quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione
nazionale, come:
i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia
nazionale;
ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei
gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli
impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione
di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni
relative ai cambiamenti climatici;
iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche
rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio
e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente;
v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato,
degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano
contrari all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di
emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di
promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad
effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo
recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure
nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
b) Coopererà con le altre Parti incluse all’Allegato I per rafforzare l’efficacia
individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente
articolo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione.
A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze
e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando
sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza
delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua
prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale
cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni
di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili
utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale
dell’Aviazione Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche
e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti
negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti
sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici
sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in
particolare, quelle menzionate nell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione,
in considerazione dell’articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se
opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione delle disposizioni
del presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste
nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni
nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati
per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
Articolo 3
1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente,
che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido
di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A, non superino
le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti
sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell’Allegato B e in
conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale
delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel
periodo di adempimento 2008–2012.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell’adempimento
degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti
e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate
alla variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, limitatamente
all’imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate
come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo
di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere
agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi
associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile
ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell’Allegato
I fornirà all’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per
il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di
carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità
di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto
prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida
da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle
variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad
effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della
variazione della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere
aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato
I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti
e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti
sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell’Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all’art. 5, e delle decisioni
della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei
successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività
antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette
attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato
ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla
decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione,
utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni
assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell’Allegato
I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato
la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione,
potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un anno
o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni
assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione
di tale notifica.
6. Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà
alle Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato
un certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi
da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione
e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità
attribuita a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I sarà uguale alla percentuale
ad essa assegnata, indicata nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate,
espresse in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate
all’Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell’anno o del periodo di riferimento,
ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell’Allegato
I, per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi
costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra,
includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento,
le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio,
meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all’anno 1990, derivanti
dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno
di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di
zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti per i successivi
periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all’Allegato I del
presente Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui
all’articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni
almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui
al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una
quantità assegnata, che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente
alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata
alla Parte che l’acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una
quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un’altra Parte, conformemente
alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità
assegnata alla Parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un’altra
Parte, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà sommata
alla quantità assegnata alla Parte che l’acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo
di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù
del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte,
alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni
indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali,
ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare
quelli indicati all’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea
con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi,
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo
gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di risposta
delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione
vi saranno il finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.
Articolo 4
1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano concordato un’azione
congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 3, saranno
considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate,
espresse in equivalenti–biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati
nell’Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione
degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate
nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. Il rispettivo
livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell’accordo sarà stabilito
nell’accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell’accordo
alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione
o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta,
tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo
di adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione
regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione
nella composizione di detta organizzazione, successiva all’adozione del presente
Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo.
Ogni variazione nella composizione dell’organizzazione avrà effetto solo ai
fini dell’attuazione degli impegni previsti all’articolo 3 che siano adottati
successivamente a quella modificazione.
5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello
totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile
del proprio livello di emissioni stabilito nell’accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno di una organizzazione
regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto
con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione
economica, individualmente, o congiuntamente con l’organizzazione regionale
di integrazione economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà responsabile,
nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni
di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità
del presente articolo.
Articolo 5
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima
dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima
delle emissioni antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti
i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà,
nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali
saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2 infra.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall’assorbimento
dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal
saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione.
Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti
necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione.
Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà
tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti
della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti
si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a
norma dell’articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l’equivalente–biossido
di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall’assorbimento dei
pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati
dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati
dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro
del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni
fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento
globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle
decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale
di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all’articolo
3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.
Articolo 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, ogni Parte
inclusa nell’Allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare
da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione
delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico
dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, a condizione
che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle Parti coinvolte;
b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle
fonti, o un aumento dell’assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli
che potrebbero essere realizzati diversamente;
c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle
emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli
articoli 5 e 7; d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare
alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall’articolo
3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori
linee guida per l’attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel
che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti
3. Una Parte inclusa nell’Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a
partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla
cessione o all’acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione
delle emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 8, sorgesse
una questione relativa all’applicazione delle prescrizioni di cui al presente
articolo, la cessione e l’acquisizione di unità di riduzione delle emissioni
potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione
che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma
dell’articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.
Articolo 7
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario annuale delle
emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle
decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate
conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella propria comunicazione
nazionale, presentata ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le informazioni
supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti
a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di
cui al paragrafo 4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le informazioni richieste,
di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa
è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del
periodo di adempimento dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente
Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo
2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare
a norma della Convenzione dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente
Protocollo e dopo l’adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra.
La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste
ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario
deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni
nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le
linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma
del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni
nazionali delle Parti inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle
Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità
di calcolo delle quantità assegnate.
