4°  Per dare un sussidio annuo di cinquecento lire al Parroco od al Cappellano se il Comune non fa Parrocchia, ed essi avranno l'obbligo di eseguire quanto ho prescritto all'art.64 di queste Tavole

            5°  Per dare uno stipendio annuo di quattrocento lire ad una Levatrice approvata. coll'obbligo ad essa dell'assistenza gratuita alle partorienti povere;

            6°  Per distribuire ai poveri del sale due volte all'anno, cioè nel giorno anniversario della mia nascita, al 17 dicembre, ed in quello della mia morte; ed ogni volta dopo una Messa bassa fattasi celebrare per me e retribuita nella stessa natura;
            7°  Colla residua somma annua poi si daranno ai poveri, colla preferenza però ai vecchi, agli inabili al lavoro ed agli orfani, soccorsi in natura e massime i medicamenti in caso di malattia.
    L'Amministrazione di questo legato spetterà alla Congregazione locale di Carità sotto la sorveglìanza del Sindaco, quale Delegato della mia Fondazione. Ogni anno poi essa dovrà mandare al mio Istituto un resoconto della sua gestione, indicando inoltre se tal rendita fu sufficiente pei bisogni della popolazione, onde nel caso contrario possa il Consiglio provvedervi coi fondi della Cassa particolare stabilita all'art. 107.

    Se per l'Asilo di cui sopra non vi sarà nel Comune un locale adatto, se ne dovrà costrurre uno appositamente, servendosi per questo per due o più anni del reddito intiero del mio legato.

    Se le disposizioni fatte nel presente articolo non venissero eseguite nel modo da me indicato, il mio Istituto avrà l'obbligo di farsene restituire la rendita da me legata, servendosi all'uopo dei mezzi legali e coercitivi, e quindi con essa farà egli adempiere quanto ho prescritto.

    104. - Parimenti aJl'epoca del settimo raddoppiamento, destino la rendita annua di L.150.000 per la formazione di trenta condotte medico-chirurgiche a favore dei Comuni indicati nell'art. 102. Ogni condotta avrà un Medico-chirurgo  a cui si darà uno stipendio annuo di lire cinquemila, coll'obbligo ad esso della cura gratuita ai soli poveri e non agli altri.

    I medici di queste condotte dovranno essi pure uniformarsi al disposto degli articoli 32, 33, 34 e 35 di queste Tavole. Per la loro nomina e revoca il Consiglio stabilirà quelle norme che crederà migliori nell' interesse di tutti. Ad esso però spetterà la distribuzione di tali condotte fra i diversi Comuni. La rendita poi si potrà conservare dall'Istituto, oppure fare intestare in altrettanti Certificati nominativi a favore delle rispettive Congregazioni di Carità e consegnarli a chi di ragione, ma Egli anche in questo caso ne avrà sempre la sorveglianza e tutela.

    105. -  A Complemento del servizio sanitario destino, dopo finito il cumulo, la rendita annua di L. 200.000, per la costruzione e mantenimento di due grandiosi Ospedali per le malattie acute, croniche e contagiose;  di cui uno nella città di Domodossola e l'altro in Canobbio, oppure nelle loro vicinanze, ed ambedue destinati ad accogliere gli ammalati dei predetti Comuni indicati nell'articolo 102. In essi però avranno pure diritto di essere ricevuti eziandio quelli di Vigezzo ed anzi colla preferenza sopra gli altri. I malati potranno farsi ricoverare indistintamente in quello dei due che sarà più conveniente per il clima al genere di malattia da cui saranno affetti e come verrà indicato dal Medico condotto curante, Nel caso poi che i nostri poveri non volessero andarvi, si potranno ammettere anche quelli della Provincia intiera di Novara, onde non lasciare le sale vuote, ed altrettanto si farà per l'Ospizio di Carità di Vigezzo. Essendo indispensabile che in ogni vallata vi sia almeno una Farmacia, così sarà bene che il mio Istituto ne apra esso una in ciascuna, oppure dia per questo delle indennità a chi di ragione

    106. -  Ad assicurare contro ogni eventualità le disposizioni da me fatte a favore di questi comuni, é però necessario che stabilisca anche per queste un Fondo di Riserva, perciò ne destino a questo fine la rendita annua di L. 50.000. 

    Quando poi tale rendita non troverà la sua applicazione verrà ogni anno capitalizzata a vantaggio della Cassa Particolare stabilita all'articolo seguente.

    107. -  Dopo d'avere provvisto nel modo indicato alle disposizioni fatte negli articoli precedenti, resterà ancora disponibile sul milione di annua rendita di cui sopra quella di annua rendita di L.50.000 che servirà a costituire la Cassa Particolare a favore esclusivo di questi Comuni sopra indicati.

    Ad essa si appliclierà pure quanto ho stabilito agli articoli 83 e 84 di queste Tavole per ciò che può riguardare le disposizioni di questo articolo.

