Convenzione sui diritti dell'uomo
e sulla biomedicina
(Oviedo - 4 aprile 1997)
Divieto di clonazione di esseri
umani
(Protocollo addizionale - 12 gennaio 1998)
LEGGE 28 marzo 2001 n. 145 G:U:95 del 24 aprile 2001
(Sulla Gazzetta Ufficiale il testo della Dichiarazione di Oviedo
in francese)
Convenzione sui diritti dell’uomo, sulla biomedicina e sul divieto
di clonazione
La legge 28 marzo 2001, n. 145 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della
dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia
e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina,
fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale
del 12 gennaio 1998, n. 168 sul divieto di clonazione di esseri umani,
è stata approvata per dare piena e intera esecuzione alla Convenzione
ed al Protocollo predetti, che entreranno in vigore (come previsto dall’art.
33 della Convenzione stessa) dopo tre mesi dalla data in cui cinque Stati,
inclusi almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno aderito
agli stessi.
La legge n. 145/2001, inoltre, delega il Governo ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più
decreti legislativi, occorrenti per adeguare, se del caso, l’ordinamento
giuridico italiano ai principi ed alle norme della Convenzione e del Protocollo.
Consiglio d’Europa
Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo
e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione
della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina
Oviedo, 4 aprile 1997
Preambolo
(omissis)
Capitolo I:
Disposizioni Generali
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
Le parti firmatarie della presente Convenzione proteggono la dignità
e l’identità di tutti gli esseri umani e garantiscono a ciascun
individuo, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità
e dei suoi diritti e libertà fondamentali nei confronti delle applicazioni
della biologia e della medicina.
Ciascuna parte firmataria adotta nella sua legislazione le misure necessarie
a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione
Articolo 2
(Priorità dell’essere umano)
L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sull’esclusivo
interesse della società o della scienza
Articolo 3
(Pari diritti agli interventi sanitari)
Le parti firmatarie, tenuto conto della necessità sanitaria e
delle risorse disponibili, adottano i provvedimenti utili ad assicurare,
nel loro ambito giuridico, un accesso equo ad interventi sanitari
di qualità appropriata.
Articolo 4
(Obblighi professionali e regole comportamentali)
Ogni intervento in campo sanitario, compresa la ricerca, deve essere
effettuato nel rispetto di norme e obblighi professionali (nonché
di regole di condotta applicabili nella fattispecie).
Capitolo II:
Consenso
Articolo 5
(Regola generale)
Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato
se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero
e informato.
Questa persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito
allo scopo e alla natura dell’intervento nonché alle sue conseguenze
ed ai suoi rischi.
La persona interessata può liberamente ritirare il proprio consenso
in qualsiasi momento
Articolo 6
(Tutela delle persone che non hanno la capacità
di dare il consenso)
1.Salvo quanto previsto agli articoli 17 e 20, l’intervento non può
essere effettuato su una persona che non abbia la capacità di dare
il consenso a meno che ciò non sia fatto per suo diretto beneficio.
2.Quando secondo la legge un minore non ha la capacità di dare
il consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza
l’autorizzazione del suo rappresentante, dell’autorità o di una
persona o un tutore designato dalla legge.
3.Quando, secondo la legge, un maggiorenne non ha, a causa di un handicap
mentale, di una malattia o per un motivo similare, la capacità di
dare il consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato
senza l’autorizzazione del suo rappresentante, dell’autorità o di
una persona o tutore designato dalla legge.
La persona interessata, nella misura possibile, deve essere coinvolta
nella procedura di autorizzazione.
4.Il rappresentante, l’autorità, la persona o il tutore nominati
ai paragrafi 2 e 3 devono, con le stesse modalità, avere informazione
prevista dall’articolo 5.
5. L’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi
momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.
Articolo 7
(Protezione di persone affette da disturbi
mentali)
la persona affetta da un disturbo mentale grave non può essere
sottoposta, senza il suo consenso, a un trattamento che abbia per oggetto
la cura del disturbo se non quando il mancato trattamento rischi di essere
gravemente pregiudizievole per la sua salute e con riserva delle garanzie
di tutela previste dalla legge, comprese le procedure di sorveglianza e
di controllo nonché quelle per i visti di ricovero.
