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ECM: Educazione continua in medicina

Accordo Stato-Regioni (20 dicembre 2001)

1. L'attività di formazione continua di che trattasi, rientrando nella materia "tutela della salute", per la quale la potestà legislativa delle Regioni è concorrente secondo le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, è disciplinata dalle Regioni sulla base di principi fondamentali fissati con legge dello Stato; 

2. In attesa che, in sede di adeguamento delle norme attualmente previste dal d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, siano fissati i principi fondamentali in materia, si conviene di attenersi alle procedure attuative di cui ai punti successivi. 

3. Le determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma e quelle a carattere prescrittorio approvate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, integrata così come previsto al successivo punto, vanno considerate, nell'attuale fase, come proposte alla Conferenza Stato-Regioni, che provvederà ad assumerle sotto forma di accordi. Le determinazioni relative ad aspetti applicativi od ordinatori sono direttamente assunte dalla Commissione stessa, salvo che i rappresentanti regionali non ne chiedano la conferma da parte della Conferenza Stato-Regioni. 

4. In analogia a quanto previsto per la Commissione unica del farmaco, si provvederà ad adottare le idonee iniziative per una modifica della composizione della suddetta Commissione di cui all'articolo 16-ter del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni per incrementare a 7 (sette) il numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. In attesa di formalizzazione di tale integrazione, fin dalla prima seduta della Commissione nell'anno 2002, saranno invitati a partecipare alla stessa 5 ulteriori rappresentanti regionali indicati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle Province Autonome. 

5. Con il presente accordo la Conferenza Stato Regioni fa proprie, salvo quanto previsto al successivo punto 7, le determinazioni già assunte dalla Commissione in data 15 novembre 2001 e 6 dicembre 2001, limitatamente all'anno 2002 (primo anno del cosiddetta "fase a regime"), rinviando a successivi accordi la conferma o la modifica di tutto quanto previsto per gli anni successivi; 

6. In fase di prima applicazione il ruolo delle Regioni nel processo ECM è così di seguito delineato: 
- Alle singole Regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali, è affidato il compito di promuovere sul loro territorio il sistema per la formazione continua e sono, pertanto, chiamate ad essere garanti della qualità e della trasparenza del sistema stesso. 
- Lo svolgimento di tale duplice ruolo - promozione del sistema e garanzia del sistema - richiede una preliminare scelta di campo al fine di non scivolare in un possibile conflitto di interessi. Detto ruolo, infatti, risulta incompatibile con quello di "provider". 

Proposta operativa

Alla luce di quanto sin qui esposto, si conviene che sarà seguito il seguente percorso. 
Le singole Regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali e garantendo adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali, nonché delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità, provvederanno a: 
1. analisi dei bisogni formativi; 
2.  individuazione degli obiettivi formativi;
3.  accreditamento dei progetti di formazione; 
4.  individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale (nelle formule partecipative già individuate dal d.lgs. 229/99, ovvero Conferenza Stato-Regioni); 
Provvederanno, inoltre, a: 
1. individuare i requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento dei provider: tale fase è finalizzata a realizzare un elenco si soggetti che soddisfino i requisiti definiti dalla Commissione nazionale e gli eventuali ulteriori definiti dalle Regioni, titolati a realizzare gli eventi formativi coerenti con gli obiettivi nazionali e regionali;
2. verificare e compiere le valutazioni finali: principio di tale momento dev'essere quello di superare il concetto di autoreferenzialità, evitando che ciò avvenga ad opera dei possibili provider. Esso è finalizzato a:
- verificare l'idoneità dei requisiti dei provider; 
- valutare gli aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi; 
- verificare le ricadute sull'attività del professionista delle attività formative svolte.
Tale momento chiude, in un certo senso, il processo di formazione continua, ma allo stesso tempo finisce per essere impulso del nuovo ciclo, in ragione del fatto che i suoi risultati finiscono necessariamente per influire sull'analisi e sulla definizione dei nuovi obiettivi formativi; 
3. promuovere la realizzazione di un'anagrafe, accurata e trasparente, dei crediti accumulati dagli operatori.

7.  I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 347/2001 convertito dalla legge 405/2001, così come ripartite alle singole Regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 1999-2001 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni. 

8.  Gli obiettivi individuati per l'anno 2002 sono i seguenti: 

1)  Gli obiettivi formativi di interesse nazionale per il quinquennio 2002/2006 sono i seguenti: 

Gruppo 1 
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:
a) qualità assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari
b) etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento all'umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto professionale ed alla privacy
c)  sistemi di valutazione,verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione dell'efficacia, compresi i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza 
d) formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attività assistenziali e socio-assistenziali
e) promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro
f) miglioramento degli stili di vita per la salute
g) miglioramento dell'interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione 
h) tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi quelli psicologici, delle fasce deboli
i) promozione di una comunicazione corretta ed efficace
j) apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico
k) consenso informato
l) gestione del rischio biologico,chimico e fisico anche con riferimento alla legge 626
m) implementazione dell'introduzione della medicina basata sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale
n) sistema informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni epidemiologiche
o) formazione multiprofessionale per la cooperazione alla definizione del progetto riabilitativo applicato alle diverse aree della disabilità
p) cultura gestionale
q) educazione sanitaria 
r) bioetica in medicina
s) organizzazione dipartimentale 

