Testata

 

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
DI FARMINDUSTRIA




1. I PRINCIPI GENERALI

1.1 Il Codice deontologico è un accordo fra le industrie farmaceutiche aderenti alla Farmindustria volontariamente approvato nel rispetto delle relative norme statutarie e diretto a regolamentare i rapporti tra le industrie e tra queste ed il mondo scientifico e sanitario.
L’appartenenza alla Farmindustria è subordinata all’accettazione ed al rispetto del Codice deontologico.
Entro il 15 dicembre di ogni anno ciascuna azienda farmaceutica aderente all’Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, invierà al Presidente della Farmindustria una lettera contenente un impegno formale al rispetto del Codice deontologico per l’anno successivo. Qualora tale lettera, benché sollecitata per iscritto dalla Presidenza associativa, non arrivi entro il successivo termine del 31 dicembre, viene meno la qualità di “Associato” per l’azienda interessata.

1.2 Il Codice rappresenta l’impegno delle industrie farmaceutiche, oltreché al rispetto delle specifiche leggi vigenti, ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui si articola l’attività aziendale.
La regolamentazione oggetto del Codice Deontologico è diretta a tutelare, nel generale interesse, il prestigio e la credibilità dell'industria farmaceutica nei confronti dello Stato, dell'opinione pubblica, della classe medica, degli operatori sanitari in generale.

1.3 Il testo del Codice Deontologico è portato a conoscenza delle istituzioni pubbliche competenti, delle organizzazioni imprenditoriali, degli ordini professionali e delle organizzazioni di categoria degli operatori sanitari.

1.4 Il rispetto del Codice comporta, da parte delle industrie aderenti alla Farmindustria:
- l’osservanza delle delibere degli organi associativi adottate in conformità alle norme statutarie, ai principi di concorrenza ed ai principi democratici, astenendosi da iniziative che contrastino con le delibere stesse;
- il rispetto di una competizione leale fra le industrie stesse, indirizzando l'attività dell'impresa, nei suoi vari aspetti, in modo da non ledere i legittimi interessi delle altre;
- il contributo di ciascuna azienda per la difesa di una buona immagine dell'industria farmaceutica verso il mondo esterno.

1.5 Nello svolgimento della propria attività le aziende non devono danneggiare l’immagine delle aziende concorrenti e dei loro prodotti. Le aziende, che dovranno emanare specifiche direttive comportamentali interne per i propri collaboratori, sono altresì responsabili sul piano etico professionale del comportamento di questi ultimi nello svolgimento della loro attività.

1.6 Le competenze e le attività del Comitato di controllo e del Giurì sono limitate alla finalità esclusiva di assicurare il rispetto della disciplina del Codice deontologico.

1.7 Le aziende operanti in Italia ed appartenenti a gruppi multinazionali sono responsabili dei comportamenti posti in essere dalle proprie Case Madri e affiliate relativamente a medici italiani invitati all’estero o per iniziative che si svolgono in Italia, qualora i comportamenti stessi risultino in contrasto con la normativa deontologica indicata dal Codice.

1.8 Salvo diversa menzione, il Codice tratta dei rapporti concernenti l’azienda e gli operatori sanitari, intendendo per questi ultimi le diverse figure mediche, i farmacisti, i direttori sanitari, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private.

1.9 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Codice deontologico, per “medico generico” deve intendersi il medico di medicina generale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dall’eventuale possesso di specifica specializzazione.

1.10 Le disposizioni del presente Codice riguardanti il medico di medicina generale si applicano anche alla figura del farmacista ospedaliero.

1.11 E’ vietata la sponsorizzazione diretta o indiretta (affitto sale, apparecchiature, etc.) da parte della aziende farmaceutiche nei confronti di organismi non aventi valenza scientifica nazionale o internazionale e dei quali non sia nota la missione, con particolare riguardo alle aggregazioni di medici.

1.12 Le norme contenute nel presente Codice non hanno valore retroattivo.
 

2. L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA DIRETTA

I principi generali

2.1. L’azienda è responsabile della informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti, agenti, agenzie, etc).

2.2 I contenuti dell’informazione devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche, ed i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva.

L’informazione verbale diretta al medico

2.3 L'informatore scientifico del farmaco deve presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione.

2.4 L'informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun'altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato.

2.5 Sarà compito dell'azienda mettere in grado l'informatore scientifico del farmaco di fornire all’operatore sanitario quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del farmaco stesso che consentano una corretta applicazione terapeutica.

