CARTA DELL'INFORMAZIONE IN SANITA'
Codice comportamentale
del medico e del giornalista
Etica - Deontologia - Bioetica
dell’informazione scientifica in campo biomedico
Premesso che il “codice di deontologia medica” indica le
norme comportamentali per chi esercita la professione medico-chirurgica
e odontoiatrica e che la “carta dei doveri del giornalista” indica
quelle per chi esercita la professione giornalistica, è dovere dei
professionisti che, nell’esercizio delle rispettive professioni, portano
a conoscenza della pubblica opinione, rivelando notizie ed esercitando
il diritto di cronaca e di informazione, argomenti d’interesse medico,
sanitario e scientifico in campo biomedico, conoscere preliminarmente i
contenuti dei due Documenti e impegnarsi al rispetto di un “Codice
di deontologia per l’informazione in sanità”.
Per gli estensori il mancato rispetto può costituire violazione
del Codice etico-deontologico del Professionista e può consentite
l’apertura di Procedimento Disciplinare da parte dell’Ordine di appartenenza.
L’adozione di provvedimenti disciplinari a carico del Professionista,
nel caso di accertata violazione, è di esclusiva competenza dell’Ordine
di appartenenza al quale si suggerisce di sentire il parere dell’Ordine
dell’altra Professione.
Poiché si ritiene che sia compito delle Istituzioni il riconoscimento
di validità e ogni connessa valutazione e applicazione di quanto
indicato nell’articolato del "Codice", questa "Premessa" non deve essere
considerata parte integrante della normativa e ogni singolo professionista
è invitato al rispetto delle norme che seguono in quanto suggerite
come principi di autoregolamentazione per l’individuale comportamento etico
e deontologico.
PRESENTAZIONE
Elaborato da alcuni medici e giornalisti nell’ambito dell’attività
della Commissione di bioetica dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri ed inviato nel luglio 1997 alla FNOMCeO ed
al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
CODICE DI DEONTOLOGIA DEL MEDICO
E DEL GIORNALISTA
PER L’INFORMAZIONE SANITARIA
(Stesura successiva alla riunione della Commissione Culturale
del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti dell’11 maggio 1998)
Titolo 1
Informazione sanitaria
Capo 1
I soggetti attivi dell’informazione
Art. 1
In ambito medico e scientifico-sanitario è prioritaria la valutazione
dell’interesse generale per consentire la divulgazione di qualsiasi notizia
ed informazione.
Art. 2
Il medico ed il giornalista collaborano nel rispetto del diritto del cittadino
alla tutela della propria dignità.
Art. 3
Nel rispetto di quanto previsto all’Art.1 la collaborazione tra medico
e giornalista ha lo scopo della divulgazione delle notizie in modo comprensibile
e senza commenti e valutazioni personali. Tale principio, inderogabile
per le notizie con riferimenti e contenuti tecnico-scientifici, è
da rispettare anche per fatti di cronaca con implicazioni di contenuto
medico, sanitario, assistenziale.
Capo 2
Il medico e l’informazione
Art. 4
Nei rapporti con la stampa ed i mass media il medico è tenuto a
considerare la diversità dell’informazione dovuta al paziente nel
rapporto fiduciario da quella data all’esterno come notizia di cronaca
o di informazione sanitaria.
Art. 5
In nessun caso, il medico è tenuto a divulgare o comunicare ad altri
quanto appreso dal paziente senza il suo preventivo consenso e sempre nel
rispetto delle normative vigenti sul segreto professionale e la tutela
dei dati personali..
Art. 6
Il medico non può considerare la comunicazione al giornalista di
informazioni relative ai propri pazienti come trasmissione di segreto professionale.
Art. 7
Il medico ha l’obbligo di informare il giornalista di ogni eventuale notizia
non rispondente a verità o non completamente corretta ai fini di
una quanto più tempestiva rettifica.
