IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
1. I PRINCIPI GENERALI 1.1 Il Codice deontologico è un accordo fra
le industrie farmaceutiche aderenti alla Farmindustria volontariamente
approvato nel rispetto delle relative norme statutarie e diretto a regolamentare
i rapporti tra le industrie e tra queste ed il mondo scientifico e sanitario.
1.2 Il Codice rappresenta l’impegno delle industrie
farmaceutiche, oltreché al rispetto delle specifiche leggi vigenti,
ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano
le diverse fattispecie in cui si articola l’attività aziendale.
1.3 Il testo del Codice Deontologico è portato a conoscenza delle istituzioni pubbliche competenti, delle organizzazioni imprenditoriali, degli ordini professionali e delle organizzazioni di categoria degli operatori sanitari. 1.4 Il rispetto del Codice comporta, da parte delle
industrie aderenti alla Farmindustria:
1.5 Nello svolgimento della propria attività le aziende non devono danneggiare l’immagine delle aziende concorrenti e dei loro prodotti. Le aziende, che dovranno emanare specifiche direttive comportamentali interne per i propri collaboratori, sono altresì responsabili sul piano etico professionale del comportamento di questi ultimi nello svolgimento della loro attività. 1.6 Le competenze e le attività del Comitato di controllo e del Giurì sono limitate alla finalità esclusiva di assicurare il rispetto della disciplina del Codice deontologico. 1.7 Le aziende operanti in Italia ed appartenenti a gruppi multinazionali sono responsabili dei comportamenti posti in essere dalle proprie Case Madri e affiliate relativamente a medici italiani invitati all’estero o per iniziative che si svolgono in Italia, qualora i comportamenti stessi risultino in contrasto con la normativa deontologica indicata dal Codice. 1.8 Salvo diversa menzione, il Codice tratta dei rapporti concernenti l’azienda e gli operatori sanitari, intendendo per questi ultimi le diverse figure mediche, i farmacisti, i direttori sanitari, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private. 1.9 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Codice deontologico, per “medico generico” deve intendersi il medico di medicina generale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dall’eventuale possesso di specifica specializzazione. 1.10 Le disposizioni del presente Codice riguardanti il medico di medicina generale si applicano anche alla figura del farmacista ospedaliero. 1.11 E’ vietata la sponsorizzazione diretta o indiretta (affitto sale, apparecchiature, etc.) da parte della aziende farmaceutiche nei confronti di organismi non aventi valenza scientifica nazionale o internazionale e dei quali non sia nota la missione, con particolare riguardo alle aggregazioni di medici. 1.12 Le norme contenute nel presente Codice non hanno
valore retroattivo.
2. L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA DIRETTA I principi generali 2.1. L’azienda è responsabile della informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti, agenti, agenzie, etc). 2.2 I contenuti dell’informazione devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche, ed i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva. L’informazione verbale diretta al medico 2.3 L'informatore scientifico del farmaco deve presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione. 2.4 L'informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun'altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato. 2.5 Sarà compito dell'azienda mettere in grado l'informatore scientifico del farmaco di fornire all’operatore sanitario quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del farmaco stesso che consentano una corretta applicazione terapeutica. 2.6 Sarà inoltre compito dell’azienda mettere in grado l'informatore scientifico di raccogliere le informazioni inerenti ai propri farmaci onde assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti commercializzati. 2.7 Fa parte dell’attività dell’informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione. Il materiale informativo 2.8 Il materiale informativo predisposto dall’azienda sui propri prodotti e che la stessa utilizza nell’informazione ai medici deve riferirsi alle documentazioni ufficiali fornite al Ministero della Sanità all'atto della registrazione o successivamente approvate dallo stesso Ministero secondo le norme di legge vigenti in materia. 2.9 A prescindere dall’autorizzazione ministeriale non sono comunque ammesse affermazioni onnicomprensive quali "farmaco di elezione", "assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e simili e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità. 2.10 Le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore. 2.11 I testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l’indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell’autore. Il materiale promozionale 2.12 Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista. L’Aggiornamento professionale e la collaborazione scientifica 2.13 Ai fini esclusivi dell’aggiornamento professionale e scientifico della classe medica è consentito rendere disponibili volumi scientifici e abbonamenti a riviste scientifiche, purché si tratti di iniziative ad alto valore scientifico, finalizzate a qualificare le prestazioni terapeutiche. La realizzazione di tali iniziative sotto il profilo strettamente decisionale-contrattuale è consentita esclusivamente alla sede centrale dell’azienda. 2.14 Parimenti è consentito rendere disponibili iniziative medico-scientifiche di natura informatica per la sola componente “soft” (Software, collegamenti a Banche Dati, CD Rom, etc.) nello stesso spirito e con le stesse modalità di cui al punto precedente. 2.15 Per quanto concerne donazioni, comodati d’uso e atti di liberalità aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti la professione medica, queste possono essere effettuate solo a favore di istituti universitari, ospedali e case di cura, e nel rispetto delle procedure amministrative dell’Ente. La pubblicità su giornali e riviste 2.16 Nell’ambito della pubblicità su giornali
e riviste, le aziende dovranno attenersi alla regola della trasparenza
assumendo quale criterio inderogabile la netta separazione tra informazione
e pubblicità garantendo sempre al lettore l’immediata riconoscibilità
del messaggio promozionale, in qualunque sua forma sia essa redazionale
che tabellare.