2.6 Sarà inoltre compito dell’azienda mettere in grado l'informatore scientifico di raccogliere le informazioni inerenti ai propri farmaci onde assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti commercializzati.

2.7 Fa parte dell’attività dell’informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione.

Il materiale informativo

2.8 Il materiale informativo predisposto dall’azienda sui propri prodotti e che la stessa  utilizza nell’informazione ai medici deve riferirsi alle documentazioni ufficiali fornite al Ministero della Sanità all'atto della registrazione o successivamente approvate dallo stesso Ministero secondo le norme di legge vigenti in materia.

2.9 A prescindere dall’autorizzazione ministeriale non sono comunque ammesse affermazioni onnicomprensive quali "farmaco di elezione", "assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e simili e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità.

2.10 Le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore.

2.11 I testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l’indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell’autore.

Il materiale promozionale

2.12 Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista.

L’Aggiornamento professionale e la collaborazione scientifica

2.13 Ai fini esclusivi dell’aggiornamento professionale e scientifico della classe medica è consentito rendere disponibili volumi scientifici e abbonamenti a riviste scientifiche, purché si tratti di iniziative ad alto valore scientifico, finalizzate a qualificare le prestazioni terapeutiche. La realizzazione di tali iniziative sotto il profilo strettamente decisionale-contrattuale è consentita esclusivamente alla sede centrale dell’azienda.

2.14 Parimenti è consentito rendere disponibili iniziative medico-scientifiche di natura informatica per la sola componente “soft” (Software, collegamenti a Banche Dati, CD Rom, etc.) nello stesso spirito e con le stesse modalità di cui al punto precedente.

2.15 Per quanto concerne donazioni, comodati d’uso e atti di liberalità aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti la professione medica, queste possono essere effettuate solo a favore di istituti universitari, ospedali e case di cura, e nel rispetto delle procedure amministrative dell’Ente.

La pubblicità su giornali e riviste

2.16 Nell’ambito della pubblicità su giornali e riviste, le aziende dovranno attenersi alla regola della trasparenza assumendo quale criterio inderogabile la netta separazione tra informazione e pubblicità garantendo sempre al lettore l’immediata riconoscibilità del messaggio promozionale, in qualunque sua forma sia essa redazionale che tabellare.
 

3. CONGRESSI, CONVEGNI E RIUNIONI SCIENTIFICHE

Principi generali

3.1 Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, sono da intendersi oggetto della presente trattazione quei convegni, congressi e riunioni scientifiche su tematiche comunque attinenti all'impiego dei medicinali, che rappresentano occasione di incontro tra industria ed operatori sanitari e che sono rivolte ad una pluralità di partecipanti.
Fanno eccezione le interviste cosiddette di gruppo condotte direttamente sul luogo di lavoro degli operatori sanitari stessi.

3.2 Con riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy), l’azienda farmaceutica che intenda invitare medici ad un convegno o congresso, dovrà acquisire contestualmente all’adesione del medico a partecipare alla manifestazione congressuale, anche il consenso espresso dello stesso all’utilizzo ed alla eventuale comunicazione al Comitato di controllo del proprio nominativo accompagnato dall’indicazione della specializzazione conseguita, esclusivamente ai fini di controllo deontologico e con riguardo allo specifico convegno o congresso.
La mancata produzione della documentazione di cui al comma precedente da parte delle aziende, ove richiesta dal Comitato di controllo del Codice deontologico, determinerà automaticamente la formulazione al Giurì di specifica proposta di sanzione.

3.3 La partecipazione alle manifestazioni congressuali da parte delle aziende deve comunque essere connessa al ruolo svolto dalle industrie nei settori della ricerca, sviluppo e informazione scientifica e dovrà essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità.

3.4 Non è consentita la realizzazione all’estero di convegni e congressi organizzati direttamente dall’azienda e a cui partecipino prevalentemente medici italiani.

3.5 Per quanto riguarda l’individuazione delle località congressuali relativamente alle manifestazioni organizzate direttamente dall’azienda, quest’ultima dovrà fornire al Comitato di controllo nel corso di una eventuale istruttoria, ragionevoli motivazioni di ordine scientifico, logistico ed organizzativo che hanno ispirato la scelta della località stessa.
In nessun caso è consentita l’organizzazione di iniziative scientifiche aventi anche finalità di tipo turistico.

3.6 L’invito da parte delle aziende farmaceutiche di medici a convegni e congressi, è subordinato all’esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e la specializzazione dei medici partecipanti.

