L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
di un olio:
1.
non devono indurre in errore l'acquirente sulle
caratteristiche, natura, qualità, composizione, luogo di
origine o provenienza, modo di ottenimento del prodotto;
2.
non devono essere tali da indurre ad attribuire al
prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire
malattie umane né accennare a tali proprietà;
3.
non devono evidenziare caratteristiche particolari,
quando tutti gli oli analoghi possiedono le stesse
caratteristiche.
Ad esempio, si possono riportare indicazioni relative a:
a.
modalità di estrazione;
b.
eventuali abbinamenti gastronomici;
c.
varietà di olive da cui l’olio deriva;
d.
informazioni nutrizionali (nel rispetto della normativa
in materia);
e.
provenienza delle olive (fino al 30.06.99 per l’olio
extravergine di oliva), purché non richiami una
denominazione protetta.
In merito all’origine delle olive, e conseguentemente
dell’olio, la normativa è in evoluzione. In
particolare:
1.
fino al 30.06.99 era possibile indicarla, purché
veritiera, documentabile e che non richiamasse una designazione
geografica protetta;
2.
un provvedimento italiano aveva previsto che si
dovesse indicare obbligatoriamente se l’olio era di
provenienza (totale o parziale) non italiana;
3.
la norma comunitaria ha vietato qualsiasi menzione
geografica (a partire dal 1° luglio 1999), ad eccezione
dei termini usati dagli oli che hanno ottenuto la
denominazione di origine o l’indicazione geografica
protetta. |