Articolo 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna delle Parti
incluse nell’Allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento
delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle
linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni
comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse
nell’Allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli
inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente
contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato
I, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della
revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti
scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi,
da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite,
a tal fine, dal Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata
dell’applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno
un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo, nel quale valuteranno l’adempimento degli impegni assunti
dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed
i fattori che incidono sull’adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto
a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte
le questioni inerenti l’adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito,
le linee guida per l’esame dell’applicazione del presente Protocollo da parte
dei gruppi di esperti, tendo in considerazione le pertinenti decisioni della
Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
con l’assistenza dell’Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell’Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 7, ed i rapporti
sull’esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo;
b) Le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato, a norma del
paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà,
su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell’attuazione del presente
Protocollo.
Articolo 9
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni
scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico
ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali
ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla
Convenzione, in particolare quelli richiesti all’articolo 4, paragrafo 2(d),
e all’articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami,
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà la misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno
effettuati ad intervalli regolari e precisi.
Articolo 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità
e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro
obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti
non incluse nell’Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo
4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l’adempimento di
tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto
dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali
e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare
la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli
locali che riflettano la situazione socio–economica di ogni Parte, al fine della
realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche
dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi
nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno
essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive
per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente
i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per
mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad
essi;
i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico,
dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la
gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per
migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi
ai cambiamenti climatici;
ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni sulle misure
adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, a
norma dell’articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni
nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a
loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro
effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas
ad effetto serra e all’incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento
delle capacità (capacity building) e all’adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l’applicazione
e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi
ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte
le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario,
l’accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via
di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l’efficace
trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica
proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una
ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente
compatibili e l’accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento
e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi
di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze
negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle
diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento
delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi
e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all’osservazione
sistematica, a norma dell’articolo 5 della Convenzione.
e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno,
ad organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione di programmi di educazione
e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare
sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale
incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in
via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del
pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative informazioni. Appropriate
modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i
competenti organi della Convenzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione;
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi
e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità
alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
g) Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente
in considerazione l’articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.
Articolo 11
1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni
dell’articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione,
in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed all’articolo
11 della Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate ad assicurare
il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati
Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II
della Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità
dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell’adempimento
degli impegni previsti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione,
e dell’articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento
di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare
la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell’adempimento
degli impegni già indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e
previsti all’articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via
di sviluppo abbia concordato con l’entità o le entità internazionali, di cui
all’articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo. L’adempimento
di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari
sia adeguato e prevedibile, nonchè dell’importanza di una adeguata divisione
delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti
all’entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario
della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle
Parti, comprese quelle adottate prima dell’adozione del presente Protocollo,
si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano
nell’Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via
di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione dell’articolo
10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
Articolo 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non
incluse nell’Allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire
all’obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato
I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle
loro emissioni ai sensi dell’articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di attività di progettazione
finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni;
b) Le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate
delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all’adempimento degli
impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo
3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all’autorità e alle direttive
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo
pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate
da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione
dei cambiamenti climatici;
c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero
in assenza dell’attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario,
il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare
la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una
verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata
per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di
sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento
climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare
alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto di unità
di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione
sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo
per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio
del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all’adempimento
degli impegni previsti per detto periodo.
Articolo 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione
delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono
partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando
la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo
le decisioni, ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per
le Parti del presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente
Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti
una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente
Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente
Protocollo e tra esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
esaminerà regolarmente l’attuazione del presente Protocollo e, conformemente
al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva
attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo
e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente
alle disposizioni del presente Protocollo, l’attuazione del Protocollo a cura
delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del
presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali,
così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del
raggiungimento dell’obiettivo finale della Convenzione;
b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del
presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto
dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione
e alla luce dell’obiettivo della Convenzione, dell’esperienza acquisita nel
corso della sua attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull’attuazione del presente
Protocollo.
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate
dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo
conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei
loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;
d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure
che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti,
tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti
e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo.
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo della Convenzione e alle
disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti
decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento
di metodologie comparabili per l’attuazione efficace del presente Protocollo,
che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo;
f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all’attuazione
del presente Protocollo;
g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell’articolo
11, paragrafo 2;
h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del presente
Protocollo;
i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle
organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi
competenti e le informazioni che essi forniscono;
j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione del presente
Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza
delle Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie
applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente
Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con
la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l’entrata in
vigore del presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno
ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti,
a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà
necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione
che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato,
sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia
Internazionale dell’Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette
organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno
essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od
agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente
nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato
del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una
sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo
delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori
sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.
Articolo 14
1. Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della Convenzione, avrà
la funzione di Segretariato del presente Protocollo.
2. L’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del
Segretariato, e l’articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il
funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo. Il
Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente
Protocollo.
