DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005, n. 97

Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa

(G.U. n. 131 del 8 giugno 2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.

613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana, e

successive modificazioni;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995,

n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,

n. 490;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.

419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici

nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che

esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le

modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione

degli statuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio

2002, n. 208, concernente il regolamento di approvazione dello

statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;

Ritenuta la necessita' di procedere all'emanazione di un nuovo

statuto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri

della difesa, dell'economia e delle finanze e della funzione

pubblica;

Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana

della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della

Croce rossa, allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002,

n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Roma, 6 maggio 2005

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Il Ministro della salute

Storace

Il Ministro della difesa

Martino

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Siniscalco

Il Ministro

per la funzione pubblica

Baccini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005

Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri

registro n. 7, foglio n. 382

Allegato

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Costituzione e principi fondamentali

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno

1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n.

1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la

disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre

norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa

recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi

fondamentali:

a) umanita': nata dall'intento di portare soccorso senza

discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in

campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire

in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la

persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la

comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace

duratura fra tutti i popoli;

b) imparzialita': opera senza distinzione di nazionalita', di

razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza

politica;

c) neutralita': si astiene dal partecipare alle ostilita' di

qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e

religioso;

d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e

autonoma le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e'

ausiliaria dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e'

sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali

che la riguardano;

e) volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso,

disinteressata e basata sul principio volontaristico;

f) unita': nel territorio nazionale non vi puo' essere che una

sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione

della sua azione umanitaria all'intero territorio;

g) universalita': la Croce rossa italiana partecipa al carattere

di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte

le societa' nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi

reciprocamente.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto

patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto

armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di

Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre

1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero

ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime

dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere

sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile;

disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri

di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati

e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in

tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa,

fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario

nazionale;

b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,

l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e

dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di

pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni

nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni

di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di

struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione

civile;

c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad

organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di

pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n.

833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze

regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente

statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

d) concorrere al raggiungimento delle finalita' ed

all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il

proprio personale sia volontario sia di ruolo nonche' con personale

comandato o assegnato e svolgere, altresi', attivita' e servizi

sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e

degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di

apposite convenzioni;

e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la

popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della

normativa vigente e delle norme statutarie;

f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza

sanitaria;

g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di

Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente

scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i

principi, le finalita' e gli ideali della Croce rossa;

h) promuovere e diffondere i principi umanitari che

caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il

diritto internazionale umanitario;

i) collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri Paesi,

aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna

rossa;

l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e

raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle

societa' nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento

vigente;

m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti

e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

Art. 3.

Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante

convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di

pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti

dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata,

mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici

allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini

istituzionali, ivi comprese le attivita' formative.

Art. 4.

Preparazione del personale e dei soci attivi

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana

provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e

dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche

mediante proprie scuole.

2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del

proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con

le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le

universita', altri enti pubblici o privati, ferma restando la

possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o

proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana puo'

stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilita'

della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole,

ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria

della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi

nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze

armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti

richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo

anno delle scuole delle infermiere professionali o livello

equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze

infermieristiche.

Art. 5.

Natura giuridica

1. L'Associazione italiana della Croce rossa e' dotata di

personalita' giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e

sede legale in Roma; il suo scioglimento puo' essere determinato solo

per legge.

Art. 6.

Personale civile

1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della

Croce rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di

comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle

dipendenze della pubblica amministrazione.

2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le

disposizioni vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui

all'articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli

uffici, in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali

dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto

assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello

dirigenziale che non devono superare il numero massimo complessivo di

unita', determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-bis del

decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza

commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni

organiche improntando la propria organizzazione ai criteri di

funzionalita', flessibilita', collegamento dell'attivita' degli

uffici, imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa ed

agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.

Art. 7

Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo

bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e

successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa,

si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 8.

Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la

giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della

sua fondazione il 15 giugno.

Art. 9.

Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi

fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota

sociale annuale;

b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere

gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo,

conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente,

un'attivita' in favore della Croce rossa italiana, oltre al

versamento della quota annuale;

c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano

distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della

Croce rossa italiana;

d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano

distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o

umanitario.

