Il ddl sulle “Norme per agevolare
l'impiego di medicinali
contenenti sostanze stupefacenti
nella terapia del dolore”
(Testo base all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera)
Art. 1
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta
la seguente:
"d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche
di farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente
testo unico, accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che
ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti
da sintomatologia dolorosa grave";
b) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni contenenti
le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente testo unico sono
compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio
sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti
dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero
della sanità, completato con il timbro personale del medico";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La prescrizione dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato
I annesso al presente testo unico può comprendere fino a due preparazioni
o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta
deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di
telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da
cui è rilasciata";
3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto
la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci
di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14. L'elenco dei
farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente
testo unico è modificato con decreto del Ministro della sanità.
5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi
dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente
testo unico attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente
articolo, e a detenere la quantità necessaria di sostanze di cui
alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale
urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare sono autorizzati a trasportare le sostanze di cui alle tabelle
I, II e III previste dall'articolo 14, accompagnate da dichiarazione medica,
per l'effettuazione di terapie domiciliari";
4) il comma 6 è abrogato;
c) all'articolo 45:
1) il comma 1 è abrogato;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Scaduti trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica
non può essere più spedita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000";
d) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;
e) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche
e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali
delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico
delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III
e IV previste dall'articolo 14.
2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello
di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un
suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico
e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima
registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e
quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle
I, II, III e IV previste dall'articolo l4.
2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico
e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione
sanitaria".
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539, le parole: "hanno validità limitata a dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "hanno validità limitata a trenta giorni". |