Articolo 15
1. L’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l’Organo Sussidiario
di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente,
la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e
di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni
della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come
stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo. Le sessioni
dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo
Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con quelle dell’Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario
di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo potranno
partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi
Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del
presente Protocollo le decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate
esclusivamente per quelle Parti che siano parti del Protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione
esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente
Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti
una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente
Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo
e tra di esse.
Articolo 16
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo,
e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all’articolo
13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere
adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale
che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio
delle procedure e dei meccanismi di cui all’articolo 18.
Articolo 17
1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le
linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei
rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le
Parti incluse nell’Allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di
emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3.
Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello
nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione
delle emissioni previsti dal presente articolo.
Articolo 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati
ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni
del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze,
che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze
vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente
Protocollo.
Articolo 19
1. Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis
mutandis al presente Protocollo.
Articolo 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una sessione
ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo
sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione
alla quale l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà,
inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari
della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su
qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi
in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’emendamento
sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti
presenti e votanti. L’emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato
al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso
il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra,
entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno
successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione
di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.
5. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno
successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario,
il suo strumento di accettazione del detto emendamento.
Articolo 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso
e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà,
allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente
all’entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli
e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale
o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli
allegati del presente Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del
presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo
di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato
alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale
l’allegato o l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà,
inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato
alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su
qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato . Se tutti gli
sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo,
l’allegato o l’emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso,
a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’allegato o l’emendamento
ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che
lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B,
che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte
le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario
avrà comunicato loro l’adozione dell’allegato o dell’emendamento all’allegato,
ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario,
entro detto periodo, che non accettano l’allegato o l’emendamento all’allegato.
L’annesso o l’emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che
abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno
successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della
notifica.
6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta
un emendamento al presente Protocollo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato
non entrerà in vigore fino al momento in cui l’emendamento al Protocollo non
entrerà in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati
ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all’articolo 20,
a condizione che ogni emendamento all’Allegato B sia adottato solo con il consenso
scritto della Parte interessata.
Articolo 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà
di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell’area di loro
competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale
al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali
organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati
membri eserciterà il suo, e viceversa.
Articolo 23
Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario
del presente Protocollo.
Articolo 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione
o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione
economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le
Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al
15 marzo 1999 e sarà disponibile per l’adesione a partire dal giorno successivo
al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte
del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà
vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una
organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo,
detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità
per l’adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo.
In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente
i diritti derivanti dal presente Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le
organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello
di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre,
dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà
le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.
Articolo 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data
in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell’Allegato
I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55%
delle emissioni totali al 1990 dell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti
di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, ''il totale delle emissioni di biossido di
carbonio al 1990 delle Parti incluse nell’Allegato I'' si considera la quantità
notificata dalle Parti incluse nell’Allegato I alla data in cui le stesse adottano
il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione
nazionale presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi,
accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le
condizioni di cui al paragrafo 1, per l’entrata in vigore, siano state realizzate,
il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla
data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione
regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli
Stati Membri dell’organizzazione stessa.
Articolo 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.
Articolo 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in
vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente
Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne
abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta
notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente,
ritirata dal presente Protocollo.
Articolo 28
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese,
inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il
Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. REDATTO a Kyoto
il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette. IN TESTIMONIANZA DEL QUALE
i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente
Protocollo alle date indicate.
ALLEGATO A
Gas
ad effetto serra
Biossido di azoto (CO2)
Metano (CH4)
Ossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Settori/categorie
delle fonti
Energia
Combustione di carburanti
Settore energetico
Industrie manifatturiere ed edili
Trasporti
Emissioni fuoriuscite da combustibili
Combustibili solidi
Petrolio e gas naturale
Processi industriali
Prodotti minerali
Industria chimica
Matallurgia
Altre produzioni
Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Uso di solventi e di altri prodotti
Agricoltura
Fermentazione enterica
Trattamento del letame
Risicoltura
Terreni agricoli
Incendi controllati delle savane
Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli
Rifiuti
Discariche per rifiuti solidi
Incenerimento dei rifiuti
ALLEGATO B
Parte quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento)
Australia 108
Austria 92
Belgio 92
Bulgaria * 92
Canada 94
Comuinità Europea 92
Croazia * 95
Danimarca 92
Estonia * 92
Federazione Russa * 100
Finlandia 92
Francia 92
Germania 92
Giappone 94
Grecia 92
Irlanda 92
Islanda 110
Italia 92
Lettonia * 92
Liechtenstein 92
Lituania * 92
Lussemburgo 92
Monaco 92
Norvegia 101
Nuova Zelanda 100
Olanda 92
Polonia * 94
Portogallo 92
Regni Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord 92
Repubblica Ceca 92
Romania * 92
Slovacchia * 92
Slovenia * 92
Spagna 92
Stati Uniti d'America 93
Svezia 92
Svizzera 92
Ucraina * 100
Ungheria * 94
* Paesi in transizione verso un'economia
di mercato