DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005, n. 97
Approvazione
del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa
(G.U.
n. 131 del 8 giugno 2005)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613,
concernente il riordinamento della Croce rossa italiana, e
successive
modificazioni;
Visto
l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995,
n.
390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n.
490;
Visto
l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419,
recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali
che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che
esercitano
la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le
modalita'
stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione
degli
statuti;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2002,
n. 208, concernente il regolamento di approvazione dello
statuto
dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto
il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;
Ritenuta
la necessita' di procedere all'emanazione di un nuovo
statuto;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
Sulla
proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della
difesa, dell'economia e delle finanze e della funzione
pubblica;
Sentito
il Commissario straordinario dell'Associazione italiana
della
Croce rossa;
Decreta:
Art.
1.
1.
E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della
Croce
rossa, allegato al presente decreto.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002,
n.
208.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma,
6 maggio 2005
Il
Presidente
del
Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il
Ministro della salute
Storace
Il
Ministro della difesa
Martino
Il
Ministro dell'economia
e
delle finanze
Siniscalco
Il
Ministro
per
la funzione pubblica
Baccini
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 6 giugno 2005
Ministeri
istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro
n. 7, foglio n. 382
Allegato
NUOVO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
1.
Costituzione
e principi fondamentali
1.
L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno
1864
ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n.
1243,
e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la
disciplinano,
sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre
norme
internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa
recepite
nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi
fondamentali:
a)
umanita': nata dall'intento di portare soccorso senza
discriminazioni
ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in
campo
internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire
in
ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la
persona
umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la
comprensione
reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace
duratura
fra tutti i popoli;
b)
imparzialita': opera senza distinzione di nazionalita', di
razze,
di religione, di condizione sociale e di appartenenza
politica;
c)
neutralita': si astiene dal partecipare alle ostilita' di
qualsiasi
genere e alle controversie di ordine politico, razziale e
religioso;
d)
indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e
autonoma
le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e'
ausiliaria
dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e'
sottoposta
solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali
che
la riguardano;
e)
volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso,
disinteressata
e basata sul principio volontaristico;
f)
unita': nel territorio nazionale non vi puo' essere che una
sola
associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione
della
sua azione umanitaria all'intero territorio;
g)
universalita': la Croce rossa italiana partecipa al carattere
di
istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte
le
societa' nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi
reciprocamente.
2.
L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto
patronato
del Presidente della Repubblica.
Art.
2.
Compiti
1.
Sono compiti della Croce rossa italiana:
a)
partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto
armato,
in conformita' a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di
Ginevra
del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre
1951,
n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero
ed
alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime
dei
conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere
sanitario
ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile;
disimpegnare
il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri
di
guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati
e
rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in
tempo
di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa,
fermo
restando le competenze degli organi del Servizio sanitario
nazionale;
b)
promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,
l'educazione
sanitaria, la cultura di protezione civile e
dell'assistenza
alla persona, organizzare e svolgere in tempo di
pace,
servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni
nazionali
e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni
di
emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di
struttura
operativa nazionale del servizio nazionale di protezione
civile;
c)
concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad
organizzare
ed effettuare con propria organizzazione il servizio di
pronto
soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando
quanto
previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,
e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze
regionali,
i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente
statuto,
in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
d)
concorrere al raggiungimento delle finalita' ed
all'adempimento
dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il
proprio
personale sia volontario sia di ruolo nonche' con personale
comandato
o assegnato e svolgere, altresi', attivita' e servizi
sanitari
e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e
degli
altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di
apposite
convenzioni;
e)
promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la
popolazione
ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della
normativa
vigente e delle norme statutarie;
f)
collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza
sanitaria;
g)
promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di
Croce
rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente
scolastico
ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i
principi,
le finalita' e gli ideali della Croce rossa;
h)
promuovere e diffondere i principi umanitari che
caratterizzano
l'istituzione della Croce rossa internazionale e il
diritto
internazionale umanitario;
i)
collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri Paesi,
aderendo
al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna
rossa;
l)
adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e
raccomandazioni
degli organi della Croce rossa internazionale alle
societa'
nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento
vigente;
m)
svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti
e
norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.
