Legge 11 febbraio 1992, n.157. Norme per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.
Art.1 Fauna selvatica.
Art.2 Oggetto della tutela.
Art.3 Divieto di uccellagione.
Art.4 Cattura temporanea e inanellamento.
Art.5 Esercizio venatorio da appostamento
fisso e richiami vivi.
Art.6 Tassidermia.
Art.7 Istituto nazionale per la fauna
selvatica.
Art.8 Comitato tecnico faunistico venatorio
nazionale.
Art.9 Funzioni amministrative.
Art.10 Piani faunistico venatori.
Art.11 Zona faunistica delle Alpi.
Art.12 Esercizio dell'attività
venatoria.
Art.13 Mezzi per l'esercizio dell'attività
venatoria.
Art.14 Gestione programmata della caccia.
Art.15 Utilizzazione dei fondi ai fini
della gestione programmata della caccia.
Art.16 Aziende faunistico venatorie
e aziende agri turistico venatorie.
Art.17 Allevamenti.
Art.18 Specie cacciabili e periodi
di attività venatoria.
Art.19 Controllo della fauna selvatica.
Art.20 Introduzione di fauna selvatica
dall'estero.
Art.21 Divieti.
Art.22 Licenza di porto di fucile per
uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.
Art.23 Tassa di concessione regionale.
Art.24 Fondo presso il Ministero del
tesoro.
Art.25 Fondo di garanzia per le vittime
della caccia.
Art.26 Risarcimento dei danni prodotti
dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.
Art.27 Vigilanza venatoria.
Art.28 Poteri e compiti degli addetti
alla vigilanza venatoria.
Art.29 Agenti dipendenti degli enti
locali.
Art.30 Sanzioni penali.
Art.31 Sanzioni amministrative.
Art.32 Sospensione, revoca e divieto
di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione
dell'esercizio.
Art.33 Rapporti sull'attività
di vigilanza.
Art.34 Associazioni venatorie.
Art.35 Relazione sullo stato di attuazione
della legge.
Art.36 Disposizioni transitorie.
Art.37 Disposizioni finali.