ENGLISH
VERSION
Ministero della Sanità
Consiglio Superiore di Sanità
Segreteria Generale
Prot. 100.CSS/05.01/57
Roma 15/07/1999
Alla Federazione Nazionale degli Ordini
Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
Roma 00192
(Fax 06-3222794)
Oggetto: Richiesta copia parere
Con riferimento alla richiesta del 24 giugno u.s., si
trasmette il parere espresso dalla Assemblea Generale del Consiglio Superiore di Sanità
il 14 aprile 1999 riguardante l' "Amalgama dentario".
Si fa presente - ad ogni buon fine - che il Consiglio Superiore di Sanità è organo
tecnico consultivo del Ministero della Sanità e, pertanto, esprime pareri (non
vincolanti) ogni qualvolta gli venga richiesto dal Ministero o dai Dipartimenti e Servizi
del Ministero della Sanità: si comunica quanto precede perché sia noto che i pareri non
costituiscono provvedimenti (decreti, ordinanze, circolari, ecc.) né sono a questi
necessariamente preliminari. I provvedimenti, infatti, vengono adottati
dall'Amministrazione la quale può anche disattendere, in tutti o in parte, quanto il
Consiglio ha deliberato.
Il Segretario Generale
Ministero della Sanità
Consiglio Superiore di Sanità
Sessione XLIII
Assemblea Generale
Seduta del 14 Aprile 1999
Il Consiglio Superiore di Sanità
Assemblea Generale
Vista la relazione del Dipartimento II avente per
oggetto: "Art.7, I e II comma L.175/92 - Parere del Consiglio Superiore di Sanità -
(Amalgama dentario) "
Vista la L. 5/2/92 n.175 "Norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni
sanitarie".
Considerato che l'art.7 della succitata legge prevede
che:
- il Ministro della Sanità, di propria iniziativa o su
richiesta degli Ordini e dei Collegi professionali, può disporre la rettifica di
informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, fornite al pubblico
in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione televisivi;
- il Ministro della Sanità, sentito, ove necessario, il
parere del CSS, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione a
provvedere alla divulgazione della rettifica.
Preso atto che la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha chiesto l'intervento previsto ai sensi dell'art. 7
sopracitato, con riferimento alla trasmissione televisiva della Terza Rete RAI del giorno
8. 10. 98, nella quale sono state fornite informazioni di carattere medico sulla
pericolosità dell'amalgama dentario per la salute umana.
Visionata la videocassetta relativa al programma Report
Inchiesta "Non solo il dente è avvelenato".
Sentito il gruppo istruttorio ad hoc costituito: Proff.ri
Cuccurullo, Bucci, Curtoni, Apostoli, Carere, Chiarotti, De Fazio, Fiori, Goracci,
Gramiccioni, Jandolo, Schiavino.
PREMESSO
- che l'amalgama dentario è un dispositivo medico ai
sensi del D.L.vo 24.2.97 n.46 Attuazione della Direttiva 93/42 CEE, e pertanto con obbligo
di marcatura CE;
- che l'amalgama è costituito da una lega di metalli (argento, rame, zinco, ecc.) e dal
mercurio che devono trovarsi in posizione ottimale di 1:1, perché non vi siano eccessi di
mercurio e perché questo non si disperda nell'ambiente;
- che oggi l'uso di capsule predosate ed ermetiche, di vibratori per la miscelazione e di
separatori nello scarico dei riuniti odontoiatrici, ha praticamente eliminato
l'inquinamento da mercurio nello studio odontoiatrico;
- che l'amalgama, in uso ormai da oltre un secolo, costituisce ancora oggi il materiale di
scelta per i restauri nei settori posteriori in odontoiatria conservativa in virtù delle
sue qualità fisiche di resistenza all'usura e di adattamento marginale.