3.7 L’obiettivo primario della partecipazione o organizzazione di convegni e congressi di livello internazionale, nazionale e regionale deve essere indirizzato allo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica.

3.8 La finalità delle riunioni scientifiche a livello locale viene invece riconosciuta essere esclusivamente quella del completamento dell’attività di informazione scientifica sui farmaci.

Le diverse tipologie

3.9 Le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalle aziende farmaceutiche devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo ed essere caratterizzate da una congrua partecipazione di medici e da un programma scientifico qualificante. Sono tassativamente escluse località a carattere esclusivamente turistico. L’ambito territoriale di provenienza dei partecipanti dovrà essere di livello internazionale, nazionale o almeno regionale.

3.10 Le riunioni scientifiche a livello locale di cui al punto 3.8 possono prevedere una partecipazione contenuta di medici e sono caratterizzate da una durata dei lavori articolata al massimo entro un arco di tempo non superiore alle 12 ore complessive. L’ambito territoriale di provenienza dei partecipanti sarà prevedibilmente inferiore a quello regionale.

Le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali

3.11 La partecipazione delle aziende alle manifestazioni congressuali con riguardo all’ospitalità offerta, non può eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio del Congresso e le dodici ore successive 
alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione.

3.12 Nel corso di tali manifestazioni eventuali oneri di ospitalità a carico delle aziende farmaceutiche non possono riguardare i medici di medicina generale.

3.13 Nell’ambito delle manifestazioni in esame è fatto divieto di organizzare iniziative autonome di tipo sociale, culturale o turistico a latere del Congresso o comunque non organizzate dal Congresso stesso per la collegialità dei partecipanti.
E’ inoltre esclusa l’ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma.

Le riunioni scientifiche a livello locale

3.14 Le riunioni scientifiche organizzate a livello locale devono essere tenute in sedi quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali tali da assicurare dignità scientifica. 

3.15 Le riunioni suddette devono prevedere relazioni a carattere scientifico preferibilmente tenute da funzionari aziendali operanti nell'area dell'informazione scientifica e/o medica e/o ricerca.
In tali occasioni le aziende potranno eventualmente avvalersi di personalità del mondo scientifico (universitario o ospedaliero).
Nel corso della riunione potrà essere offerto ai medici partecipanti esclusivamente un coffee-break.

I corsi di aggiornamento

3.16 Ai corsi di aggiornamento medico-scientifico organizzati a qualsiasi livello territoriale vanno applicate le stesse norme sopra riportate per congressi, convegni e riunioni scientifiche.

3.17 E' fatto divieto di organizzare e sponsorizzare la partecipazione di operatori a corsi di aggiornamento non aventi una finalizzazione medico-scientifica quali corsi di lingua straniera, di natura informatica, fiscale, o iniziative analoghe.

Le visite a laboratori aziendali

3.18 E’ consentita la visita dei medici ai laboratori aziendali, a condizione che la stessa non ecceda i tempi strettamente necessari per il suo reale svolgimento, l’ospitalità offerta sia limitata al periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio e le dodici ore successive alla conclusione dell’iniziativa e non presenti caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecniche della visita stessa. In tali occasioni, inoltre, è esclusa l’ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma.
In nessun caso è consentita l’organizzazione di visite a laboratori aziendali aventi anche finalità di tipo turistico.

Gli Investigators meetings

3.19 Per Investigators meetings devono intendersi le riunioni di studio per la valutazione di un farmaco ai fini di formazione o integrazione del dossier registrativo.
Qualora un’azienda provveda all’organizzazione di specifici Investigators meetings questi dovranno prevedere un numero di partecipanti proporzionato al numero dei Centri coinvolti nello studio, dovranno essere finalizzati alla formulazione di un protocollo da depositare presso il Comitato Etico Locale o comprovati dall’esistenza di uno specifico protocollo depositato presso il Comitato Etico Locale stesso ed essere privi di eventuali ricadute promozionali.
La durata dell’iniziativa dovrà essere conforme con il programma dei lavori con esclusione di eventuali aspetti turistico-ludici e di spese di ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello.
La scelta delle località dovrà essere effettuata secondo i medesimi criteri individuati per convegni e congressi.

I rapporti di rappresentanza

3.20 E’ vietata la realizzazione di incontri di rappresentanza, a meno che non sia presente un esiguo numero di medici e personale direttivo della sede centrale dell’azienda.
 

