CASSA PARTICOLARE E SUA GESTIONE
83. - Defalcate dalla rendita di un milione da me assegnata alla Val Vigezzo le somme necessarie a far fronte a quanto ho disposto a di lei favore, ne rimarrà ancora disponibile una cospicua annua in lire centotrentasettemila settecento (L.137.700) che servirà per formare il fondo della. Cassa Particolare, il quale inoltre si accrescerà delle entrate straordinarie casuali e delle somme che sebbene da me stabilite a fini determinati, pure in certe categorie non si saranno tutte spese durante l'anno.Disposizioni Generali
85. - La nomina e revoca dei Medici alle Condotte e delle Levatrici spetterà al Consiglio, e cosi pure quella dei Maestri e Maestre Elementari e di qualunque insegnante che riceva dall'Istituto lo stipendio. Potrà però lasciarla anche ai Comuni per tutti o solo per quelli che lo crederà più conveniente.
Nel caso che i qui sopra nominati dessero luogo a richiami sia per la condotta che per il disimpegno delle loro funzioni, il Consiglio anderà adagio prima di pronunciarne la revoca, limitandosi da prima alle debite ammonizioni, ed assumendone sempre in ogni caso le necessarie informazioni, onde non esporsi al pericolo di revocare degli innocenti, e solo presi di mira dai partiti esistenti nei Comuni..
86. - Se col tempo la popolazione della Valle fosse talmente cresciuta, che le cinque Condotte fossero divenute insufficienti, si dovrà aumentarne il numero secondo il bisogno, modificandone eziandio convenevolmente le circoscrizioni da me fissate. I medici delle nuove condotte riceveranno essi pure uno stipendio di lire sei mila all'anno come gli altri, e ne avranno gli stessi doveri e diritti.
87. - Gli assegnamenti e stipendii da me stabiliti si dovranno aumentare ogni volta ne sarà il caso, come quando gli oggetti di prima necessità fosseto coll'andar del tempo cresciuti al punto da essere i medesimi insufficienti a poter vivere comodamente, com'é mio desiderio e precisa volontà che tutti lo possano i dipendenti dal mio Istituto.
88. - Non avranno diritto, nè parteciperanno ad alcun beneficio economico della mia Fondazione le famiglie che trascurassero l'istruzione ed educazione della prole.
89. - Ogni anno i Comuni della Valle manderanno al Consiglio la lista delle loro famiglie povere coi documenti giustificativi, senza di cui non saranno ammesse, nè a ricevere soccorsi, nè alla cura gratuita dei Medici Condotti e delle Levatrici. Tali liste saranno esaminate dal Consiglio, che ne toglierà quelle famiglie che non risulteranno veramente povere, non essendo giusto che chi non lo è, si faccia passare come tale, solo per avere soccorsi e la cura sanitaria gratuita. Dopo verificate e purgate, se ne rimetterà una copia ai singoli Medici ed alle Levatrici, onde sappiano a chi debbano prestare gratuitamente le loro cure ed assistenze.
Essi poi dovranno farne cancellare quelle famiglie che venissero a riconoscere non essere veramente povere, e ciò anche nell'interesse dell'Istituto.
90. - Gli assegnamenti di qualunque natura, gli stipendi ed i sussidi di ogni genere, saranno sempre dati a chi di ragione direttamente dall'istituto e giammai dai rispettivi Comuni, salvo per casi eccezionali e dietro decisione speciale del Consiglio.
91. - La Giunta Municipale di ciascun Comune della Valle, nel caso che l'Amministrazione della mia Fondazione non eseguisse in ogni sua parte le disposizioni riguardanti i loro dipendenti, e così anche tutti coloro che potrebbero godere per sè o per le famiglie dei beneficii. di questa mia Istituzione, potranno portare gli opportuni richiami presso qualsivoglia autorità per promuoverne la esatta osservanza.
92. - Intendo che l'Amministrazione della mia Fondazione, sebbene eretta in Ente morale affatto indipendente, sia però soggetta a tutte le cautele e sindacati prescritti dalle Leggi vigenti dello Stato. Per quanto poi non è stato da me provveduto si regolerà secondo le leggi e decreti delle Opere Pie.
