LA DIRIGENZA SANITARIA NELL'EVOLUZIONE DELLA SANITA' ITALIANA
A.Riccio
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Regione Campania -AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "G.Rummo"-Benevento
Direzione Sanitaria
L' Ordinamento Sanitario Italiano si
e' strutturato su tre modelli diversi corrispondenti a tre periodi
diversi.
In questa evoluzione riconosciamo:
Prima fase: che va dall ' Unita d'Italia al 1958;
Seconda fase: che va dal 1958 alla Legge di Riforma Sanitaria 833 del 23/12/78;
Terza fase:
che va dalla L. 833/78 al D.Lgs 502/92
Rimane un'ultima fase relativa al particolare
momento attuale di trasformazione dello Stato democratico, a cui
pure corrispondono trasformazioni in itinere non ancora avvenute.
Prima fase
In questa fase l ' organizzazione sanitaria è concepita come branca dell ' ordinamento di polizia:
« La sicurezza interna dello
Stato forma l'oggetto della polizia generale un ramo considerevole
del quale è quella scienza che, dietro certi principi,
ha cura della salute degli uomini viventi in società »
Vengono istituiti:
Consiglio superiore di sanità
Condotte mediche (1888)
Medico provinciale
Laboratorio di igiene e profilassi
Istituto superiore di sanità (1934)
Alto commissariato per l'igiene e sanità
pubblica (1945)
Primo Testo Unico delle Leggi Sanitarie (1907)
Secondo
Testo Unico delle Leggi Sanitarie (1934)
Seconda fase
In questa fase l'Ordinamento Sanitario
è concepito come branca autonoma dell'organizzazione, con
due livelli:
ex artt. 117 e 118 della Costituzione:
» Trasferimento alle Regioni delle
competenze in materia sanitaria (DPR 4/72) ed ospedaliera (L.
386/74), nonchè le funzioni degli Enti assistenziali e
mutualistici (DPR 386/74)
» Legge di Riforma Sanitaria (23/12/1978
n. 833)
Rappresentano gli atti preliminari
di passaggio alla fase successiva.
Terza fase
La legge di Riforma sanitaria unifica
a livello periferico le funzioni sanitarie con le altre competenze
compendiando nel Sindaco il ruolo di autorià sanitaria
e riconoscendo le autonomie locali, promuove un ampio decentramentro
di competenze, che dimostrerà, dopo alcuni anni, un totale
fallimento determinato dall' elevato costo dell' apparato e dal
malcostume degli Amministratori preposti.
COMPETENZE DELLO STATO (L. 833/78):
Determina gli obiettivi della programmazione sanitaria nell' ambito della programmazione economica (art. 3) e conserva una serie di competenze (art. 6):
Nonchè la determinazione di
standard a livello nazionale
mentre a livello periferico il decentramento
corrisponderà a diverse competenze delle Regioni, delle
Provincie, dei Comuni e alla formazione della U.S.L.
REGIONI:
Concorrono con lo stato a determinare
gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale (art.
3)
Esercitano la funzione legislativa
(Costituzione art. 117)
Esercitano le funzioni amministrative
(art. 7 - 11)
PROVINCIE (art. 12):
PIEMONTE (L.R. 22/6/1980 n. 60)
- Igiene Pubblica
- Medicina Legale
- Veterinario
- Assistenza sanitaria di base
- Assistenza sanitaria integrativa di base
- Assistenza farmaceutica
- Farmaceutico
- Veterinario
- Tutela sociale
- Riabilitazione
- Medicina del lavoro
- Socio-assistenziale
VALLE D'AOSTA (L.R. 21/4/1981, n. 21)
- Igiene pubblica e ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Medicina Legale
- Igiene ed assistenza veterinaria
- Assistenza sanitaria di base
- Assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell'assistenza di base
- Socio-assistenziale
LIGURIA (L.R. 5/12/1979, n. 45)
- Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale
- Veterinario
- Materno-infantile e dell'eta' evolutiva
- Medico di base, specialistico e farmaceutico
- Salute mentale
- Tutela della salute degli anziani e degli handicappati
- Ospedaliero
LOMBARDIA (L.R. 11/4/1980, n. 39)
- Igiene pubblica e ambientale, e tutela della salute nei luoghi di lavoro
- Assistenza sanitaria di base
- Assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera
- Medicina Veterinaria
- Assistenza sociale
VENETO (L.R. 7/3/1980, n. 13, modificata con L.R. 3/8/1982, n. 24)
- Igiene pubblica e prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; medicina legale; igiene degli alimenti
- Promozione e tutela della salute nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva
- Tutela sociale nell'ambito materno-infantile e dell'età evolutiva
- Promozione e tutela della salute nell'età adulta e dell'anziano
- Tutela sociale dell'età adulta e dell'anziano
- Veterinario
- Farmaceutico
TRENTO (L.P. 6/12/1980, n. 33)
- Igiene e sanità pubblica
- Veterinario
- Assistenza sociale
- Assistenza sanitaria di base
- Assistenza ospedaliera e specialistica
BOLZANO (L.P. 2/1/1981, n. 1)
- Igiene e sanità pubblica, compresa l'igiene ambientale, l'igiene, la medicina e sicurezza del lavoro
- Veterinario
- Assistenza medica e infermieristica di base
- Assistenza specialistica
- Assistenza ospedaliera
FRUILI-VENEZIA GIULIA (L.R. 23/6/1980, n. 15)
- Igiene
- Sicurezza, igiene e medicina del lavoro