2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai

seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche'

in regola con il versamento delle quote associative:

1) corpo militare;

2) corpo infermiere volontarie;

3) volontari del soccorso;

4) comitato nazionale femminile;

5) pionieri;

6) donatori di sangue.

Art. 10.

Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle

rispettive categorie nonche' la verifica annuale della conservazione

dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato

provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta

dell'organo responsabile di ciascuna componente.

2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di

socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale.

3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con

le modalita' previste dal regolamento di componente, in caso di

mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto

deliberato dal consiglio direttivo nazionale.

4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati

dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale

competente per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al

consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere

definitivo.

Art. 11.

Gratuita' e incompatibilita'

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono

gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito

dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal

presente statuto, con la titolarita' di altre cariche associative,

salva la facolta' di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro

dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione

diviene efficace solo a seguito dell'opzione.

2. La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quelle

di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente

regionale, provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale

deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro

dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica

associativa; se viene eletto presidente nazionale uno dei membri

eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la

relativa assemblea regionale elegge un altro componente

dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto presidente

nazionale.

3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle

cariche preventivamente autorizzate e documentate.

4. L'associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il

rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche

elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per

il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di

appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di

permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti

locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

Art. 12.

Elettorato

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge

19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci

attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.

2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due

anni in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano

compiuto la maggiore eta'.

3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in

congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al

precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di

volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando

espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo

militare richiamato in servizio attivo.

Art. 13.

Elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della

Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste

dagli articoli 19, 29, 36 e 41.

2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con

provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici

elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.

3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta

del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i

comitati locali.

4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito

un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le

operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo

nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o

contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio

e' costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti

dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da

sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche

competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati

con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.

Art. 14.

Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle

infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e

dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione.

2. L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana e'

disposto dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza

dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi

di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal

Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma

1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre

1999, n. 556.

4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa

italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

della difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi

dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e

successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce

rossa italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice

nazionale del corpo delle infermiere volontarie e' nominata con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una

terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa

italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere

volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica

e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e'

confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.

5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la

terna dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale

del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo

conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della

segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile

ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.

6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore

nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a

livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i

requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale

dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le

ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le

infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica

preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica

quattro anni e possono essere confermate per non piu di una volta

consecutivamente.

8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalita' di preparazione

e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti.

Art. 15.

Onorificenze

1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si

distingue nelle attivita' di volontariato o nel sostegno,

collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli

obiettivi di Croce rossa.

2. Le proposte e le modalita' per il conferimento delle

onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito

regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.

3. Il regolamento di cui al comma 2, e' sottoposto all'approvazione

del Ministero della salute e del Ministero della difesa.

Capo II

Ordinamento

SEZIONE I

Organi

Art. 16

Principi generali

1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio

di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni

di gestione, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza ed

economicita'.

2. La Croce rossa italiana e' organizzata in una componente

istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli

organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi

regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli

stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione

degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello

centrale ed ai livelli periferici, nonche' i casi e le modalita' di

partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.

3. La Croce rossa italiana si articola in:

a) un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato

centrale;

b) un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali;

c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati

provinciali;

d) un'organizzazione locale articolata in comitati locali.

SEZIONE II

Comitato centrale

Art. 17.

Sede e compiti

1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti

compiti:

a) indirizza, promuove e coordina l'attivita' dell'Associazione a

livello nazionale e internazionale;

b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le

modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto;

c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli

dalla legge e dal presente statuto;

d) vigila sull'attivita' dei comitati regionali.

Art. 18.

Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:

a) l'assemblea nazionale;

b) il consiglio direttivo nazionale;

c) il presidente nazionale;

d) il collegio unico dei revisori dei conti.

Art. 19.

Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale e' composta da:

a) il presidente nazionale;

b) il vice-presidente nazionale;

c) i presidenti dei comitati regionali;

d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri

componenti diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalita'

definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni 1000

soci attivi della regione;

e) sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali

delle componenti volontaristiche dell'Associazione.

2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di

vertice della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie,

l'assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati

provinciali e locali e dai vertici nazionali delle componenti

volontaristiche.

3. Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due

deleghe.

4. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con

la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda

convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.

L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci

giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti.