Art.
3.
Servizi
delegati
1.
La Croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante
convenzione,
a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di
pronto
soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti
dell'intero
territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata,
mediante
convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici
allo
svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini
istituzionali,
ivi comprese le attivita' formative.
Art.
4.
Preparazione
del personale e dei soci attivi
1.
Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana
provvede
alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e
dei
soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche
mediante
proprie scuole.
2.
La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del
proprio
personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con
le
Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le
universita',
altri enti pubblici o privati, ferma restando la
possibilita'
della formazione attraverso gli ospedali militari o
proprie
scuole ordinate allo scopo specifico.
3.
Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana puo'
stipulare
convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilita'
della
formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole,
ordinate
allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria
della
Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi
nell'assolvimento
dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze
armate
e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti
richiesti
e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo
anno
delle scuole delle infermiere professionali o livello
equipollente
nell'ambito dei corsi di laurea in scienze
infermieristiche.
Art.
5.
Natura
giuridica
1.
L'Associazione italiana della Croce rossa e' dotata di
personalita'
giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e
sede
legale in Roma; il suo scioglimento puo' essere determinato solo
per
legge.
Art.
6.
Personale
civile
1.
Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della
Croce
rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di
comparto
per gli enti pubblici non economici, fatte salve le
disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
le
altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle
dipendenze
della pubblica amministrazione.
2.
La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le
disposizioni
vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui
all'articolo
48, le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici,
in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali
dell'Associazione
ed alle esigenze di puntuale e corretto
assolvimento
dei compiti statutari, individua gli uffici di livello
dirigenziale
che non devono superare il numero massimo complessivo di
unita',
determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge
3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza
commissariale
n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni
organiche
improntando la propria organizzazione ai criteri di
funzionalita',
flessibilita', collegamento dell'attivita' degli
uffici,
imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa ed
agli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.
Art.
7
Emblema
1.
La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo
bianco,
ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e
successive
modificazioni e integrazioni.
2.
In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa,
si
applicano le sanzioni previste dalla legge.
Art.
8.
Celebrazioni
della Croce rossa italiana
1.
L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la
giornata
mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della
sua
fondazione il 15 giugno.
Art.
9.
Categorie
di soci
1.
I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:
a)
soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi
fondamentali
di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota
sociale
annuale;
b)
soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere
gratuitamente,
in maniera organizzata e con carattere continuativo,
conformemente
ai regolamenti interni di ciascuna componente,
un'attivita'
in favore della Croce rossa italiana, oltre al
versamento
della quota annuale;
c)
soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano
distinte
per particolari prestazioni o elargizioni in favore della
Croce
rossa italiana;
d)
soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano
distinte
per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o
umanitario.
2.
Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai
seguenti
organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche'
in
regola con il versamento delle quote associative:
1)
corpo militare;
2)
corpo infermiere volontarie;
3)
volontari del soccorso;
4)
comitato nazionale femminile;
5)
pionieri;
6)
donatori di sangue.
Art.
10.
Ammissione
e decadenza dei soci
1.
L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle
rispettive
categorie nonche' la verifica annuale della conservazione
dei
requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato
provinciale
ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta
dell'organo
responsabile di ciascuna componente.
2.
Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di
socio
onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale.
3.
I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con
le
modalita' previste dal regolamento di componente, in caso di
mancato
pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto
deliberato
dal consiglio direttivo nazionale.
4.
I soci possono, per gravi motivi, essere radiati
dall'Associazione
con delibera del consiglio direttivo regionale
competente
per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al
consiglio
direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere
definitivo.
Art.
11.
Gratuita'
e incompatibilita'
1.
Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono
gratuite
ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito
dall'Associazione
stessa o, al di fuori dei casi previsti dal
presente
statuto, con la titolarita' di altre cariche associative,
salva
la facolta' di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro
dieci
giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione
diviene
efficace solo a seguito dell'opzione.
2.