- Assistenza sanitaria, specialistica e ospedaliera
- Attività farmaceutiche
- Sanità pubblica veterinaria
- Assistenza e tutela sociale
- Trattamento delle tossicodipendenze
e alcoolismo
EMILIA-ROMAGNA (L.R. 3/1/1980, n. 1)
- Igiene Pubblica
- Medicina preventiva e igiene del lavoro
- Procreazione libera e responsabile, tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e dell'età evolutiva, ed assistenza alla famiglia
- Igiene mentale ed assistenza psichiatrica
- Coordinamento della attvità medica di base e dell'attività specialistica ambulatoriale
- Assistenza ospedaliera
- Veterinario
- Farmaceutico
TOSCANA (L.R. 24/5/1980, n. 71)
- Igiene pubblica e del territorio
- Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Attività sanitarie distrettuali
- Attività specialistiche
- Diagnostica analitica e strumentale
- Multizonale di prevenzione
- Farmaceutico
- Veterinario
- Assistenza sociale
UMBRIA (L.R. 19/12/79, n. 65)
- Formazione del personale ed educazione sanitaria della popolazione
- Igiene e prevenzione ambientale e del lavoro
- Assistenza sanitaria e farmaceutica
- Sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti
- Medicina Legale
MARCHE (L.R. 24/4/1980, n. 24)
- Igiene e sanità pubblica dell'ambiente e della alimentazione; prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; educazione sanitaria della popolazione e formazione degli operatori sanitari
- Medicina di base, tutela sanitaria della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva
- Assistenza sanitaria comprendente, fra l'altro quella specialista, ospedaliera ed extraospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale
- Veterinario
- Assistenza e vigilanza farmaceutica
ABRUZZO (L.R. 15/2/1980, n. 10)
- Prevenzione e igiene ambientale
- Diagnosi e cura
- Farmaceutico
- Veterinario
- Tutela sociale
- Riabilitazione
- Medicina del Lavoro
MOLISE (L.R. 15/5/1980 N. 15)
- Tutela sanitaria materno - infantile e dell'età evolutiva
- Medicina di base
- Medicina ospedaliera, specialistica e relativi presidi multizonali
- Igiene pubblica; medicina fiscale; legale e del lavoro; ecologia e relativi presidi multizonali
- Veterinario
- Tutela sociale materno - infantile e dell'età evolutiva
- Tutela sociale dell'età adulta
e dell'anziano
LAZIO (L.r. 6/12/1979, n. 93)
- Igiene pubblica, dell'ambiente e dell'alimentazione, e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Materno - infantile e dell'età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile
- Assistenza sanitaria comprendente la medicina di base, specialistica e farmaceutica, ospedaliera ed extra ospedaliera, ivi compresi i servizi per la salute mentale
- Veterinario
CAMPANIA (L.R. 9/6/1980, N. 57)
- Ecologia, igiene e profilassi
- Medicina preventiva e sociale
- Veterinario
- Assistenza e riabilitazione (disaggregabile in tre eventuali servizi autonomi:
- medicina di base, generica e specialistica, psichiatrica, ambulatoriale e domiciliare; anziani
- assistenza ospedaliera e "hospital day"
- riabilitazione, termalismo e invalidi civili)
- Farmaceutico
PUGLIA (L.R. 26/5/1980, n. 61)
- Igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione, prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro
- Materno - infantile e dell'età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile
- Gestione dei presidi sanitari di igiene e assistenza veterinaria
- Farmaceutico
BASILICATA (L.R. 3/1/1980, n. 1)
- Igiene ambientale, dell'alimentazione, e tutela della salute nei luoghi di lavoro e delle attività sportive
- Assistenza veterinaria
- Assistenza sanitaria
- Assistenza farmaceutica
- Assistenza ospedaliera
CALABRIA (L.R. 2/6/1980, n. 18)
- Igiene ed ecologia
- Medicina diagnostica e terapeutica
- Veterinario
- Farmaceutico
- Servizio sociale
SICILIA (L.R. 6/1/1981 n. 6)
- Igiene pubblica e del territorio, di epidemiologia e di prevenzione
- Tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva
- Medicina del lavoro
- Medicina legale
- Assistenza sanitaria di base e di secondo livello
- Medicina ospedaliera
- Veterinario
- Farmaceutico
SARDEGNA (L.R. 16/3/1981, n. 13)
- Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro, medicina legale
- Materno - infantile ed età evolutiva, tutela della salute degli anziani e degli handicappati
- Medicina di base, specialistica ed igiene mentale
- Assistenza ospedaliera
- Veteriario, per la tutela della sanità animale e igiene dell'allevamento e per la tutela dell'igiene e della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale
- Assistenza farmaceutica
COMUNI
(artt. 10-13-14-15):
Sono titolari di tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Esercitano tali funzioni in forma singola
o associata nella USL, che è il complesso dei presidi,
degli uffici e dei servizi dei comuni che nel proprio ambito territoriale
assolvono ai compiti del S.S.N.
U.S.L. (artt. 10-14-15-19-21):
Strumento di base per la gestione della politica sanitaria sul territorio.
