ELETTROSMOG,
NO GRAZIE - Cosa occorre conoscere, come ci si può
difendere
Opuscolo di informazione a cura del
ForumAmbientalista (giugno 2000)
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INTRODUZIONE
- IL PRINCIPIO DI CAUTELA
Il principio di cautela afferma "occorre
usare con prudenza e cautela quelle tecnologie
che non risultano completamente e sicuramente
innocue, superando il criterio corrente secondo
il quale va ammesso l'utilizzo di processi e
prodotti finché non sia dimostrata la loro
nocività."Infatti, agire solo su prova certa,
cioè su verifica del danno subito, vuol dire, di
fatto, consentire una sperimentazione su cavie
umane.
Non è vero,
inoltre, che non esistano prove della
correlazione tra esposizione a campi
elettromagnetici e insorgenza di patologie, di
cui alcune molto gravi, come la leucemia
infantile. Gli istituti scientifici del Ministero
della Sanità, lIstituto Superiore di
Sanità e lIstituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, affermano,
infatti come lindagine scientifica e la
ricerca epidemiologica, sebbene non conclusive,
mostrino unevidenza di aumento di
determinate patologie in relazione al livello di
esposizione. Essi così concludono: "gli
studi epidemiologici suggeriscono
unassociazione fra esposizione a campi
magnetici a 50 Hz (gli elettrodotti) e la
leucemia infantile."
Anche per le
cosiddette radiofrequenze (ripetitori per
telefonia cellulare, impianti di trasmissione
radiotelevisivi, radar), pur essendo tecnologie
nuove e, quindi, la ricerca scientifica più
recente, viene affermata la necessità di
adottare il principio di cautela. Scrive,
infatti, lIstituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro:
"indicazioni provenienti
dallepidemiologia e dalla sperimentazione,
tra cui quella di grande rilievo dovuta al
recente studio australiano, spingono ad assumere
valori di guida più cautelativi rispetto ai
valori limite vigenti per gli effetti acuti.
Conforta in questa direzione il fatto che, per
lesposizione alle radiofrequenze, è
tecnologicamente ed economicamente possibile
raggiungere una riduzione degli attuali tetti
massimi di esposizione, soprattutto nelle aree
residenziali e destinate allinfanzia o alle
strutture sanitarie."
Secondo noi,
quindi, una legislazione moderna di tutela
ambientale e della salute, di prevenzione del
rischio, rovescia il dovere della prova. Secondo
noi, quindi, la legislazione deve essere rivolta
ad impedire o limitare lesposizione delle
persone finché non sia dimostrata
linnocuità degli elettrodotti o delle
antenne.
- I DATI DEL PROBLEMA
Le principali fonti di inquinamento risultano
essere le tecnologie usate per il trasporto e la
distribuzione dellenergia elettrica
(elettrodotti), per le radio telecomunicazioni
(emittenti radio TV, ripetitori per
telefonia cellulare, radar), per le applicazioni
in campo industriale e nei servizi, nonché,
infine, per le apparecchiature elettrodomestiche.
E chiaro come lo sviluppo tecnologico abbia
fatto crescere notevolmente il livello
dellinquinamento elettromagnetico e che, a
tale eccezionale aumento di livelli di
inquinamento non abbia fatto riscontro un
corrispondente diffondersi di normative di
protezione della salute.
Gli effetti nocivi degli elettrodotti sono da
tempo presi in esame anche dalla legislazione
italiana con il DPCM del 23.4.1992 ma solo per
gli effetti acuti. Il limite di esposizione
esistente, infatti, è di 100 micro tesla, mentre
lIstituto Superiore di Sanità e
lIstituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro, propongono un limite di
cautela, per la protezione dai possibili effetti
a lungo termine dellesposizione, di 0,2
micro tesla, 500 volte inferiore al limite
attuale.
Rifondazione
Comunista si batte affinché venga approvata
subito una norma di legge che introduca per gli
elettrodotti il limite di esposizione al campo
magnetico di 0,2 micro tesla e che si attui un
piano di risanamento per tutte le tratte che
fanno superare quel limite rispetto ad
abitazioni, scuole, ospedali, luoghi di lavoro,
ovunque la popolazione risiede per oltre 4 ore al
giorno.
La preoccupazione è molto aumentata anche per
quanto riguarda i possibili rischi per
lesposizione prolungata a campi
elettromagnetici prodotti dalle cosiddette radio
frequenze (ripetitori per telefonia ecc.).
Rispetto a queste tecnologie, si è introdotto
recentemente, nel novembre del 1998, un decreto
interministeriale che ha fissato limiti di
protezione anche per i possibili effetti a lungo
termine e obiettivi di qualità per minimizzare
lesposizione.