4. I RAPPORTI DELL’INDUSTRIA CON IL MONDO SCIENTIFICO E SANITARIO

Le borse di studio e le consulenze scientifiche

4.1 Fermo restando il pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, la collaborazione scientifica fra le aziende farmaceutiche e il mondo scientifico può essere attivata anche tramite borse di studio e consulenze scientifiche, purché sia garantita comunque la congruità, l’adeguatezza e la documentabilità dell’iniziativa.
L’aspetto decisionale di tali iniziative deve essere comunque riservato ai vertici operativi aziendali.

I rapporti con le società scientifiche

4.2 Le aziende farmaceutiche potranno intrattenere rapporti di collaborazione con le Società scientifiche e le Associazioni mediche purché la stessa sia ispirata alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, e venga svolta in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale, di cui sia ben nota la missione.

Le sperimentazioni e le indagini connesse ai farmaci

4.3 Nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali sono consentite esclusivamente le sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4.12.90.
Ogni altro tipo di indagine, direttamente o indirettamente connessa ai farmaci o alle aree di interesse terapeutico dell’azienda (ad esempio di natura epidemiologica), può essere realizzata a condizione che venga effettuata direttamente dall’azienda o da Enti, Accademie o Istituzioni scientifiche di valenza scientifica nazionale o internazionale, che l'eventuale compenso riconosciuto al medico, quale contropartita per la partecipazione all'indagine stessa, risponda ai requisiti di economicità ed eticità fissati dal punto 2.12 del presente Codice e che il compenso stesso sia collegato ad una casistica limitata.


GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE
DEL CODICE DEONTOLOGICO
 
 

Articolo 1
Organi

Organi preposti al controllo ed alle procedure di attuazione del Codice di autoregolamentazione sono il Comitato di controllo e il Giurì.

Articolo 2
Comitato di controllo

La Giunta nomina il Presidente ed i Membri del Comitato di controllo che è composto da 14 membri, compreso il Presidente e da un giurista garante del rispetto del metodo giuridico applicato dal Comitato, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. I 14 membri sono scelti tra i legali rappresentanti delle aziende associate (o loro delegati in via permanente, che siano membri della Direzione o del Consiglio di Amministrazione della Società) in ragione di sette in rappresentanza delle aziende nazionali e sette in rappresentanza delle aziende a prevalente capitale estero. I membri del Comitato durano in carica due anni e sono riconfermabili. Può essere eletto componente del Comitato di controllo il legale rappresentante dell’azienda associata che non abbia riportato, nel corso degli ultimi 12 mesi, specifica condanna da parte del Giurì o che non abbia pendente specifica istruttoria innanzi al Giurì stesso. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si potrà avvalere di consulenti scelti secondo le esigenze del caso. Il componente che non partecipi a tre riunioni nel corso dell’anno viene sostituito.

Articolo 3
Giurì

Il Giurì è composto dal Presidente e da quattro membri.
Il Presidente del Giurì è nominato dal Presidente della Corte di Cassazione e scelto tra i Presidenti a riposo delle Corti di Appello dei distretti maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale.
Due membri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano e scelti tra magistrati a riposo.
Un membro è nominato dal Consiglio Nazionale Forense e scelto tra qualificati giuristi a riposo.
Un membro è nominato dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e scelto tra medici indipendenti di chiara fama non svolgenti più attività professionale.
Il Giurì si avvale altresì di un consulente scelto tra rappresentanti del settore farmaceutico che non rivestano più incarichi di responsabilità in azienda.
I membri del Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili. I membri del Giurì, all’atto dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare espressamente di non avere in corso rapporti professionali e di interesse con gli Associati e di impegnarsi a non costituire tali rapporti per tutta la durata dell’incarico. Il Giurì prende in considerazione le proposte di sanzione che gli vengono sottoposte dal Comitato di controllo e provvede all’adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Articolo 4
Funzione istruttoria, propositiva e consultiva 
del Comitato di controllo

Il Comitato di controllo:
- adotta un regolamento interno che salvaguardi la riservatezza dell'operato del Comitato stesso;
- provvede ad istruire ? a seguito di motivate segnalazioni pervenute in via non anonima ? i casi connessi a presunte infrazioni al Codice;
- sottopone al Giurì le proposte di sanzione per le quali siano risultate fondate, a suo giudizio, le presunte infrazioni al Codice;
- esprime pareri consultivi su richiesta degli Associati o del Presidente del Giurì.