Insieme dei servizi, delle strutture, degli uffici, dei comuni - singoli o associati - o delle comunità montane
Ambito Territoriale: 50.000 - 200.000
Abitanti caratteristiche orografiche territoriali
che hanno il compito di programmare,
indirizzare, coordinare, verificare il funzionamento della USL.
Alle USL compete realizzare l'assistenza
sanitaria in DISTRETTI SANITARI DI BASE che sono le strutture
tecnico-funzionali per l'erogazione di servizi di primo livello
e di pronto intervento (art. 10, c.3), con integrazione
dei servizi ospedalieri del territorio della USL.
MEDICINA DI BASE
MEDICINA SPECIALISTICA
FARMACEUTICA
SALUTE MENTALE
ASS. OSPEDALIERA
OSPEDALI: GENERALI DI ZONA
MULTIZONALI (art. 18) i presidi e i servizi che per caratteristiche tenciche svolgono attività rivolta a territori che comprendono piu' di una USL.
Nella maggior parte dei casi coincidono
con gli ospedali provinciali della legge Mariotti.
Periodo Antecedente al 1968:
L'ospedale è una istituzione di assistenza e beneficienza (Opera Pia) (R.D. 1631/30/9/1938).
Nati per iniziativa spontanea, pubblica
o privata, o per iniziativa di enti locali o di istituti previdenziali
e assistenziali, allo stato competeva solo la loro costituzione
in persona giuridica pubblica, la loro disciplina e il loro controllo.
Periodo della Riforma Ospedaliera, dal 1968/69 al 1980:
L'ospedale diventa ente pubblico con piene autonomia gestionale e funzionale (L. 132/12.2.1968 di Riforma Ospedaliera)
Nasce dalla necessità di un
sistema ospedaliero coordinato da un ordinamento pubblico in cui
lo stato sia protagonista della promozione della salute. L'ordinamento
interno dei servizi ospedalieri è regolamentato dal DPR.
128/27.3.1969.
La legge 132 ha, pero', modificato solo in parte i compiti e la struttura degli ospedali, per cui per diversi anni rimane evidente la dicotomia tra l'assistenza, prestata dagli ospedali e l'assistenza prestata dagli enti mutualistici, rimanendo ciascuni di essi dotato di autonomia giuridica.
Dal 1974 la gestione degli ospedali
viene affidata alla responsabilità delle regioni (D.L.
264/8.7.74 convertito nella L. 386/7.8.74) preludio della
L. 833 di riforma sanitaria
Periodo del S.S.N. dal 1980
al 1992
OSPEDALI: GENERALI DI ZONA
MULTIZONALI
(art. 18) i presidi e i servizi che per caratteristiche
tecniche svolgono attività rivolta a territori che comprendono
piu' di una USL.
QUALI LE COMPETENZE DELLE USL:
- EDUCAZIONE SANITARIA
- IGIENE DELL'AMBIENTE
- PREVENZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DELLE MALATTIE FISICHE E PSICHICHE
- PROTEZIONE SANITARIA MATERNO-INFANTILE, ASSISTENZA PEDIATRICA E TUTELA DEL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE
- IGIENE E MEDICINA SCOLASTICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
- IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO, NONCHE' PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
- MEDICINA DELLO SPORT
- ASSISTENZA MEDICO-GENERICA E INFERMIERISTICA DOMICILIARE E AMBULATORIALE
- ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA E INFERMIERISTICA, AMBULATORIALE E DOMICIALIARE PER LE MALATTIE FISICHE E PSICHICHE
- ASSISTENZA OSPEDALIERA PER LE MALATTIE FISICHE E PSICHICHE
- RIABILITAZIONE
- ASSISTENZA FARMACEUTICA E VIGILANZA SULLE FARMACIE
- IGIENE DELLA PRODUZIONE, LAVORAZIONE, DISTRIBUZIONE E COMMERCIO DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE
- PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA; ISPEZIONE E VIGILANZA VETERINARIA SUGLI ANIMALI DESTINATI AD ALIMENTAZIONE UMANA, SUGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE E DI TRASFORMAZIONE, SUGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, SULL'ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA E SULLE MALATTIE TEASMISSIBILI DAGLI ANIMALI ALL'UOMO, SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE E SUI FARMACI VETERINARI
- ACCERTAMENTI E CERTIFICAZIONI
La Dirigenza Sanitaria Ospedaliera,
sotto il profilo strettamente legislativo compare nel 1938, anno
in cui, con la Legge Petragnani, nasce ufficialmente la
figura del direttore sanitario ospedaliero, caratterizzata da
molteplicità di attribuzioni e vastità di compiti.
al titolo II, capo I, art. 14, la
legge recita:
«...
Il personale medico si distingue in direttori sanitari, primari,
aiuti ed assistenti ».
L'articolo successivo specifica che
«le amministrazioni
degli istituti di cura che hanno diversi ospedali dipendenti,
in ciascuno dei quali si abbia una media giornaliera di almeno
300 ricoverati, oltre ai posti di direttore sanitario dei singoli
ospedali possono istituire il posto di soprintendente sanitario,
nonchè posti di vice direttore e di ispettori sanitari
».
