Testata
 

“Norme per la tutela dei diritti della partoriente,
la promozione del parto fisiologico
e la salvaguardia della salute del neonato”

(Testo elaborato in sede di Comitato ristretto e adottato come testo base 
dalla commissione Affari Sociali della Camera
(ottobre 2000)


CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1
(Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di incentivare e promuovere l’assistenza personalizzata alla nascita, favorendo il parto fisiologico per demedicalizzare l’evento nascita e tutelando i diritti e la libera scelta della gestante, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell’esperienza della genitorialità, e quella di rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute del neonato, individuando i requisiti essenziali dell’assistenza ospedaliera che ad esso deve essere garantita.

ART. 2
(Compiti delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso il Piano Sanitario regionale e sulla base dei criteri definiti dai progetti obiettivo in materia materna e infantile, individuati dal Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono modelli organizzativi assistenziali per l’umanizzazione della nascita e il rafforzamento della tutela del neonato, nel rispetto delle finalità e dei requisiti individuati dalla presente legge.

CAPO II
DIRITTI DELLA PARTORIENTE 
E PROMOZIONE DEL PARTO FISIOLOGICO

ART. 3
(Finalità)

1. Il presente capo ha le seguenti finalità:
a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del bambino durante la gravidanza e l’evento nascita; 
b) favorire la libertà di scelta circa i luoghi dove partorire e le modalità con cui il parto deve svolgersi;
c) promuovere la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie in uso, la verifica dei livelli di assistenza assicurati e l’armonizzazione delle modalità di assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio, tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di tecnologie appropriate alla nascita;
d) ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni per ridurre i tassi di morbilità e mortalità materna e perinatale;
e) assicurare al neonato, durante la degenza, l’instaurarsi di un corretto rapporto relazionale e la continuità del rapporto psico-affettivo con la madre, attraverso modelli organizzativi che consentano la maggiore vicinanza del neonato alla madre e la presenza del padre, e di fornire ai genitori l’informazione necessaria sullo stato di salute del neonato e sui modi di garantirla.

ART. 4
(Assistenza alla nascita)

1. Tutti gli operatori addetti all’assistenza durante la gravidanza, il parto ed il puerperio, nonché nel periodo immediatamente post-natale, appartenenti sia a strutture territoriali che ospedaliere, anche se autonome, sono tra loro funzionalmente collegati nell’ambito del Dipartimento materno-infantile, afferendo tutti a un’area funzionale omogenea.
2. Le unità sanitarie locali predispongono modelli organizzativi e risorse di personale e materiali atti a garantire:
a) l’utilizzazione di un’idonea cartella ostetrica, nella quale sono annotati tutti i dati relativi alla gravidanza; tali dati devono essere messi a disposizione della donna e degli operatori che l’assistono durante e dopo il parto, su semplice richiesta;
b) l’assistenza ostetrica alle gravi danze fisiologiche;
c) i corsi di preparazione alla maternità rivolti, fin dall’inizio della gravidanza, alla donna ed alla coppia, che forniscono le conoscenze relative all’evento gravidanza-parto-nascita-puerperio-allattamento ed alle metodiche per l’espletamento del parto;
d) l’accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio e dei fattori di rischio per la gravidanza.
3. In ogni caso, l’assistenza sanitaria delle gravidanze a rischio è demandata, a partire dal momento dell’accertamento, alle strutture specialistiche intra ed extra ospedaliere.
4. Deve essere favorita, compatibilmente con le condizioni fisiche della puerpera e del neonato e su espresso consenso della madre, la dimissione precoce, protetta ed appropriata della madre e del figlio, e garantite la possibilità di controlli ambulatoriali da parte della Azienda sanitaria locale competente per territorio e l’assistenza domiciliare integrata.
5. La durata e le modalità dell’assistenza devono essere adeguate allo stato fisico, psicologico e sociale della donna e del bambino, e deve essere favorita la presa in carico più precoce possibile del neonato da parte del pediatra di libera scelta, favorendo in tal caso l’accesso del pediatra sia in ospedale che nella casa di maternità.
6. Gli operatori addetti all’assistenza domiciliare ai sensi dei commi 4 e 5sono collegati, per le rispettive competenze, ad un medico ginecologo-ostetrico e ad un neonatologo o ad un pediatra con formazione specifica, per eventuali prestazioni di competenza specialistica, in attesa che il neonato sia preso in carico dal proprio pediatra o medico personale. L’Azienda sanitaria locale competente per territorio promuove appositi corsi di formazione professionale di tipo teorico-pratico, finalizzati alla selezione di figure professionali idonee alla individuazione delle patologie ostetriche neonatali ad esordio tardivo.