Articolo 8
(Situazioni d’urgenza)
Quando a causa di una situazione d’urgenza non si può avere il
consenso appropriato si potrà procedere immediatamente a qualsiasi
intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona
interessata.
Articolo 9
(Volontà espresse precedentemente)
Saranno prese in considerazione le volontà precedentemente espresse
nei confronti dell’intervento medico da parte del paziente che, al momento
dell’intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà
Capitolo III:
Vita privata e diritto all’informazione
Articolo 10
(Vita privata e diritto all’informazione)
1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata quando
si tratti di informazioni relative alla propria salute.
2.Ogni persona ha il diritto di conoscere tutte le informazioni relative
alla propria salute. Tuttavia la volontà della persona di non essere
informata deve essere rispettata.
3,A titolo eccezionale la legge può prevedere, nell’interesse
del paziente, limitazioni all’esercizio dei diritti citati al paragrafo
2.
Capitolo IV:
Genoma umano
Articolo 11
(Non discriminazione )
Qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della persona per via
del suo patrimonio genetico è vietata.
Articolo 12
(Test genetici predittivi)
Non si potrà procedere a test predittivi di malattie genetiche
o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene
responsabile di una malattia, sia di individuare una predisposizione o
una sensibilità genetica verso una malattia, tranne che ai fini
di trattamento curativo o di ricerca medica e con riserva di una valutazione
genetica appropriata.
Articolo 13
(Interventi sul genoma umano)
Un intervento teso a modificare il genoma umano può essere attuato
solo a scopi di prevenzione, diagnosi o terapia e soltanto se il suo obiettivo
non è quello di introdurre una qualche modifica nel genoma dei discendenti.
Articolo 14
(Non selezione di sesso)
L’utilizzazione di tecniche di assistenza medica alla procreazione non
è ammessa per scegliere il sesso del nascituro tranne che allo scopo
di evitare una malattia ereditaria grave legata al sesso.
Capitolo V:
ricerca scientifica
Articolo 15
(Regola generale)
La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina può
essere esercitata liberamente nel rispetto delle disposizioni della presente
Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche.
Articolo 16
(Tutela delle persone che si prestano alla
ricerca)
Nessuna ricerca può essere intrapresa su un soggetto se non sono
rispettate tutte le seguenti condizioni:
I) non esiste alcun metodo alternativo alla ricerca su esseri umani
di efficacia paragonabile;
II) i rischi che possono essere previsti per la persona non sono
sproporzionati nei confronti dei benefici potenziali per la ricerca;
III) il progetto di ricerca è stato approvato dall’organismo
competente a seguito di un esame che sia indipendente sul piano della sua
pertinenza scientifica, compresa una stima dell’importanza dello scopo
della ricerca, nonché di un esame pluridisciplinare della sua accettabilità
sul piano etico;
IV) la persona che si presta ad una ricerca è informata dei
propri diritti e delle garanzie previste dalla legge per la propria tutela;
V) il consenso previsto dall’articolo 5 è stato dato espressamente,
specificamente e sia consegnato per iscritto. Questo consenso può
in qualsiasi momento essere ritirato.
Articolo 17
(Tutela delle persone incapaci a dare il consenso
alla ricerca)
1.La ricerca non può essere intrapresa su una persona che non
abbia, in conformità all’articolo 5, la capacità di dare
il suo consenso, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
I) siano rispettate le condizioni enunciate all’articolo 16 dal punto
primo al punto quarto;
II) i risultati attesi dalla ricerca comportino un reale e diretto
beneficio per la sua salute;
III) la ricerca non possa essere effettuata con paragonabile efficacia
su soggetti capaci di dare il consenso;
IV) l’autorizzazione prevista all’articolo 6 sia stata data specificamente
e per iscritto;
V) la persona interessata non abbia opposto un rifiuto.