La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quelle
di
presidente regionale, provinciale o locale; il presidente
regionale,
provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale
deve
esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro
dieci
giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica
associativa;
se viene eletto presidente nazionale uno dei membri
eletti
nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la
relativa
assemblea regionale elegge un altro componente
dell'assemblea
nazionale in sostituzione di quello eletto presidente
nazionale.
3.
Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle
cariche
preventivamente autorizzate e documentate.
4.
L'associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il
rimborso,
a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche
elettive,
delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per
il
periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di
appartenenza
entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di
permessi
retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti
locali,
dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art.
12.
Elettorato
1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge
19
gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci
attivi
da almeno due anni in regola con la quota sociale.
2.
Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due
anni
in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano
compiuto
la maggiore eta'.
3.
Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in
congedo,
sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al
precedente
comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di
volontariato
in favore della Croce rossa italiana rinunciando
espressamente
ai benefici previsti per il personale del corpo
militare
richiamato in servizio attivo.
Art.
13.
Elezioni
1.
I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della
Croce
rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste
dagli
articoli 19, 29, 36 e 41.
2.
In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con
provvedimento
del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici
elettorali
composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.
3.
Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta
del
comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i
comitati
locali.
4.
Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito
un
ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le
operazioni
necessarie alla elezione del consiglio direttivo
nazionale,
nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o
contestazioni
trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio
e'
costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti
dell'Avvocatura
dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da
sette
membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche
competenze
giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati
con
provvedimento del consiglio direttivo nazionale.
Art.
14.
Servizi
ausiliari delle Forze armate
1.
Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle
infermiere
volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e
dipendono
direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione.
2.
L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana e'
disposto
dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza
dello
stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi
di
Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del
decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
3.
L'impiego del corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal
Capo
di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma
1,
lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999,
n. 556.
4.
L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa
italiana,
prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con
decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della
difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi
dell'articolo
73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
successive
modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce
rossa
italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice
nazionale
del corpo delle infermiere volontarie e' nominata con
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro
della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una
terna
di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa
italiana.
L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere
volontarie
che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica
e
attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e'
confermabile
per non piu' di una volta consecutivamente.
5.
Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la
terna
dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale
del
corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo
conto
sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della
segretaria
generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile
ai
fini della individuazione e valutazione delle candidature.
6.
Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore
nazionale
del corpo militare, i rappresentanti della componente a
livello
nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i
requisiti
previsti dall'articolo 12, comma 2.
7.
Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale
dell'ispettorato,
le ispettrici di centro di mobilitazione, le
ispettrici
di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le
infermiere
volontarie che abbiano i requisiti di specifica
preparazione
tecnica e attitudini al comando, durano in carica
quattro
anni e possono essere confermate per non piu di una volta
consecutivamente.
8.
L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalita' di preparazione
e
di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e
regolamentari
vigenti.
Art.
15.
Onorificenze
1.
La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si
distingue
nelle attivita' di volontariato o nel sostegno,
collaborazione,
difesa, diffusione e compimento dei principi e degli
obiettivi
di Croce rossa.
2.
Le proposte e le modalita' per il conferimento delle
onorificenze
avviene sulla base di quanto stabilito da apposito
regolamento
adottato dal consiglio direttivo nazionale.
3.
Il regolamento di cui al comma 2, e' sottoposto all'approvazione
del
Ministero della salute e del Ministero della difesa.
Capo
II
Ordinamento
SEZIONE
I
Organi
Art.
16
Principi
generali
1.
L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio
di
separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni
di
gestione, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza ed
economicita'.
2.
La Croce rossa italiana e' organizzata in una componente
istituzionale
ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli
organismi
di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi
regolamenti,
giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli
stessi
regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione
degli
organi di vertice della componente volontaristica, a livello
centrale
ed ai livelli periferici, nonche' i casi e le modalita' di
partecipazione
degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.
3.
La Croce rossa italiana si articola in:
a)
un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato
centrale;
b)
un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali;
c)
un'organizzazione provinciale articolata in comitati
provinciali;
d)
un'organizzazione locale articolata in comitati locali.
