96. - Ora indicherò l'uso che si farà della rendita da me lasciata subito disponibile e di quella che si leverà dal cumulo ad ogni raddoppiamento, che in tutto monterà a quella annua di L.896.000, di cui ne dispongo nel modo che dirò qui in appresso.

    All'apertura dell' Istituto ed al primo raddoppiamento ho lasciato disponibile ogni volta L.4.000 di rendita annua, che destino esclusivamente per le cinque Condotte Mediche, in aumento allo stipendio attuale stabilito dai Comuni pei loro medici, per il servizio dei poveri.

    Al secondo, al terzo ed al quarto ho levato pure ogni volta L.4.000, di cui lire duemila saranno come sopra per le condotte, e lire duemila per gli insegnanti elementari ed ogni volta.

    Al quinto ho prelevato la rendita di L. 20.000 di cui ne assegno lire duemila per le Condotte, lire seimila per gli Insegnànti, lire novemila per sei pensioni pegli studenti, e le residutl; tremila per la Cassa Particolare.

    Al sesto ho tolto la rendita di L. 80.000, di cui ne destino lire duemila per le Condotte, lire seimila pegli insegnanti, lire settemila per le levatrici, lire cinquemila pei medicamenti, lire trentamila per gli Asili Infantili, lire novemila per altre sei pensioni pegli studenti, lire dodicimila seicento per il sussidio al Clero e le ultime ottomila quattrocento lire per la Cassa Particolare.

    Al settimo infine ho messo a disposizione la rendita di L. 776.000, che distribuisco nel modo seguente, cioè: lire settecento mila per dare esecuzione a quanto ho prescritto ai due articoli 103 e 104, lire tredicimila per le Condotte, lire ventunmila per gli Insegnanti, lire quindicimila per altre dieci pensioni per gli studenti, lire tremila per le biblioteche, lire duemila per le Chiese di Malesco e di Re, e le residue lire ventiduemila per la Cassa Particolare.

    Delle somme poi da me destinate per le cinque Condotte Mediche e che in totale montano a L. 31.000, se ne daranno all'apertura dell'Istituto ed al primo raddoppiamento ogni volta L.400 all'anno al Medico della Condotta di Craveggia, e L.900 invece per ciascuno agli altri quattro, e così quello al primo raddoppiamento verrà a ricevere L 800 all'anno mentre gli altri L.1.800 ciascuno.

    Poscia ad ogni raddoppiarnento successivo sino al sesto, si aumenterà a ciascuno ogni volta il loro stipendio di altre L.400 all'anno, sinché al settimo si completerà a tutti cinque quello da me fissato per ciascuna condotta.

    Il Medico della Condotta di Malesco poi avrà diritto, se vuole, di assumere sino alla fine del sesto raddoppiamento eziandio il servizio di quella di Re, ed in questo caso egli ne percepirà l'intiero stipendio di ambedue nella cifra da me stabilita, ed altrettanto avrà diritto di fare quello di S. Maria per quella di Druogno. Tale diritto però non l'avranno se i Comuni di quei due circoli venissero essi pure a stabilire una condotta loro propria..

    Colle somme invece che ho destinate per gli Insegnanti Elementari, a partire però soltanto dal secondo raddoppiamento, e che in totale montano a L 39.000, si dovranno da prima aumentare i loro stipendi incominciando dai meno retribuiti e successivamente agli. altri,  per modo che poco per volta e gradatamente si porteranno tutti indistintamente a seicento lire all'anno, poi a mille lire e finalnalmente a tutti quello intiero da me fissato.

    Quelle altre disposizioni poi indicate al quinto, al sesto ed al settimo raddoppiamento, si attueranno subito nel modo da me stabilito ai rispettivi articoli di queste Tavole.

    Per ultimo colle somme destinate al quinto, al sesto,  ed al settimo. raddoppiamento per il fondo della Cassa Particolare, e che in totale montano a L. 33.400; si provvederà ad attuare gradatamente una parte delle altre disposizioni da me stabilite che si crederanno maggiormente utili per la Valle, e da prima sopratutto una Condotta Veterinaria nel modo da me indicato al numero 2 dell'articolo 88,.oppure si potranno anche lasciare in tutto od in parte nel fondo per.ìl cumulo onde arrivare così più presto alla cifra definitiva da me fissata.

    97. -  Terminato il cumulo il Consiglio avrà l'obbligo di tosto eseguire tutte le disposizioni da me fatte in queste Tavole, e di attuarle nel modo da me indicato e non altrimenti.