3. CONGRESSI, CONVEGNI E RIUNIONI SCIENTIFICHE Principi generali 3.1 Ferme restando le disposizioni normative vigenti
in materia, sono da intendersi oggetto della presente trattazione quei
convegni, congressi e riunioni scientifiche su tematiche comunque attinenti
all'impiego dei medicinali, che rappresentano occasione di incontro tra
industria ed operatori sanitari e che sono rivolte ad una pluralità
di partecipanti.
3.2 Con riferimento alle disposizioni di legge vigenti
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali (legge sulla privacy), l’azienda farmaceutica che intenda
invitare medici ad un convegno o congresso, dovrà acquisire contestualmente
all’adesione del medico a partecipare alla manifestazione congressuale,
anche il consenso espresso dello stesso all’utilizzo ed alla eventuale
comunicazione al Comitato di controllo del proprio nominativo accompagnato
dall’indicazione della specializzazione conseguita, esclusivamente ai fini
di controllo deontologico e con riguardo allo specifico convegno o congresso.
3.3 La partecipazione alle manifestazioni congressuali da parte delle aziende deve comunque essere connessa al ruolo svolto dalle industrie nei settori della ricerca, sviluppo e informazione scientifica e dovrà essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità. 3.4 Non è consentita la realizzazione all’estero di convegni e congressi organizzati direttamente dall’azienda e a cui partecipino prevalentemente medici italiani. 3.5 Per quanto riguarda l’individuazione delle località
congressuali relativamente alle manifestazioni organizzate direttamente
dall’azienda, quest’ultima dovrà fornire al Comitato di controllo
nel corso di una eventuale istruttoria, ragionevoli motivazioni di ordine
scientifico, logistico ed organizzativo che hanno ispirato la scelta della
località stessa.
3.6 L’invito da parte delle aziende farmaceutiche di medici a convegni e congressi, è subordinato all’esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e la specializzazione dei medici partecipanti. 3.7 L’obiettivo primario della partecipazione o organizzazione di convegni e congressi di livello internazionale, nazionale e regionale deve essere indirizzato allo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica. 3.8 La finalità delle riunioni scientifiche a livello locale viene invece riconosciuta essere esclusivamente quella del completamento dell’attività di informazione scientifica sui farmaci. Le diverse tipologie 3.9 Le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalle aziende farmaceutiche devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo ed essere caratterizzate da una congrua partecipazione di medici e da un programma scientifico qualificante. Sono tassativamente escluse località a carattere esclusivamente turistico. L’ambito territoriale di provenienza dei partecipanti dovrà essere di livello internazionale, nazionale o almeno regionale. 3.10 Le riunioni scientifiche a livello locale di cui al punto 3.8 possono prevedere una partecipazione contenuta di medici e sono caratterizzate da una durata dei lavori articolata al massimo entro un arco di tempo non superiore alle 12 ore complessive. L’ambito territoriale di provenienza dei partecipanti sarà prevedibilmente inferiore a quello regionale. Le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali 3.11 La partecipazione delle aziende alle manifestazioni
congressuali con riguardo all’ospitalità offerta, non può
eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio
del Congresso e le dodici ore successive
3.12 Nel corso di tali manifestazioni eventuali oneri di ospitalità a carico delle aziende farmaceutiche non possono riguardare i medici di medicina generale. 3.13 Nell’ambito delle manifestazioni in esame è
fatto divieto di organizzare iniziative autonome di tipo sociale, culturale
o turistico a latere del Congresso o comunque non organizzate dal Congresso
stesso per la collegialità dei partecipanti.