SEZIONE
II
Comitato
centrale
Art.
17.
Sede
e compiti
1.
Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti
compiti:
a)
indirizza, promuove e coordina l'attivita' dell'Associazione a
livello
nazionale e internazionale;
b)
amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le
modalita'
previste dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto;
c)
esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli
dalla
legge e dal presente statuto;
d)
vigila sull'attivita' dei comitati regionali.
Art.
18.
Organi
del comitato centrale
1.
Sono organi del comitato centrale:
a)
l'assemblea nazionale;
b)
il consiglio direttivo nazionale;
c)
il presidente nazionale;
d)
il collegio unico dei revisori dei conti.
Art.
19.
Assemblea
nazionale
1.
L'assemblea nazionale e' composta da:
a)
il presidente nazionale;
b)
il vice-presidente nazionale;
c)
i presidenti dei comitati regionali;
d)
i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri
componenti
diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalita'
definiti
dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni 1000
soci
attivi della regione;
e)
sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali
delle
componenti volontaristiche dell'Associazione.
2.
Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di
vertice
della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie,
l'assemblea
nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati
provinciali
e locali e dai vertici nazionali delle componenti
volontaristiche.
3.
Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due
deleghe.
4.
L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con
la
maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda
convocazione,
con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.
L'assemblea
e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci
giorni
prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti.
L'assemblea
adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei
presenti,
salva diversa previsione del presente statuto.
Art.
20.
Compiti
dell'assemblea nazionale
1.
L'assemblea nazionale:
a)
elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attivita'
dell'Associazione;
b)
elegge il presidente nazionale fra i soci attivi;
c)
elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale
fra
i propri componenti;
d)
delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre
alla
approvazione delle autorita' competenti con il voto favorevole
di
almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto;
e)
approva il bilancio di previsione e ratifica le relative
variazioni,
approva il conto consuntivo e la relazione annuale
sull'attivita'
svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale
ai
sensi dell'articolo 23;
f)
fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su
proposta
del consiglio direttivo nazionale.
Art.
21.
Sessioni
dell'assemblea nazionale
1.
L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in
sessione
ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio
direttivo
nazionale.
2.
L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per
iniziativa
del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno
un
terzo dei membri dell'assemblea stessa.
Art.
22.
Consiglio
direttivo nazionale
1.
Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente
nazionale,
che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce
rossa
italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea
nazionale
fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati
dagli
organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche
della
Croce rossa italiana.
2.
Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente
scelto,
tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale
e
nomina un segretario. Il segretario e' responsabile della redazione
e
della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un
vice
segretario in caso di assenza o impedimento.
3.
Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.
4.
I componenti non possono essere confermati piu' di una volta
consecutivamente.
Art.
23.
Compiti
del consiglio direttivo nazionale
1.
Il consiglio direttivo nazionale:
a)
approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non
disciplinate
da fonti normative;
b)
predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni,
il
conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta
dall'Associazione
da presentare per l'approvazione all'assemblea
nazionale;
c)
delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della
Croce
rossa;
d)
adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei
servizi
e approva la sua articolazione, nonche' la dotazione organica
del
personale civile;
e)
delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del
direttore
generale assegnandogli gli obiettivi strategici;
f)
definisce i criteri per il conferimento di incarichi di
livello
dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge;
g)
in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un
pregiudizio
per l'Associazione, cosi' come in caso di rilevante
violazione
delle norme statutarie, puo' sciogliere i consigli
direttivi
regionali, nonche', sentito il parere del competente
consiglio
regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere
e'
esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere
del
comitato provinciale competente;
h)
detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio,
delibera
l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone
l'acquisto
e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di
azioni
e la costituzione nei procedimenti giudiziari;
i)
su proposta del consiglio direttivo provinciale competente,
delibera
in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla
revoca
della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui
all'articolo
44;
l)
ha poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali con
riguardo
anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti
volontaristiche
dell'Associazione;
m)
approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle
componenti
volontaristiche;
n)
propone al presidente nazionale la nomina dei membri del
Nucleo
di valutazione.