L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei

presenti, salva diversa previsione del presente statuto.

Art. 20.

Compiti dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale:

a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attivita'

dell'Associazione;

b) elegge il presidente nazionale fra i soci attivi;

c) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale

fra i propri componenti;

d) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre

alla approvazione delle autorita' competenti con il voto favorevole

di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto;

e) approva il bilancio di previsione e ratifica le relative

variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale

sull'attivita' svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale

ai sensi dell'articolo 23;

f) fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su

proposta del consiglio direttivo nazionale.

Art. 21.

Sessioni dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in

sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio

direttivo nazionale.

2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per

iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno

un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 22.

Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente

nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce

rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea

nazionale fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati

dagli organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche

della Croce rossa italiana.

2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente

scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale

e nomina un segretario. Il segretario e' responsabile della redazione

e della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un

vice segretario in caso di assenza o impedimento.

3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

4. I componenti non possono essere confermati piu' di una volta

consecutivamente.

Art. 23.

Compiti del consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:

a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non

disciplinate da fonti normative;

b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni,

il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta

dall'Associazione da presentare per l'approvazione all'assemblea

nazionale;

c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della

Croce rossa;

d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei

servizi e approva la sua articolazione, nonche' la dotazione organica

del personale civile;

e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del

direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici;

f) definisce i criteri per il conferimento di incarichi di

livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge;

g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un

pregiudizio per l'Associazione, cosi' come in caso di rilevante

violazione delle norme statutarie, puo' sciogliere i consigli

direttivi regionali, nonche', sentito il parere del competente

consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere

e' esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere

del comitato provinciale competente;

h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio,

delibera l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone

l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di

azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;

i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente,

delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla

revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui

all'articolo 44;

l) ha poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali con

riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti

volontaristiche dell'Associazione;

m) approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle

componenti volontaristiche;

n) propone al presidente nazionale la nomina dei membri del

Nucleo di valutazione.

2. Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo

nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente

almeno ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione

straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi

componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima

a mezzo posta o fax.

4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di

controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di

valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in

funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva

attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il

servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i

risultati delle proprie analisi.

Art. 24.

Presidente nazionale

1. Il presidente nazionale dell'Associazione e' eletto

dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro

anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.

2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro

che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o

Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle

citta' metropolitane o vertici nazionali e regionali delle

associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che

nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello

nazionale e regionale, nonche' una delle cariche contemplate

nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente nazionale giura fedelta' ai principi di Croce

rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale.

4. Il presidente nazionale:

a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed

enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e

internazionali della Croce rossa internazionale;

b) convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio

direttivo nazionale;

c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio

direttivo nazionale.

5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze

armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai

sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31

luglio 1980, n. 613.

6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente

nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto

intervento dell'associazione.

7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il

vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 25.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su

tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della

Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da

sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero

dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in

rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri,

del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in

rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza

dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei

revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice

civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri

supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero

dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica

competenza.

2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere

convocati a pena di invalidita' alle sedute del consiglio direttivo

nazionale dell'Associazione:

a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare

riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro

esecuzione;

b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'

dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute,

anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;

d) puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione

dell'ente;

e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue

variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni

sull'attendibilita' delle entrate e sulla congruita' delle spese.

3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio

direttivo nazionale, senza diritto di voto.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso

dovuto ai revisori.

Art. 26.

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo

nazionale, su proposta del presidente nazionale tra soggetti in

possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale

acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private

per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici

di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilita' di

direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo

trattamento economico sono regolati da apposito contratto di durata

non superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i

casi di revoca dell'incarico.

2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il

consiglio che lo ha nominato.

3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione

dell'Associazione nel rispetto delle direttive del consiglio

direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i

terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4,

lettera a).

4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti

posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la

costituzione dell'organo di revisione.

SEZIONE III

Comitato regionale

Art. 27.

C o m p i t i

1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa,

attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e

vigilanza dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della

regione e di coordinamento dell'attivita' dei rispettivi comitati

provinciali.

Art. 28.

Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:

a) l'assemblea regionale;

b) il consiglio direttivo regionale;

c) il presidente regionale.

Art. 29.

Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale e' costituita da delegati eletti dalle

assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di

proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un

membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto

rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti

volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale,

mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo

posta, fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in

prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto

e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei

medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza

semplice dei presenti.

3. L'assemblea regionale:

a) elegge il presidente regionale fra i soci attivi della

regione;

b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale

fra i propri componenti;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del

comitato regionale, in coerenza con le strategie indicate

dall'assemblea nazionale;

d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il

conto consuntivo e la relazione annuale, predisposti dal consiglio

direttivo regionale.

Art. 30.

Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale e' costituito dal presidente

regionale e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6

elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e

6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle

componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Il consiglio direttivo regionale:

a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente

regionale, il vice presidente regionale;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e

indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato

regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale;

c) predispone un proprio bilancio di previsione e le relative

variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla

attivita' svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

regionale;

d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici;

e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno

successivo, la relazione sull'attivita' svolta dai comitati

provinciali e locali;

f) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'associazione in

ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali

ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale.

3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due

consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma

1.

4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu' uno

dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la

maggioranza semplice dei presenti.

5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno

una volta ogni due mesi.

6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in

carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di

una volta consecutivamente.

Art. 31.

Presidente regionale

1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i

soci attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente

dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in

carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta

consecutivamente.

2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonche'

l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorita' regionali.

In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente

ne assume le funzioni.

Art. 32.

Direttore regionale

1. Il direttore regionale e' scelto tra i dirigenti previsti

nell'ambito della dotazione organica.

2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal

direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale.

3. A tal fine, cosi' come stabilito dall'articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terra' conto

delle attitudini e delle capacita' professionali in relazione alla

natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di

organizzazione delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i

provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano

espressamente riservate all'organo di indirizzo politico.

5. Dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi

risultati essi rispondono al direttore generale.

6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo

massimo di cinque anni, con facolta' di rinnovo.

SEZIONE IV

Centri di mobilitazione

Art. 33.

Sedi e competenze

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo

militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere

volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze

armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal

presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione

territoriale dell'Esercito.

2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente

nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:

a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484,

modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche

intervenute;

b) i comandanti di centro di mobilitazione;

c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro

di mobilitazione.

3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza

diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative

funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a

comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a),

del presente articolo dura quattro anni ed e' rinnovabile per una

sola volta consecutivamente.

SEZIONE V

Comitato provinciale

Art. 34.

C o m p i t i

1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e

del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le

attivita' della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia,

coordina e controlla le attivita' dei comitati locali nel loro

territorio di competenza, ove esistenti.

2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo

provinciale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.

Art. 35.

Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:

a) l'assemblea provinciale;

b) il consiglio direttivo provinciale;

c) il presidente provinciale.

Art. 36.

Assemblea provinciale

1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei

comitati locali della Provincia, secondo i criteri di

proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un

membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto

rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti

volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via

straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale,

ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e'

convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi

almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi

equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione

con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda

convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.

L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei

presenti.

3. L'assemblea provinciale:

a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;

b) elegge i sei membri elettivi dei consiglio direttivo

provinciale fra i propri componenti;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del

comitato provinciale dell'Associazione;

d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il

conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta

predisposti dal consiglio direttivo provinciale.

Art. 37.

Consiglio direttivo provinciale

1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:

a) il presidente provinciale;

b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri

componenti;

c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che

operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.

2. Il consiglio direttivo provinciale:

a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente

provinciale, il vice presidente provinciale;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e

indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato

provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo

nazionale e dal consiglio direttivo regionale;

c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative

variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita'

svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;

d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo

scioglimento dei comitati locali;

e) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in

ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con riguardo

anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche

dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali

ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato

regionale.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri

possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta

consecutivamente.

Art. 38.

Presidente provinciale

1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel

proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea

provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica

quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta

consecutivamente.

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo

provinciale e cura i rapporti con le autorita' provinciali. In caso

di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne

assume le funzioni.

SEZIONE VI

Comitato locale

Art. 39.

Definizione

1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del

presente statuto in materia associativa, operano con autonomia

organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei

comitati provinciali, al cui controllo di legittimita' e di

rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.

2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale

che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.

3. L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio

direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.

Art. 40.