2.A titolo eccezionale e nel rispetto delle condizioni di tutela
previste dalla legge, una ricerca, i cui risultati non comportino benefici
diretti per la salute della persona interessata può essere autorizzata
solo se le condizioni previste ai punti I), III), IV) e V) del paragrafo
1 che precedono siano tutte rispettate assieme alle seguenti condizioni
supplementari:
I) la ricerca abbia l’obiettivo di contribuire, con un significativo
miglioramento della conoscenza scientifica delle condizioni della persona,
della sua malattia o del suo disturbo, al conseguimento, al termine, di
risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per
altre persone della stessa fascia d’età o che soffrano della stessa
malattia o di disturbo che presentino le stesse caratteristiche;
II) la ricerca presenti per la persona solo un rischio minimo e una
costrizione minima.
Articolo 18
(Ricerca sugli embrioni in vitro)
1.Laddove la legge consente la ricerca su embrioni in vitro, questa
assicura un’adeguata protezione dell’embrione.
2.La creazione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.
Capitolo VI:
Prelievo di organi e tessuti da donatori viventi
a scopo di trapianto
Articolo 19
(Regola generale)
1.Il prelievo di organi o tessuti a fini di trapianto non può
essere fatto su un donatore vivente se non nell’interesse terapeutico del
ricevente e qualora non si disponga di organo o di tessuto adatto proveniente
da persona deceduta né esistano metodi terapeutici alternativi di
efficacia paragonabile;
2. il consenso previsto dall’art. 5 deve essere dato espressamente
e specificamente o per iscritto o davanti a organo ufficiale.
Articolo 20
(Tutela delle persone incapaci di dare il
consenso al prelievo degli organi)
1.Non può essere effettuato alcun prelievo d’organo o di tessuto
su una persona che non abbia la capacità di dare il consenso in
conformità a quanto previsto dall’art. 5.
2.A titolo eccezionale e nel rispetto delle condizioni di tutela previste
dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili da una persona che non
abbia la capacità di dare il consenso, può essere autorizzato
a patto che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
I) non sia disponibile un donatore compatibile capace di dare il consenso;
II) il ricevente sia fratello o sorella del donatore;
III) la donazione deve essere di natura tale da costituire un salvavita
del ricevente;
IV) l’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 6 sia stata
data specificamente e per iscritto secondo legge e con l’approvazione dell’organo
competente;
V) il potenziale donatore non abbia opposto rifiuto.
Capitolo VII:
Divieto di profitto dall’impiego di qualunque
parte del corpo umano
Articolo 21
(Divieto di profitto)
Il corpo umano e le sue parti non devono, in quanto tali, essere fonte
di profitto.
Articolo 22
(Utilizzazione di parte prelevata dal corpo
umano)
Quando una parte del corpo umano sia stata prelevata durante un intervento,
questa non può essere conservata e utilizzata per un motivo diverso
da quello per cui è stata prelevata nel rispetto delle procedure
sull’informazione ed il consenso.
Capitolo VIII:
Violazione delle disposizioni della convenzione
Articolo 23
(Violazione dei diritti o principi)
I firmatari assicurano un’appropriata tutela giuridica per impedire
o far cessare in breve tempo qualsiasi illecita violazione dei diritti
e dei principi riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 24
(Risarcimento di un danno ingiustificato)
La persona che abbia subito un danno non giustificato come risultato
di un intervento ha diritto a un equo risarcimento in base alle condizioni
e secondo le modalità previste dalla legge.
Articolo 25
(Sanzioni)
I firmatari prevedono appropriate sanzioni in caso di inosservanza delle
disposizioni della presente Convenzione
Capitolo IX:
Relazione tra la presente Convenzione e altre
disposizioni
Articolo 26
(Limitazioni all’esercizio dei diritti)
1.L’esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela previste
dalla presente Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni
oltre quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie,
in una società democratica, a garantire la sicurezza pubblica, la
prevenzione di infrazioni penali, la tutela della sanità pubblica
o la tutela dei diritti e libertà altrui.