2.
Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo
nazionale
e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
3.
Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente
almeno
ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione
straordinaria
quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi
componenti,
mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima
a
mezzo posta o fax.
4.
Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di
controllo
interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di
valutazione
e controllo strategico, finalizzata a verificare, in
funzione
dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva
attuazione
delle scelte contenute negli atti programmatici. Il
servizio
riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i
risultati
delle proprie analisi.
Art.
24.
Presidente
nazionale
1.
Il presidente nazionale dell'Associazione e' eletto
dall'assemblea
nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro
anni
ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.
2.
Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro
che
nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o
Sottosegretario
di Stato, presidente di Regione o sindaco delle
citta'
metropolitane o vertici nazionali e regionali delle
associazioni
sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che
nei
due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello
nazionale
e regionale, nonche' una delle cariche contemplate
nell'articolo
7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
3.
Il presidente nazionale giura fedelta' ai principi di Croce
rossa
alla presenza del consiglio direttivo nazionale.
4.
Il presidente nazionale:
a)
rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed
enti
internazionali e con le organizzazioni nazionali e
internazionali
della Croce rossa internazionale;
b)
convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio
direttivo
nazionale;
c)
predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio
direttivo
nazionale.
5.
In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze
armate
dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai
sensi
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio
1980, n. 613.
6.
In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente
nazionale
assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto
intervento
dell'associazione.
7.
In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il
vice
presidente ne assume le funzioni.
Art.
25.
Collegio
dei revisori
1.
Il collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su
tutti
gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della
Croce
rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da
sette
membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia
e delle finanze con funzioni di presidente, uno in
rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero degli affari esteri,
del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in
rappresentanza
del Ministero della salute e uno in rappresentanza
dell'assemblea,
tutti scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori
contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice
civile
per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri
supplenti,
uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero
dell'economia
e delle finanze tra esperti in possesso di specifica
competenza.
2.
Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere
convocati
a pena di invalidita' alle sedute del consiglio direttivo
nazionale
dell'Associazione:
a)
verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare
riguardo
alla legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro
esecuzione;
b)
accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
dei
bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c)
riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute,
anche
su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
d)
puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione
dell'ente;
e)
redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue
variazioni
e sul suo assestamento, contenente valutazioni
sull'attendibilita'
delle entrate e sulla congruita' delle spese.
3.
I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio
direttivo
nazionale, senza diritto di voto.
4.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso
dovuto
ai revisori.
Art.
26.
Direttore
generale
1.
Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo
nazionale,
su proposta del presidente nazionale tra soggetti in
possesso
di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale
acquisita
presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private
per
un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici
di
livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilita' di
direzione
equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo
trattamento
economico sono regolati da apposito contratto di durata
non
superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i
casi
di revoca dell'incarico.
2.
Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il
consiglio
che lo ha nominato.
3.
Il direttore generale esercita i poteri di gestione
dell'Associazione
nel rispetto delle direttive del consiglio
direttivo
nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i
terzi,
ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4,
lettera
a).
4.
Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti
posizioni
dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la
costituzione
dell'organo di revisione.
SEZIONE
III
Comitato
regionale
Art.
27.
C
o m p i t i
1.
Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa,
attribuitigli
dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e
vigilanza
dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della
regione
e di coordinamento dell'attivita' dei rispettivi comitati
provinciali.
Art.
28.
Organi
del comitato regionale
1.
Sono organi del comitato regionale:
a)
l'assemblea regionale;
b)
il consiglio direttivo regionale;
c)
il presidente regionale.
Art.
29.
Assemblea
regionale
1.
L'assemblea regionale e' costituita da delegati eletti dalle
assemblee
dei comitati locali della regione, secondo criteri di
proporzionalita'
definiti dal regolamento elettorale, in numero di un
membro
ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto
rappresentati
dagli organi di vertice regionali delle componenti
volontaristiche
della Croce rossa italiana.
2.
Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale,
mediante
avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo
posta,
fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in
prima
convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto
e,
in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei
medesimi.
L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice
dei presenti.
3.