Questo decreto è ancora insufficiente e
inadeguato in quanto non comprende tutte le
sorgenti fisse che producono campi
elettromagnetici in alta frequenza (esclude, per
esempio, i radar militari), fissa un limite di
cautela ancora troppo elevato (6 volt metro,
mentre lISPESL proponeva un valore di 3
volt metro), non fissa con precisione gli
obiettivi di qualità da raggiungere per
minimizzzare lesposizione della
popolazione. Per questi motivi, Rifondazione
Comunista chiede una modifica di questo decreto
affinché venga migliorato. Ciò nonostante,
questo decreto è molto importante perché per la
prima volta introduce il principio di cautela
nella nostra legge e da precisi compiti e
responsabilità ai Comuni e alle Regioni. Noi
riteniamo che questo decreto non venga applicato
correttamente e che sia fondamentale conoscerlo
per farlo rispettare in tutte le sue parti, in
particolare quelle che introducono il concetto di
minimizzazione dellesposizione.
IL DECRETO INTERMINISTERIALE
N. 381 DEL 1998
A CHI E A COSA SI APPLICA
- Il decreto
interministeriale n. 381 del 1998
("Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana") ha
introdotto norme di tutela per la salute della
popolazione dai campi elettromagnetici prodotti
da radiofrequenze (ripetitori per telefonia
cellulare, impianti di trasmissione radio
-tv, impianti di comunicazioni satellitari,
impianti fissi per radioamatori).
Il decreto, però, non interviene su tutte le
radiofequenze: rimangono fuori alcune tipologie
di impianti: radar, varchi elettromagnetici.
Il PRC chiede che, anche questi impianti vengano
ricompresi nelle norme di regolamentazione.
- Sono esclusi dal
campo di applicazione del decreto i lavoratori
esposti per motivi professionali (quelli che
operano nel settore della costruzione, esercizio
e manutenzione degli impianti).
Va sottolineato come tutti gli altri
lavoratori, non professionalmente esposti, sono
inclusi nel campo di applicazione della legge
(per loro valgono i limiti di esposizione, i
valori di cautela e gli obiettivi di qualità
stabiliti dal decreto).
LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI
CAUTELA, OBIETTIVI DI QUALITA
- Il decreto
stabilisce, innanzitutto, limiti di esposizione.
Si tratta di limiti sanitari, ovvero limiti da
non superare in qualsiasi forma di esposizione.
Il valore che fissa il decreto (e che riguarda
tutta la popolazione, compresi i lavoratori non
professionalmente) è stabilito in 20 V/m;
- Le misure di cautela
introducono un concetto nuovo: nel decreto
vengono stabiliti interventi più cautelativi per
tutelare da possibili effetti a lungo termine
ovunque la popolazione risiede per oltre 4 ore al
giorno (case, scuole, ospedali, luoghi di lavoro,
ecc.).
Il comma 2 dellarticolo 4 del decreto fissa
tale limite in 6 V/m.
Tale misura di cautela è un vero e proprio
limite prescrittivo, ovvero non deve essere
superato. Il valore di 6 V/m, inoltre, è un
limite di immissione, ovvero deve tenere conto di
tutti gli impianti che insistono nella medesima
zona.Questo
limite di 6 V/m è ancora troppo alto.
LISPESL, che è un Istituto scientifico del
Ministero della Sanità, per esempio, aveva
proposto un limite di 3 V/m. Rifondazione
Comunista chiede che il limite di cautela di 6
volt metro sia ulteriormente ridotto secondo
quanto suggerisce la più recente e avveduta
ricerca epidemiologica sui rischi derivanti
dallesposizione ai campi elettromagnetici
generati da questi impianti.
- Obiettivi di
qualità
Tale concetto è fondamentale. Esso può essere
definito come linsieme delle misure assunte
al fine di "minimizzare"
lesposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici. Questo principio è fissato al
comma 1 dellarticolo 4 del decreto dove si
afferma che "la progettazione e la
realizzazione degli impianti deve avvenire in
modo da produrre i valori di campo
elettromagnetico più bassi possibile". Tale
definizione, come riconosciuto dallo stesso
Ministero dellAmbiente, "può
comportare lintroduzione di misure che
portano a ridurre lesposizione della
popolazione anche se sono rispettati i limiti di
esposizione e le misure di cautela.Applicando il principio
di "minimizzazione" è possibile per le
amministrazioni locali assumere atti
amministrativi che regolano linstallazione
degli impianti, in particolare quelli per
telefonia cellulare (stazioni radio base) in modo
più cautelativo di quanto previsto dal decreto.