Capo 3
Il giornalista e l’informazione sanitaria
Art. 8
Il giornalista nel far riferimento allo stato di salute di una determinata
persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità,
il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di
malati gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di
interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell’ambito
del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel
rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione
di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 9
Il giornalista deve assicurare che l’informazione scientifica in campo
sanitario, sia quanto più corretta e completa e redatta in modo
da non creare false aspettative nei malati e negli altri destinatari.
Art. 10
E’ opportuno che il giornalista che tratti abitualmente notizie sanitarie
per gli aspetti scientifici in campo biomedico e per quelli tecnici e bioetici
acquisisca specifica competenza della materia, anche attraverso specifici
percorsi formativi o con la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento
finalizzati.
Art. 11
Il giornalista scientifico nel trattare notizie di carattere sanitario
è tenuto ad usare un linguaggio semplice, generalmente comprensibile,
affinché l’informazione sia accessibile al grosso pubblico.
Capo 4
Medico e giornalista per il cittadino
Art. 12
Il medico e il giornalista sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla
legge sulla privacy in materia di dati sensibili.
Art. 13
Medico e giornalista devono collaborare affinché ogni informazione
sanitaria sia inequivocabilmente distinta e priva di ogni possibile forma
di pubblicità. In ogni caso l’informazione medica non può
essere mai usata a copertura del messaggio pubblicitario.
Art. 14
Per la divulgazione di notizie sanitarie è opportuno che, in mancanza
di una reciproca personale conoscenza, il medico ed il giornalista si qualifichino
e collaborino a definire, nell’interesse dei destinatari, la rilevanza
scientifica dei contenuti.
Art. 15
Il giornalista ed il medico che collaborano alla divulgazione di notizie
sanitarie perseguono l’obiettivo della informazione alla pubblica opinione
valutando esclusivamente l’importanza della notizia evitando qualsiasi
forma di enfatizzazione.
Art. 16
Per le notizie scientifiche sono da evitare anticipazioni e illazioni sui
risultati di ricerche e sperimentazioni non suffragate da attendibili pareri
espressi da esperti della materia non coinvolti o partecipi.
Art. 17
Anche il volontario ritardo o l’omissione della tempestiva divulgazione
di notizie sanitarie di generale interesse costituisce violazione del codice
deontologico e la mancanza è più grave quando vi sia connivenza
e concorso di più professionalità della ricerca e del giornalismo,
per motivi aziendali, pubblicitari o comunque economici.
Art. 18
Qualora la violazione del Codice Deontologico sia motivata dall’intenzione
di ottenere vantaggi, personali o per altri, la sanzione disciplinare non
può essere minore della censura e comporta almeno il minimo della
sospensione qualora sia perseguito un vantaggio economico.
Art.19
Il giornalista è comunque tenuto a dare notizia con uguale risalto
a rettifiche su informazioni mediche sanitarie e scientifiche risultate
errate o incomplete, precisando i motivi dell’errore e della loro incompletezza.
Titolo 2
Informazione e malattia
Capo 5
La tutela del malato
Art. 20
Nella divulgazione di fatti di cronaca con riferimento a lesioni personali,
patologie o altre notizie relative alla salute di persone coinvolte, deve
essere garantita la tutela della riservatezza e degli altri diritti individuali.
Art. 21
Il giornalista nel trattare informazione scientifica relativa a specifiche
patologie, è tenuto ad assumere informazioni da fonti pubblicamente
responsabili o da persone notoriamente riconosciute come esperte e competenti.
Art. 22
Nella divulgazione di notizie aventi per oggetto novità in
campo diagnostico terapeutico, ancor più se rivolte a specifiche
patologie, il giornalista segnala l’opportunità, per chi ne sia
affetto o abbia timore di esserne, di un colloquio sull’argomento con il
medico curante.