L'assemblea regionale:
a)
elegge il presidente regionale fra i soci attivi della
regione;
b)
elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale
fra
i propri componenti;
c)
elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
comitato
regionale, in coerenza con le strategie indicate
dall'assemblea
nazionale;
d)
approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il
conto
consuntivo e la relazione annuale, predisposti dal consiglio
direttivo
regionale.
Art.
30.
Consiglio
direttivo regionale
1.
Il consiglio direttivo regionale e' costituito dal presidente
regionale
e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6
elettivi
designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e
6
di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle
componenti
volontaristiche della Croce rossa italiana.
2.
Il consiglio direttivo regionale:
a)
nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente
regionale,
il vice presidente regionale;
b)
delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
indica
le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato
regionale,
in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale;
c)
predispone un proprio bilancio di previsione e le relative
variazioni,
il conto consuntivo e la relazione annuale sulla
attivita'
svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
regionale;
d)
assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici;
e)
invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno
successivo,
la relazione sull'attivita' svolta dai comitati
provinciali
e locali;
f)
vigila sull'andamento dell'attivita' dell'associazione in
ambito
regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali
ed
alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale.
3.
Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due
consigli
direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma
1.
4.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu' uno
dei
membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la
maggioranza
semplice dei presenti.
5.
Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno
una
volta ogni due mesi.
6.
Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in
carica
quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di
una
volta consecutivamente.
Art.
31.
Presidente
regionale
1.
Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i
soci
attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea
regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in
carica
quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta
consecutivamente.
2.
Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonche'
l'assemblea
regionale, e cura i rapporti con le autorita' regionali.
In
caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente
ne
assume le funzioni.
Art.
32.
Direttore
regionale
1.
Il direttore regionale e' scelto tra i dirigenti previsti
nell'ambito
della dotazione organica.
2.
Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal
direttore
generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
30
marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale.
3.
A tal fine, cosi' come stabilito dall'articolo 19 del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terra' conto
delle
attitudini e delle capacita' professionali in relazione alla
natura
e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.
4.
I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di
organizzazione
delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i
provvedimenti
che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano
espressamente
riservate all'organo di indirizzo politico.
5.
Dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati
essi rispondono al direttore generale.
6.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo
massimo
di cinque anni, con facolta' di rinnovo.
SEZIONE
IV
Centri
di mobilitazione
Art.
33.
Sedi
e competenze
1.
I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo
militare
della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere
volontarie,
per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze
armate,
hanno sede e competenze territoriali determinate dal
presidente
nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione
territoriale
dell'Esercito.
2.
I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente
nazionale.
Sono organi dei centri di mobilitazione:
a)
il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484,
modificato
con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche
intervenute;
b)
i comandanti di centro di mobilitazione;
c)
le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro
di
mobilitazione.
3.
I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai
sensi
e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza
diretta
dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative
funzioni
agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a
comandante
di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a),
del
presente articolo dura quattro anni ed e' rinnovabile per una
sola
volta consecutivamente.
SEZIONE
V
Comitato
provinciale
Art.
34.
C
o m p i t i
1.
Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e
del
presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le
attivita'
della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia,
coordina
e controlla le attivita' dei comitati locali nel loro
territorio
di competenza, ove esistenti.
2.
I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo
provinciale
che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.
Art.
35.
Organi
del comitato provinciale
1.
Sono organi del comitato provinciale:
a)
l'assemblea provinciale;
b)
il consiglio direttivo provinciale;
c)
il presidente provinciale.
Art.
36.
Assemblea
provinciale
1.
L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei
comitati
locali della Provincia, secondo i criteri di
proporzionalita'
definiti dal regolamento elettorale, in numero di un
membro
ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto
rappresentati
dagli organi di vertice provinciali delle componenti
volontaristiche
della Croce rossa italiana.
2.
Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via
straordinaria
ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale,
ovvero
un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e'
convocata
dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi
almeno
dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi
equipollenti.
Essa e' validamente costituita in prima convocazione
con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda
convocazione,
con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.
L'assemblea
adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei
presenti.
3.
