Utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici
in ambiente extraospedaliero
(Legge 3 aprile 2001, n. 120 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 14 aprile 2001)
Art. 1
1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché
al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione
all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale
di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente
per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità
dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di
competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate
dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. |