nuovi orizzonti ambientali

Legge 18 maggio 1989, n.183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Titolo I Le attività, i soggetti, i servizi.
Capo I Le attività.

Art.1 Finalità della legge.
Art.2 Attività conoscitiva.
Art.3 Le attività di pianificazione, programmazione e attuazione.
Capo II I soggetti centrali.
Art.4 Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.
Art.5 Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente.
Art.6 Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti.
Art.7 Direzione generale della difesa del suolo.
Art.8 Collaborazione interministeriale.
Art.9 I servizi tecnici nazionali.
Capo III Le regioni, gli enti locali e le autorità di bacino di rilievo nazionale.
Art.10 Le regioni.
Art.11 Enti locali ed altri soggetti.
Art.12 Autorità di bacino di rilievo nazionale.
Titolo III Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse.
Capo I Gli ambiti.
Art.13 Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione.
Art.14 Bacini di rilievo nazionale.
Art.15 Bacini di rilievo interregionale.
Art.16 Bacini di rilievo regionale.
Capo II Gli strumenti.
Art.17 Valore, finalità e contenuti del piano di bacino.
Art.18 I piani di bacino di rilievo nazionale.
Art.19 I piani di bacino di rilievo interregionale.
Art.20 I piani di bacino di rilievo regionale.
Capo III Gli interventi.
Art.21 I programmi di intervento.
Art.22 Adozione di programmi.
Art.23 Attuazione degli interventi.
Capo IV Le risorse.
Art.24 Personale.
Art.25 Finanziamento.
Titolo III Disposizioni transitorie e finali.
Art.26 Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo.
Art.27 Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno.
Art.28 Personale regionale.
Art.29 Rapporti al Parlamento.
Art.30 Bacino regionale pilota.
Art.31 Schemi previsionali e programmatici.
Art.32 Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art.33 Copertura finanziaria.
Art.34 Consorzi idraulici.
Art.35 Organizzazione dei servizi idrici pubblici.