I COMPITI DELLE REGIONI
- Il decreto prevede
(comma 3 dellarticolo 4) che le Regioni
disciplinano linstallazione di impianti di
radiocomunicazione al fine di garantire il
rispetto dei limiti previsti dal decreto, il
raggiungimento di eventuali obiettivi di
qualità, le attività di controllo e vigilanza.
Inoltre (articolo 5, comma 1), le Regioni
definiscono le modalità e tempi di risanamento
laddove sono violati i limiti (compresi gli
obiettivi di qualità).
- Le procedure di
autorizzazione sono molto importanti. E
possibile, infatti stabilire:
- Norme di
autorizzazione urbanistica secondo la procedura
della concessione edilizia;
- Competenze di
controllo e vigilanza anche alle strutture
sanitarie (ASL ISPESL);
- Responsabilità per i
comuni di approvare regolamenti che prevedano
lindividuazione, allinterno degli
strumenti urbanistici, dei siti idonei alle
installazioni secondo il principio della
minimizzazione dellesposizione;
- Creare un catasto
degli impianti (mappa degli impianti già
installati e programmazione delle nuove
autorizzazioni);
- Dare tempi certi (per
es. 1 anno) per il risanamento che è a carico
dei gestori.
Il decreto non prevede sanzioni per chi non
rispetta le disposizioni (limiti e risanamenti).
Ciò è un fatto grave che Rifondazione Comunista
chiede di modificare introducendo sia sanzioni
economiche che amministrative (il divieto di
nuove autorizzazioni) che, infine, in caso di
violazione dei limiti massimi di emissione
previsti, penali.
LE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI
Occorre una gestione non
burocratica del decreto n. 381 del 1998. Il punto
fondamentale è il seguente: chi decide le installazioni
: le ditte o la Pubblica Amministrazione?
Va sconfitta la linea che
dice: le installazioni si fanno dovunque e
lAmministrazione si limita a controllare che non
siano superati i limiti di esposizione e le misure di
cautela previste dal decreto.
Applicando il principio
di "minimizzazione" che è contenuto nel
decreto, è possibile affermare che è
lAmministrazione pubblica che indica i siti idonei
oppure condiziona lautorizzazione al rispetto di
ulteriori vincoli (distanze, misure tecnologiche, criteri
di autorizzazione, ecc.).
Su questa base, sono state
approvate numerose e importanti delibere da parte degli
enti locali. A Roma, per esempio, è stato già deciso
come gli impianti di radiotrasmissione (trasmettitori
radio tv, stazioni radio base per telefonia
cellulare) debbano stare a una distanza di almeno 50
metri da luoghi definiti sensibili (scuole, asili, case
di cura). Una nuova delibera che introduce ulteriori
vincoli (quale per esempio il pare obbligatorio anche
degli inquilini, nel caso di stazione radio base da
installare sui palazzi) è attualmente in fase di
approvazione.
A Venezia, il Consiglio
comunale, con mozione del 21 novembre 1999, ha indicato
un obiettivo di qualità per le radiofrequenze di 0,5
V/m. Ciò significa che "al momento della
installazione deve essere verificato se lo stesso
servizio per i quali gli impianti sono previsti, può
essere realizzato attraverso limpiego di impianti o
dispositivi che realizzano condizioni di minore
esposizione". La conseguenza che, in una delibera di
gennaio 2000, il Comune di Venezia ha assunto, è la
seguente: "sia rispettato il principio di
giustificazione e sia accertato, anche la collaborazione
dellIstituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del lavoro, che limpianto erigendo
costituisca la soluzione che realizza la situazione di
minore esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici."
Va garantito, inoltre,
il diritto allinformazione della popolazione. Ciò
significa che la cittadinanza che abita vicino agli
impianti deve essere informata sui livelli di campo
elettromagnetico prodotti rispetto alle abitazioni e agli
altri luoghi dove si risiede per almeno 4 ore al giorno.
Inoltre, devono essere rese pubbliche le richieste di
installazioni avanzate dalle imprese in modo tale che sia
possibile discutere preventivamente degli eventuali siti
alternativi che è possibile proporre.
COSA VERIFICARE E COME DIFENDERSI
- La prima cosa da
fare è verificare che vi siano tutte le
autorizzazioni necessarie.
Dopo, lapprovazione del decreto n. 381
del 1998, nessun impianto di radiotrasmissione
(ripetitore per telefonia cellulare, impianto di
trasmissione radio tv o altro) può essere
installato senza che vi sia una autorizzazione
edilizia e un nulla osta sanitario che attesti il
rispetto dei limiti previsti dal decreto 381,
nonché delle eventuali ulteriori norme (gli
obiettivi di qualità) decise in sede regionale o
comunale.
Attenzione ! Il ripetitore per telefonia
cellulare sul tetto di un immobile è possibile
solo se tutti i condomini sono daccordo.