ART. 5
(Parto fisiologico)

1. Si definisce parto fisiologico la spontanea modalità di evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita. Le modalità assistenziali da assicurare durante il travaglio devono garantire:
a) il pieno rispetto delle esigenze biologiche, delle scelte e della cultura di ogni donna;
b) l’assecondamento dei ritmi fisiologici del travaglio e l’eliminazione di ogni pratica routinaria non supportata da precise indicazioni cliniche, per ognuna delle quali è comunque richiesto il consenso
informato;
c) l’abolizione della consuetudine di permanenza a letto durante il travaglio;
d) un’organizzazione del luogo di assistenza del travaglio-parto che assicuri un ambiente confortevole e rispettoso dell’intimità della donna;
e) la possibilità per le donne di scegliere la posizione più adatta durante la fase espulsiva;
f) la possibilità di avere accanto una persona di fiducia;
g) la possibilità per il padre che lo desideri, tranne in presenza di gravi ragioni, di essere sempre presente all’evento; 
h) l’immediato contatto madre-figlio; 
i) l’incentivazione dell’allattamento al seno nel periodo immediatamente successivo alla nascita e nei giorni seguenti, favorendo un ritmo di poppate a richiesta e non ad orari prefissati;
l) il sostegno offerto alla donna, da parte del personale ostetrico nell’immediato post-partum e nei giorni successivi, per tutte le sue esigenze e necessità e nel rispetto della dimensione psico-affettiva;
m) la promozione, durante il periodo di degenza, di incontri formativi ed educazionali con gli operatori di pediatria e di ostetricia sui temi dell’allattamento, della puericultura e dell’igiene del puerperio, sia in ospedali che nelle case di maternità.

ART. 6
(Luoghi per il parto fisiologico)

1. Per garantire alla donna il diritto a vivere l’evento travaglio-parto-nascita in un contesto umanizzato e sicuro, il parto può svolgersi:
a) in luoghi interni all’ospedale, predisposti e organizzati in modo da assicurare un ambiente personalizzato e familiare;
b) nelle case di maternità;
c) a domicilio.

ART. 7
(Strutture ospedaliere per il parto fisiologico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali competenti per territorio, le Aziende ospedaliere medesime e le strutture accreditate attrezzano spazi adeguati e differenziati per il parto fisiologico. Questi spazi devono consentire, successivamente al parto, il contatto tra la madre e il bambino attraverso il rooming-in, in collaborazione con il neonatologo, nonché la presenza senza vincoli di orari del padre e dei fratelli del neonato. La madre deve poter usufruire di sostegno nell’accudimento del neonato.
2. Gli spazi di cui al comma 1 sono realizzati dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito dei propri progetti di ampliamento, di ristrutturazione e di costruzione di reparti ostetrici, pediatrici e neonatologici ovvero, in attesa della realizzazione delle nuove strutture, tramite una riorganizzazione funzionale degli esistenti reparti ostetrici, pediatrici e neonatologici.

ART. 8
(Case di maternità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali istituiscono il servizio pubblico di casa di maternità , il cui fine è quello di garantire l’assistenza socio-sanitaria alla gravidanza ed al parto fisiologici senza rinunciare ai vantaggi di un ambiente più familiare e alla presenza di persone con le quali condividere l’evento, creando un ambiente ottimale ed accogliente alla nascita e favorendo la continuazione dell’interrelazione madre-bambino-padre.
2. Le regioni, dopo aver individuato le zone sanitarie nelle quali sperimentare la casa di maternità , gestiscono i parti fisiologici in luoghi diversi dai reparti ospedalieri, alleggerendone l’attività.
3. La casa di maternità è costituita da spazi individuali per il travaglio, per il parto e per la successiva degenza e da spazi collettivi che ricostruiscano un ambiente casalingo. In caso di complicanze, è assicurato il collegamento ad una sala parto tecnicamente attrezzata, raggiungibile in breve tempo.

