Introduzione al diritto amministrativo
1. Il diritto amministrativo.
2. Gli apparati amministrativi.
3. L’amministrazione statale
periferica e gli enti territoriali. 4. L’organizzazione
interna degli Enti pubblici. 5. Il
rapporto di servizio. 6.
L’attività amministrativa.
7. Il procedimento amministrativo.
8. Atti e provvedimenti amministrativi.
9. I vizi del provvedimento
amministrativo. 10. La
giustizia amministrativa. 11. Il
processo dinanzi al giudice amministrativo.
1. Il diritto amministrativo.
Si definisce diritto amministrativo quel complesso di norme appartenenti al
diritto pubblico che offrono una disciplina giuridica della pubblica amministrazione,
nei beni e nelle attività ad essa peculiari, nonché nei rapporti che dall’esercizio
di questa scaturiscono nei confronti degli altri soggetti.
Accanto alle norme che disciplinano la pubblica amministrazione sotto un profilo
per così dire sostanziale, rientrano poi nel diritto amministrativo anche quelle
norme che prevedono e disciplinano i modi e le forme di tutela delle situazioni
soggettive di quei soggetti che in diverso modo, e per diverse ragioni, si trovano
in conflitto con l’amministrazione. Si tratta cioè di quelle disposizioni che
prevedono e disciplinano non solo il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria
ordinaria ma anche quello dinanzi al giudice amministrativo rientranti in quello
che comunemente viene indicato come diritto processuale amministrativo.
Per ciò che concerne le fonti del diritto amministrativo, non si può non rilevare
in questa sede che questo ramo del diritto si caratterizza, a differenza del
diritto civile, di quello penale e delle relative procedure, per l’assenza di
un codice che disciplini i vari aspetti. Sebbene tale assenza sia stata da più
parti rilevata soprattutto al fine di sottolineare quanto questo risulti pregiudizievole
per la organicità del sistema, esso presenta ancora oggi un materiale legislativo
sparso, ed alcune volte disorganico e frammentario, tale da rendere necessaria
la elaborazione, o rielaborazione, da parte tanto della dottrina quanto – soprattutto
– della giurisprudenza di concetti generali volti a garantire una certa sistematicità
dell’intera disciplina.
Le principali leggi cui occorre far riferimento sono,
per il diritto amministrativo sostanziale, la legge n.
241 del 1990 - recante la disciplina del procedimento amministrativo;
la legge n. 142 del 1990
- sulla riforma dell’ordinamento delle autonomie locali; il decreto
legislativo n. 29 del 1993 ed il decreto n. 80
del 1998 - recanti la disciplina del rapporto di impiego pubblico; la
legge n. 59 del 1997 - contenente la delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed i suoi decreti attuativi;
e la legge 127 del 1997 – "Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo". Per il diritto processuale, invece, le fonti sono rappresentate
dal T.U. sul Consiglio di Stato ed il suo regolamento di procedura; dal decreto
1199 del 1971 recante la disciplina dei Ricorsi amministrativi e la legge 1034
del 1971 concernente la disciplina del processo amministrativo dinanzi ai Tribunali
Amministrativi Regionali di primo grado; e dalle norme del codice di procedura
civile in quanto compatibili.
2. Gli apparati amministrativi.
Avuto riguardo al primo aspetto al quale si è fatto riferimento nel tentativo
di offrire all’inizio del paragrafo precedente una definizione del diritto amministrativo,
e cioè all’organizzazione amministrativa - intesa in questo caso come insieme
dei soggetti che comunemente viene definito come "pubblica
amministrazione" - occorre in primo luogo chiarire quali sono soggetti
che la compongono.
Si tratta di una pluralità di enti pubblici che sono organizzati secondo un
disegno unitario, le cui radici sono assai antiche, che pone al centro della
struttura amministrativa lo Stato. Quest’ultimo è inteso come l’Ente pubblico
per eccellenza, che racchiude al suo interno quell’insieme di "Enti" che esercitano
i propri poteri sull’intero territorio nazionale e che fanno capo al "Governo",
composto a sua volta da:
Consiglio dei Ministri: organo collegiale formato
dai singoli Ministri e dal Presidente del Consiglio. Esso svolge un ruolo centrale
anche in ordine alla determinazione dell’atteggiamento che lo stesso Governo
deve tenere nei rapporti con le Regioni (si pensi ad esempio agli atti di indirizzo
e di coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni) ed alla determinazione
della politica normativa del Governo (il Governo, infatti, assume apposite deliberazioni
sui disegni di legge di iniziativa del Governo da presentare al Parlamento,
sulle comunicazioni che il Governo intende fare alle Camere sulle proposte di
legge non governative; sui decreti aventi valore o forza di legge e sui regolamenti
da emanare con Decreto del Presidente della Repubblica).
Presidente del Consiglio dei Ministri: il quale
è posto in posizione di supremazia rispetto ai Ministri ed al quale spetta la
direzione della politica generale del Governo, ed il mantenimento dell’unità
di indirizzo politico ed amministrativo del Governo. Esso svolge una funzione
di indirizzo politico ed amministrativo del paese attraverso la determinazione
della politica generale del Governo e dell’indirizzo generale dell’azione dell’amministrazione.
Ministri i quali sono solitamente posti a capo
di una struttura amministrativa che prende il nome di Ministero.
Vi sono anche delle ipotesi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri
procede alla nomina di un Ministro pur non essendo quest’ultimo a capo di un
dicastero di cui essere responsabili (c.d. Ministri senza portafoglio).
La struttura ministeriale non è però l’unica, cioè i Ministeri non sono gli
unici apparati facenti parte dell’amministrazione centrale.
Lo Stato amministrazione, per lo svolgimento della propria attività viene di
fatto affiancato da altre strutture amministrative distinte
dai Ministeri il cui ambito di attività si estende a tutto il territorio
dello Stato.
Infatti, accanto ai singoli Ministeri, soprattutto a seguito di una sempre crescente
espansione dell’attività dello Stato nel settore economico, sono stati creati
altri soggetti amministrativi i quali perseguono fini che in qualche modo completano
l’azione statale, si pensi ad esempio alle Università non statali che completano
l’azione che lo Stato svolge nel settore dell’istruzione universitaria (attraverso
le Università statali, appunto). Sempre a livello centrale, accanto ai Ministeri
si pongono poi quegli enti cui sono attribuite funzioni consultive quali ad
esempio il Consiglio superiore della magistratura,
per il quale si rinvia alla parte relativa al diritto Costituzionale, e l’Avvocatura
dello Stato che provvede all’assistenza legale della pubblica amministrazione.
A partire dagli anni Ottanta, e in maniera più sensibile negli anni Novanta,
si è reso necessario un vero e proprio ripensamento delle strutture amministrative
sempre meno adatte a rispondere in maniera efficiente alla crescente, e soprattutto
diversa sotto un profilo qualitativo, domanda di amministrazione proveniente
dalla società.
