Norme in materia di divieto di
fumare
Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ed adottato come
testo base
dalla Commissione Affari Sociali della Camera
(26 ottobre 2000)
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di promuovere
la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo.
Art. 2
(Prevenzione)
1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano
predispongono programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti
dal fumo secondo le linee del Piano Sanitario Nazionale e promuovono le
conseguenti iniziative d’intesa con tutti i soggetti interessati, tra cui
in particolare le scuole.
2. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori, progetti
mirati possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997,
n 285.
Art. 3
(Divieto di fumare)
1. E’ vietato fumare nei seguenti ambienti chiusi, pubblici
e privati, quando vi sia accesso al pubblico:
a) uffici pubblici e privati;
b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
c) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
d) mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese quelle
portuali, marittime ed aeroportuali;
e) strutture destinate ad attività sportiva, ricreativa, culturale,
congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
f) esercizi commerciali, esercizi di parrucchieri ed estetiste, di
ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrino alimenti
e bevande;
g) locali di uso comune di alberghi, pensioni e locande.
2. Per locale aperto al pubblico si intende quello in cui la generalità
degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza
bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.
3. Il divieto di fumare si applica, altresì, negli ambienti
chiusi non aperti al pubblico in cui si svolge attività lavorativa.
4. Lo stesso divieto si applica nei locali chiusi di soggiorno e di
lavoro dell’Amministrazione della difesa, delle finanze e degli stabilimenti
di prevenzione e di pena, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, diversi da quelli contemplati ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del
Ministro della sanità, può essere aggiornato o modificato
l’elenco degli ambienti e dei locali di cui ai commi precedenti, che per
le loro caratteristiche oggettive determinano la possibile prolungata e
diretta esposizione dei non fumatori al fumo passivo, ai quali estendere
il divieto di fumare ai sensi del presente articolo, precisando per ciascuno
di essi i parametri di afflusso di persone e di ventilazione che comportano
l’applicazione del divieto.
6. Nei locali in cui si applica il divieto di fumare è obbligatoria
l’apposizione di cartelli con l’indicazione del divieto, delle relative
prescrizioni normative, delle sanzioni, del nominativo del soggetto cui
spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità competente
ad irrogare la sanzione.
Art. 4
(Aree per fumatori)
1. In deroga al divieto di cui all’articolo 3, possono
essere istituite apposite aree riservate ai fumatori, da indicare mediante
appositi cartelli, che rispondano ai seguenti requisiti:
a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi
e di igiene degli ambienti e del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sul miglioramento della
sicurezza e della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
b) idonea separazione fisica degli ambienti ove vige il divieto di
fumare;
c) adeguata ventilazione e depurazione dell’aria mediante idonei impianti.
2. Relativamente ai locali di cui all’articolo 3, comma 3, l’istituzione
di aree riservate per fumatori è definita a seguito di contrattazione
locale con le organizzazioni sindacali e con gli organismi di rappresentanza
del personale. Limitatamente ai locali di cui all’articolo 3, commi 3 e
4, dell’Amministrazione della difesa, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché per quelli compresi nelle
aree di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come sostituito dall’articolo 10 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, si provvede con le modalità stabilite con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, tenendo
conto delle particolari esigenze e delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 maggio 1995, n. 195.
Art. 5
(Obblighi dei responsabili)
1. I soggetti preposti alla direzione della struttura
pubblica ovvero investiti della responsabilità della struttura privata
sono tenuti a:
a) curare l’affissione dei cartelli indicatori dei divieti;
b) applicare le norme per le aree riservate per fumatori;
c) vigilare sul rispetto dei divieti, direttamente o mediante personale
a ciò delegato.
Art. 6
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 3 è
punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire 50.000 a lire 300.000. All’accertamento dell’infrazione ed
alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, corpi di
polizia municipale e in generale i soggetti con qualifica di agente di
polizia giudiziaria, l’incaricato della vigilanza limitatamente ai luoghi
che rientrano nella disponibilità della pubblica amministrazione,
e il delegato del datore di lavoro limitatamente ai luoghi di lavoro di
cui all’articolo 3, comma 3.
2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 5 è punita
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
lire 1 milione a lire 3 milioni. All’accertamento dell’infrazione e alla
verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, corpi di polizia
municipale e in generale i soggetti con qualifica di agente di polizia
giudiziaria, e, laddove previsti da specifici ordinamenti, gli organi di
vigilanza preposti a ciascun settore di competenza.
3. La competenza per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancato
pagamento è attribuita alla regione quando la proibizione di fumare
riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di pertinenza
regionale. In tutti gli altri casi è competente il prefetto.
4. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla
notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all’obbligo
del rapporto e all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione è regolata
dalle disposizioni contenute negli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti
dal pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono attribuiti alle regioni o alle province autonome
territorialmente interessate, in base all’accertamento delle infrazioni
al divieto di fumare, per essere destinati alle finalità di cui
all’articolo 2, comma 1.
6. I soli proventi connessi ad infrazioni accertate in locali o ambienti
di pertinenza dell’Amministrazione dello Stato da parte di suoi dipendenti
sono versati presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente
competente - anche a mezzo di conto corrente postale, al bilancio dello
Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo di entrata 2301, con indicazione
della causale del versamento, per essere riassegnati alla corrispondente
unità previsionale di base del Ministero della sanità e destinati
all’informazione e all’educazione sanitaria, finalizzate alla prevenzione
e alla lotta al tabagismo.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge, che non comporta
alcun nuovo onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, entrano
in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, è abrogata la legge
11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico. |