Articolo 5
Funzione ispettiva del Comitato di controllo

Il Comitato di controllo può svolgere, in relazione agli accertamenti tecnici da compiere, funzione ispettiva di controllo attraverso una Società di auditing di volta in volta designata. Il Comitato di 
controllo può istruire, altresì, in via autonoma, controlli a campione su convegni e congressi durante il loro svolgimento.
Il Comitato di controllo, inoltre, al fine di acquisire dati conoscitivi e probatori in merito ad infrazioni al Codice Deontologico poste in 
essere dalle aziende associate alla Farmindustria, può affidare a società specializzate, caratterizzate da notoria riservatezza e preferibilmente operanti a livello internazionale lo svolgimento di specifiche indagini a campione, con riferimento esclusivo e limitato al campo di applicazione del Codice Deontologico associativo.

Articolo 6
Funzione di indirizzo del Comitato di controllo

Il Comitato di controllo svolge funzione di raccomandazione preventiva in relazione a fattispecie che, pur non costituendo palesi violazioni al Codice Deontologico, non appaiono conformi ai principi generali del Codice stesso e dell'etica associativa.
In tale evenienza provvede ad informare tutti gli Associati ? garantendo l'anonimato delle aziende interessate ? sulla non conformità dei comportamenti individuati ai principi di cui al precedente comma e, in relazione a ciò, ove necessario, propone le modifiche e le integrazioni al Codice Deontologico da sottoporre alla approvazione della Giunta secondo quanto previsto dal successivo articolo 15.

Articolo 7
Segreteria

E' istituita la Segreteria del Comitato di controllo e del Giurì. Questa è composta da un Segretario scelto tra i funzionari dell'Associazione. Compiti della segreteria sono i seguenti:
- ricevere e predisporre la documentazione relativa alle segnalazioni;
- predisporre una relazione esplicativa per il Comitato di controllo;
- svolgere funzioni di supporto all'attività degli Organi Collegiali, provvedendo alla custodia della documentazione ed all'archiviazione degli atti relativi.

Articolo 8
Sede e Riunioni

Il Comitato di controllo, il Giurì e gli uffici di Segreteria hanno sede presso la Farmindustria.
Il Comitato di controllo ed il Giurì si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione dei rispettivi Presidenti, da comunicare almeno tre giorni prima della data da essi fissata.
Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza. Le riunioni del Comitato di controllo e del Giurì non sono pubbliche.
Il Comitato di controllo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Comitato di controllo ed il Giurì deliberano con il voto della maggioranza dei membri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato di controllo ed il Giurì sono assistiti dal Segretario tenuto al segreto d'ufficio.

Articolo 9
Istanze al Comitato di controllo

Il Comitato di controllo prende in esame le comunicazioni ed informazioni scritte in forma non anonima e le comunicazioni verbali esposte dai componenti del Comitato stesso.
In relazione alla comunicazione ? qualora la stessa non appaia manifestamente priva di fondamento ? dà corso ad istruttoria, per lo svolgimento della quale può avvalersi di consulenti tecnici scelti a seconda dell'esigenza del caso. In particolari ipotesi, in cui sia necessario un maggiore approfondimento dell’istruttoria, il Presidente può affidare tale approfondimento ad uno o più rappresentanti del Comitato appositamente scelti.
Il Comitato di controllo al momento dell'apertura dell'istruttoria ne dà informazione, per il tramite della Segreteria, all'azienda interessata, invitandola a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull'argomento specifica audizione. Tale audizione è riservata esclusivamente al legale rappresentante dell’azienda interessata che può essere accompagnato, se del caso, da un funzionario aziendale. Qualora il Comitato si orienti verso l’adozione di specifica proposta di sanzione, l’audizione preventiva dell’azienda interessata è obbligatoria. Unitamente alla richiesta di chiarimenti 
l’azienda viene comunque invitata a fornire tutta la documentazione utile in suo possesso che si ritenga possa contribuire in maniera significativa alla formazione del giudizio del Comitato.
Nel corso dell’eventuale audizione inoltre il Comitato di controllo informerà l’azienda in ordine a tutta la documentazione probatoria della quale fosse in possesso.
L'istruttoria può comportare l'archiviazione del caso o l’adozione di specifica proposta di sanzione. Delle riunioni del Comitato di controllo viene redatto verbale che, nel rispetto delle regole dell'informazione agli Associati, garantisce l'anonimato sulle aziende interessate ai procedimenti.

