Testata

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 
E PLURIENNALE DELLO STATO
(Legge Finanziaria 2001)

Interventi nel settore sanitario
(Dal testo approvato definitivamente dalla Camera il 23dicembre 2000)


Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 83
(Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)

1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’ articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle attività degli istituti di ricovero e cura,» sono soppresse. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell’anno 2000 strettamente connesse all’attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall’articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,» sono soppresse. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato. 
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l’adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno  2001, le singole regioni, contestualmente all’accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell’anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l’autonomia
impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7. 
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l’incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo, l’aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell’adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d’intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione». All’articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.

Art. 84
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell’accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad eccezione dell’ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6; 
e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia» e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

Art. 85
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)

1. A decorrere dal 1º luglio 2001, è soppressa la classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1º luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo indicato al comma 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell’assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell’età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l’anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l’anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l’anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall’anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all’1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell’anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento. 
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l’andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall’articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l’anno 2002 e a lire 830 miliardi per l’anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4. 
11. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000. 
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l’avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all’attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
13. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000».
14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza,  i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All’articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione».
16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell’applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei  dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate. 
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della  sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell’ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d’uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L’accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all’articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall’articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371. 
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all’interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo, l’indicazione del numero dell’autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall’indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari. 
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima. 
26. A decorrere dal 1º luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell’assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1º settembre 2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l’anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall’anno 2002. 
30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalità della nuova disciplina. 
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall’articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all’articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, e dall’attestazione dell’avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell’Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione o l’autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l’attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.

Art. 86
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, 
dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati 
e dei medici di continuità assistenziale del distretto)

1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell’ambito del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall’attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale. 
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2. 
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e all’azienda unità sanitaria locale competente, una relazione sull’andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all’accordo Governo-regioni, all’erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l’azienda unità sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. 
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già in corso.

Art. 87
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, 
specialistiche e ospedaliere)

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l’assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all’andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all’andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell’ambito di quelle indicate dall’articolo 103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell’utilizzo dell’informatica nell’amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica. 
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l’estensione dell’impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per l’anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi. 7. All’articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».

Art. 88
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)

1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell’assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione. L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.

Art. 89
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni 
erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui all’articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall’articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d’Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d’Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l’anno 2002 il contributo di cui al comma 2 è attribuito alla regione Valle d’Aosta nella misura di due terzi.

Art. 90
(Sperimentazioni gestionali)

1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché il trasferimento disposto nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.

Art. 91
(Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)

1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali l’espletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di permettere l’attiva partecipazione dell’Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per l’effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, che non possono eccedere l’importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 92
(Interventi vari di interesse sanitario)

1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l’attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All’articolo 8, comma 7, della legge 1º aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.
3. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese l’acquisizione o l’utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l’attribuzione dei crediti formativi e per l’accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 2001.
4. È istituito un fondo dell’ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissoni parlamentari. 
5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l’accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l’acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l’utilizzazione di esperti esterni, dell’attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione. 
6. Per l’attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. 
7. Per consentire all’Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.  
8. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell’epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l’erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all’autorizzazione all’immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d’identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39. 
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
12. I benefici di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall’esercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.  327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. 
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della sanità è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:
a) indagini dell’Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull’organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini, coordinate dall’Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell’esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell’ambiente, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all’articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l’esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.
17. Per l’attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all’adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.

Art. 93
(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)

1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell’Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l’articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n.  1088; all’articolo 22, primo comma, le parole da: «eseguire le reazioni» fino a: «della scuola media», nonché l’articolo 49 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.  1518; l’articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l’articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n.  1301; l’articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n.  837, che prevedono l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l’esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.

Art. 94
(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)

1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall’articolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:
«c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l’anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.

Art. 95
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)

1. Per realizzare l’effettiva garanzia, di cui all’articolo 57, della legge 23 dicembre 1978, n.  833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38, le regioni possono definire con l’INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell’INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nell’ambito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell’autorizzazione e dell’accreditamento per i servizi sanitari.

Art. 96
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)

1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell’ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 97
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen 
e dalla sindrome di Down nonché disabili)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all’accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In attuazione dell’articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell’indennità di accompagnamento. Per l’anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.

Art. 98
(Interventi per la tutela della salute mentale)

1. Per l’anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per l’anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale. 3. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: 
«I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000“, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l’attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario». 

Art. 99
(Misure per la profilassi internazionale)

1. Per l’assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell’articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.

Art. 100
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)

1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all’applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l’anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dell’influenza aviaria negli impianti avicoli.

Art. 101
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.


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