2.Le restrizioni previste dal precedente comma non possono essere applicate
agli articoli 12, 13, 14, 16, 17 , 19, 20 e 21.
Articolo 27
(Tutela più estesa)
Nessuna delle disposizioni della presente convenzione potrà essere
interpretata come limitativa della facoltà di ciascun firmatario
di riconoscere una tutela più estesa nei confronti delle applicazioni
della biologia e della medicina rispetto a quella prevista dalla presente
Convenzione.
Capitolo X:
Interpretazione e conseguenze della Convenzione
Articolo 29
(Interpretazione della Convenzione)
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo, senza alcun diretto riferimento
a casi presentati a qualche specifica corte, può dare pareri consultivi
su questioni giuridiche relative all’interpretazione della presente Convenzione
su richiesta:
- del Governo di una parte firmataria, dopo aver informato le
altre parti;
- del Comitato costituito in base all’art. 32, nella sua composizione
ristretta ai rappresentanti delle parti della presente Convenzione, su
decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Articolo 30
(Informazioni sull’applicazione della Convenzione)
Ogni firmatario, su richiesta del Segretario generale del Consiglio
d’Europa, fornirà i chiarimenti richiesti sul modo in cui la propria
legislazione garantisce l’effettiva applicazione di tutte le norme della
Convenzione.
Capitolo XII:
I Protocolli
Articolo 31
(Protocolli)
Dei protocolli possono essere elaborati in conformità a quanto
previsto dall’art. 32 per sviluppare, nei campi specifici, i principi contenuti
nella presente Convenzione. I Protocolli sono aperti alla firma dei firmatari
della Convenzione. Saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione.
Nessun firmatario può ratificare, accettare o approvare i protocolli
senza aver prima o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato
la Convenzione.
Capitolo XIII:
Emendamenti alla Convenzione
Articolo 32
(emendamenti alla Convenzione)
1. Gli incarichi affidati al “Comitato” nell’ambito del presente articolo
e dell’art. 29 sono svolti dal Comitato direttivo per la bioetica (CDBI),
oppure da altro comitato allo scopo designato dal Comitato dei ministri.
2. Senza pregiudizio per quanto predisposto all’art. 29, ogni Stato
membro del Consiglio d’Europa, così come ogni firmatario della presente
Convenzione che non sia membro del Consiglio d’Europa, può farsi
rappresentare nel Comitato quando assolve incarichi assegnati alla presente
Convenzione e dispone di un voto.
3.Qualunque Stato previsto all’art. 33 o invitato ad aderire alla Convenzione
in base alle disposizioni dell’art. 34, che non sia già partecipe
della presente Convenzione, può designare un osservatore nel Comitato.
4. Allo scopo di tenere conto delle evoluzioni scientifiche la presente
Convenzione sarà oggetto di esame nell’ambito del Comitato entro
un periodo massimo di cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente,
a intervalli determinati dal Comitato.
5.Qualunque proposta di emendamento alla presente Convenzione,
così come qualunque proposta di protocollo o emendamento al protocollo,
presentata da un firmatario, dal comitato o dal Consiglio dei Ministri,
è comunicata al segretario generale del Consiglio d’Europa e, a
sua cura, trasmesso agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità
europea, a ogni firmatario, a ogni partecipante, a ogni Stato invitato
a firmare la presente Convenzione, in base a quanto disposto dall’art.
33 e ogni Stato invitato ad aderirvi secondo quanto disposto dall’art.
34.
6.Il Comitato esamina la proposta non oltre i due mesi successivi a
quello in cui è stato trasmesso dal Segretario generale in base
a quanto previsto dal paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo, adottato
a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, all’approvazione del Consiglio
dei Ministri. Dopo la sua approvazione il testo è comunicato ai
partecipanti per la sua ratifica, l’accettazione o l’approvazione.
7.Ogni emendamento entrerà in vigore, e, per i partecipanti
che l’hanno accettato, il primo giorno del mese successivo che segue il
termine di un periodo di un mese dalla data in cui cinque partecipanti,
tra i quali siano compresi almeno quattro stati membri del Consiglio d’Europa,
avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.