L'articolo 20 specifica, a tale proposito,
che «il soprintendente
sanitario è gerarchicamente superiore ai direttori sanitari...
ed ha le seguenti attribuzioni: a) coadiuva l'amministrazione
nell'organizzazione e coordinamento dei servizi ospedalieri; b)
determina le norme di massima da seguirsi dai direttori sanitari
dei singoli ospedali, i quali devono a lui rivolgere le proposte,
le comunicazioni e le relazioni di cui all'articolo 22 (articolo
che specifica i compiti del direttore sanitario); vigila sul funzionamento
dei servizi ed informa l'amministrazione su tutto quanto ha rilevato
facendo le proposte del caso; c) interviene alle deliberazioni
dell'amministrazione dell'ospedale, con voto consultivo del quale
deve tenersi nota nel verbale delle adunanze; d) dirige l'ufficio
sanitario centrale ospedaliero, cura la raccolta dei dati statistici
e redige il rapporto sanitario annuale ».
Gli articoli 21, 22 e 23 così
delimitano le funzioni e le responsabilità del direttore
sanitario e dei suoi collaboratori:
21. Gli ospedali di prima e seconda categoria e quelli specializzati di prima categoria con una media giornaliera di almeno tecento ricoverati, devono avere un direttore sanitario al quale deve essere fatto divieto del libero esercizio professionale. Negli ospedali che hanno meno di 300 ricoverati le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad uno dei primari su deliberazione dell'amministrazione, approvata dall'autorità sanitaria provinciale. Per gli ospedali di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato dal ministro per l' interno.
22. Il direttore sanitario
cura il buon governo dell'ospedale, nei riguardi igienico-sanitari,
ed ha le seguenti attribuzioni: a) interviene alle deliberazioni
dell'amministrazione dell'ospedale, quando non esista il soprintendente
o ne sia vacante il posto, con voto consultivo, del quale deve
tenersi nota nel verbale dell'adunanza; b) redige e sottopone
all'amministrazione le norme interne per l'ordinamento dei servizi
tecnico-sanitari, in relazione alla destinazione del personale
ed agli orari e turni di servizio; c) ha l'alta sorveglianza sul
personale sanitario e di assistenza immediata e ausiliare; d)
stabilisce, in rapporto alle esigenze di servizio, i turni di
riposo settimanali ed i congedi del personale sanitario e del
personale di assistenza, dandone comunicazioni all'amministrazione;
e) propone all'amministrazione i provvedimenti per le eventuali
sostituzioni temporanee del personale di cura e di assistenza
e per la nomina del personale di assistenza; f) comunica all'amministrazione
le variazioni relative al personale sanitario, che devono essere
annotate nei rispettivi stati di servizio; g) esprime con relazione
motivata il proprio parere sulle eventuali conferme e sugli incarichi
dei sanitari e del personale di assistenza e sui provvedimenti
che a loro favore e a loro carico deve prendere l'amministrazione;
h) esamina i rapporti dei sanitari e li trasmette alla amministrazione
con le proprie osservazioni; i) convoca, almeno una volta ogni
tre mesi, i primari ed il direttore di farmacia ed i capi di laboratorio,
perchè riferiscano sul servizio loro affidato, e cura che
di queste riunioni venga redatto relativo verbale da trasmettersi
all'amministrazione; I) favorisce le attività culturali
e scientifiche del personale sanitario e dirige la biblioteca;
m) raccoglie e coordina i dati statistici e scientifici ospedalieri
e ne presenta annualmente relazione alla amministrazione; n) propone
la scelta e l'acquisto di qualsiasi genere od apparecchio di uso
sanitario, nonchè l'arredamento ed il corredo dei reparti
ospedalieri e controlla qualsiasi altra provvista necessaria alla
gestione ospedaliera; o) vigila sull'applicazione delle diarie
e tariffe, di cui agli articoli 81 e seguenti; p) riferisce all'amministrazione,
anche se occorra con rapporti scritti, sull'andamento dell'ospedale
e dei singoli reparti; q) vigila sull'andamento disciplinare,
del personale ospedaliero di cui alla lettera c) e prende i provvedimenti
adeguati di sua competenza; vigila sull'andamento igienico di
tutti i servizi ospedalieri con speciale riguardo alla profilassi
delle malattie infettive; informa il medico provinciale e l'ufficiale
sanitario di tutto ciò che può interessare la tutela
della salute pubblica e cura la sollecita trasmissione all'ufficiale
sanitario medesimo delle denunzie dei casi di malattie infettive
diagnosticate, accertate o sospette, riscontrate negli ambulatori
e nei malati accolti nell'ospedale, nonchè in tutte le
altre denunzie prescritte dalle vigenti disposizioni.
23. Le attribuzioni di
servizio del vice direttore sanitario e degli ispettori sanitari
variano da caso a caso e vengono determinate da apposito regolamento
del personale, che deve essere sottoposto ai controlli ed alle
approvazioni previste nel successivo art. 94.
Importanti sono inoltre
l'articolo 79 (accettazione degli infermi) e l'articolo
80 (dimissione dei malati); l'accettazione «...è
fatta sotto la diretta vigilanza e controllo del direttore sanitario
», la dimissione «... viene stabilita dal primario e
comunicata al direttore sanitario che dà le disposizioni
occorrenti. In caso di lunga degenza di ammalati, il direttore
sanitario ha l'obbligo di verificare la necessità della
prolungata assistenza ospedaliera ».
