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Buon pomeriggio, ore 17:06.08 di Domenica, 25 Aprile 2004

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::. Schema di etichetta

n.b.: I riferimenti ai paragrafi indicano anche la natura obbligatoria
(numeri) o facoltativa (lettere) delle indicazioni.

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di un olio:

1. non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche, natura, qualità, composizione, luogo di origine o provenienza, modo di ottenimento del prodotto;

2. non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane né accennare a tali proprietà;

3. non devono evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti gli oli analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

Ad esempio, si possono riportare indicazioni relative a:

a. modalità di estrazione;

b. eventuali abbinamenti gastronomici;

c. varietà di olive da cui l’olio deriva;

d. informazioni nutrizionali (nel rispetto della normativa in materia);

e. provenienza delle olive (fino al 30.06.99 per l’olio extravergine di oliva), purché non richiami una denominazione protetta.

In merito all’origine delle olive, e conseguentemente dell’olio, la normativa è in evoluzione. In particolare:

1. fino al 30.06.99 era possibile indicarla, purché veritiera, documentabile e che non richiamasse una designazione geografica protetta;

2. un provvedimento italiano aveva previsto che si dovesse indicare obbligatoriamente se l’olio era di provenienza (totale o parziale) non italiana;

3. la norma comunitaria ha vietato qualsiasi menzione geografica (a partire dal 1° luglio 1999), ad eccezione dei termini usati dagli oli che hanno ottenuto la denominazione di origine o l’indicazione geografica protetta.

::. Indicazioni obbligatorie
  1. Denominazione di vendita: la denominazione di vendita da utilizzare in etichetta deve essere conforme alla classificazione ed alle definizioni previste dalla normativa; in commercio esistono le seguenti tipologie di prodotto:

    a. Olio extravergine di oliva: privo di difetti e con ottime caratteristiche organolettiche, acidità inferiore all'1%; l'estrazione avviene con l'esclusivo utilizzo di mezzi fisici (frangitura - spremitura - separazione);

    b. Olio vergine di oliva: privo di difetti e buone caratteristiche organolettiche, acidità inferiore al 2%; è ottenuto come l'extravergine con mezzi fisici;

    c. Olio di oliva: ottenuto miscelando olio di oliva raffinato con oli vergini; ha acidità inferiore al 1,5%;

    d. Olio di sansa di oliva: ottenuto miscelando olio di sansa raffinato con oli vergini; ha acidità inferiore al 1,5%.

  2. Nome o Ragione Sociale o Marchio depositato e Sede del Produttore o del Confezionatore o del Venditore: è obbligatorio riportare in etichetta il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede o del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Unione Economica. In genere tali indicazioni vengono fatte precedere da diciture quali "imbottigliato da ...", "prodotto da...", "prodotto ed imbottigliato da..." , "confezionato da...", "distribuito da..." e simili. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede legale o sociale dell'operatore.

  3. Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento: l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede dello stabilimento. Qualora sull'etichetta siano riportati i soli dati relativi al venditore o al distributore, la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento o di solo confezionamento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.

  4. Volume nominale del prodotto: il volume nominale deve essere indicato in Litri (L o l), Centilitri (cl) o Millilitri (ml). Gli oli di oliva, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi, obbligatoriamente (per contenitori fino a 10 litri) nelle quantità nominali seguenti espresse in litri: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00 - 10,00.

  5. Lotto: per lotto si intende un insieme di unità di vendita (bottiglie o lattine) prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore dell'olio ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni in etichettatura. L'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione figura con la menzione del giorno, mese ed anno, in modo da identificare una specifica partita.

  6. Indicazioni ecologiche: consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma. Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.

  7. Data di preferibile consumo: la data di preferibile consumo, o termine minimo di conservazione, è la data fino alla quale l'olio conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione; essa va indicato con la dicitura "Da consumarsi preferibilmente entro il ... " seguito dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. La data deve essere espressa almeno con l'indicazione del mese e dell'anno.

La denominazione di vendita, la quantità ed il termine minimo di conservazione devono figurare in etichetta nello stesso campo visivo.

Tutte le indicazioni devono essere almeno in lingua italiana e menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, senza essere in alcun modo dissimulate o deformate.

::. Indicazioni facoltative 
  1. Lettera minuscola "e": marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale.

  2. Modalità di conservazione: qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto e del tipo di recipiente impiegato , è utile riportare delle indicazioni riguardanti il modo più corretto per conservare l'olio (ad esempio "conservare al riparo della luce e lontano da fonti di calore").

  3. Materiali: al fine di consentire l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per l'olio destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale deve essere riportata una abbreviazione corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione (vedasi allegato 1 del D.M. 28/06/89). Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri. Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un centimetro. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio. I contrassegni suddetti vanno impressi o apposti sul corpo principale del contenitore.

  4. Altre indicazioni facoltative: è possibile riportare altre indicazioni facoltative, nel rispetto delle norme relative al divieto di pubblicità ingannevole.

Il produttore o il confezionatore o il venditore, il cui nome compare in etichetta, devono rispondere dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione e concernenti il prodotto.

Indirizzo postale Azienda agricola "Nobile Francesco"
Via Andoli, 8 - Casale Sieti
84090 Giffoni Sei Casali (SA)
Telefono e Fax Tel 089/881821 Fax 089/94931187
Posta elettronica Per informazioni e contatti (clicca qui)

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