    Oltre quanto indicheranno tali articoli, colla rendita di questa Cassa si provvederà successivamente ogni anno di mano in mano che ve ne saranno i fondi, ad attuare eziandio a favore di questi Comuni, quelle altre Istituzioni speciali da me stabilite per la Val Vigezzo, e massime di procurare pure l'introduzione delle industrie Vigezzine, in quei Comuni che si aggiudicheranno i più adatti.

    Ai Comuni qui sopra nominati, vi aggiungo inoltre quello di  Cossogno, nel Circondario di Pallanza, il quale godrà pure di tutti i vantaggi e diritti come gli altri, alla seguente condizione però e non altrimenti, cioè di cedere al Comune di Malesco, senza compenso per parte sua, la proprietà territoriale delle Alpi anticamente da lui possedute; e ciò affine di fare cessare per sempre quel rancore, che ancora conservano alcuni di quel paese contro Malesco. In caso di accettazione la rendita necessaria verrà prelevata dalla Cassa Particolare.

    108. -  Il disposto degli articoli 85 e seguenti delle Disposizioni Generali di queste Tavole, si applicherà eziandio a quanto ho stabilito per questi Comuni per quello che può riguardare le disposizioni da me fatte in loro favore. 
    109. - Terminato il cumulo si separerà l'Amninistrazione di quanto ho disposto a favore della Val Vigezzo da quello per gli altri Comuni, compilando per essi un apposito capitolo nel Bilancio ed adoperando in modo che non si possano in alcun  modo confondere fra di loro le rispettive rendite; tuttochè formanti un patrimonio unico a favore della mia Fondazione.

    110. -  I  Delegati di questi Comuni riceveranno essi pure, quando si recheranno a Malesco all'Adunanza Generale ordinaria una indennità di trasferta proporzionata alla distanza da cui vengono e che si prenderà sui fondi della Cassa Particolare stabilita dall'art. 107.

 

Disposizioni ultime


    111. -  Quelli che sono venuto esponendo sono i principii direttivi della mia Fondazione. Qualora però nel dare vita alle Istituzioni da me fondate si riconoscesse, che qualcuna delle varie disposizioni più sopra scritte, esclusa quella riguardante il cumulo, fosse meno atta a raggiungere lo scopo che mi sono prefisso potrà la medesi ma dopo ottenutane la superiore autorizzazione venire modificata in quella guisa che si ravviserà più conveniente, a patto però che in niun caso siffatte modificazioni siano tali da cangiar lo spirito dell'Istituzione.

    112. - Le disposizioni contenute in queste tavole, essendo la precisa espressione della mia volontà, io voglio per conseguenza che esse siano in perpetuo da tutti religiosamente rispettate ed esattamente eseguite dall'Amministrazione del mio Istituto.

    Quando però per qualunque causa, o per colpa dì chiunque sia le medesime non venissero eseguite nel modo da me indicato nei rispettivi articoli, o venissero modificate in guisa da non esistervene più neppure lo spirito, i miei parenti più prossimi od i loro Legittimi discendenti in qualunque grado ed in qualunque tempo, diventeranno i soli e veri padroni di tutto quanto il patrimonio della mia Fondazione nello stesso modo come se io glie lo avessi lasciato per testamento, per cui avranno pieno diritto, servendosi all'uopo di mezzi legali, di farselo rimettere per intiero, e da quel momento potranno disporne a loro piacimento essendo il medesimo divenuto di loro assoluta proprietà.  
    Qualora più nessuno vi fosse degli anzidetti miei parenti, o loro discendenti, oppure che essi non volessero approfittare del loro diritto, io sostituisco ai medesimi qualunque stabilimento di pubblica beneficenza esistente nella Provincia di Novara, oppure il Comune di Domodossola o quello di Canobbio, e li autorizzo a dar causa presso i Tribunali competenti per ottenerne tutto quanto il detto patrimonio, il quale da quel momento diventerà per la metà di sua assoluta proprietà e per l'altra egli dovrà distribuirlo fra quelle Opere Pie della Provincia che più ne abbisognassero, e che più si avvicineranno allo spirito di questa mia Fondazione.

    Dal diritto concesso in questo articolo ne escludo però il caso in cui succedesse che il Governo non approvasse oppure modificasse il disposto dell'articolo riguardante l'assegnamento allAmministrazione. E qui hanno fine queste Tavole.
   
Con questa mia Fondazione io spero di potere ottenere quanto rni sono prefisso, cioè, l'aumento del benessere morale e materiale della popolazione della cara mia patria, e la cessazione o per lo meno la diminuzione dell'emigrazione, e così ne saranno soddisfatti pienamente i miei voti!


                                Torino,  primo  Maggio  milleottocentosettanta

 

                                                                                         Cav.  Dottore  GIACOMO POLLINI

 

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