CONSIDERATO
- che l'incidenza dell'allergia al mercurio è in
incremento, ma non ci sono dimostrazioni che questa osservazione valga anche per i
pazienti portatori di otturazioni in amalgama in mercurio;
- che si può parlare di allergia ai metalli presenti ed in particolare al mercurio degli
amalgami dentari se sono contemporaneamente presenti le seguenti situazioni:
a) sintomi indicativi (lesioni infiammatorie della mucosa buccale, lesioni cutanee
sistemiche di tipo orticarico-angioedematoso o eczematoso);
b) patch positivi per il mercurio o composti contenenti mercurio;
c) scomparsa dei sintomi dopo la rimozione dell'otturazione contenente mercurio
CONSIDERATO ALTRESÌ
- che, dagli studi eseguiti sulla tossicità e
biocompatibilità dell'amalgama, non vi è motivo di concludere che il mercurio
proveniente dalle otturazioni in amalgama possa costituire un rischio per la popolazione;
- che gli effetti tossicologici del mercurio sono stati descritti in gruppi
professionalmente esposti per dosi significativamente più elevate rispetto a quelle
ipotizzabili per gli amalgami: inoltre, anche nell'ambito della tossicità in seguito ad
esposizione lavorativa si sono dimostrate notevoli diversità individuabili nella comparsa
e nella entità degli effetti stessi;
- che dagli studi pubblicati sulla correlazione tra la presenza di amalgami dentali e la
presenza di mercurio in tessuti, sangue ed urine, quest'ultima appare scarsamente
considerabile e comunque non raggiunge mai un livello che possa essere considerato
tossico.
- che occorrono ricerche per valutare l'eventuale tossicità degli attuali materiali
alternativi all'amalgama.
INOLTRE
Il fatto che le segnalazioni di insorgenza di patologie
correlate all'uso dell'amalgama riguardano essenzialmente malattie multifattoriali
dovrebbe invitare alla massima prudenza nell'accettare questi dati, infatti:
- è inconsistente l'ipotesi di una correlazione tra la sclerosi multipla (patologia del
sistema nervoso che riconosce svariati fattori etiopatogenetici, fra i quali la
predisposizione genetica) e l'amalgama, come dimostrato in un recente studio
caso-controllo, di Bengasi et al, effettuato in Canada (International Journal of
Epidemiology 27,667-671, 1998);
- non risultano elementi concreti o verosimili che consentano di identificare nella
presenza di amalgama in una otturazione dentaria un elemento patogeneticamente causale di
affezioni oculari secondarie.
TENUTO CONTO
- che per tutelare il diritto alla salute, se da un lato
non può essere tollerata un'omessa informazione, dall'altro deve essere evitata qualsiasi
forma di informazione non sostenuta da dati corroborati da sperimentazioni
scientificamente validate;
- che fornire un'informazione senza un accurato controllo delle fonti significa privare il
paziente della possibilità di scegliere liberamente;
- che suscitare un eccessivo allarmismo sulle ipotetiche e comunque statisticamente minime
conseguenza di un ritrovato terapeutico dalla provata efficaci equivale a catapultare gli
utenti del SSN verso alternative non accuratamente testate, abbandonando rimedi che nella
stragrande maggioranza dei casi si sono dimostrati curativi e privi di effetti collaterali
significativi;
tuttavia,
VALUTATO
che nelle notizie di carattere scientifico-sanitario,
dove il diritto in gioco non è soltanto quello all'informazione ma soprattutto quello
alla salute, si impone massima prudenza
RITIENE
che un'eventuale rettifica della trasmissione potrebbe
sortire sulla popolazione un effetto controproducente.
VALUTATO ALTRESÌ
- che un aspetto che deve indurre cautela è quello
dell'esistenza, per la popolazione generale, di fonti multiple di esposizione al mercurio:
alimentazione, ecodispersione, uso di farmaci;
- che esiste sia il problema di sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili
(bambini, donne in gravidanza, ecc.) da tutelare maggiormente sia quello di particolari
situazioni che possono esporre a picchi di Hg anche importanti.
RITIENE OPPORTUNO
- definire raccomandazioni e limitazioni d'uso in
particolare situazioni quali:
- pazienti con allergie per l'amalgama, donne in stato di gravidanza, bambini sotto i 6
anni, pazienti con gravi nefropatie;
- che il Ministero della Sanità predisponga una campagna informativa sull'amalgama
dentario.
EVIDENZIA
che non vi è indicazione alla rimozione di un'amalgama
dentario se non in caso, sicuramente accertato, di allergia a tale materiale