Questo è stato stabilito da diverse sentenze. Valga
per tutte quella del 9 marzo 1999 del Tribunale
civile di Monza nella causa intentata da due
condomini che chiedevano fosse dichiarata nulla
la delibera, approvata a maggioranza, con cui, in
data 30.3.98, era stata decisa a maggioranza la
locazione alla "Ericsson" del tetto
delledificio per linstallazione di
una stazione radio base con un contratto
rinnovabile di 9 anni. Il giudice, infatti, ha
dichiarato illegittima la delibera impugnata.
Una installazione ancorata al suolo (per
esempio un traliccio su cui sono montati
ripetitori per telefonia cellulare) determina una
trasformazione del territorio e, quindi,
necessita della procedura urbanistica della
concessione edilizia. Questo è quanto ha
stabilito il Consiglio di Stato Sezione V,
con decisione del 6 aprile 1998, n. 415 in cui si
legge: " Ai sensi dellarticolo 1 della
legge 26 gennaio 1977, n. 10, è soggetta al
rilascio della concessione edilizia ogni
attività che comporti la trasformazione del
territorio attraverso lesecuzione di opere
comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed
edilizi ove il mutamento e lalterazione
abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico
o anche solo funzionale, per cui necessita di
concessione edilizia la realizzazione di
unantenna saldamente ancorata al suolo e
visibile dai luoghi circostanti."
- Chiedete, appena
è a vostra conoscenza che si vuole installare un
ripetitore sul vostro palazzo o nelle immediate
vicinanze, lapplicazione di quanto previsto
dalle linee guida applicative del decreto 381 del
1998, pubblicate dal Ministero
dellAmbiente.
Queste dicono:
"La valutazione preventiva, anche ai fini
della mitigazione dellimpatto
paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni
preliminari da parte dellautorità
competente:
leffettuazione
di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni
simulate o il confronto con situazioni
preesistenti;
la valutazione,
dintesa con le Autorità Sanitarie
(Dipartimenti di Prevenzione ASL) e i loro
organi di consulenza tecnica (ISPESL) in
relazione allesistenza di ricettori
particolarmente sensibili;
lindividuazione
di soluzioni alternative di localizzazione.
Al fine della valutazione
dovrebbero essere richiesti al gestore i dati sulle
caratteristiche tecniche dellimpianto. Possono
inoltre essere considerate previsioni o richieste di
altre installazioni nellambito della medesima area
urbana o del medesimo territorio al fine di una
valutazione integrata degli impatti complessivi.
Tale informazione può
consentire anche listituzione di un catasto
regionale delle sorgenti.
E particolarmente
importante il riferimento a controindicazioni per
ricettori particolarmente sensibili. Occorre verificare
se nel palazzo, o in quelli limitrofi, vi siano portatori
di stimolatori cardiaci (pace maker) ovvero persone con
patologie non compatibili con la vicinanza ad
installazioni che producono campi elettromagnetici (occorre
predisporre una adeguata documentazione sanitaria da
sottoporre alle autorità competenti).
Attenzione ! Ricordate
che chiedere che venga effettuata la misurazione dei
campi elettromagnetici in casa è un nostro diritto,
qualora si sospetti un superamento dei limiti previsti o
linsorgenza di qualche disturbo.
Per gli impianti radio
base della telefonia cellulare, la tecnologia offre
alcune alternative rispetto ai ripetitori da piazzare sui
terrazzi, come avviene oggi. Per esempio :
- le microstazioni o
microcelle: piccole stazioni radio base a
bassissima potenza e con emissioni di onde
elettromagnetiche unidirezionali, che possono
coprire tutto il territorio cittadino senza alcun
disagio per gli utenti e determinando una
minimizzazione dellesposizione della
popolazione a non più di 0,5 V/m (invece che 6,
come prevede il decreto);
- posizionare tralicci
molto alti e lontano dal centro abitato;
- accorpare più
antenne (di vari gestori della telefonia) su
pochi tralicci fuori la città;
- posizionare su ogni
ripetitore, adeguando quelle già installate, uno
strumento tecnico, una sorta di "scatola
nera", che abbia la funzione di lettore
delle variazioni dei campi elettromagnetici
emessi e che sia in grado di disattivare la
stessa antenna, qualora il valore soglia venga
superato;
- "roaming"
(rotazione) degli impianti di emissione per
limitare le nuove installazioni, disponendo che
più gestori possano servirsi dei medesimi
impianti.
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e-mail del 9 giugno 2000 INTRODUZIONE
- IL
PRINCIPIO DI CAUTELA
- I
DATI DEL PROBLEMA
IL DECRETO
INTERMINISTERIALE N.381 DEL 1999
COSA
VERIFICARE E COME DIFENDERSI
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