In definitiva la legge, nell'ambito di una struttura ospedaliera fortemente gerarchizzata, assegna al direttore sanitario responsabilità dirette in materia di:
a) organizzazione e gestione del personale sanitario e di assistenza (destinazione, orari, turni, congedi, sostituzioni, provvedimenti disciplinari etc.);
b) proposta sull'acquisto di apparecchiature ed arredi sanitari;
c) raccolta e coordinamento dei dati statistici;
d) vigilanza sul buon andamento complessivo dell'ospedale;
e) controllo sull'accettazione e sulla dimissione dei malati;
f) supervisione e vigilanza sull'attività ambulatoriale.
Il direttore ha dunque, in base alla legge Petragnani, un'ampia libertà organizzativa interna, modulata tuttavia su scala locale da regolamenti e norme organiche difformi da ente ad ente ospedaliero.
Questa figura medica, collocata gerarchicamente al di sopra delle altre (e non solo, a ben vedere, limitatamente alla funzione igienico-organizzativa), è nominata in base a concorsi per titoli ed esami (soli titoli per gli ospedali di l categoria) tra i laureati in medicina e chirurgia abilitati alla professione da almeno 5 anni ed in possesso di «... titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera ». Si uniformano, con ciò, i criteri di reclutamento e di formazione culturale dei direttori sanitari, fino a quel momento oggetto di discrezionalità ed arbitrio. Interessante notare, inoltre, come sia al sovraitendente sia al direttore sanitario venga inibito da questa legge il libero esercizio della professione medico-chirurgica, quasi a volerne concentrare l'impegno sulla sola conduzione tecnico-sanitaria dell'ospedale.
Le leggi Petragnani ebbe tuttavia la sorte di nascere alla vigilia del conflitto mondiale, rimanendo per tale motivo a lungo ed in gran parte del tutto inapplicata. Il sempre più avvertito scollamento tra gli schemi organizzativi della realtà ospedaliera italiana e l'evoluzione (impetuosa e progressiva) delle esigenze assistenziali ne rese così necessaria la revisione e l'adeguamento. Si giunse quindi, nel 1968, alla legge cosiddetta « di riforma ospedaliera », Legge 12/2/68 n. 132, seguita nel 1969 dai tre decreti delegati 27/3/69 n¡ 128-129-130.
Viene istintivo, a questo punto, esaminare
comparativamente il vecchio ed il nuovo ordinamento in tema di
direzione ospedaliera, al fine di rilevarne le differenze più
vistose.
La legge 132, all'articolo 9, a proposito del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, afferma:
« Partecipano alle sedute... con voto consultivo il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario...»
L'articolo 13 (consiglio dei sanitari)
attribuisce al direttore sanitario la presidenza di tale organo
di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione. Tali articoli
si sovrappongono, in linea di massima, rispettivamente all'articolo
22 punto a) e punto i) della legge Petragnani, non modificando
di fatto le attribuzioni del direttore sanitario.
Il D.P.R. n° 128
esamina in dettaglio l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Ne riportiamo integralmente gli articoli dal primo al sesto, di
particolare interesse per la funzione igienico-organizzativa ospedaliera.
1. (Servizi ospedalieri) - I servizi ospedalieri si distinguono in:
a) servizi igienico - organizzativi;
b) servizi di diagnosi e cura;
c) servizi amministrativi e generali.
In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione. Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze. Negli enti ospedalieri da cui dipendono piu' ospedali e' istituita la sovraintendenza sanitaria.
2. (Direzione sanitaria) - La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienicosanitario dei servizi ospedalieri. La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili organicamente a seconda delle dimensioni dell'ospedale:
a) segreteria;
b) ufficio statistica ed organizzazione sanitaria;
c) archivio clinico e biblioteca medica;
d) servizio di assistenza sanitaria e sociale;
e) ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari.
Dipendono dalla direzione sanitaria,
a seconda delle esigenze del servizio; i vice direttori sanitari
e gli ispettori sanitari.
4. (Attribuzioni del sovraintendente
sanitario). - Il sovraintendente sanitario dirige e coordina
ai fini igienico-organizzativi l'attività dell'ente che
comprende più ospedali e ne risponde al presidente. Da
lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali. Egli
è preposto a tutto il personale sanitario, tecnico, sanitario
ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente.
In particolare il sovraintendente sanitario: interviene alle sedute
del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale
deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta
e la elaborazione dei dati stitistici; redige il rapporto sanitario
annuale; coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione
nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi ospedalieri,
promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove e
coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva
e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce
direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali,
dei quali trasmette al presidente del consiglio di amministrazione
le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca
e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione
dei verbali al consiglio di amministrazione; è tenuto a
partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento
con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali.
In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario
è sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianità
di nomina.
5. (Attribuzioni del direttore sanitario).
- Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui è preposto,
ai fini igienico - sanitari, e ne risponde al presidente o al
sovraintendente sanitario, ove esista. Il direttore sanitario
promuove e coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva
e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione sanitaria;
propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale
da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio di amministrazione,
sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale,
gli schemi di norme interne per l'organizzazione dei servizi tecnico-sanitari;
stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la
destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico,
ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale
cui è preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione,
dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente
ove esiste; ha la vigilanza sul personale che da lui dipende,
anche dal punto di vista disciplinare; propone alla amministrazione
le sostituzioni temporanee del personale sanitario; promuove l'attività
culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; vigila sull'archivio
delle cartelle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici
sanitari e presenta al presidente o al sovraintendente, ove esiste,
la relazione annuale sull'andamento sanitario dell'ospedale; propone
all'amministrazione, d'intesa con i primari ed i responsabili
dei servizi sanitari, l'acquisto e la scelta degli apparecchi,
attrezzature ed arredi sanitari previo parere del consiglio dei
sanitari o del consiglio sanitario centrale quando prescritto;
esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie;
vigila sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario
dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo; controlla la
regolare applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti
delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale
o di ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge;
rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione,
copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria
riguardante i malati assistiti in ospedale; presiede e convoca
il consiglio dei sanitari. Il direttore sanitario, negli enti
nei quali non esista il sovraintendente sanitario, assume le attribuzioni
e i poteri per questo ultimo stabiliti nell'articolo precedente.
Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le
funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un
primario di ruolo.
6. (Attribuzioni del vice direttore
sanitario e dell' ispettore sanitario). - Gli ospedali generali
regionali e gli ospedali generali provinciali con più di
800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di
vice direttore sanitario. Il vice direttore sanitario espleta
le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento. I vice direttori sanitari
e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori
sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. L'ispettore
sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario
e, in assenza di questi dal vice direttore sanitario.
La direzione sanitaria, in sintesi, è collocata alla dirette dipendente del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è dotata di propri servizi autonomi di segreteria, statistica, archivio cartelle cliniche, assistenza sanitaria e sociale, organizzazione dei servizi sanitari. Al direttore sanitario spetta la conduzione dell'ospedale sotto il profilo igienico-organizzativo, con compiti e responsabilità articolate in:
- vigilanza disciplinare sul personale sanitario;
- gestione del personale sanitario sulla base di criteri stabiliti dall'amministrazione (la legge Petragnani prevedeva invece soltanto l'obbligo per il direttore sanitario di dare comunicazione all'amministrazione in merito alle proprie autonome disposizioni in materia di turni, congedi, destinazione lavorativa del personale). La gestione del personale infermeristico, in particolare, è realizzata per il tramite dell'ufficio infermieristico (Capo dei Servizi Sanitari Ausiliari, CSSA);
- proposta all'amministrazione, d'intesa coi primari e sentito il consiglio dei sanitari, (intesa che non era definita nel testo del 1938) in materia di acquisto di apparecchi, attrezzature ed erredi sanitari;
- parere tecnico sulle modificazioni edilizie;
- vigilanza in materia di tariffe per le prestazioni sanitarie;
- coordinamento dei servizi ambulatoriali e poliambulatoriali;
- diretta vigilanza sul servizio di pronto soccorso;
- vigilanza (nel testo della legge Petragnani il termine usato era invece « diretta vigilanza e controllo ») sul servizio di accettazione sanitaria;
- vigilanza sulle provviste necessarie al funzionamento dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo (ossia farmacia, economato, alimentazione etc...);
- controllo dell' armadio farmaceutico (negli ospedali di zona ove non sia istituito il servizio farmaceutico autonomo);
- trasmissione all'Autorità delle denunce sanitarie;
- vigilanza sull' archivio cartelle cliniche;
- certificazioni sanitarie inerenti a pazienti;
- formulazione e proposta al presidente del Consiglio di Amministrazione di schemi normativi interni a carattere organizzativo;
- elaborazione e raccolta dei dati statistici ospedalieri;
- proposta di iniziative concernenti l'aggiornamento del personale sanitario;
- promozione delle iniziative di educazione sanitaria e medicina sociale.
La dimissione del paziente, secondo il D.P.R. 128, è « disposta dal primario »; la legge Petragnani assegnava questa responsabilità al direttore sanitario su comunicazione del primario.
Rimane tuttavia fin qui pressochè intatto quel complesso castello di attribuzioni (e di responsabilità, anche penali) che la legge del 1938 aveva accentrato nel ruolo di direttore sanitario ospedaliero e che sono nel testo del 1968 minuziosamente elencate ma variamente espresse sotto il profilo teminologico, ora sfumate ed incerte (promozione, proposta), ora più nette ed inequivocabili (controllo diretto, coordinamento) ma comunque sempre tali da responsabilizzare questa figura medica in merito al buon funzionamento complessivo dell'ospedale.
L'inesistenza di disposizioni legislative sostitutive o espressamente abrogative del quadro delineato dal D.P.R. 128/69 porta a ritenere tali norme tuttora valide come punto di riferimento. Da quella data ad oggi tuttavia alcune disposizioni di legge hanno profondamente modificato il contesto organizzativo dell'ospedale e la collocazione di quest' ultimo nell' ambito delle istituzioni sanitarie pubbliche.
Come abbiamo altrove sottolineato ci riferiamo:
1. al D.P.R. 14/2/72 n° 4 sul « trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzione amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera »;
2. alla Legge 17/8/74 n° 386, recante « norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento delle spese ospedaliere e l' avvio della riforma
sanitaria ».
Quest'ultimo provvedimento trasferisce (articolo 12) alle regioni le competenze in materia di assistenza ospedaliera e crea (articolo 14) un « fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera »;
3. alla Legge 833 del 1978, legge di riforma sanitaria, con la quale l'ospedale perde, di fatto, la propria autonomia gestionale venendo a costituire uno tra i presidi operativi dell'Unità Sanitaria Locale.