Gruppo 2 
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, specifiche categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi: 
a) miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali cause di malattia, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, neoplastiche e geriatriche
b) interventi di formazione nel campo delle emergenze-urgenze
c)  formazione in campo socio-assistenziale e per l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata
d) tutela della salute della donna e del bambino e delle patologie neonatali 
e) basi molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate
f) formazione finalizzata all'utilizzo ed all'implementazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici
g) promozione della cultura della donazione e formazione interdisciplinare in materia di trapianti d'organo 
h) clinica e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie d'importazione
i) farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e farmacovigilanza
j) controllo delle infezioni nosocomiali
k) innovazione tecnologica : valutazione,miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici
l) sicurezza degli alimenti
m) sviluppo delle attività e degli interventi di sanità pubblica veterinaria, con particolare riferimento all'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, alla sanità animale ed all'igiene degli alimenti di origine animale
n) disturbi del comportamento alimentare e malattie metaboliche 
o) implementazione della sicurezza nella produzione, distribuzione ed utilizzo del sangue e degli emoderivati
p) percorsi diagnostico-terapeutici nella pratica della medicina generale 
q) progettazione ed utilizzo della ricerca clinica ed epidemiologica in medicina generale e pediatria di libera scelta 
r) telemedicina 
s) innovazione tecnologica ed implementazione delle abilità e manualità nella pratica della medicina generale e della pediatria di libera scelta 
t) formazione manageriale in medicina generale e pediatria di libera scelta 
u) aggiornamento professionale nell'esercizio dell'attività psicologica e psicoterapeutica 
v) aggiornamento delle procedure ed attività professionali per le professioni sanitarie non mediche 
w) percorsi assistenziali :integrazione tra ospedalizzazione, assistenza specialistica, assistenza domiciliare integrata 
x) utilizzo delle tecnologie radianti a fini preventivi, diagnostici e terapeutici 
y) ottimizzazione dell'impiego delle terapie termali nell'ambito delle prestazioni nel Ssn
z) valutazione dei fondamenti scientifici e dell'efficacia delle medicine alternative o non convenzionali
aa) prevenzione,diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche e maxillo facciali.

2) La programmazione di cui al punto 1) è soggetta ad aggiornamento in relazione quanto previsto dal punto 5 del presente accordo. 


Decreto del Ministro della Salute (27 dicembre 2001)

Il Ministro della Salute
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; 
VISTO, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata legge 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati dalla Commissione stessa; 
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a regime degli eventi formativi residenziali; 
RITENUTO, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la Commissione nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche; 
VISTA al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001; 
RITENUTO di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta; 
RITENUTO, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione, di rinviare la determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa dovrà fissare i contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche; 
DECRETA

Art. 1

1. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua:
a)  il contributo dovuto per ciascun evento o progetto formativo residenziale è stabilito da un minimo di euro 258,23 (lire 500.000) ad un massimo di euro 774,69 ( lire 1.500.000);
b)  il contributo minimo di euro 258.23 è riferito ad un evento o progetto formativo che può conseguire un numero di crediti da 1 a 10; 
c)  il contributo per gli eventi o progetti formativi, che possono conseguire un numero di crediti superiore a 10, è determinato maggiorando il contributo minimo di 258,23 di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di euro 774,69. 
2.  Il contributo per ciascuno evento o progetto formativo è determinato in base ai crediti effettivi che la Commissione nazionale per la formazione continua attribuisce all'evento o progetto formativo. Ai soggetti pubblici e privati ed alle società scientifiche, che chiedono l'accreditamento nel rispetto delle procedure stabilite dalla Commissione, viene comunicato preventivamente il numero dei crediti che può essere attribuito all'evento o progetto formativo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e della valutazione degli esperti. I soggetti interessati, ricevuta per via informatica la comunicazione del numero dei crediti che saranno attribuiti all'evento, devono confermare la richiesta di accreditamento versando contestualmente il contributo dovuto. L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quella prescritta non consentono l'accreditamento dell'evento o progetto formativo. 
3.  Per progetto formativo, ai fini e per gli effetti della contribuzione disciplinata dal presente decreto, si intende l'evento formativo, predisposto da una azienda pubblica o privata, che pur prevedendo varie tipologie di attività formative (convegni, corsi pratici, consensus meeting aziendali, ecc.), ha uno specifico ed unitario obiettivo formativo riconducibile ad uno degli obiettivi formativi di interesse nazionale o regionale, è rivolto ad una o più categorie professionali che operano nell'azienda, è riservato esclusivamente al personale dipendente dall'azienda o convenzionato con l'azienda stessa. Il progetto formativo è globalmente accreditato e i dipendenti ai quali è rivolto, sono tenuti, per conseguire i crediti, a soddisfare almeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmente comportano le attività formative che compongono il progetto.



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