Per ogni partecipante che l’avrà accettato successivamente,
l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue
il termine di un periodo di un mese dalla data in cui il partecipante predetto
avrà informato il Segretario generale della sua accettazione.
Capitolo XIV:
Norme finali
Articolo 33
(Firma, ratifica ed entrata in vigore)
1.La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri
del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla
sua stesura, e della Comunità europea.
2.La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione
o approvazione. I documenti di ratifica, di accettazione o di approvazione
saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
3.La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del mese che segue il compimento di un periodo di tre mesi dalla data in
cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro
consenso ad essere uniti dalla Convenzione, in conformità alle disposizioni
del precedente paragrafo.
4.Per ogni firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso
a entrare a far parte della Convenzione, questa entrerà in vigore
il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di tre mesi
dalla data di consegna del documento di ratifica, accettazione o approvazione
Articolo 34
(Stati non membri)
1.Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa potrà, previa consultazione dei
partecipanti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad
aderire alla presente Convenzione con decisione presa con la maggioranza
prevista dall’art. 20, sottoparagrafo D) dello Statuto del Consiglio d’Europa
e all’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti
che hanno diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
2.Per ogni Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore
il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di tre mesi
dalla data di deposito del documento di adesione presso il Segretario generale
del Consiglio d’Europa.
Articolo 35
(Applicazione territoriale)
1.Ogni firmatario può, al momento della firma o al momento del
deposito del suo documento di ratifica, di accettazione o di approvazione,
indicare l’ambito territoriale o gli ambiti territoriali ai quali la presente
Convenzione sarà applicata. Ogni altro Stato può formulare
la stessa dichiarazione nel momento della consegna del suo documento di
adesione.
2.Ogni parte può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione
indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione
della presente Convenzione a qualunque altro ambito territoriale, indicato
nella dichiarazione, di cui assicura le relazioni internazionali o per
il quale è abilitato alla stipula. La Convenzione entrerà
in vigore nei riguardi di questo ambito territoriale il primo giorno del
mese che segue il termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento
della notifica da parte del Segretario generale.
3.Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà
essere ritirata per quanto concerne ogni ambito territoriale indicato nella
dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario generale. La ritrattazione
avrà effetto il primo giorno che segue il termine di un periodo
di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario
generale.
Articolo 36
(Riserve)
1.Ogni Stato e la Comunità europea possono, nel momento della
firma della presente Convenzione o del deposito del documento di ratifica,
formulare riserva nei confronti di una particolare disposizione della Convenzione
che una legge in vigore sul proprio territorio non sia conforme alla disposizione.
Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente
articolo.
2.Ogni riserva formulata in conformità al presente articolo
necessita di una breve dichiarazione sulla legge pertinente.
3.Ogni partecipante che estende l’applicazione della presente Convenzione
a un ambito territoriale indicato con una dichiarazione prevista in applicazione
del paragrafo 2 dell’art. 35 può, per il relativo ambito territoriale,
formulare riserva in conformità alle disposizioni dei paragrafi
precedenti.
4.Ogni partecipante che ha formulato una riserva prevista dal precedente
articolo può ritirarla con una dichiarazione indirizzata al Segretario
generale del Consiglio d’Europa. La ritrattazione avrà effetto il
primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di un mese dalla
data di ricevimento della comunicazione da parte del Segretario generale.
Articolo 37
(Denuncia)
1.Ogni partecipante può, in qualsiasi momento, denunciare
la presente Convenzione indirizzando una nota al Segretario generale del
Consiglio d’Europa.
2.La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue
il termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione
da parte del Segretario generale.
Articolo 38
(Notifiche)
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli
Stati membri del Consiglio, alla Comunità europea, a ogni Firmatario,
a ogni partecipante e a ogni altro Stato che è stato invitato ad
aderire alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni documento di ratifica di accettazione, di approvazione
o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in base
agli articoli 33 e 34;
d) ogni emendamento al protocollo adottato in conformità dell’articolo
32 e la data in cui l’emendamento o il protocollo entrano in vigore;
e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni
dell’art. 35;
f) ogni riserva e ogni ritrattazione di riserva formulate in base alle
disposizioni dell’art. 36;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che tragga origine dalla
presente Convenzione.