Ciò comporta la soppressione
del vertice amministrativo all'interno dell'ospedale stesso, e
la collocazione del massimo riferimento amministrativo a livello
degli organi centrali dell'U.S.L., interrompendo la tradizionale
dualità direzionale all'interno del nosocomio; non si determina
infatti un parallelo trasferimento al centro delle funzioni ingienico-organizzative
proprie del direttore sanitario, se non nei casi in cui - di fatto
- la persona del coordinatore sanitario della U.S.L. coincide
con quella del direttore sanitario ospedaliero. Gli spazi operativi
della direzione sanitaria sembrano dunque ridursi; si determina
uno scollamento tra le esigenze di un tempestivo intervento gestionale,
garantito in via autonoma dalla struttura ospedaliera, e la collocazione
delle funzioni amministrative al di fuori della struttura stessa.
Eppure, paradossalmente, l'omissione o il ritardo di atti gestionali
rilevanti sotto il profilo igienico-organizzativo (quali ad esempio
la manutenzione delle attrezzature o il regolare funzionamento
dei servizi) viene tuttora correntemente imputata, anche sotto
il profilo penale, al direttore sanitario; si crea così
un fatto sorprendente: dall' esercizio di funzioni decisionali
connesse a precise responsabilità di legge viene tuttavia
sottratta l'autorità e l'autonomia di chi ne deve rispondere
personalmente.
Nella USL le funzioni di Direzione
Sanitaria possono essere così riassunte:
Funzioni organizzative
A1 - Organizzazione dei servizi di accettazione, pronto soccorso, guardia medica di emergenza in genere
A2 - Coordinamento e collegamento dell'attività di dipartimenti, divisioni e servizi di diagnosi e cura, day hospitals, ambulatori
A3 - Organizzazione del lavoro, distribuzione del personale di assistenza e controllo su tutto il personale sanitario, con relative questioni sindacali
A4 - Collegamento tra i settori sanitari e i servizi generali tecnico-economali, per provviste di apparecchiature, arredi, strumentario, alimenti e per ristrutturazione locali sanitari
A5 - Consulenza tecnico-sanitaria sui progetti di costruzione
A6 - Relazione di statistica sanitaria sull'attività ospedaliera
A7 - Organizzazione dell' archivio centrale delle cartelle cliniche e degli archivi sanitari in genere
A8 - Applicazione di sistemi di controllo e verifica di efficienza dei servizi, di efficacia e qualità delle prestazioni ospedaliere
A9 - Pareri sulle sperimentazioni cliniche, trasmissione delle denuncie di legge, trasmissione segnalazione a scopo assicurativo
A10 - Coordinamento e promozione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, dell'attività culturale, scientifica e didattica dell'ospedale
A11 - Organizzazione interna
dell'attività della Direzione Sanitaria.
Funzioni-igienico-preventive
C1 - Controlli ambientali, sugli alimenti, sulle modalità operative e di comportamento nelle pratiche assistenziali
C2 - Verifica della corretta tenuta tecnologica, impiantistica e ambientale delle aree di degenza ad alto rischio
C3 - Vigilanza sulla corretta applicazione delle tecniche di pulizia, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione
C4 - Esecuzione di inchieste epidemiologiche e di interventi profilattici
C5 - Vigilanza igienica sulla manutenzione muraria e tecnologico-impiantistica
C6 - Formazione ed educazione sanitaria nei confronti del personale sui problemi dell' igiene ospedaliera
C7 - Coordinamento con il servizio di Medicina Preventiva per i rischi da lavoro del personale ospedaliero
C8 - Coordinamento con
il servizio di Fisica Sanitaria e con il sevizio del Medico Autorizzato
per il controllo del personale esposto a rischio radiologico.
Funzioni di coordinamento
con i servizi territoriali
B1 - Coordinamento dei servizi di emergenza e accettazione con i servizi di urgenza del territorio
B2 - Coordinamento dei servizi di day hospital e assistenza ospedaliera a domicilio con i servizi del territorio
B3 - Coordinamento dei servizi ambulatoriali specialistici ospedalieri con quelli territoriali
B4 - Coordinamento dei servizi interni di assistenza sociale con i servizi del territorio
B5 - Coordinamento con ospedali di altre U.S.L. e con altre U.S.L.
B6 - Coordinamento con
Ufficio di Direzione e con Comitato di Gestione della U.S.L.
Funzioni di rapporto
diretto con il pubblico
D1 - Recepimento segnalazioni del pubblico su deficienze nell'assistenza, inconvenienti sofferti, diritti del degente non rispettati e attività per il rispetto per i diritti del malato
D2 - Rilascio documentazione archivi clinici
D3 - Relazione con gli
organi di informazione su delega del Presidente U.S.L..
Ultima (?) fase (??)
E' un periodo alquanto confuso per
l' ordinamento sanitario ed i punti interrogativi meritano una
spiegazione:
Ultima (?) = da più parti
si ritiene che il riordino del SSN non sia definitivo essendo
mutati gli orientamenti politici del paese alle ultime elezioni
che favoriscono forze politiche privilegianti sistemi di commistione
pubblico-privato e in contrasto con le determinazioni dei precedenti
governi
fase (??) = nonostante il primo
provvedimento risalga al 23.10.1992, questa fase di trasformazione
del SSN stenta a partire.
