CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA (Approvato dal Consiglio Nazionale in data 13/12/2000)
PREMESSA Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela della dignità e del decoro della professione sanitaria farmaceutica. Tutti i farmacisti sono tenuti a osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico. Ai sensi del presente Codice deontologico, per farmacista si intende ogni iscritto all’Albo professionale dei farmacisti. DEI PRINCIPI E DOVERI GENERALI ART.1 1. Il farmacista deve:
ART. 2 1. Il farmacista ha il dovere dell’aggiornamento professionale e della
formazione permanente.
ART. 3 1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare
la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze
farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping.
DEI RAPPORTI CON I CITTADINI ART. 4 1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti
che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da
parte dei cittadini.
ART. 5 1. Costituisce obbligo professionale del farmacista fornire al paziente
le informazioni e i chiarimenti opportuni circa: conservazione, contenuto,
attività terapeutica, posologia, modalità e tempi di somministrazione,
controindicazioni, effetti collaterali e incompatibilità di qualunque
natura dei medicinali dispensati. Deve anche fornire consigli e indicazioni
igieniche, sanitarie e alimentari, a completamento e sostegno dell'evoluzione
e della appropriatezza della terapia, mirando al recupero e al mantenimento
dello stato di salute.
DEI RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI
ART. 6 1. Il farmacista, nell’esercizio della professione e nell’interesse dei pazienti, deve attenersi al principio del rispetto reciproco e della salvaguardia delle specifiche competenze nei confronti degli altri sanitari. ART. 7 1. Il farmacista mette a disposizione dei colleghi il frutto delle proprie esperienze tecnico - scientifiche e deve favorire l’incontro con altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze e di informazioni. ART. 8 1. Il farmacista deve astenersi dal criticare l’operato degli altri sanitari e, in caso di osservazioni riguardanti una prescrizione, è tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente. ART. 9 1. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità
in favore di altri professionisti sanitari e relative strutture.
ART. 10 1. I rapporti con gli altri sanitari non devono essere motivati e condizionati
da interessi economici.
DEI RAPPORTI PROFESSIONALI
ART. 11 1. Tutti gli iscritti all’Ordine professionale devono tenere un comportamento
deontologicamente corretto nell’ambito delle rispettive competenze e autonomie,
instaurando, nei confronti dei colleghi rapporti improntati alla massima
correttezza che favoriscano la collaborazione professionale, nello scrupoloso
rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interessi.
DEI RAPPORTI CON I TIROCINANTI ART. 12 1. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, ai fini del conseguimento
della laurea e dell’ammissione all’esame di Stato, impartisce loro le necessarie
istruzioni tecniche e scientifiche, impegnandosi a costituire quotidiano
esempio etico oltre che professionale.
DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO
ART. 13 1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze, dei quali il
farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività
professionale, oltre che un obbligo giuridico è, per il farmacista,
un imprescindibile dovere morale.
DEI RAPPORTI CON AUTORITA’
ART. 14 1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora
con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi
e partecipa a iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione,
difesa dell’ambiente e protezione civile.
DELLA FARMACIA ART. 15 1. Il farmacista esercente in farmacia è tenuto a indossare il
camice bianco sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato
dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine
professionale.
ART. 16 1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio - sanitario e centro di servizi sanitari. ART.17 1. Il farmacista deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste
di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte
su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
ART. 18 1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia o incongrua, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento. ART. 19 1. E’ competenza esclusiva del farmacista effettuare personalmente la
spedizione della ricetta nonché consegnare al cliente il farmaco,
anche se non assoggettato a ricetta medica.
ART. 20 1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali,
il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario
svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale
della farmacia.
DELLA PUBBLICITÀ ART. 21 1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista
e di farmacista imprenditore sono indissociabili.
ART. 22 1. La pubblicità concernente l'esercizio della professione di
farmacista è consentita su autorizzazione del Sindaco previo nulla-osta
dell'Ordine e nei limiti di quanto disposto dalla legge 175/1992.
ART. 23 1. E’ conforme alle norme deontologiche, rendere noti al pubblico, ai
fini del rispetto del diritto dei cittadini a essere informati, dati e
elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati,
ai reparti presenti nella farmacia, ai prezzi praticati per i prodotti
diversi dai medicinali per uso umano, nonché per i servizi.
ART. 24 1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze,
l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque
la dicitura FARMACIA.
ART. 25 1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali. ART.26 1. Il farmacista deve rispettare i limiti della pura comunicazione di
notizie obiettive, veritiere e corrette in qualsiasi tipo di informazione,
che indirettamente possa avere effetti promozionali della farmacia e del
farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche,
cronache, resoconti di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni
tecnico-scientifiche).
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA ART. 27 1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria
farmaceutica deve agire tenendo presente che il medicinale ha come scopo
di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare
funzioni organiche dell’uomo o dell’animale.
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
ART. 28 1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche
ospedaliere e del territorio deve agire su un piano di pari dignità
e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare
rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei
reciproci ruoli.
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
ART. 29 1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia è tenuto
al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti da disposizioni di legge e
dal ruolo chiamato a svolgere. In particolare deve assicurare che tutti
i medicinali vengano conservati e trasportati nelle condizioni idonee e
non deve cedere, al pubblico e a soggetti non autorizzati all’acquisto
diretto, prodotti la cui vendita è riservata per legge al farmacista
in farmacia.
DELLE INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO ART. 30 1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute
nel presente Codice deontologico.
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