Da un lato l’ampiezza dei compiti affidati allo Stato ha reso necessaria l’introduzione
di moduli organizzatori non più rigidamente burocratizzati, bensì di modelli
più elastici e duttili, tali da garantire il passaggio da una gestione burocratica
dell’amministrazione ad una gestione per così dire manageriale della stessa.
Dall’altro proprio la generale accettazione delle regole di una economia di
mercato ha portato ad un mutamento dei compiti affidati allo Stato, il quale
non viene più chiamato a svolgere un attività direttamente tutte le attività
ritenute essenziali per la tutela degli interessi della collettività (si pensi
ad esempio alla erogazione da parte dello Stato dei servizi pubblici quali i
trasporti o l’energia elettrica) o comunque una attività di rigida direzione
del sistema secondo moduli tali da porre lo Stato al centro del panorama giuridico
rendendolo per tale via "il principio e la fine di tutta la vita giuridica e
sociale". Esso, al contrario, è chiamato a svolgere un ruolo assai diverso.
Non è più richiesto, come si diceva, un intervento diretto nel sistema bensì
interventi indiretti, attuati cioè attraverso la statuizione di regole di condotta
attraverso le quali lo Stato garantisce il governo giuridico di alcuni settori.
Ed è appunto questo mutamento di prospettiva che ha comportato l’introduzione
nell’ambito della organizzazione amministrativa di figure e moduli organizzativi
nuovi, alcuni dei quali mutuati dal diritto privato (si pensi ad esempio alla
possibilità di creare una S.p.A. per la gestione dei servizi pubblici locali)
Questo passaggio è particolarmente evidente se si ha riguardo alla introduzione
della figura delle Amministrazioni indipendenti preposte alla regolazione, e
alla vigilanza di particolari settori di mercato quali quello della concorrenza
e delle telecomunicazioni, che si discostano in maniera assai netta dal modello
ministeriale, ponendosi in un certo senso proprio come il tentativo di dare
una risposta alla crisi che da anni interessa questo modello considerato ormai
recessivo.
Esempi di Amministrazioni indipendenti attualmente
presenti nel nostro panorama amministrativo sono:
la Consob (Commissione nazionale per le Società
e la Borsa);
L'Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
private);
Il Garante per la radiodiffusione e l’Editoria (attualmente
riformato);
L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione;
l’Autorità per i pubblici servizi;
l’Autorità garante per la tutela dei dati personali;
l’Autorità per i lavori pubblici.
3. L’amministrazione statale periferica e gli
enti territoriali.
Il panorama dei soggetti appartenenti al novero delle pubbliche amministrazioni
non si esaurisce però al livello centrale. Nel novero degli Enti pubblici, infatti,
vi rientra un numero abbastanza elevato di soggetti amministrativi aventi una
competenza territorialmente limitata.
In questo caso occorre distinguere tra quei soggetti caratteristici di una amministrazione
centralista, che sono manifestazioni dello stato centrale, nel senso che svolgono
a livello locale un’attività propria di un Ministero, (si pensi ad esempio alle
sovraintendenze archeologiche che svolgono un’attività propria del Ministero
dei beni culturali ed ambientali); e quelli che, invece, sono espressione del
governo di un determinato territorio (autonomie territoriali o locali). In altri
termini, in questo secondo caso, il territorio è l’elemento costitutivo dell’Ente
che svolge, e può svolgere, le proprie funzioni soltanto all’interno di quel
determinato ambito territoriale.
Ma quali sono i cosiddetti enti territoriali?
La Carta costituzionale italiana a tal proposito individua :
la Regione;
la Provincia, che rappresenta il livello intermedio
tra la Regione ed il Comune e svolge compiti di cura degli interessi della comunità
provinciale promuovendone lo sviluppo;
il Comune, l’Ente territoriale di base, cioè l’Ente
che opera a livello più vicino ai cittadini.
Il territorio dello Stato italiano è suddiviso il 20 Regioni, il territorio
regionale a sua volta è suddiviso in Province, all’interno delle quali sono
individuati diversi Comuni.
Organi della Regione, così pure del Comune e della
Provincia, sono:
il Consiglio (regionale) ed il suo Presidente,
al quale spetta la potestà legislativa e regolamentare;
la Giunta cui è attribuito il potere di iniziativa
legislativa ed una competenza amministrativa generale;
il Presidente della Giunta (che nel caso del Comune
è il Sindaco) al quale sono attribuiti poteri di
rappresentanza e il potere di esecuzione delle direttive e delle deliberazioni
della Giunta e del Consiglio.
Per ciò che concerne i compiti ad essi affidati, a seguito del recente processo
di riforma che ha interessato la pubblica amministrazione (Riforma
Bassanini - attuata con la legge n. 59 del 1997)
si è assistito al trasferimento, verso Regioni, Province e Comuni, di molte
funzioni che fino ad oggi erano gestite dallo Stato e dagli altri enti pubblici
nazionali.
Questo trasferimento, concepito come attuazione del generale principio di sussidiarietà,
per effetto del quale la decisione amministrativa, e la gestione dei relativi
procedimenti doveva essere riavvicinata il più possibile ai destinatari della
medesima, segna una vera e propria inversione di tendenza dell’ordinamento italiano.
E’ stata infatti recepita nel nostro ordinamento la regola, propria dell’ordinamento
comunitario, in base alla quale si procede all’attribuzione di tutte le funzioni
pubbliche alle Regioni e agli Enti locali, o meglio agli enti più vicini ai
soggetti destinatari dell’azione, riservando allo Stato, inteso come apparato
amministrativo centrale, un potere di intervento diretto limitato soltanto quelle
materie espressamente escluse dal conferimento agli Enti locali e a quelle ipotesi
in cui, stante l’inerzia dei soggetti effettivamente titolari delle funzioni,
o la loro inadeguatezza strutturale, lo Stato esercita tali poteri in funzione
sostitutiva.
Oggetto del conferimento sono "le funzioni ed i compiti relativi alla cura degli
interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché
tutte le funzioni ed i compiti localizzabili nei rispettivi territori in atto
esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici,
ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici" (art. 1, comma 2).
Secondo i principi enunciati nella legge 59/97, dunque, le funzioni e i compiti
verranno attribuiti al livello centrale (Stato) o a quello periferico (Regioni)
avuto riguardo alle esigenze della comunità locale.
Sono state così trasferite alle Regioni, ad esempio, tutte le competenze in
materia di turismo, commercio, agricoltura, e artigianato.
In questo quadro, che muove verso una concezione di stampo federalista dello
Stato, e nel quale il riparto delle competenze tra le diverse amministrazioni
è, come si appena detto, improntato al principio di sussidiarietà, rimangono
allo Stato, quelle materie che attengono a valori fondamentali della Repubblica
quali ad esempio gli affari ed il commercio estero, la difesa, le forze armate,
la tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico.