L' INTRECCIO DI NORME:
L. 412/1991 art. 4 c.7 LEGGE FINANZIARIA
(INCOMPATIBILITA' = ai sanitari è
consentito rapporto unico di lavoro col SSN, sia esso conven-
zionato o dipendente con preclusione di lavoro presso le Case
di Cura convenzionate col SSN)
D.LGS. 502/30.12.1992 RIORDINO DELLA
DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA
D.LGS 517/7.12.1993 MODIFICAZIONI
AL D.LGS.502
D.LGS. 29/3.2.1993 RAZIONALIZZAZIONE
DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE
DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
queste ultime tre norme modificano
non poco l'assetto sanitario della precedente riforma sanitaria:
D. LGS.29/3.2.1993 RAZIONALIZZAZIONE DELL' ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
mentre nel 1978 il legislatore aveva
precisato che il personale dipendente delle USL dovesse essere
disciplinato "secondo i principi generali e comuni del rapporto
di pubblico impiego", quali desumibili dallo Statuto degli
Impiegati Civili dello Stato del 1957, adottando uno stato giuridico
ad hoc col DPR 761/79, si pone adesso in essere una totale trasformazione
in senso privatistico che ha radicalmente riformato la disciplina
del rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato, vale a dire
l'assoggettamento di tali rapporti ad una disciplina non dissimile
da quella propria del settore privato.
D. LGS.502/30.12.1992 (così
come modificato dal D.LGS.517/7.12.1993)
° USL TRASFORMATA IN AZIENDA AUTONOMA
DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA PUBBLICA, DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA,
AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE, CONTABILE, GESTIONALE E TECNICA
° LA GESTIONE é AFFIDATA
AL DIRETTORE GENERALE (MANAGER) ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO
PRIVATO (é UN TECNICO; SOSTITUISCE LA GESTIONE POLITICA
PREESISTENTE; LA TRANSIZIONE DAL VECCHIO SISTEMA AL NUOVO SISTEMA
é STATA GESTITA DAGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI - CHE
HANNO SOSTITUITO IL PRESIDENTE - E DAL COMITATO DI GARANTI (L.
111/4.4.1991)
la nuova struttura: DIRETTORE GENERALE (MANAGER)
COLLEGIO DEI REVISORI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO (a contratto privato)
DIRETTORE SANITARIO (a contratto privato)
vengono nominati con provvedimenti motivato del Manager
CONSIGLIO DEI SANITARI
Ospedali:
1. AZIENDE OSPEDALIERE (OSPEDALI DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI CUI DM SANITA' 29.1.92
hanno gli stessi organi delle USL e
sono dotati di autonomia gestionale, funzionale e contabile; individuati
dalle Regioni, vengono riconosciuti con DPR
2. PRESIDI OSPEDALIERI DELLE USL
conservano la natura di presidi della
USL
Caratteristiche
* Trasferimento dei beni dai Comuni alle USL e alle Aziende Ospedaliere
* Valutazione manageriale dell'attività ospedaliera su indici di efficacia ed efficienza (VRQ)
* Accorpamento delle USL con diminuzione
del loro numero
Le Regioni istituiscono presso ogni USL un DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE articolato in servizi di:
- IGIENE E SANITA' PUBBLICA
- PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
- VETERINARI:
° SANITA' ANIMALE
° IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
°IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE
PRODUZIONI ZOOTECNICHE
PERSONALE
Cessazione delle convenzioni
con utilizzo ad esaurimento dei SANITARI DELLA GUARDIA MEDICA
E DEI SERVIZI e degli SPECIALISTI AMBULATORIALI con possibilità
di inserimento di alcuni nel pubblico impiego
ISTITUZIONE DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO
* spariscono i ruoli nominativi regionali
* cambia la normativa concorsuale e
l'esame di idoneità a primario
* vengono soppresse le scuole per infermieri professionali dal 1.1.1996 che diventeranno a gestione universitaria
* si potranno avere all' interno degli
ospedali scuole di specializzazione medica
?
Termine di trasformazione del sistema: 30.4.93
entro giugno 94 nuovo Testo Unico Legge Sanitarie con abrogazione in 3 anni delle seguenti norme:
L.132/12.2.1968 (Ordinamento degli Enti Ospedalieri)
DPR 128/27.3.1969 (Ordinamento interno dei Servizi Ospedalieri)
DPR 129/27.3.1969 (Ordinamento interno
dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari
di ricovero e cura)
Altri provvedimento e avvenimenti:
-Referendum 18.4.93: ESTROMISSIONE
DELL'IGIENE AMBIENTALE DALLE COMPETENZE USL
-numerosi DL di istituzione ANPA (Agenzia
Nazionale di Prevenzione Ambientale)
-Raccolta di firme per Referendum abrogativo
del D. Lgs. 502
ma la Cassazione ha rifiutato l'ammissione
del quesito
Piano Sanitario Nazionale (G.U. n. 8/1994)
Si può senza dubbio affermare che se questa fase dovesse giungere a naturale compimento, la dirigenza sanitaria ospedaliera ne sarebbe completamente modificata nel senso che:
- non esiste più una dirigenza sanitaria intesa come direttore sanitario, ma il termine assumerebbe un significato più ampio, essendo tutti i Sanitari ospedalieri considerati dirigenti, di I livello (ex aiuti, assistenti) e di II livello (ex nuovi primari);
- non esiste più un Direttore Sanitario di carriera, non accedendo più lo stesso alla qualifica per concorso, ma per incarico diretto del Manager e con contratto di diritto privato;
con tutte le possibili remore che tale incarico può lasciar prospettare nel senso di possibile perdita di autonomia professionale e di libertà d'azione.
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