nuovi orizzonti ambientali

Legge 11 febbraio 1992, n.157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.
Art.1 Fauna selvatica.
Art.2 Oggetto della tutela.
Art.3 Divieto di uccellagione.
Art.4 Cattura temporanea e inanellamento.
Art.5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.
Art.6 Tassidermia.
Art.7 Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Art.8 Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
Art.9 Funzioni amministrative.
Art.10 Piani faunistico venatori.
Art.11 Zona faunistica delle Alpi.
Art.12 Esercizio dell'attività venatoria.
Art.13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art.14 Gestione programmata della caccia.
Art.15 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.
Art.16 Aziende faunistico venatorie e aziende agri turistico venatorie.
Art.17 Allevamenti.
Art.18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
Art.19 Controllo della fauna selvatica.
Art.20 Introduzione di fauna selvatica dall'estero.
Art.21 Divieti.
Art.22 Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.
Art.23 Tassa di concessione regionale.
Art.24 Fondo presso il Ministero del tesoro.
Art.25 Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
Art.26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.
Art.27 Vigilanza venatoria.
Art.28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
Art.29 Agenti dipendenti degli enti locali.
Art.30 Sanzioni penali.
Art.31 Sanzioni amministrative.
Art.32 Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.
Art.33 Rapporti sull'attività di vigilanza.
Art.34 Associazioni venatorie.
Art.35 Relazione sullo stato di attuazione della legge.
Art.36 Disposizioni transitorie.
Art.37 Disposizioni finali.