4. L’organizzazione
interna degli enti pubblici.
Sempre con riferimento agli aspetti organizzativi della pubblica amministrazione,
rientra nell’ambito del diritto amministrativo anche la cosiddetta organizzazione
interna degli enti pubblici.
L’Ente per poter agire si avvale di proprie strutture che sono composte di beni
e di persone fisiche che svolgono una attività finalizzata al perseguimento
dei compiti istituzionali dell’Ente stesso, in base alle attribuzioni ed ai
poteri che gli vengono riconosciuti all’interno dell’organizzazione.
Le attività svolte da queste strutture sono:
1) attività aventi degli effetti soltanto interni;
2) attività che impegnano l’Ente verso l’esterno.
Nel primo caso si è in presenza di una attività materiale che viene svolta nell’ambito
di un ufficio e che si inscrive in quel complesso di attività che sono indispensabili
affinché l’Ente possa perseguire i propri fini istituzionali, quale, ad esempio,
l’istruzione di una pratica.
Nel secondo caso, invece, non si tratta di attività aventi un rilievo meramente
interno, ma al contrario di attività che vengono svolte dall’Ente (o più precisamente
da un organo dell’Ente) il quale si pone e opera nel panorama giuridico come
un soggetto dotato di personalità giuridica, al pari di una persona fisica o
di una società per azioni. In quest’ottica, dunque, l’Ente esercitando quel
determinato potere che la legge gli riconosce, agisce verso l’esterno ponendosi
nella realtà giuridica quale soggetto di diritti e di doveri (si pensi ad esempio
all’emanazione di un provvedimento amministrativo o alla stipula di un contratto
che impegnano l’Ente verso l’esterno). L’Ente al suo interno è suddiviso in
più organi i quali sono in diverso rapporto tra loro.
I rapporti che solitamente intercorrono tra i diversi organi dell’Ente, possono
essere suddivisi in due categorie in base alla posizione in cui i diversi organi
vengono a trovarsi. Più propriamente si tratta di rapporti di equiordinazione
e rapporti di sovra-sottordinazione.
Nella prima categoria rientra ad esempio il "rapporto
di coordinazione" che ha appunto come obiettivo quello di coordinare
l’attività degli organi secondo un disegno unitario in vista del raggiungimento
di risultati di interesse comune. E’ il caso, ad esempio, dei Comitati interministeriali,
composti dai rappresentanti di diversi Ministeri, i quali hanno il compito di
armonizzare l’azione dei vari uffici, dettando disposizioni in tal senso e vigilando
sulla loro osservanza.
Nella seconda, invece, rientrano in primo luogo il rapporto
di gerarchia, che occupava un ruolo centrale nell’ambito della struttura
ministeriale, essendo un rapporto proprio di quegli enti che sono organizzati
in senso verticistico, "in cui l’organo subordinato è in situazione di soggezione
verso organo sopraordinato per la sua intera attività, tanto da poter parlare
di una vera e propria fungibilità tra il soggetto subordinato e quello sopraordinato
gerarchicamente.
Caratteristica di questo rapporto è appunto la posizione di supremazia dell’organo
di vertice, e comunque dell’organo posto in una posizione di sovraordinazione,
al quale è riconosciuto il potere di determinare (attraverso l’emanazione di
direttive) l’orientamento dell’azione degli organi subordinati, di controllarne
l’operato e di risolverne i conflitti attraverso l’esercizio di "poteri di comando
(ordine gerarchico), di direttiva, di controllo, nonché di avocazione, di sostituzione
e di annullamento nei confronti dell’attività e degli atti del primo".
Sul punto si deve rilevare come il lento cammino della riforma abbia portato
all’affermarsi, come si diceva in precedenza, di un diverso modo di essere dell’amministrazione,
attraverso una graduale destrutturazione del modello legislativo burocratico
che trovava proprio nella formula ministeriale il suo nucleo centrale, ed al
naturale susseguirsi di principi organizzativi nuovi "idonei a "
Questa trasformazione è particolarmente evidente con riferimento alla più volte
richiamata organizzazione ministeriale che trova nel Ministro il proprio organo
di vertice. Ministro al quale - secondo lo schema tradizionale di matrice cavouriana
il cui nucleo strutturale, da un profilo organizzativo, può essere certamente
individuato nel principio gerarchico - spettavano poteri di indirizzo politico-amministrativo.
Il processo di riforma in atto, infatti, non solo ha portato, come si diceva,
alla creazione di nuovi soggetti amministrativi, ma avuto riguardo alla organizzazione
interna, ha portato al riconoscimento in capo agli organi dirigenziali, di competenze
proprie. I dirigenti, infatti, sono
ora titolari, in via esclusiva, del potere di amministrazione attiva e gestione,
ed i riflessi di ciò sulla organizzazione ministeriale sono di assoluta evidenza.
Questo cammino, infatti, ha portato ad una definitiva rottura della unità ministeriale
all’interno della quale al vertice politico (il Ministro) si affianca ora un
nuovo centro di attività (il Dirigente) che è collegato al primo secondo una
logica che non è più di subordinazione gerarchica, bensì di direzione e coordinamento.
In altri termini, dunque, il dirigente, in virtù dei poteri
riconosciutigli dalla legge, non è più il mero esecutore di ordini provenienti
dall’alto (cioè dal vertice politico dell’amministrazione nella quale
è incardinato). Egli, infatti, recepisce gli indirizzi
formulati da quest’ultimo e, attraverso l’esercizio
di poteri propri, li traduce in azione. Non più, quindi, mero esecutore,
ma soggetto titolare di propri poteri e di responsabilità.
5. Il rapporto
di servizio.
Venendo ora al rapporto che lega la persona fisica all’Ente sì da giustificarne
il suo inserimento all’interno dell’Ente medesimo, esso in generale viene definito
rapporto di servizio.
In tale categoria generale rientra il "rapporto di pubblico
impiego", cioè quel rapporto di lavoro con cui la persona fisica pone
volontariamente, ed in via continuativa, la propria attività al servizio dello
Stato o di un qualsiasi Ente pubblico, a fronte di una retribuzione.
A partire dagli anni ’90, e più in particolare dal 1993, anno in cui è stato
emanato il Decreto legislativo n. 29 contenente
norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione dell’amministrazione
e revisione della disciplina del pubblico impiego, è stata operata una vera
e propria rivoluzione della materia.
Anche in questo settore, come in diverse altre aree del diritto amministrativo,
si è avvertito un significativo cambiamento di prospettiva che si è manifestato,
non solo, come si dirà in seguito, nella semplificazione dell’organizzazione
dell’amministrazione, ma anche nella tendenza ad abbandonare le forme prettamente
pubblicistiche a favore di una regolazione privatistica dei diversi settori.
