DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO
(Legge Finanziaria 2001)
Interventi nel settore sanitario
(Dal testo approvato definitivamente dalla
Camera il 23dicembre 2000)
Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 83
(Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001,
il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, previsto dall’ articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione
è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento
della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano
dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della citata legge
n. 133 del 1999 le parole: «delle attività degli istituti
di ricovero e cura,» sono soppresse. All’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle
spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per
le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell’anno 2000 strettamente
connesse all’attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al
programma di ricerca sanitaria previsto dall’articolo 12-bis, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,»
sono soppresse. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1 del citato
decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui all’articolo 20, comma
1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l’adesione
al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2001,
le singole regioni, contestualmente all’accertamento dei conti consuntivi
sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell’anno successivo,
sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione,
attivando nella misura necessaria l’autonomia
impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6
e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni
sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad
individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare
le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi,
in misura tale che l’incremento di gettito copra integralmente il predetto
disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano,
con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo, l’aumento delle
aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell’adozione
delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni,
adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d’intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici già
assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere,
sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso
la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione per
gli enti pubblici, o la locazione». All’articolo 28, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.
Art. 84
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell’accordo
Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85,
86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli
assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario
nazionale, è sospesa l’efficacia delle seguenti disposizioni del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad eccezione dell’ultimo periodo;
comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo
periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «sia
alla situazione economica del nucleo familiare, sia» e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85, sono confermate le
modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
stabilite dall’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite
dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.
Art. 85
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia
di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, è soppressa la classe
di cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1º luglio 2001,
la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche
omogenee, nelle classi di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti
nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della
valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche
prevalenti.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è abolita ogni forma
di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche
relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all’articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle
previste dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo indicato al comma
15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto
da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º gennaio 2003 è
abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono
escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a
carico dell’assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate
alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile, del
carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa
tra quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore
delle donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età
superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata
secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell’assistito
gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche
nell’età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore
a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto
del Ministro della sanità.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
aumentate di lire 1.900 miliardi per l’anno 2001, di lire 1.875 miliardi
per l’anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l’anno 2003 e di lire 2.165
miliardi a decorrere dall’anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle
regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché
la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno
contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002,
almeno all’1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell’anno
2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento
per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni
programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e
2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45
e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio
è verificato mensilmente l’andamento della spesa sanitaria. Qualora
tale andamento si discosti dall’effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone
criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello
scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano
le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre
misure di riequilibrio previste dall’articolo 83, comma 6. In caso di inerzia
delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni,
adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede,
quanto a lire 120 miliardi per l’anno 2002 e a lire 830 miliardi per l’anno
2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle
minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di
cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, le parole: «nella misura dell’80 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento».
La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede
a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie
di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329,
e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard
a posologia limitata per l’avvio delle terapie e standard che assicurino
una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione
unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della
data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate
dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo
di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie
locali provvedono all’attivazione di specifici programmi di informazione
relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni
ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti
e ai cittadini.
13. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con
riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli
anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente
periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001,
sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000».
14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto,
i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini
autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità
29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile
1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo
alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le
confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono
essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto.
Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti
mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno
dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti
ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo
di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata
o non corretta archiviazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All’articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio sanitario
nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché i dati
presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico,
al codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione».
16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure
standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini
degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425. Ai fini dell’applicazione delle predette procedure, sono
organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento
competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero
della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle
regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale sull’impiego
dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa,
con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione
in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura
dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità
1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto
1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro
della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti
da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio
1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall’articolo
1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al
31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura
del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare
riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93
del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale
nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo
e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del
Servizio sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole della
verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni
dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall’articolo
36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita
con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica pubblica
e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione può essere sentita dal Ministro della sanità
sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica
e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro.
Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione
e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche
funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione
dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è
comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello
dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della
programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché
di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei
farmacisti, della federazione nazionale dell’ordine dei medici. La commissione
per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni
ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall’Osservatorio
nazionale sull’impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica,
tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d’uso di medicinali
di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione
unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito
e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere
a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori
intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote
di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico
delle farmacie, previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni. L’accordo è reso esecutivo
con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo
di cui all’articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977,
n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395,
ed al contributo previsto dall’articolo 15 della convenzione farmaceutica
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale
di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all’interessato del
provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione
della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione
richiesta. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo, l’indicazione
del numero dell’autorizzazione del Ministero della sanità prevista
dall’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, è sostituita, ad ogni effetto, dall’indicazione degli estremi
della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro
della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo
6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono
approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi
pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione
di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione,
con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri
per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione
e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire
un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche
attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe
c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni
prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione
medesima.
26. A decorrere dal 1º luglio 2001, i medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio,
numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati
al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo
medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo
attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente
comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide
orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore
del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente
comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell’assistito;
il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa
la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità
medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica
gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali
modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1º settembre
2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto
dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo
accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza
dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della
loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale
l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo
comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo
di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento
entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
aumentate di lire 28 miliardi per l’anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere
dall’anno 2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare
i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità
di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalità
della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma
16-bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo
e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. 32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall’articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall’articolo
2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall’articolo 5, comma
2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31 dicembre
2003.
33. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995,
n. 185, è sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a
tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla
data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità
ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata
di registrazione di cui all’articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione,
da presentare al Ministero della sanità non oltre il novantesimo
giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una
dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente,
attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione
di cui all’articolo 5, comma 2, e dall’attestazione dell’avvenuto versamento
delle somme derivanti dalle tariffe di cui all’allegato 2, lettera A),
numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del
22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio
1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato
membro dell’Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione
o l’autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante
della società richiedente deve attestare che presso la stessa è
disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta
giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità
abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo
si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al
Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare
a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila
per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell’allegato
2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della
sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l’attività
di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Art. 86
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici
di medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali e convenzionati
e dei medici di continuità assistenziale
del distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell’ambito
del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare,
in via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria interessata, la
dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale,
calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della
quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall’attività
prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri
di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei
medici di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri
utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta di cui al
comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato
di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile
del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie
mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente
alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai
pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati
e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta
giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alla regione e all’azienda unità
sanitaria locale competente, una relazione sull’andamento della spesa rilevata
e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione
finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla
data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati
anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione
la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici
di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale
rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento
a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all’accordo Governo-regioni,
all’erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici
di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere
pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria
complessiva, la regione e l’azienda unità sanitaria locale competente
ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti
irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali,
fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia
di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già in corso.
Art. 87
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia
verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di
cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti
attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il
monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica
e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli
operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata
delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati.
Tutte le procedure informatiche devono garantire l’assoluto anonimato del
cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a
tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata
possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori
sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone,
per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle
informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche
erogabili;
c) all’andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all’andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando
le risorse finanziarie nell’ambito di quelle indicate dall’articolo 103,
definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità
di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi
organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza
e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti
con le linee generali del processo di evoluzione dell’utilizzo dell’informatica
nell’amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i
decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno
essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero
della sanità, nonché per l’estensione dell’impiego sperimentale
della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK»
è autorizzata per l’anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire
10 miliardi e di lire 4 miliardi. 7. All’articolo 38, quarto comma, del
regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30
settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare
per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono
sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei
mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».
Art. 88
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera,
le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare
integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore
soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza,
oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta
salva la garanzia della continuità dell’assistenza. Il valore soglia
è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione
tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera
piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 72, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza,
le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico
annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti
schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.
L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo
criteri di campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva
dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri
inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
Art. 89
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale
per le prestazioni
erogate ai cittadini coinvolti in incidenti
di veicoli a motore o di natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui all’articolo 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall’articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione
residenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.
Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella
misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi
di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite
alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d’Aosta
e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste
dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il
versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d’Aosta a decorrere
dal 2002. Conseguentemente per l’anno 2002 il contributo di cui al comma
2 è attribuito alla regione Valle d’Aosta nella misura di due terzi.
Art. 90
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili
e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici,
ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni
gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, nonché dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti
a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché
il trasferimento disposto nell’ambito degli accordi e forme associative
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione
di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento,
non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive
nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta
sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi
in sospensione d’imposta.
Art. 91
(Disposizioni per l’assolvimento dei compiti
del Ministero della sanità)
1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità
e all’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali l’espletamento
delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione
e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di permettere
l’attiva partecipazione dell’Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure
autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa
dell’Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato
ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente
alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento
alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità
di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi.
La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della
professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere
lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per l’effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche
e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché
per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica
previsti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità
può stipulare specifiche convenzioni con l’Agenzia europea per la
valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società
o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità
o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico,
nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, che non possono eccedere
l’importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 11,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 92
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica
è istituito un ente non commerciale dotato di personalità
giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca,
individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo
di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l’attività del Centro nazionale per i trapianti è
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per
la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità
previste dall’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. All’articolo 8, comma 7, della legge
1º aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240 milioni
per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500
milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.
3. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese l’acquisizione o l’utilizzazione
di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per
la formazione continua, per l’attribuzione dei crediti formativi e per
l’accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici
e privati che svolgono attività formative di cui all’articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale
dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l’anno 2001.
4. È istituito un fondo dell’ammontare di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di
alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentite le competenti Commissoni parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che
chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo
svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento
di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi
ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese
fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al
citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un
massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con
decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione
stessa. Il contributo per l’accreditamento dei soggetti e delle società
è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità
per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi
i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi
per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far
fronte alle spese per l’acquisto di apparecchiature informatiche e per
lo svolgimento, anche attraverso l’utilizzazione di esperti esterni, dell’attività
di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati
e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi
di formazione.
6. Per l’attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali
e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito
un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito
secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
7. Per consentire all’Istituto superiore di sanità di fare fronte,
con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività
di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori
critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri
nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per
gli anni 2001 e 2002.
8. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio e sorveglianza dei
coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell’epidemia
di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo
stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l’erogazione, da parte del Servizio sanitario
nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto
dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare,
il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa,
emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità
e le procedure connesse alla produzione, all’autorizzazione all’immissione
in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento
delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui
al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante
l’utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande
di autorizzazione all’immissione in commercio previste dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate
alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all’articolo 59, comma
50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai
fini della predisposizione della carta d’identità elettronica con
le opzioni di carattere sanitario di cui all’articolo 2, comma 10, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente
abrogati l’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui
ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità
di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, comma 1, penultimo
periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
12. I benefici di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n.
362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello
dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale
in servizio presso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote
delle entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza,
a valere dall’esercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per
i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per
gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro
della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo
14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli
articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale
saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni
a carattere religioso, benefico o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero
della sanità è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire
3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei
consumatori, concernente:
a) indagini dell’Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali
effetti cumulativi sull’organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse
sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea
di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o
bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima
infanzia, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini, coordinate dall’Istituto superiore di sanità, in
merito ad eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari
sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento
alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito
dell’esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari
negli alimenti, nelle bevande e nell’ambiente, di cui all’articolo 17,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità,
superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti
o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali
loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto
conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse
fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età
compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a),
b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità
finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori,
nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari
ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai
trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della
loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli
alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all’articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza
indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l’esclusione delle
prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale
extramuraria.
17. Per l’attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono
stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo
che dispongano di strutture dedicate all’assistenza palliativa e di supporto
prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale.
Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro
della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450
del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999,
sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo
non lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza
sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati
alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione
e all’adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale
agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93
(Ridefinizione di alcune misure di medicina
preventiva)
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva
e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri
dell’Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2 sono abrogati: l’articolo 10, comma 1, della legge 14
dicembre 1970, n. 1088; all’articolo 22, primo comma, le parole da:
«eseguire le reazioni» fino a: «della scuola media»,
nonché l’articolo 49 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l’articolo 5 ed il capo
I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1962, n. 2056; l’articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; l’articolo 1 del decreto del
Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni
di cui all’articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che prevedono
l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’accertamento sierologico della
lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione
e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate,
in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni
nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi
nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della
vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e
sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l’esecuzione
della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
Art. 94
(Disposizioni in materia di oneri di utilità
sociale)
1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità
sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall’articolo 6 della presente
legge, è aggiunta la seguente:
«c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione
di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate
dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente,
sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.
Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle
somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione
da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della sanità vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo
del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei
soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da
essi effettuate».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità
determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente
non superiore a 50 miliardi di lire per l’anno 2001 e a 200 miliardi di
lire a decorrere dall’anno 2002.
Art. 95
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria
degli infortuni sul lavoro)
1. Per realizzare l’effettiva garanzia, di cui all’articolo 57, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed
i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica,
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli
86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
le regioni possono definire con l’INAIL convenzioni per disciplinare la
tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto
del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa
del Servizio sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal
Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, su proposta dell’INAIL e della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, inquadrano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma
1 nell’ambito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo
la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario
nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme restando la non duplicazione
delle strutture sanitarie e la disciplina dell’autorizzazione e dell’accreditamento
per i servizi sanitari.
Art. 96
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall’articolo
28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di
radioterapia è riservato, nell’ambito dei programmi previsti dal
citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM),
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553,
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività
svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di
lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 97
(Interventi a favore dei cittadini affetti
dal morbo di Hansen
e dalla sindrome di Down nonché disabili)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante
ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall’articolo 1, comma
1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni
di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo
1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori
di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili
mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche,
finalizzate all’accertamento della disabilità, ad esclusione dei
casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In attuazione dell’articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale
associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino
dell’indennità di accompagnamento. Per l’anno 2001 è autorizzata
la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98
(Interventi per la tutela della salute mentale)
1. Per l’anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto
obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito presso
il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione
di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione
in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per
la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente
scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra
medici di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per l’anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di
lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione
e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.
3. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti:
«I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già
assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere,
sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso
la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli
enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente
per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali,
nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate
ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario
nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre
1998, e dal progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000“,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora
risultino disponibili ulteriori somme, dopo l’attuazione di quanto previsto
dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle
per altre attività di carattere sanitario».
Art. 99
(Misure per la profilassi internazionale)
1. Per l’assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale,
il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino
al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario
ed amministrativo di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello
stanziamento previsto dal comma 4 dell’articolo 12 della citata legge n.
494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
Art. 100
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini
e degli impianti avicoli)
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all’applicazione
delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata
di lire 25 miliardi per l’anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati
dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e
dell’influenza aviaria negli impianti avicoli.
Art. 101
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia
Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia
Giulia con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 144, 145, 146 e
147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della
spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di
lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi
annue per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di lire 200 miliardi,
a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali
che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento
del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale
di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata
decennale. |