Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2001)
Interventi nel settore sanitario
(Dal testo approvata dalla Camera il 17
novembre 2000)
Capo IV
Interventi nel settore sanitario
Art. 73
(Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001,
il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione
è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento
della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano
dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della citata legge
n. 133 del 1999 le parole: “delle attività degli istituti di ricovero
e cura,” sono soppresse. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, le parole: “di quelle spettanti agli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni
assistenziali rese nell’anno 2000 strettamente connesse all’attività
di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria
previsto dall’articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,” sono soppresse. L’ultimo periodo
del comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000
è abrogato.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui all’articolo 20, comma
1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l’adesione
al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2001, le
singole regioni, contestualmente all’accertamento dei conti consuntivi
sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell’anno successivo,
sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione,
attivando nella misura massima l’autonomia impositiva con le procedure
e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie
ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare
le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le
variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi,
in misura tale che
l’incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano,
con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo, l’aumento delle
aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell’adozione
delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni,
adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d’intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il secondo periodo è abrogato.
Art. 74
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell’accordo
Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 75,
76, 77 e 78.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli
assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario
nazionale, è sospesa l’efficacia
delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad eccezione dell’ultimo periodo;
comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo
periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: “sia
alla situazione economica del nucleo familiare, sia” e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, sono confermate le
modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
stabilite dall’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nonchè le esenzioni in relazione al reddito stabilite
dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.
Art. 75
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia
di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, è soppressa la classe
di cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1º luglio 2001,
la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche
omogenee, nelle classi di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti
nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della
valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche
prevalenti.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è abolita ogni forma
di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche
relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all’articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle
previste dal comma 25 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo indicato al comma
15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto
da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º gennaio 2003 è
abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono
escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a
carico dell’assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate
alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile, del
carcinoma e delle precancerose del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa
tra 45 e 69 anni;
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore
delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età
superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri
determinati con decreto del Ministro della sanità.
5. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
aumentate di lire 1.700 miliardi per l’anno 2001, di lire 1875 miliardi
per l’anno 2002, di lire 2375 miliardi per l’anno 2003 e di lire 2.165
miliardi a decorrere dall’anno 2004.
6. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle
regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonchè
la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno
contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002,
almeno all’1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell’anno
2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento
per il 2004.
7. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti le previsioni
programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e
2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45
e del 2,9 per cento.
8. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio
è verificato mensilmente l’andamento della spesa sanitaria. Qualora
tale andamento si discosti dall’effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti ai commi 6 e 7, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro
dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall’articolo
73, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo,
previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di
competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi
trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa
vigente.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede,
quanto a lire 120 miliardi per l’anno 2002 e a lire 830 miliardi per l’anno
2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle
minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di
cui ai commi 2, 3 e 4.
10. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, le parole: “nella misura dell’80 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “nella misura del 40 per cento”. La disposizione
si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.
11. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede
a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie
di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329,
e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard
a posologia limitata per l’avvio delle terapie e standard che assicurino
una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni.
Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono
collocati nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono
adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del provvedimento della Commissione unica del farmaco.
A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta,
la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale
di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione
unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per
ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono
all’attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi
e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti
ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
12. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: “è ridotto del 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per
cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001”. Allo
stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “Dalla riduzione
di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con
prezzo non superiore a lire 10.000”.
13. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto,
i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini
autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità
29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile
1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo
alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le
confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono
essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto.
Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti
mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno
dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti
ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo
di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata
o non corretta archiviazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
14. All’articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dopo le parole: “onere a carico del Servizio sanitario nazionale” sono
inserite le seguenti: “nonchè i dati presenti sulla ricetta leggibili
anche otticamente relativi al codice del medico, al codice dell’assistito
ed alla data di emissione della prescrizione”.
15. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo
delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui
all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell’applicazione
delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari
regionali, a cura del Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la
farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità
di bilancio.
16. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle
regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale sull’impiego
dei medicinali relative al controllo di cui al comma 15.
17. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa,
con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione
in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura
dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità
1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto
1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro
della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti
da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio
1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
18. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall’articolo
1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al
31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura
del mutuo riconoscimento.
19. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare
riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93
del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale
nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo
e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del
Servizio sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole della
verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni
dalla medesima indicate.
20. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall’articolo
36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita
con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica pubblica
e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione può essere sentita dal Ministro della sanità
sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica
e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro.
Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione
e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche
funzioni alla stessa demandate, nonchè i termini per la formulazione
dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è
comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello
dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della
programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonchè
di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei
farmacisti, della federazione nazionale dell’ordine dei medici. La commissione
per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni
ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall’Osservatorio
nazionale sull’impiego dei medicinali.
21. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica,
tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d’uso di medicinali
di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione
unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito
e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere
a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori
intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote
di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico
delle farmacie, previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni. L’accordo è reso esecutivo
con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo
di cui all’articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977,
n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395,
ed al contributo previsto dall’articolo 15 della convenzione farmaceutica
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n. 371.
22. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale
di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all’interessato del
provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione
della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione
richiesta. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo, l’indicazione
del numero dell’autorizzazione del Ministero della sanità prevista
dall’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, è sostituita, ad ogni effetto, dall’indicazione degli estremi
della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro
della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati
criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari
concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato
dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
23. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione,
con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri
per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione
e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire
un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche
attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
24. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe
c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni
prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione
medesima.
25. A decorrere dal 1º luglio 2001, i medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonchè
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio,
numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati
al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo
medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo
attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente
comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide
orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore
del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente
comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell’assistito;
il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa
la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità
medicinale prescritta.
26. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo
accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza
dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 25 e previa verifica della
loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale
l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo
comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonchè del prezzo massimo
di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento
entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
27. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono
aumentate di lire 28 miliardi per l’anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere
dall’anno 2002.
28. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare
i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità
di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 e delle finalità
della nuova disciplina.
29. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 16, secondo e terzo
periodo, e al comma 16-bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma
1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
30. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall’articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall’articolo
2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall’articolo 5, comma
2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31 dicembre
2003.
31. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995,
n. 185, è sostituito dal seguente: “2. Alla scadenza del termine
di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza
sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al
Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo,
la procedura semplificata di registrazione di cui all’articolo 5. Le domande
di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità
non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono
essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della
società richiedente attestante che presso la stessa è disponibile
la documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, e dall’attestazione dell’avvenuto
versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all’allegato 2, lettera
A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità
del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10
febbraio 1998.
Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro
dell’Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione
e/o l’autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante
della società richiedente deve attestare che presso la stessa è
disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta
giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità
abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo
si intende accordato”.
32. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al
Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare
a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila
per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell’allegato
2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della
sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l’attività
di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Art. 76
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici
di medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali e convenzionati
e dei medici di continuità assistenziale
del distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell’ambito
del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare,
in via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria interessata, la
dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale,
calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della
quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall’attività
prescrittiva dei medici di medicina generale nonchè dei pediatri
di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei
medici di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri
utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta di cui al
comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato
di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile
del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie
mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente
alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai
pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati
e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta
giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alla regione e all’azienda unità
sanitaria locale competente, una relazione sull’andamento della spesa rilevata
e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione
finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla
data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati
anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione
la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici
di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale
rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento
a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all’accordo Governo-regioni,
all’erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici
di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere
pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria
complessiva, la regione e l’azienda unità sanitaria locale competente
ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti
irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali,
fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia
di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già in corso.
Art. 77
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia
verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di
cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti
attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il
monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica
e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli
operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata
delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati
al fine di monitorare il processo di erogazione delle prestazioni, attraverso
la cooperazione dei sistemi informativi dei soggetti erogatori con il sistema
informativo sanitario.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori
sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone,
per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle
informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche
erogabili;
c) all’andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all’andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando
le risorse finanziarie nell’ambito di quelle indicate dall’articolo 87,
definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità
di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi
organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza
e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti
con le linee generali del processo di evoluzione dell’utilizzo dell’informatica
nell’amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i
decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno
essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero
della sanità, nonchè per l’estensione dell’impiego sperimentale
della carta sanitaria prevista dal progetto europeo “NETLINK” è
autorizzata per l’anno 2001 la spesa, rispettivamente di lire 13 miliardi
e di lire 5 miliardi.
7. All’articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico,
approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: “I farmacisti
debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette
spedite” sono sostituite dalle seguenti: “I farmacisti debbono conservare
per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee”.
Art. 78
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera,
le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare
integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore
soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza,
oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta
salva la garanzia della continuità dell’assistenza. Il valore soglia
è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione
tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera
piena.
