Presumibilmente occorreranno 200 anni per raggiungere il reddito di L. 2.000.000 annui preveduto dal testatore per provvedere a tutti gli scopi ch'egli meditō; tenuto pure il debito conto delle peripezie economiche cui possono andar soggette le rendite dello Stato. 

    Ma tempo non é impossibilità; tempo e termine non sono vietati dalle leggi, e sopratutto non costituiscono una ragione per dire contrario all'ordine pubblico, inderogabile dai privati (art. 12 delle Preleggi del Codice civile), le disposizioni in discorso della Fondazione Pollini. 

    Il Consorzio Nazionale, costituitosi colle oblazioni dei cittadini italiani allo scopo di estinguere il Debito pubblico consolidato dello Stato, che tutti gli anni moltiplica i suoi capitali col reimpiego dei frutti, per raggiungere quel fine nobilissimo e da molti giudicato quasi utopistico, vive e prospera, e si spera che in un avvenire più o meno lontano ottenga l'intento per cui sorse. 

    Ebbene questa istituzione è fondata sul sistema del cumulo delle rendite annuali, e probabilmente l'idea di applicarlo alla sua benefica Fondazione sorse nel compianto dottor Pollini dallo sperimento della vitalità di quel Consorzio. 

    Nulla adunque havvi, neppure nelle disposizioni transitorie, di contrario alle leggi e ai regolamenti vigenti o all'ordine pubblico; nulla di impossibile consecuzione anche per i mezzi di cui occorre disporre nel momento dell'attuazione dei benefici propositi del testatore, tutto essendo disposto e destinato pel tempo, in cui col sistema del cumulo i mezzi esisteranno, contemperato dal parziale godimento delle rendiite accumulate. 

    E) Dall'art. 102 all'art. 110 seguono le disposizioni a favore degli altri Comuni ossolani e del mandamento di Cannobio. 

    La Fondazione Pollini dovrà erogare parte delle sue rendite accumulate, dopo il settimo raddoppiamento, ad ottenere negli altri Comuni benefizi analoghi a quelli designati pei Comuni della Valle Vigezzo; benefizi assai lontani, perché potranno incominciare ad attuarsi verso il 175°  anno del cumulo, ma l'aspettativa, per quanto lunga, non è una impossibilità. 

    Le erogazioni di questa rendita si debbono fare per mezzo dell'Ente più adatto a ciò in ciascun Comune, cioè dalle locali Congregazioni di Carità; ed esse pure sono subordinate alla condizione dell'esatta osservanza della destinazione prescritta dal testatore, a pena di perdita della elargizione. 

    In queste disposizioni infine si contempla eziandio il Comune di Cossogno, il quale potrà fruire dei benefizi stabiliti per gli altri Comuni Ossolani (fra 175 anni circa) a condizione di cedere al Comune li Malesco certe proprietà, che sono occasione di liti e di rancori tra i due Comuni. La disposizione nobilissima pur essa nella sua finalità è affatto facoltativa pel Comune di Cossogno; la sua esecuzione cadrà in tempo assai lontano, cosicché nè in fatto, nè in diritto nulla osta alla sua attuazione qualora sia richiesta dalla parte interessata.

F)  Negli ultimi articoli 111 e 112 sono contemplate l'eventualità di modificazioni delle opere o fini, cui il lascito é destinato, e le sanzioni in caso di inosservanza degli statuti.

    Desse sono ispirate al concetto che il lascito si renda caduco qualora non siano rispettati nella loro lettera e nel loro spirito gli statuti del fondatore, salva sempre la osservanza delle leggi e regolamenti vigenti. 

    Le une e le altre conducono ancora una volta alla conclusione che è rigoroso dovere degli Enti interessati di dare fedele esecuzione alla Fondazione Pollini secondo gli statuti stessi del fondatore, affinché il lascito sia assicurato a quegli intenti di beneficenza, cui è destinato. 

    Derogare a quegli statuti non è possibile senza mettere a repentaglio la stessa fondazione di beneficenza. Si commetterebbe atto di ingratitudine verso il fondatore, e si correrebbe il rischio di mettere in azione alcuna delle clausole penali e di dedadenza disseminate nei 112 articoli dettati da colui, che, essendosi proposto uno scopo, fornì i mezzi per conseguirlo a patto che si osservassero determinate modalità. 

    Egli esercitò il suo diritto, e la sua volontà è legge inviolabile fino a che vi ha possibilità dì conseguire il fine e di non contraddire alle vigenti leggi e regolamenti.

CONCLUSIONE

    I sottoscritti pertanto, a senso degli articoli 51 della legge di beneficenza, e 93 e seguenti del regolamento di beneficenza, pregano cotesto onorevole Consiglio Comunale di Malesco e l'onorevole Consiglio Provinciale di Novara di voler esprimere il loro voto sulla "Pia Fondazione Pollini", istituita nei testamenti del dottore Cav. Giacomo Pollini sopracitati, nel senso che le sia riconosciuta personalitā giuridica in quanto ha 

                Patrimonio, 

                Fini di beneficenza nobilissimi,

                Statuti dettati dal fondatore non contraddicenti nč alle leggi, nč ai regolamenti, nč all'ordine pubblico
    E sia costituita in Corpo morale sotto il titolo di "Pia Fondazione Pollini" con amministrazione propria governata dagli statuti o tavole di fondazione dettate dal suo fondatore in data l° maggio 1870, e dalle vigenti leggi e regolamenti di beneficenza, 17 luglio 1890 e 5 febbraio 1891 con speciale applicazione degli articoli 32 e 33 della leggi sulla beneficenza. 

                Malesco, 10 giugno 1904.

MUZIO VITTORIO, esecutore testamentario e procuratore generale degli eredi del cav. dott. Giacomo Pollini;

         CERUTTI VITTORIO, presidente della Congregazione di caritā di Malesco;

         CASSANI sac. don NATALE, arciprete di Malesco

 

 

Torino, Tip. Subalpina

 

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