Ed è proprio in questa ottica che il legislatore ha operato, attraverso successivi
interventi, una vera e propria rivoluzione della materia, avviando un lungo
ed articolato processo che viene comunemente indicato come "privatizzazione
del pubblico impiego"; dove con il termine privatizzazione si intende
far riferimento ad un percorso di assimilazione del rapporto di lavoro pubblico
a quello privato, con la conseguente e immancabile adozione della strumentazione
propria di quest’ultimo settore.
Il primo aspetto interessante della riforma è, come si diceva, quello che attiene
alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche, le cui riqualificazione ha reso
possibile la separazione tra politica ed amministrazione. Il legislatore ha
infatti consacrato un ruolo decisionale in capo alla dirigenza amministrativa
che, ai sensi del secondo comma dell’art. 3 del decreto legislativo n. 29/93,
è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati operando, in tal modo una cesura netta tra organi politici
(il Ministro) da un lato, i quali definiscono gli obiettivi ed i programmi dell’Ente,
e dirigenti dall’altro, i quali si occupano in termini manageriali dell’Ente
stesso.
Il processo di privatizzazione del pubblico impiego è segnato da diversi e significativi
interventi del legislatore che hanno riguardato non solo l’aspetto cui si è
appena fatto cenno. In quest’ultimo quinquennio, infatti, è stata riscritta
la disciplina relativa alle relazioni sindacali, alla contrattazione collettiva,
che accanto a quella integrativa (che viene condotta sui luoghi di lavoro) diventano
fonte della disciplina del rapporto di lavoro ed al trattamento del personale.
Assai significativa del cambiamento è anche la riscrittura delle norme attinenti
al profilo della tutela.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto è interessante sottolineare che - mentre
prima la giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro era logicamente
affidata alla giurisdizione, sia pure esclusiva, del giudice amministrativo
essendo il rapporto di servizio inquadrabile in linea teorica alla stessa stregua
di qualsiasi rapporto intercorrente tra privato e pubblica amministrazione -
oggi, il legislatore, non soltanto ha previsto il definitivo
trasferimento delle controversie in materia al Giudice ordinario (Pretore
del lavoro) ma ha introdotto, sempre per la soluzione di dette controversie,
la possibilità (e in un caso l’obbligo) di avvalersi di strumenti stragiudiziali
tipici della disciplina del rapporto di impiego privato. Si tratta del:
tentativo obbligatorio di conciliazione che le parti
- datore di lavoro e lavoratore - devono affrontare prima di poter intraprendere
la via giurisdizionale;
l’arbitrato, cioè la possibilità, per le parti
di affidare ad arbitri la soluzione della controversia anziché rivolgersi al
giudice. Pertanto, a seguito della riforma, la soluzione delle controversie
in materia di pubblico impiego segue questo iter
6. L’attività amministrativa.
In questo percorso, il cui obiettivo è, in ultima analisi, quello di realizzare
un modello di organizzazione amministrativa nuova, che risponda in maniera decisa
alle mutate istanze provenienti dal polo sociale, vanno lette anche le innovazioni
che hanno toccato il settore dell’attività dell’amministrazione, cioè quell’attività
attraverso cui gli organi amministrativi provvedono alla cura degli interessi
pubblici cui sono preposti.
La Carta costituzionale non dedica molto spazio all’attività dell’amministrazione
limitandosi a riconoscere indirettamente il primato della legge sull’azione
degli organi amministrativi (principio di legalità),
ed a specificare che l’amministrazione nello svolgimento della propria attività
deve attenersi ai principi di imparzialità e di buona amministrazione.
In base al primo principio ora richiamato (legalità)
la legge deve determinare le finalità, gli effetti ed i principi procedurali
da seguire, lasciando all’amministrazione un ambito decisionale entro cui poter
operare (discrezionalità). In altri termini, sarà
la legge ad attribuire ad un Ente un certo potere, e sempre la legge a fissare
i criteri generali per orientare l’azione dell’amministrazione e gli eventuali
sbocchi possibili, individuando anche gli atti che l’amministrazione, nello
svolgimento della propria attività, potrebbe in concreto adottare.
Il principio di imparzialità indica, invece, il
dovere dell’amministrazione di non allontanarsi dal rispetto della giustizia
sostanziale, giustizia che deve manifestarsi sia nel confrontare, prima di procedere
in concreto alla scelta, i diversi interessi coinvolti nell’esercizio dell’azione
amministrativa, interessi che fanno capo non solo all’amministrazione, ma anche
ai privati i cui interessi vengono toccati dall’azione stessa.
Con l’espressione buona amministrazione, infine,
si fa riferimento all’obbligo posto in capo alle persone fisiche operanti nell’amministrazione
di prestare tutta la propria opera nello svolgimento delle mansioni affidategli
curando, in conformità alle leggi, con diligenza, e nel miglior modo, il pubblico
interesse.
Per ciò che concerne più da vicino l’attività della pubblica amministrazione,
intesa come funzione che viene attribuita all’amministrazione dalla legge e
da essa viene svolta attraverso l’esercizio di poteri discrezionali.
Viene in rilievo per tale via il concetto di discrezionalità amministrativa
che indubbiamente rappresenta ancora oggi "uno dei punti centrali dell’intero
settore dell’esperienza giuridica di cui si occupa il diritto amministrativo",
in quanto "nozione fondamentale per comprendere vuoi i meccanismi dell’agire
dell’amministrazione pubblica, vuoi le modalità di funzionamento degli strumenti
di tutela giurisdizionale posti a difesa del cittadino". Essa si traduce in
una scelta effettuata dall’amministrazione, nell’esercizio dei poteri attribuitigli
dalla legge, nella quale l’amministrazione stessa compie, con riferimento ad
una data circostanza, una valutazione (ponderazione) comparativa dei diversi
interessi (pubblici e privati) coinvolti nella dinamica dell’esercizio del potere.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui si tratta di decidere se procedere
alla ristrutturazione, o all’abbattimento di un edificio che pur essendo pericolante
presenta un rilevante interesse storico artistico.
In questa ipotesi la pubblica amministrazione dovrà ponderare l’interesse alla
salvaguardia della incolumità delle persone con gli altri interessi compresenti
nella vicenda (costo dei diversi interventi ipotizzabili, interesse alla conservazione
del bene culturale).
Ed è per tale via che l’amministrazione procedente, operando appunto questa
comparazione tra i diversi interessi, potrà individuare una rosa di scelte possibili
tra le quali poi selezionerà quella che, in ragione delle circostanze, appare
maggiormente ragionevole.
La discrezionalità rappresenta, dunque, uno spazio di agire libero dell’amministrazione,
all’interno del quale essa effettua quella ponderazione comparativa degli interessi
in gioco che richiede la completa acquisizione degli interessi stessi, ed il
loro raffronto secondo il canone della ragionevolezza, intesa come logicità,
o meglio come consequenzialità logica che deve necessariamente sussistere tra
le premesse fattuali e normative poste a base dell’azione dell’amministrazione
e la scelta da essa stessa effettuata.