Articolo 10
Proposte di decisione del Comitato di controllo

Qualora il Comitato di controllo, terminata la procedura istruttoria, abbia verificato specifica violazione alla normativa deontologica associativa, procede all’adozione di specifica proposta di sanzione e la comunica all’azienda interessata.
Qualora l’azienda stessa decida di riconoscere la propria responsabilità e, al contempo, si impegni formalmente a modificare il proprio comportamento, il Comitato di controllo comunica al Giurì tali intendimenti e propone una eventuale riduzione motivata della sanzione.

Articolo 11
Procedimento davanti al Giurì

La presidenza del Giurì, ricevuta comunicazione formale da parte del Comitato di controllo recante la proposta di sanzione formulata nei confronti dell’azienda interessata, dispone la comunicazione del procedimento all'azienda stessa, assegnandole un termine non inferiore agli otto e non superiore ai quindici giorni, per il deposito delle eventuali deduzioni. Previa comunicazione, l’azienda interessata, nella persona del suo legale rappresentante, può intervenire alla discussione avanti al Giurì. Il legale rappresentante dell’azienda potrà essere accompagnato, se del caso, da un proprio collaboratore di fiducia. Non è ammesso, nel corso della procedura innanzi al Giurì, il deposito di ulteriore documentazione che non sia stata già fornita dall’azienda al Comitato di controllo, salvo casi eccezionali in cui sia il Giurì stesso a richiederla come supplemento istruttorio. Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di controllo appositamente delegato. 
Esaurita la discussione, il Giurì:
- qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita adotta la propria decisione e ne dà comunicazione all’azienda interessata ed alla Giunta entro 10 giorni dalla discussione;
- qualora lo ritenga necessario acquisisce ulteriori elementi istruttori, per il tramite del Comitato di controllo, fissando la data della nuova discussione.
In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può richiedere pareri al Comitato di controllo.

Articolo 12
Provvedimenti sanzionatori

I provvedimenti sanzionatori applicabili, nel caso di comprovate violazioni delle norme del Codice deontologico associativo, sono i seguenti:
a) avvertimento con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
b) censura scritta;
c) sospensione temporanea;
d) espulsione.
In aggiunta alle sanzioni individuate alle precedenti lettere b), c) e d) potrà essere stabilita anche una sanzione di carattere pecuniario graduata in relazione alla gravità dell’infrazione.
L’applicazione della sanzione di cui alla lettera d) dovrà essere formalmente approvata dalla Giunta.
Il Giurì potrà proporre inoltre alla Giunta, in particolare per le infrazioni più gravi, di dare pubblicità alle decisioni, a spese dell’azienda interessata, con i mezzi che verranno ritenuti più opportuni, in sede locale e/o nazionale.

Articolo 13
Decadenza da componente del Comitato di controllo

Il componente del Comitato di controllo la cui azienda venga formalmente sanzionata dal Giurì, decade dalla carica nel momento in cui la Giunta dispone l’esecuzione della sanzione nei confronti dell’azienda stessa, ai sensi del successivo articolo 14.

Articolo 14
Esecuzione delle sanzioni

La Giunta ricevuta la comunicazione da parte del Giurì, dispone l’esecuzione ed i relativi tempi di attuazione della sanzione, nonché la relativa informativa a tutte le aziende associate.
La Giunta adotta inoltre formale decisione sia in relazione all’eventuale applicazione della sanzione di cui al precedente articolo 12 lettera d), che nel caso in cui il Giurì proponga di dare pubblicità delle proprie decisioni all’esterno.
Le spese del giudizio anticipate dall'Associazione vengono poste a carico dell'azienda interessata.

Articolo 15
Modifiche ed integrazioni al Codice Deontologico

In deroga a quanto previsto dallo Statuto associativo, le eventuali modifiche ed integrazioni al Codice Deontologico ? che costituisce parte integrante dello Statuto associativo stesso ? sono approvate dalla Giunta su proposta del Comitato di controllo.

Articolo 16
Sottoscrizione impegno di accettazione del Codice Deontologico

All'atto dell'emissione del Codice ogni azienda appartenente alla Farmindustria nella persona del proprio legale rappresentante sottoscrive un impegno specifico ad accettare il Codice di comportamento ed a non ostacolare il lavoro degli organi preposti, come condizione essenziale per l'appartenenza all'Associazione stessa. 
 


NORMA TRANSITORIA

Resta inteso che nelle more dell’operatività del nuovo Giurì nominato in base ai criteri di cui all’art. 3, rimane in carica il Giurì eletto secondo le norme precedentemente vigenti.


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