93. - L'Istituto avrà il suo bollo, con inciso nel mezzo lo stemma di mia famiglia, e nel suo contorno Fondazione Pollini in Malesco.
94. - A suo tempo il Consiglio dovrà compilare un Regolamento Generale in esecuzione di queste Tavole, in cui si conterranno inoltre quelle disposizioni necessarie al buon andamento di quest'opera e che fossero state da me omesse. In armonia col Regolamento generale saranno compilati Regolamenti speciali, quando occorreranno, per le varie parti dell'Amministrazione e per il conseguimento compiuto del fine di questa mia Fondazione. Tanto il Regolamento generale quanto i Regolamenti speciali potranno essere modificati, ogni qual volta l'esperienza avrà fatto conoscere i miglioramenti che vi si potrebbero introdurre.
Disposizioni Transitorie
95. - Ad eseguire completamente tutte le disposizioni da me stabilite in queste Tavole è duopo una rendita annua di due milioni per cui mi resta ora ad indicare il da farsi per arrivare a procurarsela. Siccome poi voglio che alcune disposizioni si eseguiscano in parte subito e in parte durante il tempo necessario ad ottenere una tal rendita, così dirò pure del modo e del tempo in cui queste si dovranno attuare.
Per arrivare ad avere la rendita indicata sopra, bisogna ricorrere al sistema del cumulo, con cui la si potrà ottenere dopo un determinato numero di anni, perciò a questo fine della rendita di lire ventimila da me donata, ne destino lire sedicimila da capitalizzarsi, e lire quattromila per le disposizioni che si dovranno attuare subito, e per quelle durante il cumulo se ne preleverà una parte ad ogni raddoppiamento di quella da capitalizzarsi, e come indicherò qui in appresso.
Ecco poi come dovrà effettuarsi il cumulo.
La rendita annua di L.16.000 da me destinata agli effetti del cumulo, verrà annualmente di semestre in semestre impiegata per tanti anni quanti ne occorreranno ad ottenere fra il capitale primitivo e gli interessi capitalizzati una doppia, ossia L.32.000
di annua rendita; da questa se ne preleverà una annua di L.4.000, e le rimanenti L. 28.000 serviranno a continuare il cumulo mediante l'impiego semestrale dei corrispondenti interessi come sopra, sinchè non siasi raddoppiato ed avutane una di L.56.000; da cui se ne toglieranno pure L.4.000 di rendita, e le altre L.52.000 saranno destinate agli effetti del cumulo. Raddoppiata in egual modo questa rendita per una terza volta, si otterrà quella di L.104.000, da cui toltone L.4.000 ne resteranno L.100.000 da mettersi all'interesse; che raddoppiate per una quarta volta daranno L.200.000, e prelevatone di nuovo L. 4.000 saranno L.196.000 pel cumulo, che raddoppiate per una quinta volta procureranno L.392.000 di rendita. Da questa levatone L. 20.000 le residue L.372.000 dovranno raddoppiare come sopra per una sesta volta e si avranno L.744.000; da cui toltone L.80.000 ne resteranno L.664.000 che per una settima volta raddoppiate daranno
L.1.328.000; da cui prelevatone L.776.000 ne resteranno ancora L.552.000 per raddoppiarsi per un'ultinta volta.
A questo punto del cumulo corrispondente all'ottavo, si avrà con tal mezzo ottenuta la rendita di L.1.104.000, a cui aggiungendo quella prelevata ai sette raddoppiamenti fatti sopra e quella destinata subito da me in principio, si avrà la totale di L.896.000 che unita a quella di L.1.104.000 formerà appunto la rendita annua complessiva di L.2.000.000, che costituirà quella necessaria a potere eseguire completamente quanto ho stabilito in queste Tavole; della quale ne destino un milione a favore della Valle Vigezzo, ed un milione a favore degli altri Comuni dell'Ossola intiera e di quelli del Mandamento attuale di Canobbio.