In questa ottica, pertanto, in cui la scelta che si offre all’amministrazione
può riguardare di volta in volta il quid, l’an, il quomodo, oppure il quando
dell’azione dell’amministrazione, la norma attributiva del potere che in quello
specifico caso viene esercitato dall’amministrazione, la ragionevolezza della
scelta, e, come si è detto, anche la compiuta acquisizione degli interessi,
assurgono a veri e propri canoni attraverso i quali controllare la correttezza
dell’agire dell’amministrazione. Controllo che, altrimenti, sarebbe precluso
alla autorità giurisdizionale che, secondo l’impostazione tradizionale, andrebbe
ad invadere la sfera riservata ad un diverso potere dello Stato, quello amministrativo.
7. Il procedimento
amministrativo.
I principi costituzionali cui si faceva cenno in precedenza hanno ricevuto una
attuazione a livello legislativo a seguito della emanazione della legge
241 del 1990, recante le norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Sin dai primi articoli (art. 1 "l’attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità…")
l’attività amministrativa viene proiettata in un’ottica diversa rispetto al
passato.
Infatti, essa non solo deve risultare idonea a perseguire gli obiettivi individuati
dal legislatore per la cura degli interessi pubblici ma deve essere tale da
garantire i migliori risultati in relazione ai mezzi a disposizione e, al contempo,
una immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi
in cui si esplica l’operato dell’amministrazione onde garantirne e favorirne
lo svolgimento imparziale (pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa).
La legge sul procedimento amministrativo sancisce anche un obbligo generale
di motivazione dei provvedimenti amministrativi,
il dovere di concludere il procedimento, attraverso
la emanazione di un provvedimento espresso entro un determinato
termine individuato dalla legge o da un regolamento emanato dalla stessa
amministrazione procedente.
Accanto a questi principi la stessa legge sul procedimento amministrativo detta
anche regole peculiari in ordine agli aspetti sostanziali dello stesso. Si pensi
ad esempio alla disciplina volta a garantire la partecipazione
al procedimento amministrativo dei soggetti privati i cui interessi sono coinvolti
dall’azione dell’amministrazione.
Ma non sono queste le uniche garanzie previste dalla legge sul procedimento
amministrativo che nel recepire, traducendole in principi generali del nostro
ordinamento, le regole ed i principi sinteticamente racchiusi nella formula
del due process ha codificato, ad esempio, l’obbligo, posto in capo alla pubblica
amministrazione, di comunicare agli interessati l’avvio del procedimento amministrativo
(obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento);
il diritto dei soggetti coinvolti indirettamente nell’esercizio dell’azione
amministrativa di partecipare al procedimento (diritto
dei terzi ad intervenire nel procedimento amministrativo, diritto di prendere
visione degli atti del procedimento, diritto di presentare memorie scritte e
documenti).
Sempre al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza
dell’azione amministrativa e di partecipazione alla stessa, il legislatore
della legge 241 del 1990 ha previsto e disciplinato la figura del responsabile
del procedimento che rappresenta un grande passo in avanti nel senso
della semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
Tale innovazione ha un duplice risvolto. Il primo tocca direttamente il cittadino
il quale, ora, non si trova più a dialogare con un’entità astratta (l’organo)
dell’amministrazione, ma ha di fronte a sé una persona fisica che rappresenta
il trait d’union tra lui e l’amministrazione, rappresentando infatti il punto
di riferimento per questo all’interno della pubblica amministrazione. Il secondo
riguarda, invece, il modo di essere della stessa amministrazione che vede riemergere
la figura del funzionario quale soggetto (persona fisica) responsabile "chiamato
a rendere conto della propria attività anche in termini di efficacia", che sino
ad oggi era rimasta racchiusa, celata, dietro la figura dell’organo.
La legge 241/90 ha comportato dei mutamenti assai significativi anche attraverso
l’introduzione di strumenti nuovi, quali ad esempio quelli rientranti nella
cosiddetta amministrazione concertata, che sono emblematici del passaggio a
un nuovo modo di essere dell’amministrazione segnato dal passaggio dal momento
dell’autorità a quello del consenso.
Si pensi, ad esempio, al settore degli accordi, tra soggetti privati e pubblici
interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento o si sostituire
lo stesso (accordi procedimentali o accordi sostitutivi
del provvedimento) disciplinati per la prima volta con valenza generale
dall’art. 11 della legge; o all’istituto della conferenza
di servizi, un istituto al quale, sebbene fosse stato già adoperato nella
prassi di talune amministrazioni, anteriormente alla entrata in vigore della
legge 241/90, assume il carattere della generalità soltanto con questa legge.
Essa costituisce una forma di cooperazione tra diverse pubbliche amministrazioni
cui è possibile ricorrere nelle ipotesi in cui sia possibile ed opportuno effettuare
un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un determinato
procedimento amministrativo, realizzando per tale via, come rilevato dalla stessa
Corte costituzionale, "un giusto contemperamento fra la necessità di concentrazione
delle funzioni in una istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione
delle competenze fra gli enti che vi partecipano".
Si tratta, in sostanza, di una soluzione di natura procedimentale introdotta
dal legislatore per far fronte alla necessità, ed ai connessi problemi che si
esprimono, soprattutto in termini di efficienza dell’azione dell’amministrazione,
al fine di coordinare, ed in un certo senso riannodare, le diverse competenze
frazionate tra i diversi centri decisionali dell’amministrazione.
In tal senso vanno lette anche quelle norme volte ad attribuire un significato
positivo (cioè di rilascio del provvedimento) a quelle ipotesi in cui ad una
istanza presentata dal privato segua semplicemente un silenzio dell’amministrazione;
ed anche la previsione, nelle ipotesi previste dalla legge, di una "denuncia
di inizio di attività" che il privato interessato presenta all’amministrazione.
Nell’ipotesi in cui, ad esempio, il privato deve procedere alla ristrutturazione
di sua proprietà. In questo caso, anziché presentare all’amministrazione un’istanza
volta ad ottenere un provvedimento dell’amministrazione competente, può presentare
all’amministrazione, prima di iniziare i lavori, una denuncia di inizio di attività
contenente la descrizione delle opere da realizzare. In tal modo il privato
non solo non deve attendere più il rilascio del provvedimento amministrativo
(rilascio che solitamente non interveniva in maniera tempestiva), ma consente,
allo stesso tempo, all’amministrazione di verificare d’ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti necessari alla realizzazione dei lavori.
8. Atti e provvedimenti
amministrativi.
Si è detto fino ad ora del procedimento amministrativo, cioè del modo in cui
l’amministrazione deve (può) esercitare il potere attribuitogli dalla legge.