2. Il ricovero gratuito presso le residenze sanitarie assistenziali,
nei primi sessanta giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora
ne ricorrano le condizioni, anche se l’assistito non sia stato precedentemente
ricoverato in ospedale.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 72, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza,
le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico
annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti
schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.
L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo
criteri di campionamento rigorosamente casuali.
4. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva
dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri
inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
Art. 79
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale
per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti
in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui all’articolo 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall’articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione
residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito
alle rispettive province.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi
di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite
alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti
versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità
previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457,
per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La disposizione
si applica a decorrere dal 2001 in tre anni.
Art. 80
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili
e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici,
ivi compresi quelli disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni
gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, nonchè dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti
a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchè
quello disposto nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo,
ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze,
ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del
cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti
nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione
d’imposta.
Art. 81
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica
è istituito un consorzio tra enti di ricerca, identificati con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. Al consorzio è assegnato
un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l’attività del Centro nazionale per i trapianti è
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per
la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità
previste dall’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. All’articolo 8, comma 7, della legge
1º aprile 1999, n. 91, le parole: “, di cui lire 240 milioni per la
copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni
per le spese di funzionamento” sono soppresse.
3. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese l’acquisizione o l’utilizzazione
di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per
la formazione continua, per l’attribuzione dei crediti formativi e per
l’accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici
e privati che svolgono attività formative di cui all’articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonchè della sperimentazione della formazione a distanza del personale
dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l’anno 2001.
4. È istituito un fondo dell’ammontare di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di
alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
5. Per l’attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali
e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito
un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito
secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
6. Per consentire all’Istituto superiore di sanità di fare fronte,
con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività
di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori
critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri
nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per
gli anni 2001 e 2002.
7. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio e sorveglianza dei
coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell’epidemia
di “lingua blu” sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento
di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
8. Al fine di garantire l’erogazione, da parte del Servizio sanitario
nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto
dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico – farmaceutico militare,
il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa,
emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità
e le procedure connesse alla produzione, all’autorizzazione all’immissione
in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento
delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui
al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante
l’utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande
di autorizzazione all’immissione in commercio previste dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44.
9. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate
alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all’articolo 59, comma
50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai
fini della predisposizione della carta d’identità elettronica con
le opzioni di carattere sanitario di cui all’articolo 2, comma 10, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente
abrogati l’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n.
39.
10. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui
ai commi precedenti, ad eccezione del comma 8, sono utilizzate le disponibilità
di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, comma 1, penultimo
periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
11. I benefici di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n.
362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello
dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale
in servizio presso il coesistente Ufficio centrale del bilancio e al personale
in servizio presso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma si fa fronte per il personale dell’Ufficio centrale
del bilancio con le disponibilità previste dal citato articolo 7
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e per il restante personale con le
economie di gestione e le quote delle entrate di cui all’articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell’Istituto superiore di sanità
e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
di rispettiva pertinenza, a valere dall’esercizio 2000.
12. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per
i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per
gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro
della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
13. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero
della sanità è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire
3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei
consumatori, concernente:
a) indagini dell’Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali
effetti cumulativi sull’organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse
sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea
di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o
bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima
infanzia, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini, coordinate dall’Istituto superiore di sanità, in
merito ad eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari
sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento
alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, a seguito dell’esposizione
a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle
bevande e nell’ambiente, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità,
superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti
o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali
loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto
conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse
fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età
compresa tra 0 e 18 anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a),
b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità
finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori,
nonchè ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari
ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai
trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della
loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli
alimenti immessi in commercio.
14. Il termine di cui all’articolo 8-septies, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la
erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta,
è prorogato al 31 dicembre 2001 con l’esclusione delle prestazioni
assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale
extramuraria.
Art. 82
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall’articolo
28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di
radioterapia è riservato, nell’ambito dei programmi previsti dal
citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM),
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1950, n. 553,
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell’attività
svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di
lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 83
(Sussidi a favore dei cittadini affetti dal
morbo di Hansen)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante
ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall’articolo 1, comma
1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle
autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle
leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
Art. 84
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini
e degli impianti avicoli)
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all’applicazione
delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata
di lire 25 miliardi per l’anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati
dalla malattia della “lingua blu” negli allevamenti ovini e dell’influenza
aviaria negli impianti avicoli.
Art. 85
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia
Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia
Giulia con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 144, 145, 146 e
147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della
spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di
lire 20 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 20 miliardi
annue per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di lire 200 miliardi,
a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali
che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento
del predetto importo di lire 200 miliardi. |