    98. -  Sinchè durerà il cumulo io prescrivo anche quanto segue:

            1°  L'Amministrazione dovrà prestare gratuitamente l'Opera sua; e sarà composta, sino alla fine del quinto raddoppiamento, della Congregazione di Carità di Malesco, in unione all'Arciprete di Malesco, e al membro di mia famiglia di cui è cenno all'art. 6 di. queste Tavole. Questo ultimo però durante tutto quel tempo vi prenderà parte non come Presidente, ma solo come un Membro qualunque, e nel caso poi fosse assente dal paese, egli potrà anche con una semplice lettera autografa delegare un'altra persona a fare le sue veci. E così pure l'Arciprete quando succederà che egli  sia già Membro della Congregazione, allora delegherà per tutto quel tempo, un altro individuo al suo posto. 

            2°   L'Adunanza Generale avrà luogo solamente otto volte, di cui la prima all'inaugurazione della Fondazione e le altre sette, una ad ogni raddoppiamento; alle prime sei però saranno invitati ad intervenirvi i soli Delegati Vigezzini, mentre alla settima anche quelli di tutti gli altri Comuni interessati. Nella prima adunanza si farà conoscere ai Delegati la mia donazione e le disposizioni contenute in queste Tavole, e nelle successive si leggerà ogni volta una relazione sulla gestione morale ed economica della mia Fondazione, durante il periodo rispettivo.

             3°   Anche il quinto anniversario annuale non avrà luogo da principio tutti gli anni, ma solamente ogni volta che si terranno le anzidette Adunanze Generali, e si celebrerà la mattina stessa di tal giorno e dopo la funzione si distribuirà del sale ai poveri intervenuti.

               Le elezioni dei Membri Elettivi del Consiglio avranno luogo solamente ogni cinque anni e non di più. E ciò a partire; ben inteso, soltanto dall'epoca in cui incomincierà a funzionare la sua Amministrazione propria. Se però durante i diversi periodi quinquennari si facessero dei vuoti, allora il Consiglio stesso; se lo crederà necessario, potrà riempirli con altre nomine a sua scelta.

    99. -  Onde possa più facilmente verificarsi il cumulo si osserveranno inoltre le seguenti prescrizioni:

            1°  La rendita di L.20.000 da me donata sarà inalienabile, come pure tutti gli accrescimenti che si faranno semestralmente.

    A questo effetto tanto la rendita di lire ventimila, come tutte quelle che in seguito si aggiungeranno dovranno essere nominative ed intestate alla Pia Fondazione Pollini;

             2°   Sino a tanto che la rendita accumulata non abbia raggiunta la cifra di L. 800.000 di rendita, non si potranno impiegare altrimenti, fuorchè nell'acquisto di rendite sullo Stato le somme che si riceveranno dai semestrali interessi. Arrivato il patrimonio dell'Istituto a tale cifra, allora si potrà impiegarla in altro modo e come io ho indicato all'art. 27.

    100. -   Tutte le spese che graviteranno sulla Fondazione e quelle degli anniversarii funebri saranno sopportate dal fondo pel cumulo.

    101. -  Dopo l'approvazione per Decreto Reale delta mia Fondazione si dovrà mandare a tutti i Comuni interessati una circolare che loro faccia conoscere i diritti che hanno sulla medesima.

 

Disposizioni a favore degli altri Comuni Ossola

e di quelli dell'attuale Mandamento di Canobbio

     102. -  Quanto ho sin qui stabilito fu a vantaggio dei Comuni Vigezzini, ora voglio disporre per gli altri dell' Ossola tanto Superiore che Inferiore e per quelli dell'attuale Mandamento di Canobbio, perciò a favore dei medesimi io destino pure un milione di annua rendita nel modo che dirò qui sotto, di cui parte durante il cumulo e parte alla fine di esso.

    103. -  Durante  il cumulo all'epoca del settimo raddoppiamento destino la rendita annua di L.550.000, che verrà divisa fra tutti i Comuni indicati nell'articolo precedente, in modo che alcuni ne riceveranno il minimo L.8.000 di rendita, altri L.10.000, altri L.12.000 ed altri anche L.14.000, secondo il numero maggiore o minore di Borgate di cui è composto il Comune e per conseguenza di scuole elementari.

    Tali rendite poi si faranno intestare in altrettanti Certificati nominativi a favore delle rispettive Congregazioni di Carità coll'annotazione di Pia Fondazione Pollini, rendita perpetua inalienabile, e serviranno allo scopo seguente in ciascun Comune:

            1°   Per aprire un Asilo infantile;

             2°   Per dare uno stipendio annuo di milleduecento lire al Maestro ed altrettanto alla Maestra delle scuole elementari, coll'obbligo ad ambedue di uniformarsi al disposto dell'art.42, e per riguardo al Comune all'art. 43 di queste Tavole;

            3°  Per provvedere il materiale scientifico per le scuole elementari, i libri e gli oggetti di cancelleria agli scuolari poveri, ed i premii da distribuirsi alla fine di ogni anno scolastico;

 

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