In forza di ciò, i sottoscritti, documentatamente autorizzati
a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Redatto a Oviedo (Asturie) il 4 aprile 1997, in francese e in inglese,
i due testi essendo egualmente autentici in un unico esemplare che sarà
depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale
del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia conforme all’originale
a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità
europea, agli Stati non membri che hanno partecipato alla stesura della
presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Consiglio d’Europa
Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione
dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere
umano
rispetto all’utilizzazione della biologia e della
medicina,
sul divieto di clonazione di esseri umani
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità
europea, firmatari del presente Protocollo addizionale alla Convenzione
per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere
umano in relazione alle applicazioni della biologia e della medicina;
Preso atto dei progressi scientifici intervenuti in materia di clonazione
di mammiferi, in particolare per scissione dell’embrione e trapianto di
nucleo;
Consapevoli del progresso che talune tecniche di clonazione possono,
di per sé apportare alla conoscenza scientifica e alla loro utilizzazione
in medicina;
Considerato che la clonazione di esseri umani potrebbe divenire una
possibilità tecnica;
Rilevato che la scissione dell’embrione può verificarsi naturalmente
e dar luogo talvolta alla nascita di gemelli geneticamente identici;
Considerato, tuttavia, che la strumentalizzazione dell’essere umano
attraverso la creazione deliberata di esseri umani geneticamente identici
è contraria alla dignità dell’uomo e costituisce un uso improprio
della biologia e della medicina;
Considerate, parimenti, le grandi difficoltà di ordine medico,
psicologico e sociale che una simile pratica di biomedicina, usata deliberatamente,
potrebbe comportare per tutte le persone interessate;
Considerato l’oggetto della Convenzione sui diritti dell’uomo e la
biomedicina, in particolare il principio enunciato all’art. 1 che tende
a proteggere l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. E’ vietato ogni trattamento finalizzato a creare un essere umano
geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto.
2. Nel presente articolo, l’espressione essere umano (geneticamente
identico) ad un altro essere umano individua un essere umano che ha in
comune con un altro l’insieme dei geni nucleari.
Articolo 2
Nessuna deroga è consentita alle disposizioni del Presente protocollo,
ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1, della Convenzione.
Articolo 3
Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo articoli
addizionali alla Convenzione e, di conseguenza, si applicano tutte le disposizioni
della Convenzione.
Articolo 4
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della
Convenzione. Sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione.
Uno Stato firmatario non potrà ratificare, accettare o approvare
il presente Protocollo senza avere anteriormente o contestualmente ratificato,
accettato o approvato la Convenzione.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno
depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 5
1.Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data alla
quale cinque Stati, inclusi almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa,
avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, conformemente
alle disposizioni dell’art. 4.
2.Per ogni firmatario che manifesterà successivamente il suo
consenso ad essere vincolato dal Protocollo, quest’ultimo entrerà
in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione
o di approvazione.
Articolo 6
1.Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che aderirà
alla Convenzione potrà aderire al presente Protocollo.
2.L’adesione avrà luogo, tramite il deposito presso il Segretario
generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che diventerà
efficace il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dalla data del suo deposito.
Articolo 7
1.Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente
Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio
d’Europa.
2.La denuncia acquisterà efficacia il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento
della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 8
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli
Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, ad ogni
Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che sia stato invitato
ad aderire alla Convenzione;
a) le firme;
b) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione;
c) le date di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente
ai suoi articoli 5 e 6;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione pertinente al presente
Protocollo.
In fede che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno
firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, 18 febbraio 1998, in francese e in inglese, i due
testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato
negli archivi del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata
conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non
membri che hanno partecipato all’elaborazione del presente Protocollo,
ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione e alla Comunità
europea. |