Essa può concretamente incidere nella realtà attraverso l’emanazione di atti
amministrativi che in un certo senso rappresentano il nucleo essenziale del
diritto amministrativo, in quanto in essi viene racchiusa la scelta dell’amministrazione.
In posizione di spicco rispetto alla generalità degli atti amministrativi, in
quanto espressione di una potestà amministrativa, sono i cosiddetti provvedimenti
amministrativi. Si tratta di atti che l’amministrazione può adottare
nell’esercizio dei suoi poteri, nei casi previsti dalla legge, e possono essere
emanati solo per perseguire e tutelare quell’interesse (pubblico) cui l’amministrazione
è preordinata. Ad esempio il provvedimento di esproprio, può essere adottato
dall’amministrazione soltanto in determinate ipotesi, cioè quando ricorrano
specifici presupposti determinati dalla legge volti a tutelare il pubblico interesse
alla costruzione di una opera pubblica, quale può essere un aeroporto o un ospedale.
I provvedimenti amministrativi, proprio in quanto
espressione di una "potestà" dell’amministrazione,
presentano il carattere dell’autoritarietà, che
consiste nella capacità di provocare unilateralmente degli effetti nella sfera
giuridica dei destinatari. Per riprendere l’esempio fatto in precedenza, il
provvedimento di espropriazione produce esso stesso l’effetto di trasferire
la proprietà del bene espropriato (di proprietà del privato) in capo alla pubblica
amministrazione.
Ma questa non è l’unica caratteristica dei provvedimenti amministrativi.
Infatti, affinché il provvedimento amministrativo possa produrre i suoi effetti
nella sfera giuridica dei destinatari è necessario che esso sia non solo immediatamente
eseguibile (cioè che non necessiti di ulteriori passaggi per essere considerato
efficace) ma che sia provvisto anche del carattere della esecutorietà.
Quest’ultima consiste nella capacità per la stessa amministrazione, di portare
direttamente ad esecuzione il provvedimento amministrativo anche contro la volontà
del privato destinatario del provvedimento stesso, senza dover ricorrere all’autorità
giurisdizionale. Si pensi, ad esempio, ad un ordine di demolizione di un’opera
abusiva, non eseguito spontaneamente dalla parte; l’amministrazione – nella
persona del Sindaco – può provvedere direttamente, d’ufficio, alla demolizione
anche contro il volere dell’interessato il quale può opporre soltanto una resistenza
passiva.
Vista la incidenza nella sfera del singolo che a tale caratteristica consegue,
e stante quanto si è accennato a proposito del principio di legalità, è evidente
che la esecutorietà non possa certo essere considerata come un carattere generale
di tutti i provvedimenti amministrativi, bensì soltanto di quei provvedimenti
per i quali sussiste una specifica previsione normativa in tal senso.
La categoria dei provvedimenti amministrativi è stata poi variamente classificata
dalla dottrina in base al contenuto degli stessi, Sono stati così individuati,
ad esempio, provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica soggettiva dei singoli, quali le autorizzazioni
e le concessioni (provvedimenti che attribuiscono
nuovi diritti al soggetto destinatario, quale può essere, ad esempio, il provvedimento
di concessione mineraria, a seguito della cui emanazione il privato acquista
il diritto di sfruttare quella determinata miniera);
provvedimenti con funzione riduttiva dei diritti
dei destinatari quali il provvedimento di espropriazione
o quello di requisizione o quello di revoca
o di annullamento di una licenza precedentemente
rilasciata dalla stessa amministrazione.
9. I vizi del provvedimento
amministrativo.
Un discorso a parte va fatto con riferimento ai vizi
dell’atto amministrativo, vizi che possono andare dalla semplice irregolarità
dell’atto, che in quanto tale è sempre sanabile,
ad una vera e propria invalidità dell’atto medesimo
che, nelle sue forme più gravi, porta ad escludere l’esistenza
giuridica dell’atto. In tale caso il provvedimento è come se non fosse
stato mai emanato dall’amministrazione. Si pensi, ad esempio, ad un provvedimento
emanato da una autorità amministrativa diversa da quella cui il legislatore
aveva attribuito il relativo potere.
La figura principale di invalidità del provvedimento
amministrativo è rappresentata dalla illegittimità
che si ha quando l’atto, pur essendo esistente da un punto di vista giuridico,
presenta un vizio che lo rende difforme dalla fattispecie astratta prevista
dal legislatore.
La presenza del vizio comporta l’annullabilità dell’atto
da parte della stessa amministrazione che lo ha emanato (in sede di ricorso
amministrativo o di autotutela) o da parte del giudice amministrativo.
I vizi in presenza dei quali può procedersi all’annullamento
dell’atto amministrativo possono essere di due tipi:
1) vizi di merito;
In questo primo caso l’annullamento del provvedimento viene chiesto in quanto
lo stesso non raggiunge nel modo più conveniente ed idoneo il risultato che
la stessa amministrazione si proponeva.
Queste ipotesi però sono assai limitate e devono trovare il proprio fondamento
in apposite previsioni legislative in quanto i vizi di merito attengono agli
aspetti sostanziali della scelta operata dall’amministrazione, che viene così
sindacata sotto il profilo della opportunità. Come ad esempio nell’ipotesi in
cui si impugna un provvedimento del Sindaco - con il quale viene dichiarata
l’inabitabilità di un appartamento seminterrato, e conseguentemente ne viene
ordinato lo sgombero per ragioni igieniche - sulla base della considerazione
secondo cui il provvedimento è fondato semplicemente su una relazione dell’ufficiale
sanitario, relazione basata su accertamenti assolutamente erronei. In questo
caso, quindi, al giudice viene chiesta una valutazione, in termini di opportunità
e di convenienza, della scelta operata dall’amministrazione.
2)vizi di legittimità.
In questo secondo caso, invece, ai sensi dell’art. 26 del TU 1054 del 1924 sul
Consiglio di Stato l’annullamento del provvedimento amministrativo può essere
chiesto se il provvedimento risulta essere viziato per:
incompetenza - cioè se emanato da una autorità
amministrativa che non è legittimata a farlo. Si pensi ad un provvedimento di
competenza dell’autorità regionale che viene adottato da quella comunale (incompetenza
assoluta). O ancora, al caso di un piano regolatore adottato non dal Consiglio
comunale bensì dalla Giunta (incompetenza per materia), o di un provvedimento
adottato dal Prefetto con riferimento ad una provincia diversa (incompetenza
per territorio); o, infine, di un provvedimento di competenza del Ministro che
invece viene adottato da un direttore generale dello stesso Ministero (incompetenza
per valore o per grado).
violazione di legge - che ricorre nelle ipotesi
in cui vi sia un effettivo contrasto tra il provvedimento ed una disposizione
normativa, si pensi ad esempio alle ipotesi in cui il provvedimento amministrativo
non sia affatto motivato in violazione dell’obbligo espressamente previsto nella
legge 241 del 1990 (art. 3).
eccesso di potere - Quest’ultima figura è frutto
di una complessa elaborazione giurisprudenziale. Secondo lo schema originario,
che in qualche modo ricalcava il detournement de pouvoir dell’ordinamento francese,
il provvedimento era viziato da eccesso di potere tutte le volte in cui si riscontrava
un uso del potere da parte dell’amministrazione per un fine diverso da quello
cui era preordinato.