L'assemblea provinciale:
a)
elegge il presidente provinciale nel proprio seno;
b)
elegge i sei membri elettivi dei consiglio direttivo
provinciale
fra i propri componenti;
c)
elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
comitato
provinciale dell'Associazione;
d)
approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il
conto
consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta
predisposti
dal consiglio direttivo provinciale.
Art.
37.
Consiglio
direttivo provinciale
1.
Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:
a)
il presidente provinciale;
b)
i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri
componenti;
c)
i vertici provinciali delle componenti volontaristi che
operano
nell'ambito territoriale del comitato provinciale.
2.
Il consiglio direttivo provinciale:
a)
nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente
provinciale,
il vice presidente provinciale;
b)
delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
indica
le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato
provinciale
in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo
nazionale
e dal consiglio direttivo regionale;
c)
propone un proprio bilancio di previsione, le relative
variazioni,
il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita'
svolta
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
d)
propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo
scioglimento
dei comitati locali;
e)
vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in
ambito
provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con riguardo
anche
agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche
dell'Associazione,
verificandone la rispondenza alle esigenze locali
ed
alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato
regionale.
3.
Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri
possono
essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta
consecutivamente.
Art.
38.
Presidente
provinciale
1.
Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel
proprio
seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea
provinciale
e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica
quattro
anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta
consecutivamente.
2.
Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo
provinciale
e cura i rapporti con le autorita' provinciali. In caso
di
assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne
assume
le funzioni.
SEZIONE
VI
Comitato
locale
Art.
39.
Definizione
1.
I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del
presente
statuto in materia associativa, operano con autonomia
organizzativa
ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei
comitati
provinciali, al cui controllo di legittimita' e di
rispondenza
agli interessi dell'associazione sono soggetti.
2.
I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale
che
puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.
3.
L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio
direttivo
nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.
Art.
40.
Organi
del comitato locale
1)
Sono organi del comitato locale:
a)
l'assemblea locale;
b)
il consiglio direttivo locale;
c)
il presidente del comitato locale.
Art.
41.
Assemblea
locale
1.
L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti
nell'ambito
territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una
volta
l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual
volta
il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi
ne
faccia richiesta.
2.
L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale
mediante
avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo
posta,
fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita
in
prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci
attivi
e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei
presenti.
L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice
dei presenti.
3.
L'assemblea locale:
a)
elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;
b)
elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
c)
elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
comitato
locale;
d)
elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;
e)
approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il
conto
consuntivo e la relazione annuale sulla attivita' svolta,
predisposti
dal consiglio direttivo.
Art.
42.
Consiglio
direttivo del comitato locale
1.
Il consiglio direttivo e' composto da:
a)
il presidente locale;
b)
sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i
propri
componenti;
c)
il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa
italiana.
Ove presenti piu' vertici locali della medesima componente,
il
vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo
dovra'
essere eletto tra di loro.
2.
Il consiglio direttivo locale:
a)
nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente
locale,
il vice presidente;
b)
delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
indica
le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato locale,
in
coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;
c)
predispone un proprio bilancio di previsione, le relative
variazioni,
il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita'
svolta
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;
d)
vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in
ambito
locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed
alla
programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone
al
comitato provinciale.
3.
Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I
membri
non possono essere confermati piu' di una volta
consecutivamente.
Art.
43.
Presidente
del comitato locale
1.
Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale
nel
proprio seno, assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea
locale e del consiglio direttivo locale.
2.
Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti
con
le autorita' locali. In caso di assenza od impedimento del
presidente,
il vice presidente ne assume le funzioni.
Art.
44.
Requisiti
1.
I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio
direttivo
nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale,
previa
verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero
minimo
dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche
e
adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento
delle
attivita'.
2.
Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono
iscriversi
nei registri regionali degli organismi di volontariato.
Capo
III
Patrimonio
e amministrazione
Art.
45.
Patrimonio
ed entrate
1.
Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed
indivisibile
ed e' destinato all'assolvimento degli scopi
istituzionali;
le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del
decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono
vincolate
alle destinazioni ivi previste.
