Terapia del dolore
Il 24 gennaio è stato approvato il provvedimento che rende più
semplice la prescrizione e l’uso, anche domiciliare, degli oppiacei contro
il ‘dolore grave’, secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale
della Sanità, finora limitato dalla normativa italiana sugli stupefacenti.
I farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate
sono la Buprenorfina, la Codeina, la Diidrocodeina, il Fentanyl, l’Idrocodone,
l’Idromorfone, il Metadone, la Morfina, l’Ossicodone, l’Ossimorfone.
Le ricette possono essere scritte su carta copiativa, in duplice copia
per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice
copia per quelli a carico del SSN.
La prescrizione può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi
per trenta giorni di cura contro gli attuali 10 giorni. La ricetta deve
indicare il domicilio professionale e il telefono del medico o del veterinario.
Secondo la nuova legge gli oppiacei possono essere somministrati a domicilio
dai medici chirurghi e veterinari che, dopo essersi dotati dei farmaci
con autoricetta, possono trasportarli e detenerne le quantità necessarie
per uso professionale urgente. Per due anni, però, devono conservare
copia dell’autoricetta e tenere un registro delle prestazioni urgenti effettuate.
La legge rende più semplice la terapia domiciliare: basta una
dichiarazione sottoscritta dal medico di famiglia, che attesti
la continuità assistenziale, o dal medico ospedaliero che ha in
cura il paziente, e un operatore sanitario o il personale che opera
nei distretti sanitari di base, nei servizi territoriali e negli ospedali
pubblici o accreditati dalle ASL possono consegnare i farmaci a casa del
paziente, accompagnati dalla prescrizione che ne indica la posologia.
Potranno farlo anche gli infermieri professionali che fanno assistenza
domiciliare nei distretti, mentre i familiari dei pazienti, identificati
dal medico o dal farmacista, potranno ritirare le sostanze.
I farmacisti e i medici che commettessero errori materiali nelle prescrizioni
sono soggetti a una sanzione amministrativa da 200mila lire a 1 milione. |