La figura dell’eccesso di potere si è modificata fino a ricomprendere al suo
interno anche quelle ipotesi in cui l’amministrazione nell’emanare un provvedimento
amministrativo, non ha tenuto in debito conto l’interesse pubblico alla cui
cura era preordinata la sua azione. Si è in presenza del vizio dell’eccesso
di potere anche in quei casi in cui non risulta esservi corrispondenza alcuna
tra la scelta concretamente effettuata e le premesse giuridiche e di fatto poste
a base della scelta dell’amministrazione. O anche, ad esempio, in quelle ipotesi
in cui l’amministrazione abbia omesso di considerare altre possibili soluzioni
al problema, soluzioni che avrebbero avuto magari una incidenza (negativa) minore
nella sfera dei destinatari. E’ il caso di un provvedimento con cui è viene
ordinata la chiusura delle discoteche sulla base della considerazione che l’esposizione
per un certo numero di ore ad una pressione sonora così elevata riduceva il
livello di attenzione nella guida. Questo provvedimento può essere impugnato
e annullato per difetto di istruttoria se risulta che nella individuazione delle
possibili scelte, l’amministrazione non ha neppure contemplato l’ipotesi di
ordinare alle discoteche di ridurre le emissioni sonore.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha individuato alcuni accadimenti tipici
dai quali è desumibile l’esistenza dell’eccesso di potere, ai quali si è fatto
cenno prima, le cosiddette figure sintomatiche dell’eccesso di potere quali:
la manifesta illogicità del provvedimento - si
è in presenza di questa figura, ad esempio, nel caso in cui sulla base degli
elementi raccolti nel corso dell’istruttoria procedimentale l’apertura di uno
stabilimento industriale in una determinata zona appare una scelta opportuna,
invece, al termine del procedimento viene emanato un provvedimento negativo,
cioè l’autorizzazione all’apertura dello stabilimento viene negata, contrariamente
a quanto ci si aspettava in base all’istruttoria condotta dalla stessa amministrazione.
la contraddittorietà con precedenti provvedimenti dell’amministrazione;
la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta
che ricorre nell’ipotesi in cui nel corso di una procedura concorsuale, nella
valutazione delle prove dei singoli candidati la commissione esaminatrice applica
in maniera difforme uno stesso criterio di valutazione, o applica criteri diversi
per i singoli candidati. Si faccia, ad esempio, il caso di un concorso strutturato
su una prova scritta ed una prova orale. La commissione prima di iniziare la
selezione stabilisce che saranno ammessi alla prova orale quei candidati che
hanno risposto correttamente ad almeno quattro quesiti sui cinque proposti.
Al termine della prova scritta, invece, si scopre che è stato ammesso alla fase
successiva un candidato che ha risposto correttamente solo a tre quesiti, mentre
gli altri candidati nella sua stessa situazione, cioè gli altri candidati che
hanno risposto correttamente soltanto a tre quesiti, sono stati esclusi dal
concorso. O ancora al caso in cui l’amministrazione comunale nega la concessione
edilizia ad un soggetto proprietario di un terreno, mentre l’ha concessa ai
proprietari di terreni confinanti che versavano nella medesima situazione.
L’elaborazione di queste figure da parte della giurisprudenza ha ampliato sensibilmente
i confini dell’eccesso di potere tanto da garantire un controllo, prima precluso,
della legalità sostanziale dell’azione dell’amministrazione sino a garantire,
secondo le ricostruzioni dottrinali più recenti, un sindacato sulla ragionevolezza
della scelta dell’amministrazione.
In altri termini, dunque, il giudice per tale via può andare a verificare se
la scelta concretamente adottata dall’amministrazione possa o meno essere considerata
consequenziale, sul piano logico, rispetto alle premesse (di diritto e di fatto)
evidenziate nella situazione concreta.
10. La giustizia
amministrativa.
Con l’espressione diritto processuale amministrativo si fa riferimento ai mezzi
di tutela garantiti dall’ordinamento avverso gli atti dell’amministrazione.
Prima di passare in rapida rassegna i diversi mezzi di tutela (amministrativi
e giurisdizionali) occorre precisare che nell’ordinamento italiano, a differenza
degli altri ordinamenti comunitari (eccezion fatta per quello spagnolo) il cittadino
i cui interessi sono coinvolti nell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione,
cioè il cittadino che ha come controparte la pubblica amministrazione non è
titolare di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo. Si tratta
di una situazione soggettiva la cui sostanzialità è stata di recente riconosciuta
dalla dottrina ma che non gode di una tutela piena e diretta come il diritto
soggettivo.
Con riferimento all’oggetto dell’interesse legittimo, un tempo fatto coincidere
con la legittimità dell’azione dell’amministrazione, dalla dottrina più attenta
è stato individuato nell’interesse che il privato ha ad un comportamento legittimo
e a sé favorevole dell’amministrazione, comportamento che garantisce di fatto
la soddisfazione dell’interesse finale del privato.
In altri termini il privato che richiede all’amministrazione una concessione
edilizia è titolare nei confronti dell’amministrazione di un interesse (legittimo)
a che l’amministrazione nel valutare la sua istanza tenga un comportamento legittimo
e a lui favorevole (nel senso che si pronunci favorevolmente sulla richiesta
rilasciano la concessione edilizia nel rispetto della normativa in vigore).
Sarà soltanto in tal modo che l’interesse finale del privato, cioè l’interesse
a costruire ad esempio la propria abitazione, potrà dirsi soddisfatto.
Questa impostazione è stata timidamente accolta anche dai giudici amministrativi
sebbene si tratti di decisioni recentissime nelle quali essi non esplicitano
in tutte le sue accezioni, comunque, il discorso sotteso ad una simile impostazione.
Per ritornare ai mezzi di tutela, nell’ordinamento
italiano si distingue tra:
1) ricorsi amministrativi
- istanze che il privato rivolge all’amministrazione per ottenere tutela nei
confronti di un provvedimento amministrativo illegittimo. Si tratta, di veri
e propri procedimenti amministrativi di secondo grado, finalizzati a cercare,
nell’ambito della stessa pubblica amministrazione, la soluzione di una controversia
avente ad oggetto un provvedimento amministrativo. Essi sono: il ricorso
gerarchico – attraverso il quale ad esempio può essere impugnato un provvedimento
di un Ministero dinanzi all’organo gerarchicamente sopraordinato, in questo
caso il Ministro; il ricorso in opposizione; il
ricorso gerarchico improprio e il ricorso Straordinario al Capo dello Stato.