2.
Costituiscono entrate dell'Associazione:
a)
i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello
Stato,
delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
b)
le quote dei soci;
c)
le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;
d)
donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere;
e)
le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
f)
i proventi delle attivita' espletate;
g)
i redditi patrimoniali;
h)
le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli
aiuti
di altre istituzioni estere;
i)
i proventi derivanti da attivita' di sponsorizzazione con
aziende
nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di
organismi
del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna
rossa.
Art.
46.
Ordinamento
contabile e finanziario
1.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
31
dicembre di ogni anno.
2.
L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana
e'
regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente
l'amministrazione
e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla
legge
20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
statuto e' adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo
regolamento
per la gestione contabile e finanziaria, cui devono
uniformarsi
tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili
specifici
della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto
del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
4.
Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei
fondi
erogati per i servizi ausiliari delle forze armate.
5.
La Croce rossa italiana e' inserita nella tabella A allegata
alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento
della
Croce rossa italiana dalla tabella A alla tabella B con le
moda-lita'
previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la
normativa
prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modifiche
ed integrazioni.
6.
Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per
garantire
l'autonomia gestionale dei comitati periferici.
Art.
47.
Rappresentanza
e difesa in giudizio
1.
La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa
degli
interessi rappresentati e puo' altresi' costituirsi parte
civile
nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a
tali
interessi.
2.
L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della
consulenza
e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art.
48.
Regolamenti
1.
Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi
dell'Associazione,
il consiglio direttivo nazionale sottopone a
revisione
e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche
della
Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari
delle
Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente
statuto.
2.
In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti
principi:
a)
trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che
consenta
di allocare i poteri di gestione e le conseguenti
responsabilita';
b)
sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i
principi
di cui all'articolo 46 del presente statuto;
c)
gestione delle attivita' coordinate con la programmazione
della
Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di
intesa
per settori di attivita' appositamente stipulati con i
rispettivi
comitati.
3.
Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
statuto
il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi
regolamenti:
a)
le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto
della
normativa comunitaria;
b)
le modalita' e i criteri per la stipula di convenzioni,
contratti
ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui
all'articolo
3 del presente statuto;
c)
con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate:
l'organizzazione
degli uffici, l'attribuzione della titolarita' dei
medesimi,
la dotazione organica e le norme sul personale e le
collaborazioni
esterne, attuando i principi di cui al decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilita' di
ricorrere
a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di
acquisire
professionalita' non presenti nell'organico
dell'Associazione,
ovvero in presenza di documentate circostanze
imprevedibili
ed eccezionali e comunque non oltre una soglia
percentuale
annualmente determinata;
d)
la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di
valutazione
e controllo strategico secondo i principi posti dal
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
e)
l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per
le
relazioni con il pubblico in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo
11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f)
le modalita' di conferimento delle borse di studio;
g)
le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente
statuto.
4.
I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3
lettere
a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto
di
rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero
della
difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
Art.
49.
Vigilanza
1.
La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal
Ministero
della salute.
2.
La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al
Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche'
al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative
variazioni
e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei
revisori,
il piano di programma annuale e pluriennale e al termine
dell'anno
di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli
obiettivi
raggiunti.
Art.
50.
Disposizioni
transitorie
1.
Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in
carica
alla data di approvazione del presente statuto restano in
carica
sino alla costituzione dei nuovi organi.
2.
In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i
comitati
provinciali insediati in citta' capoluogo di provincia in
cui
non coesiste un comitato locale, assumono altresi' lo status di
comitati
locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in
comitati
locali di partecipare all'elezione dei delegati
all'assemblea
provinciale e regionale.
3.
In sede di prima applicazione del presente statuto il
commissario
straordinario nomina su designazione dell'ispettore
nazionale
del corpo militare, i rappresentanti della componente a
livello
nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i
requisiti
previsti dall'articolo 12, comma 2.
Art.
51.
Commissariamento
1.
In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro
della salute, e' nominato un commissario straordinario che
assume
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2.
Il commissario straordinario puo' rimanere in carica per non
piu'
di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli
organi
statutari.