ART. 9
(Parto a domicilio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il servizio di assistenza ostetrica domiciliare alla maternità determinando le aree sanitarie nelle quali sperimentare il servizio di parto a domicilio.
2. Per tale tipologia di parto, che avviene per libera scelta della partoriente, la Azienda sanitaria locale competente deve garantire il servizio attraverso l’organizzazione di e équipes mobili socio-ostetrico-sanitarie, costituite da ostetriche e medici ostetrici, integrate da assistenti domiciliari e vigilatrici di infanzia per i giorni successivi al parto.
3. L’équipe che ha seguito la donna presso una struttura ambulatoriale della Azienda sanitaria locale valuta se le condizioni di fisiologicità della gravidanza, di salute della partoriente e la situazione logistica del suo domicilio siano adeguate alla richiesta di parto a casa ed invia alle strutture ospedaliere competenti le donne con gravidanze a rischio o nelle quali si manifestino segni iniziali di patologia. 
4. L’ostetrica, collegata ad un ginecologo reperibile e a unpediatra neonatologo per consultazioni collegiali, all’arrivo presso il domicilio della partoriente valuta nuovamente che le condizioni fisiologiche del travaglio siano ancora in essere e contatta la struttura ospedaliera più vicina, cui si fa riferimento ai sensi del successivo articolo 11, e che deve garantire una eventuale ospedalizzazione in caso di patologie sopraggiunte.
5. L’ostetrica assicura alla madre, per almeno otto giorni a decorrere dal momento del parto, un’adeguata assistenza nella cura del neonato e nell’allattamento al seno. Il controllo pediatrico del neonato fisiologico deve avvenire entro quarantotto ore dalla nascita. L’ostetrica valuta l’eventuale necessità di ulteriore assistenza domiciliare.

ART. 10
(Servizio di trasporto materno e neonatale)

1. In ogni caso in cui si evidenziano a domicilio o in casa di maternità condizioni di rischio per la gravida o per il feto o il neonato, deve essere allertato e attivato il servizio di trasporto materno e/o neonatale, di cui ai commi successivi.
2. Al fine di salvaguardare la salute della donna, del feto e del neonato al manifestarsi, in corso di travaglio o al momento della nascita, di situazioni di alto rischio perinatale o neonatale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le Aziende sanitarie locali, garantiscono un adeguato servizio di trasporto assistito materno e neonatale d’emergenza.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano identificano i criteri di riconoscimento delle gravidanze, dei parti e delle condizioni neonatali a rischio al fine del tempestivo ricovero nei punti nascita o a domicilio, affinché venga attivato il servizio di trasporto in utero assistito, il collegamento e l’accesso alla struttura ospedaliera di riferimento che offra un livello di cure adeguato. 
4. In casi di particolare gravità , il trasporto assistito del neonato deve essere effettuato da personale con competenze specifiche afferente, attraverso il servizio di trasporto d’emergenza neonatale, a strutture assistenziali di III livello, utilizzando un’unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare in corso di trasferimento.

ART. 11
(Strutture di riferimento in caso di complicanze)

1. In relazione all’attuale suddivisione dei livelli di cura disposti dalle aziende sanitarie locali è previsto, che: 
a) il parto a domicilio, nel momento in cui non sussistano più le condizioni di fattibilità per sopraggiunte complicanze, deve essere riferito a strutture ospedaliere di II e III livello;
b) le case di maternità , per sopraggiunte complicanze, fanno riferimento alle strutture di II e III livello; 
c) i luoghi di parto fisiologico e le case organizzate nell’ambito delle strutture ospedaliere di I, II e III livello, fanno riferimento alle unità operative di ostetricia e di ginecologia già adibite all’assistenza dei parti patologici.

