Disposizioni in materia di cremazione
e dispersione delle ceneri
(Legge 30 marzo 2001, n. 130 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2001)
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione,
nonchè, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione
delle ceneri.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 411 del codice penale)
1. All’articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere
autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà
del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale
dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a
quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi
a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».
Art. 3
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della
giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si
provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
sulla base dei seguenti princìpi:
a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato
civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato
in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto
di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta
segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità
giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere
cremato;
b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto
della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso
una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui
i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria
alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria
stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni
riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione
dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino
una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella
dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui
al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra
espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del
coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi
degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza
di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di
essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso
o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata
all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra
immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile
del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori
e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della
volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente
destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione
in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari,
e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di
lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri
abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione
in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei
tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro
familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante
legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto
risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità
di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati
anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della
volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione,
l’interramento o l’affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto
alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme,
salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;
g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui
alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo
trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno
specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno
dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e
conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici
ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per
eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto
dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
Art. 4
(Modifica all’articolo 338 del testo unico
approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265)
1. Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno
duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «,
tranne il caso dei cimiteri di urne».
Art. 5
(Tariffe per la cremazione)
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese
derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi
possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità
di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente
dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite
ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
della sanità, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonchè
le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini
quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la
cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri
nelle apposite aree all’interno dei cimiteri.
Art. 6
(Programmazione regionale, costruzione e gestione
dei crematori)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione
dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo
conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei
dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun
territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un
crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso
una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori
si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo
5, comma 2.
Art. 7
(Informazione ai cittadini)
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio
territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento,
anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce
le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse
possibilità di disposizione del cadavere.
Art. 8
(Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente
ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonchè
ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione. |