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Norme in materia di divieto di fumare

Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ed adottato come testo base 
dalla Commissione Affari Sociali della Camera 
(26 ottobre 2000)


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo.

Art. 2
(Prevenzione)

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano predispongono programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dal fumo secondo le linee del Piano Sanitario Nazionale e promuovono le conseguenti iniziative d’intesa con tutti i soggetti interessati, tra cui in particolare le scuole.
2. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori, progetti mirati possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n 285.

Art. 3
(Divieto di fumare)

1. E’ vietato fumare nei seguenti ambienti chiusi, pubblici e privati, quando vi sia accesso al pubblico:
a) uffici pubblici e privati;
b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
c) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
d) mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese quelle portuali, marittime ed aeroportuali;
e) strutture destinate ad attività sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
f) esercizi commerciali, esercizi di parrucchieri ed estetiste, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrino alimenti e bevande;
g) locali di uso comune di alberghi, pensioni e locande.
2. Per locale aperto al pubblico si intende quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.
3. Il divieto di fumare si applica, altresì, negli ambienti chiusi non aperti al pubblico in cui si svolge attività lavorativa. 
4. Lo stesso divieto si applica nei locali chiusi di soggiorno e di lavoro dell’Amministrazione della difesa, delle finanze e degli stabilimenti di prevenzione e di pena, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, diversi da quelli contemplati ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Ministro della sanità, può essere aggiornato o modificato l’elenco degli ambienti e dei locali di cui ai commi precedenti, che per le loro caratteristiche oggettive determinano la possibile prolungata e diretta esposizione dei non fumatori al fumo passivo, ai quali estendere il divieto di fumare ai sensi del presente articolo, precisando per ciascuno di essi i parametri di afflusso di persone e di ventilazione che comportano l’applicazione del divieto.
6. Nei locali in cui si applica il divieto di fumare è obbligatoria l’apposizione di cartelli con l’indicazione del divieto, delle relative prescrizioni normative, delle sanzioni, del nominativo del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità competente ad irrogare la sanzione.

Art. 4
(Aree per fumatori)

1. In deroga al divieto di cui all’articolo 3, possono essere istituite apposite aree riservate ai fumatori, da indicare mediante appositi cartelli, che rispondano ai seguenti requisiti:
a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sul miglioramento della sicurezza e della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
b) idonea separazione fisica degli ambienti ove vige il divieto di fumare;
c) adeguata ventilazione e depurazione dell’aria mediante idonei impianti. 
2. Relativamente ai locali di cui all’articolo 3, comma 3, l’istituzione di aree riservate per fumatori è definita a seguito di contrattazione locale con le organizzazioni sindacali e con gli organismi di rappresentanza del personale. Limitatamente ai locali di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, dell’Amministrazione della difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per quelli compresi nelle aree di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall’articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si provvede con le modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, tenendo conto delle particolari esigenze e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 maggio 1995, n. 195.

Art. 5
(Obblighi dei responsabili)

1. I soggetti preposti alla direzione della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilità della struttura privata sono tenuti a:
a) curare l’affissione dei cartelli indicatori dei divieti;
b) applicare le norme per le aree riservate per fumatori;
c) vigilare sul rispetto dei divieti, direttamente o mediante personale a ciò delegato.

Art. 6
(Sanzioni)

1. La violazione del divieto di cui all’articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000. All’accertamento dell’infrazione ed alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, corpi di polizia municipale e in generale i soggetti con qualifica di agente di polizia giudiziaria, l’incaricato della vigilanza limitatamente ai luoghi che rientrano nella disponibilità della pubblica amministrazione, e il delegato del datore di lavoro limitatamente ai luoghi di lavoro di cui all’articolo 3, comma 3.
2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni. All’accertamento dell’infrazione e alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, corpi di polizia municipale e in generale i soggetti con qualifica di agente di polizia giudiziaria, e, laddove previsti da specifici ordinamenti, gli organi di vigilanza preposti a ciascun settore di competenza.
3. La competenza per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancato pagamento è attribuita alla regione quando la proibizione di fumare riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di pertinenza
regionale. In tutti gli altri casi è competente il prefetto.
4. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all’obbligo del rapporto e all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono attribuiti alle regioni o alle province autonome territorialmente interessate, in base all’accertamento delle infrazioni al divieto di fumare, per essere destinati alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1.
6. I soli proventi connessi ad infrazioni accertate in locali o ambienti di pertinenza dell’Amministrazione dello Stato da parte di suoi dipendenti sono versati presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente - anche a mezzo di conto corrente postale, al bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo di entrata 2301, con indicazione della causale del versamento, per essere riassegnati alla corrispondente unità previsionale di base del Ministero della sanità e destinati all’informazione e all’educazione sanitaria, finalizzate alla prevenzione e alla lotta al tabagismo.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge, che non comporta alcun nuovo onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, è abrogata la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.


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