ART. 12
(Incentivi)

1. I tre moduli di assistenza al parto fisiologico di cui ai precedenti articoli consentono alle strutture pubbliche e accreditate che ne curano l’attivazione di ricevere annualmente degli incentivi dalla competente Azienda sanitaria locale alle seguenti condizioni:
a) tutte le strutture di I livello, definite tali dal Progetto obiettivo Materno Infantile ed accreditate dalla Regione, deputate all’assistenza alla gravidanza ed al parto non complicati, e confermati come tali al momento del ricovero, ricevono un incentivo quantificabile nella misura di un punto e mezzo, anziché di un solo punto, per ciascun parto fisiologico che venga assistito secondo le regole stabilite dagli articoli 6 e seguenti. A tali strutture è pertanto concessa la possibilità di crescere nell’ambito della gerarchia di offerta di cura;
b) tutte le strutture di II livello, definite tali dal Progetto obiettivo Materno Infantile ed accreditate dalla Regione, già deputate all’assistenza alla gravidanza ed al parto a rischio ricevono un incentivo quantificabile in un punto e mezzo, anziché in un solo punto, per ciascun parto non complicato che venga assistito secondo le regole stabilite dagli articoli 6 e seguenti, alle seguenti condizioni:
1) creazione di una casa di maternità o di un luogo di assistenza al parto fisiologico;
2) incentivazione dell’assistenza al parto spontaneo dopo un pregresso taglio cesareo, seguendo apposite linee guida adottate dalla regione;
c) tutte le strutture di III livello, definite tali dal Progetto obiettivo Materno Infantile ed accreditate dalla Regione, già deputate all’assistenza alla gravidanza e al parto ad alto rischio o con patologie particolarmente complesse, ricevono un incentivo nella misura di un punto e mezzo per ciascun parto che sia assistito secondo le regole stabilite dagli articoli 6 e seguenti, alle seguenti condizioni:
1) creazione di una casa di maternità o di un luogo di assistenza al parto fisiologico;
2) incentivazione dell’assistenza al parto spontaneo dopo un pregresso taglio cesareo, seguendo le apposite linee guida adottate dalla regione.
3. Gli incentivi di cui al comma 1, erogati dalla Azienda sanitaria locale alle unità operative precedentemente selezionate che abbiano dimostrato, di anno in anno, di lavorare in conformità alle disposizioni della presente legge, devono, altresì, essere investiti nella promozione e nel sostegno alle iniziative di formazione e di aggiornamento da tenere nei centri universitari, negli ospedali pubblici e accreditati ad opera delle pubbliche istituzioni dedicate alla formazione e delle associazioni culturali o di esperti riconosciuti dalle regioni che si adoperano per l’umanizzazione e il miglioramento della nascita.

ART. 13
(Compiti delle regioni)

1. Ai fini dell’espletamento delle attività connesse all’attuazione del parto fisiologico previste dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono a:
a) individuare le aree ed i moduli operativi nei quali sperimentare le modalità di nascita previste dall’articolo 6 e seguenti;
b) pianificare le nuove linee guida del parto fisiologico, secondo i principi stabiliti dalla presente legge;
c) verificare annualmente il livello qualitativo del percorso parto-nascita, secondo le modalità stabilite dalla presentelegge;
d) pianificare corsi di preparazione al parto rivolti alle donne in gravidanza all’interno delle strutture pubbliche e accreditate o in altra sede idonea individuata dalla competente Azienda sanitaria locale;
e) raccogliere e monitorare annualmente i dati statistici delle esperienze di natalità;
f) pianificare corsi di aggiornamento per il personale, di livello generale e specialistico;
g) favorire il confronto e i collegamenti tra gli operatori dei vari dipartimenti, anche per garantire livelli uniformi di assistenza nell’ambito del percorso nascita;
h) organizzare e promuovere campagne informative sui diritti della partoriente, del nascituro e del padre, ivi compreso il diritto della donna di non riconoscere il bambino, permettendone l’adozione.