Le riunioni scientifiche a livello locale 3.14 Le riunioni scientifiche organizzate a livello locale devono essere tenute in sedi quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali tali da assicurare dignità scientifica. 3.15 Le riunioni suddette devono prevedere relazioni
a carattere scientifico preferibilmente tenute da funzionari aziendali
operanti nell'area dell'informazione scientifica e/o medica e/o ricerca.
I corsi di aggiornamento 3.16 Ai corsi di aggiornamento medico-scientifico organizzati a qualsiasi livello territoriale vanno applicate le stesse norme sopra riportate per congressi, convegni e riunioni scientifiche. 3.17 E' fatto divieto di organizzare e sponsorizzare la partecipazione di operatori a corsi di aggiornamento non aventi una finalizzazione medico-scientifica quali corsi di lingua straniera, di natura informatica, fiscale, o iniziative analoghe. Le visite a laboratori aziendali 3.18 E’ consentita la visita dei medici ai laboratori
aziendali, a condizione che la stessa non ecceda i tempi strettamente necessari
per il suo reale svolgimento, l’ospitalità offerta sia limitata
al periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio e le
dodici ore successive alla conclusione dell’iniziativa e non presenti caratteristiche
tali da prevalere sulle finalità tecniche della visita stessa. In
tali occasioni, inoltre, è esclusa l’ospitalità per accompagnatori
a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma.
Gli Investigators meetings 3.19 Per Investigators meetings devono intendersi
le riunioni di studio per la valutazione di un farmaco ai fini di formazione
o integrazione del dossier registrativo.
I rapporti di rappresentanza 3.20 E’ vietata la realizzazione di incontri di rappresentanza,
a meno che non sia presente un esiguo numero di medici e personale direttivo
della sede centrale dell’azienda.
4. I RAPPORTI DELL’INDUSTRIA CON IL MONDO SCIENTIFICO E SANITARIO Le borse di studio e le consulenze scientifiche 4.1 Fermo restando il pieno rispetto delle vigenti
disposizioni normative in materia, la collaborazione scientifica fra le
aziende farmaceutiche e il mondo scientifico può essere attivata
anche tramite borse di studio e consulenze scientifiche, purché
sia garantita comunque la congruità, l’adeguatezza e la documentabilità
dell’iniziativa.
I rapporti con le società scientifiche 4.2 Le aziende farmaceutiche potranno intrattenere rapporti di collaborazione con le Società scientifiche e le Associazioni mediche purché la stessa sia ispirata alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, e venga svolta in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale, di cui sia ben nota la missione. Le sperimentazioni e le indagini connesse ai farmaci 4.3 Nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio delle specialità medicinali sono consentite
esclusivamente le sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi dell'art.
2 del D.M. 4.12.90.
GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Articolo 1
Organi preposti al controllo ed alle procedure di attuazione del Codice di autoregolamentazione sono il Comitato di controllo e il Giurì. Articolo 2
La Giunta nomina il Presidente ed i Membri del Comitato di controllo che è composto da 14 membri, compreso il Presidente e da un giurista garante del rispetto del metodo giuridico applicato dal Comitato, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. I 14 membri sono scelti tra i legali rappresentanti delle aziende associate (o loro delegati in via permanente, che siano membri della Direzione o del Consiglio di Amministrazione della Società) in ragione di sette in rappresentanza delle aziende nazionali e sette in rappresentanza delle aziende a prevalente capitale estero. I membri del Comitato durano in carica due anni e sono riconfermabili. Può essere eletto componente del Comitato di controllo il legale rappresentante dell’azienda associata che non abbia riportato, nel corso degli ultimi 12 mesi, specifica condanna da parte del Giurì o che non abbia pendente specifica istruttoria innanzi al Giurì stesso. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si potrà avvalere di consulenti scelti secondo le esigenze del caso. Il componente che non partecipi a tre riunioni nel corso dell’anno viene sostituito. Articolo 3
Il Giurì è composto dal Presidente
e da quattro membri.