Art. 23
Al di fuori di un contesto informativo scientifico o della divulgazione
di informazione relativi alla salute con intenti di educazione sanitaria,
le “fonti” medico scientifiche sono citabili con l’indicazione delle qualifiche
professionali che ne caratterizzano l’attendibilità e l’esperienza.
Capo 6
Il diritto di cronaca
Art. 24
Il giornalista è il responsabile del contenuto degli articoli e
dei servizi giornalistici di informazione medico-sanitaria. Nella diffusione
a mezzo stampa gli deve essere riconosciuta la possibilità di suggerire
la titolazione del pezzo.
Art. 25
Nel rispetto del diritto di cronaca è opportuno che la trattazione
di argomenti sanitari di interesse scientifico sia curata da giornalisti
con particolare competenza, per esperienza o formazione; i Direttori e
gli Editori dovranno affidare l’approfondimento su argomenti di interesse
medico, scientifico, sanitario, a giornalisti particolarmente qualificati.
Titolo 3
Informazione e progresso scientifico
Capo 7
La ricerca farmacologica
Art. 26
Notizie e informazioni connesse alla sperimentazione di nuovi farmaci,
possono essere diffuse soltanto con citazione della fonte.
Art. 27
In nessun caso è consentita la pubblicazione che possa essere di
pubblicità per farmaci in fase sperimentale.
Art. 28
Non è consentito ritardare la divulgazione di notizie relative a
nuovi farmaci e a trattamenti farmacologici per consentire qualsiasi intervento
ad aziende produttrici di medicinali che potrebbero averne interesse.
Capo 8
La ricerca clinica e in chirurgia
Art. 29
Il medico deve assicurare che i risultati di progressi in campo sanitario
sono stati valutati e riconosciuti validi in appropriate e legittimate
sedi scientifiche.
Art. 30
Nel fornire informazioni alla stampa il medico ricercatore e il medico
sperimentatore collaborano con il giornalista affinché la notizia
sia completata con indicazioni utili ad una valutazione della portata dei
risultati per quanto attiene le possibilità percentuali di successo
e i tempi necessari per un utilizzo di routine di quanto oggetto di ricerca
e di sperimentazione.
Art. 31
Il medico che nell’esercizio della professione utilizzi presidi diagnostici
e terapeutici di nuova conoscenza o, qualora autorizzato, ancora in fase
di sperimentazione, deve evitare la divulgazione dei risultati ottenuti
con riferimenti che possano portare ad identificare le persone coinvolte
o che possano consentire un ritorno pubblicitario per la propria attività.
Capo 9
Il progresso tecnico strumentale
e la sperimentazione animale
Art. 32
In caso di informazione sanitaria su ricerche e sperimentazioni per le
quali vengono utilizzati animali di laboratorio, la notizia dovrà
essere completata con elementi relativi alle specie e numero di animali
utilizzati ed al rispetto della normativa vigente per la tutela dei loro
diritti.
Titolo 4
I grandi temi della sanità
Capo 10
Il progresso scientifico in sanità
Art. 33
Il progresso tecnico-strumentale in sanità può essere oggetto
di informazione precisandone le finalità e i limiti dell’applicazione
sull’uomo, con possibili indicazioni sui limiti di garanzia e di certezza
per quanto riguarda i tempi della sua realizzazione.
Art. 34
Per la divulgazione di notizie su temi di interesse medico scientifico
con possibile valutazione bioetica (quali attualmente la procreazione assistita,
l’accanimento terapeutico e l’eutanasia, lo studio del genoma e la manipolazione
genetica l’eugenetica e la medicina predittiva, l’espianto e i trapianti
d’organo, il consenso informato, ecc) il medico ricercatore collaborerà
preferibilmente con i giornalisti scientifici.
Art. 35
Per la preparazione di articoli e servizi, anche radio televisivi, aventi
per oggetto argomenti di sanità con contenuti e valutazioni di Bioetica
il giornalista, anche scientifico, acquisisce informazioni da medici e
altre “Fonti” di sicura attendibilità, di preferenza pubbliche.