ART. 14
(Riqualificazione del personale)

1. Le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 13, comma 1, perseguono i seguenti obiettivi:
a) riutilizzazione e riqualificazione di tutto il personale attualmente impiegato nei vari servizi e del personale convenzionato in funzione delle modalità di nascita previste dagli articoli 6 e seguenti;
b) aggiornamento specifico sulle tecniche e le metodologie ostetriche al fine di assicurare la continua verifica della validità scientifica e dell’efficacia delle procedure mediche in uso e comunemente accettate;
c) valorizzazione del confronto clinico come momento di aggiornamento e confronto e di garanzia della qualità della conduzione clinica;
d) collaborazione continua pluridisciplinare, sia clinica che di aggiornamento, tra i reparti di ostetricia e di neonatologia al fine di ottimizzare gli interventi e le comunicazioni in entrambi i reparti; 
e) formazione dell’assistenza domiciliare al puerperio di ostetriche, assistenti domiciliari e vigilatrici d’infanzia;
f) formazione di psicologi che partecipino ordinariamente alle diverse fasi dell’assistenza alla nascita;
g) diversificazione del personale, in termini di responsabilità , di organizzazione e di assistenza per la valutazione delle condizioni fisiologiche rispetto a quelle a rischio.

ART. 15
(Relazioni ed indagini)

1. I competenti organi regionali predispongono una relazione annuale per la rilevazione dei dati relativi a:
a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale tardiva;
b) morbilità e mortalità materna;
c) modalità di espletamento dei parti strumentali;
d) complicanze in gravidanza;
e) uso di ossitocici, antispastici, analgesici, anestetici e specificazione delle relative caratteristiche;
f) frequenza e modalità dell’allattamento al seno.
2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:
a) la popolazione assistita, quali età , classe sociale di appartenenza, rischio sanitario, e altri criteri ritenuti utili;
b) i livelli di assistenza neonatale;
c) il parto a domicilio;
d) le case di maternità.
3. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al Ministero della Sanità , che cura la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti. Il Ministero della sanità promuove annualmente lo svolgimento di indagini su:
a) la mortalità perinatale;
b) la mortalità materna;
c) l’incidenza e le motivazioni degli interventi di taglio cesareo;
d) la frequenza e tipologia di eventuali malformazioni ed handicap nei nascituri;
e) l’allattamento materno.

CAPO II
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL NEONATO

ART. 16
(Tutela del neonato)

1. Il neonato è tutelato attraverso la notifica del ricovero presso i presidi ospedalieri, pubblici e privati, e la compilazione della cartella clinica, oltre che attraverso le modalità che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono nell’ambito di programmi di attivazione ed attuazione del parto a domicilio o in casa di maternità.

ART. 17
(Livelli di cura e bacini di utenza)

1. Ad ogni nato, nell’ambito delle strutture ospedaliere, devono essere assicurate competenze specifiche sia mediche sia infermieristiche e l’aderenza ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici definiti dai progetti obiettivo in materia materna e infantile, individuati dal Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni del presente Capo.
2. L’assistenza ospedaliera al neonato è articolata su tre livelli di cura:
a) cure di I livello per neonati sani, con una disponibilità di quindici posti letto per mille nati vivi;
b) cure di II livello, con una disponibilità di 4,5 posti letto per mille nati vivi, oltre a quelli destinati ai neonati sani; 
c) cure di III livello, con una disponibilità di un posto letto per settecentocinquanta nati vivi per le cure intensive, e di due posti letto per ogni posto letto di terapia intensiva per le cure sbintensive, oltre alla disponibilità di posti letto adeguati all’utenza bisognosa di cure di I e II livello, e di posti letto supplementari per i neonati bisognosi di chirugia neonatale rapportati all’utenza.
3. Tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita, anche se privi di unità operative autonome di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, devono disporre di posti letto per cure minime ed intermedie, nell’ambito di unità operative di pediatria o neonatologia.
4. Di norma le unità operative di ostetricia e le unità operative di neonatologia-patologia neonatale e di pediatria con assistenza neonatale devono operare a livello corrispondente, e un livello superiore deve erogare, oltre alle prestazioni che lo caratterizzano, anche quelle di livello inferiore.
5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche in base alla valutazione della situazione orogeografica, della rete viaria, della consistenza e della localizzazione delle strutture esistenti, definiscono per le unità operative neonatologiche adibite ai compiti di cui al presente articolo, bacini di utenza atti ad assicurare l’acquisizione di competenze specifiche e di un livello tecnico adeguato alle cure prestate, anche in relazione al numero dei pazienti trattati.
6. Nelle aree ad alta densità di popolazione o metropolitane i vincoli quantitativi, riferiti ai bacini di utenza che orientano la programmazione regionale del numero delle unità di terapia intensiva neonatale, possono non tradursi in una precisa delimitazione dei bacini, al fine di privilegiare il diritto di scelta dei genitori e la competitività delle aziende che insistono nel medesimo territorio.