Articolo 4
Il Comitato di controllo:
Articolo 5
Il Comitato di controllo può svolgere, in
relazione agli accertamenti tecnici da compiere, funzione ispettiva di
controllo attraverso una Società di auditing di volta in volta designata.
Il Comitato di
Articolo 6
Il Comitato di controllo svolge funzione di raccomandazione
preventiva in relazione a fattispecie che, pur non costituendo palesi violazioni
al Codice Deontologico, non appaiono conformi ai principi generali del
Codice stesso e dell'etica associativa.
Articolo 7
E' istituita la Segreteria del Comitato di controllo
e del Giurì. Questa è composta da un Segretario scelto tra
i funzionari dell'Associazione. Compiti della segreteria sono i seguenti:
Articolo 8
Il Comitato di controllo, il Giurì e gli uffici
di Segreteria hanno sede presso la Farmindustria.
Articolo 9
Il Comitato di controllo prende in esame le comunicazioni
ed informazioni scritte in forma non anonima e le comunicazioni verbali
esposte dai componenti del Comitato stesso.
Articolo 10
Qualora il Comitato di controllo, terminata la procedura
istruttoria, abbia verificato specifica violazione alla normativa deontologica
associativa, procede all’adozione di specifica proposta di sanzione e la
comunica all’azienda interessata.
Articolo 11
La presidenza del Giurì, ricevuta comunicazione
formale da parte del Comitato di controllo recante la proposta di sanzione
formulata nei confronti dell’azienda interessata, dispone la comunicazione
del procedimento all'azienda stessa, assegnandole un termine non inferiore
agli otto e non superiore ai quindici giorni, per il deposito delle eventuali
deduzioni. Previa comunicazione, l’azienda interessata, nella persona del
suo legale rappresentante, può intervenire alla discussione avanti
al Giurì. Il legale rappresentante dell’azienda potrà essere
accompagnato, se del caso, da un proprio collaboratore di fiducia. Non
è ammesso, nel corso della procedura innanzi al Giurì, il
deposito di ulteriore documentazione che non sia stata già fornita
dall’azienda al Comitato di controllo, salvo casi eccezionali in cui sia
il Giurì stesso a richiederla come supplemento istruttorio. Alla
discussione partecipa un rappresentante del Comitato di controllo appositamente
delegato.
Articolo 12
I provvedimenti sanzionatori applicabili, nel caso
di comprovate violazioni delle norme del Codice deontologico associativo,
sono i seguenti:
Articolo 13
Il componente del Comitato di controllo la cui azienda venga formalmente sanzionata dal Giurì, decade dalla carica nel momento in cui la Giunta dispone l’esecuzione della sanzione nei confronti dell’azienda stessa, ai sensi del successivo articolo 14. Articolo 14
La Giunta ricevuta la comunicazione da parte del
Giurì, dispone l’esecuzione ed i relativi tempi di attuazione della
sanzione, nonché la relativa informativa a tutte le aziende associate.
Articolo 15
In deroga a quanto previsto dallo Statuto associativo, le eventuali modifiche ed integrazioni al Codice Deontologico ? che costituisce parte integrante dello Statuto associativo stesso ? sono approvate dalla Giunta su proposta del Comitato di controllo. Articolo 16
All'atto dell'emissione del Codice ogni azienda appartenente
alla Farmindustria nella persona del proprio legale rappresentante sottoscrive
un impegno specifico ad accettare il Codice di comportamento ed a non ostacolare
il lavoro degli organi preposti, come condizione essenziale per l'appartenenza
all'Associazione stessa.
NORMA TRANSITORIA Resta inteso che nelle more dell’operatività del nuovo Giurì nominato in base ai criteri di cui all’art. 3, rimane in carica il Giurì eletto secondo le norme precedentemente vigenti. |
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Archivio 1998 |
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Nuovo
Medico d'Italia |
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