2) ricorso giurisdizionale
rivolto al giudice ordinario (in quei casi in cui si fa questione di un diritto
soggettivo, anche se è coinvolta la pubblica amministrazione. Il giudice ordinario,
però, nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia emanato un provvedimento -
cioè abbia esercitato il suo potere attraverso un provvedimento amministrativo
- non può in alcun modo giudicare sul provvedimento stesso potendo solo limitarsi
a far finta che il provvedimento dell’amministrazione non sia stato emanato).
3) ricorso giurisdizionale
rivolto al giudice amministrativo.
Organi della giurisdizione amministrativa sono:
i Tribunali amministrativi regionali - T.A.R. (in
primo grado): organi locali di giustizia amministrativa che hanno sede nel Capoluogo
di ciascuna Regione (eccezion fatta per 8 Regioni nelle quali sono state istituite
anche delle sezioni staccate con sede in città diverse dal capoluogo);
il Consiglio di Stato e il Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (in secondo grado).
Accanto al Giudice amministrativo generale vi sono dei giudici
speciali aventi competenze stabilite dalla legge. Essi sono:
la Corte dei Conti;
Il tribunale regionale delle acque pubbliche (in
primo grado) ed il Tribunale superiore per le acque pubbliche
(in secondo grado) le Commissioni (provinciali e regionali)
tributarie.
La giurisdizione dinanzi al giudice amministrativo può essere di tre tipi:
giurisdizione generale di legittimità o giurisdizione
di annullamento, nel corso della quale il giudice può pronunciare solo
l’annullamento dell’atto amministrativo; giurisdizione
di merito, prevista solo nelle ipotesi individuate dal legislatore. In
questo caso il giudice, poiché va a sindacare l’opportunità del provvedimento
amministrativo (il merito) non solo può annullare il provvedimento stesso, ma
lo può anche riformare o sostituire con un proprio atto;
giurisdizione esclusiva: caratterizzata dalla piena
cognizione del giudice sul quella materia attribuitagli dal legislatore. In
altri termini, cioè, il giudice amministrativo, in quelle ipotesi specificamente
individuate dal legislatore (es. urbanistica ed edilizia), ha una cognizione
piena, giudica, cioè, anche in materia di diritti soggettivi.
11. Il processo
dinanzi al giudice amministrativo.
La giurisdizione amministrativa di legittimità, che è quella prevista in generale
per tutti gli atti amministrativi, si configura come una giurisdizione di tipo
obiettivo in cui l’oggetto immediato del ricorso è rappresentato dalla impugnativa
di un provvedimento amministrativo: provvedimento che da un lato deve risultare
affetto da uno dei vizi di legittimità menzionati in precedenza e, dall’altro,
deve aver arrecato al privato destinatario dello stesso, una lesione.
Il processo amministrativo inizia con un ricorso
che il privato, destinatario di un provvedimento amministrativo illegittimo,
può presentare al giudice competente per territorio
(Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione opera l’organo
che ha emanato l’atto, o Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel caso
in cui gli effetti dell’atto non si esauriscono nell’ambito di una sola Regione)
entro 60 gg. dalla notificazione del provvedimento stesso.
Il ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal loro
difensore, deve contenere l’indicazione delle generalità
del ricorrente, dell’atto che si impugna, e dei motivi su cui il ricorso stesso
si fonda.
Le parti del processo amministrativo sono:
il ricorrente, cioè colui che impugna il provvedimento
amministrativo;
i cointeressati, quei soggetti che alla stessa
stregua del ricorrente hanno un interesse diretto ad impugnare l’atto in quanto
lesivo dei loro interessi;
la pubblica amministrazione che ha emanato l’atto;
i controinteressati, quei soggetti, cioè, che sono
interessati al mantenimento in vita del provvedimento amministrativo, contrariamente
al ricorrente che, invece ne chiede l’annullamento. Si pensi alla ipotesi di
impugnativa della graduatoria di un concorso da parte del primo degli idonei.
Mentre questo soggetto, di fatto non vincitore del concorso, si rivolge al giudice
per ottenere l’annullamento della graduatoria in quanto alcuni titoli di cui
era in possesso non sono stati presi in considerazione dall’amministrazione
giudicante, i vincitori effettivi del concorso (controinteressati) hanno interesse
(evidentemente contrario a quello del ricorrente) a che la graduatoria, in base
alla quale essi risultano vincitori, non venga annullata dal giudice amministrativo.
Il processo amministrativo, a differenza di quello civile, è un processo documentale,
fondato cioè sulla documentazione che le parti allegano a sostegno delle proprie
richieste, che si conclude con una sentenza che può essere portata immediatamente
ad esecuzione.
I tipici mezzi di impugnazione delle le sentenze dei Tribunali amministrativi
regionali sono:
l’appello al Consiglio di Stato (o al Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per le sentenze pronunciate
dei Tribunali amministrativi della Regione Sicilia);
il ricorso per revocazione,
che si può presentare ad esempio in quelle ipotesi in cui successivamente alla
emanazione della sentenza da parte del giudice viene ritrovato un documento
decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio; o ancora se la
sentenza è contraria ad un altra sentenza passata in giudicato;
l’opposizione di terzo (introdotta nel processo
amministrativo solo a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con
la sentenza n. 177 del 1995) che può essere proposta da un soggetto che riceve
una lesione (danno) dalla sentenza resa al termine di un processo (di primo
o di secondo grado) cui era rimasto estraneo. Si pensi all’esempio prima riportato
della impugnativa della graduatoria concorsuale. Il vincitore del concorso,
rimasto estraneo al processo intentato da uno dei non vincitori.
La concezione del processo amministrativo come processo avente ad oggetto l’atto
amministrativo emanato dalla pubblica amministrazione, e non il rapporto giuridico
di natura sostanziale sul quale tale atto va ad incidere, non solo ha condizionato
la struttura dell’intero processo, limitando sensibilmente l’effettività della
tutela offerta ai cittadini, ma ha reso in un certo senso anacronistico l’intero
strumento processuale.
Un peso importante va riconosciuto alla giurisprudenza che sia pure nei limiti
del proprio ruolo, ha tentato di adeguare il modello processuale alle crescenti
domande di giustizia, come si è visto a proposito dell’opposizione di terzo.
Questa formazione graduale del processo amministrativo ad opera della giurisprudenza,
unitamente a diverse esigenze tra le quali emerge in primo piano quella di realizzare
i principi costituzionali posti a tutela del cittadino, assicurando la piena
tutela degli interessi legittimi, rendono necessario un intervento del legislatore
(più volte tentato) al fine di garantire non solo un sistema di giustizia nell’amministrazione,
ma anche un sistema di giustizia sull’amministrazione.