Organi del comitato locale

1) Sono organi del comitato locale:

a) l'assemblea locale;

b) il consiglio direttivo locale;

c) il presidente del comitato locale.

Art. 41.

Assemblea locale

1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti

nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una

volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual

volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi

ne faccia richiesta.

2. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale

mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo

posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita

in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci

attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei

presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza

semplice dei presenti.

3. L'assemblea locale:

a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;

b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del

comitato locale;

d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;

e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il

conto consuntivo e la relazione annuale sulla attivita' svolta,

predisposti dal consiglio direttivo.

Art. 42.

Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo e' composto da:

a) il presidente locale;

b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i

propri componenti;

c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa

italiana. Ove presenti piu' vertici locali della medesima componente,

il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo

dovra' essere eletto tra di loro.

2. Il consiglio direttivo locale:

a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente

locale, il vice presidente;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e

indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato locale,

in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;

c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative

variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita'

svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;

d) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in

ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed

alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone

al comitato provinciale.

3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I

membri non possono essere confermati piu' di una volta

consecutivamente.

Art. 43.

Presidente del comitato locale

1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale

nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente

dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti

con le autorita' locali. In caso di assenza od impedimento del

presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 44.

Requisiti

1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio

direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale,

previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero

minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche

e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento

delle attivita'.

2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono

iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato.

Capo III

Patrimonio e amministrazione

Art. 45.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed

indivisibile ed e' destinato all'assolvimento degli scopi

istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono

vincolate alle destinazioni ivi previste.

2. Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello

Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;

b) le quote dei soci;

c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

d) donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere;

e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;

f) i proventi delle attivita' espletate;

g) i redditi patrimoniali;

h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli

aiuti di altre istituzioni estere;

i) i proventi derivanti da attivita' di sponsorizzazione con

aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di

organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna

rossa.

Art. 46.

Ordinamento contabile e finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il

31 dicembre di ogni anno.

2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana

e' regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente

l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla

legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente statuto e' adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo

regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devono

uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili

specifici della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto

del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei

fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate.

5. La Croce rossa italiana e' inserita nella tabella A allegata

alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed

integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento

della Croce rossa italiana dalla tabella A alla tabella B con le

moda-lita' previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la

normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modifiche ed integrazioni.

6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per

garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici.

Art. 47.

Rappresentanza e difesa in giudizio

1. La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa

degli interessi rappresentati e puo' altresi' costituirsi parte

civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a

tali interessi.

2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della

consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 48.

Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi

dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a

revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche

della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari

delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente

statuto.

2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti

principi:

a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che

consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti

responsabilita';

b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i

principi di cui all'articolo 46 del presente statuto;

c) gestione delle attivita' coordinate con la programmazione

della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di

intesa per settori di attivita' appositamente stipulati con i

rispettivi comitati.

3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente

statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi

regolamenti:

a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto

della normativa comunitaria;

b) le modalita' e i criteri per la stipula di convenzioni,

contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui

all'articolo 3 del presente statuto;

c) con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate:

l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarita' dei

medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le

collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilita' di

ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di

acquisire professionalita' non presenti nell'organico

dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze

imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia

percentuale annualmente determinata;

d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di

valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per

le relazioni con il pubblico in conformita' a quanto stabilito

dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) le modalita' di conferimento delle borse di studio;

g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente

statuto.

4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3

lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto

di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero

della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

pubblica.

Art. 49.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal

Ministero della salute.

2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al

Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,

nonche' al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative

variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei

revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine

dell'anno di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli

obiettivi raggiunti.

Art. 50.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in

carica alla data di approvazione del presente statuto restano in

carica sino alla costituzione dei nuovi organi.

2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i

comitati provinciali insediati in citta' capoluogo di provincia in

cui non coesiste un comitato locale, assumono altresi' lo status di

comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in

comitati locali di partecipare all'elezione dei delegati

all'assemblea provinciale e regionale.

3. In sede di prima applicazione del presente statuto il

commissario straordinario nomina su designazione dell'ispettore

nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a

livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i

requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

Art. 51.

Commissariamento

1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che

assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il commissario straordinario puo' rimanere in carica per non

piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli

organi statutari.