Testata

Il ddl sulle “Norme per agevolare l'impiego di medicinali 
contenenti sostanze stupefacenti nella terapia del dolore”

(Testo base all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera)


Art. 1

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente testo unico, accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave";

b) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni contenenti le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente testo unico sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La prescrizione dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente testo unico può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata";
3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14. L'elenco dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente testo unico è modificato con decreto del Ministro della sanità.
5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci contenenti le sostanze di cui all'allegato I annesso al presente testo unico attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e a detenere la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, accompagnate da dichiarazione medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari";
4) il comma 6 è abrogato;

c) all'articolo 45:
1) il comma 1 è abrogato;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Scaduti trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita. 
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000";

d) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;

e) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo l4.
2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria".

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, le parole: "hanno validità limitata a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validità limitata a trenta giorni".


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