Capo 11
Educazione sanitaria
Art. 36
Il medico ed il giornalista collaborano affinché l’informazione
sanitaria permetta la distinzione tra notizia di cronaca e comunicazione
di informazione utile per l’educazione alla salute nell’interesse del singolo
e della collettività.
Art. 37
Nell’esporre argomenti relativi al progresso scientifico in sanità
e alle possibilità di applicazione sull’uomo, il medico ed il giornalista
scientifico, sono tenuti a considerare l’opportunità di completare
l’informazione con dati relativi alla legislazione ed altre normative in
materia onde contribuire al processo di educazione sanitaria della popolazione
ed alla conoscenza dei diritti e doveri del singolo e della collettività.
Titolo 5
La politica sanitaria e l’economia
Capo 12
Sanità pubblica e sanità privata
Art. 38
E’ auspicabile che per le implicazioni politiche ed economiche dell’organizzazione
del sistema sanitario in Italia e in considerazione dell’interesse dei
cittadini ad una corretta costante completa e aggiornata informazione su
tale materia, i Direttori responsabili di quotidiani, periodici, testate
giornalistiche e radiotelevisive, diano spazio adeguato all’informazione
sulla legislazione in materia di sanità pubblica e privata e sui
provvedimenti e norme adottati dalle competenti Autorità ai vari
livelli, Nazionale, Regionale e locale, nonché dalla Federazione
Nazionale e dagli Ordini provinciali dei Medici.
Titolo 6
Informazione sanitaria e istituzioni
Capo 13
La sanità per il cittadino
Art. 39
Il giornalista si avvale della collaborazione degli U.P.R. previsti dalla
“carta per i servizi sanitari pubblici”, ove insediati, per trattare notizie
di cronaca relative alle prestazioni erogate ed alla funzionalità,
qualità ed efficienza dei servizi secondo quanto previsto dalla
citata “carta”.
Capo 14
L’uso dei mass media
Art. 40
Medici e giornalisti invitati a partecipare a manifestazioni finalizzate
alla raccolta di fondi per il finanziamento di iniziative in campo scientifico
sanitario accettano a titolo gratuito ed evitando pubblicità a proprio
vantaggio.
Art. 41
Il medico che partecipi a pubblici dibattiti su argomenti inerenti la professione
in generale e la propria specializzazione deve preliminarmente concordare
gli argomenti su cui sarà chiamato a parlare ed i tempi a disposizione.
Negli interventi sono da evitare citazioni di casi personali e riferimenti
a propri assistiti e nell’esporre il proprio parere non sono consentite
critiche e commenti nei confronti di colleghi assenti di diverse opinioni
e, se presenti, soltanto se vi è possibilità di dibattito.
Si suggerisce di evitare comportamenti critici nei confronti della categoria
e della Professione.
Il giornalista, conduttore o moderatore, è tenuto a documentarsi
sul tema e sugli argomenti che saranno trattati, e possibilmente, a concordare
con i partecipanti prima dell’incontro la successione degli interventi
e i contenuti di massima.
Capo 15
L’Ufficio Stampa in Sanità
Art. 42
I giornalisti che svolgono attività professionale per strutture
sanitarie pubbliche e private, sia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
che di ricerca o che a qualunque titolo siano interessate alla sanità
ed al progresso in medicina, sono tenuti a collaborare con i colleghi al
fine di garantire la massima imparzialità e completezza delle notizie
di competenza per il proprio incarico.
Art. 43
Analogamente sono tenuti a collaborare con i colleghi ed i mezzi di informazione,
al fine di garantire con completezza e imparzialità le notizie di
propria competenza, gli addetti stampa e chi sia incaricato di organizzare
uffici stampa in occasione di Congressi medico scientifici, Convegni su
temi sanitari o sia comunque incaricato di preparare, per la loro diffusione,
comunicati stampa e recensioni su argomenti di sanità. |