La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Approvata definitivamente a Nizza il 7 dicembre 2000)
Preambolo I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi
enunciati qui di seguito.
Capo I
Articolo 1
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
Articolo 3
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica
e psichica.
Articolo 4
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 5
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù
o di servitù.
Capo II
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Articolo 7
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Articolo 8
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
Articolo 9
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Articolo 10
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, così come la libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente,
in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche
e l'osservanza dei riti.
Articolo 11
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione.
Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
Articolo 12
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica
e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in
campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo
di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
Articolo 13
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. Articolo 16
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei
beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli
in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà
se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla
legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità
per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
Articolo 18
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 19
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
Capo III
Articolo 20
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Articolo 21
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale,
le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età
o le tendenze sessuali.
Articolo 22
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Articolo 23
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Articolo 24
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie
per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione;
questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano
in funzione della loro età e della loro maturità.
Articolo 25
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Articolo 26
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale
e la partecipazione alla vita della comunità.
Capo IV
Articolo 27
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 28
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Articolo 29
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Articolo 30
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 31
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
Articolo 32
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. Articolo 33
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
Articolo 34
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in
casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro,
la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di
lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e
le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Articolo 36
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 37
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Articolo 38
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato
di protezione dei consumatori.
Capo V
Articolo 39
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 40
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Articolo 41
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni e dagli organi dell'Unione.
Articolo 42
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Articolo 43
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Articolo 44
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Articolo 45
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
Articolo 46
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI
Articolo 47
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Articolo 48
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
Articolo 49
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione
che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo
il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento
in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve,
occorre applicare quest'ultima.
Articolo 50
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il
quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito
di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Capo VII
Articolo 51
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni
e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
Articolo 52
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel
rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a
finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza
di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 53
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. Articolo 54
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
A cura della redazione sono state evidenziati, in grassetto e corsivo,
gli articoli
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