ART. 18
(Requisiti organizzativi e di personale)

1. Presso ogni punto ospedaliero è assicurata l’assistenza in sala parto con garanzia di rianimazione primaria neonatale. A tal fine, nell’ambito della sala parto, o in un locale direttamente comunicante con essa, deve essere predisposta una zona per le prime cure e l’eventuale intervento rianimatorio sul neonato, denominata “isola neonatale”, provvista di spazio ed attrezzature adeguate allo scopo.
2. Responsabile dell’assistenza nell’isola neonatale di cui al comma 1 è un neonatologo o un pediatra con competenze neonatologiche. Nelle strutture in cui è prevista la guardia attiva ventiquattro ore su ventiquattro del neonatologo o del pediatra con competenze neonatologiche, questi deve garantire l’assistenza al neonato in sala parto.
3. Per adeguare le competenze in rianimazione neonatale nei punti nascita in cui non esista la figura del neonatologo o del pediatra con competenze neonatologiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rianimazione primaria ed assistenza neonatale dedicati al personale che deve prendersi cura del neonato. 
4. La gestione dei corsi di cui al comma 3 è affidata, di norma, ai centri di terapia intensiva neonatale nel cui territorio ricadono i punti nascita, al fine di favorire una corretta collaborazione e
integrazione tra centro di riferimento e rete ospedaliera periferica.

ART. 19
(Controlli post-natali)

1. Tutti i nati apparentemente sani, in attesa che si completino i processi fisiologici di adattamento postnatale, nelle ore successive alla nascita, devono usufruire dei comuni controlli dei parametri vitali durante l’osservazione transizionale. Tale osservazione, compatibilmente con le capacità organizzative e strutturali del reparto ospedaliero, è di norma attuata in culla presso il letto della madre.

ART. 20
(Cartella clinica neonatologica)

1. Per ogni nato vivo deve essere compilata una cartella clinica personale, anche ai fini della compilazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), contenente, oltre ai dati previsti dalle vigenti disposizioni in materia, i rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull’andamento neonatale utili per la valutazione dell’efficienza dei servi perinatali e dell’efficacia delle cure di nascita.
2. Il Ministro della sanità , sentito il parere di una apposita commissione di esperti, con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone delle linee di guida per la definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle caratteristiche della cartella clinica di cui al comma 1.

ART. 21
(Distacco del neonato dalla madre)

1. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che determinano il temporaneo distacco dalla madre, deve essere assicurata, per quanto possibile, la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale.
2. Per tutto il periodo di ospedalizzazione del neonato ai sensi del comma 1, la madre, o un altro familiare in sua vece, ha diritto di usufruire dei servizi di vitto e pernottamento.

ART. 22
(Continuità delle cure al neonato)

1. Al fine di assicurare la dovuta continuità di indirizzo nelle cure prestate, ogni bambino, il quale in epoca postnatale debba essere nuovamente ospedalizzato per patologie connesse alla nascita e per cui è stato già in trattamento nelle unità operative di neonatologia o patologia neonatale ovvero di terapia intensiva neonatale, può fruire di cure, sia in regime di day hospital, sia di ricovero ordinario, presso la stessa unità operativa, indipendente dal superamento dell’età strettamente neonatale.

ART. 23
(Programmi di prevenzione, educazione e informazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attuano in via prioritaria interventi e programmi di prevenzione, educazione ed informazione per la tutela della gestante e del neonato.

ART. 24
(Applicazione della disciplina in materia di attività usuranti)

1. A tutto il personale del ruolo medico e dei profili professionali infermieristici operanti in unità di terapia intensiva neonatale si applicano le agevolazioni previste dal decreto legislativo dell’11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti attuativi di quanto previsto dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


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