Legge: “Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping”
(Approvata definitivamente dal Senato il 16 novembre 2000)
Art. 1
(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di doping)
1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della
salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei
principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro
il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata
ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli
previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della
regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio
di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere
in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci
o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o
la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche
ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo
al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione
di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate
e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci,
delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e
certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto
specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità
indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale
ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso,
l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti
la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive,
nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta
in pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2
(Classi delle sostanze dopanti)
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive
e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma
dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge
29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale
olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo,
in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto
del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e
le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive di cui all'articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente
o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive
caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle
pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti
fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non
superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse
modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3
(Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping
e per la tutela della salute nelle attività
sportive)
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione»,
che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla
revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo
2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e
di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie
dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività
sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori
di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle
competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi
di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping
e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi
di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili
a fini di doping nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping
con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi
contro il doping.
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della
salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo
particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine
e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali,
le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e
privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti
di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite
le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali
con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività
culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del
comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali;
i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla
Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle
lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di
cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per
l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento
di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4
(Laboratori per il controllo sanitario sull'attività
sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività
sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati
dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni
dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione
stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non
possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni
rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio
sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di
cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore
di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro
della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle
pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti
di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive
diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento
sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la
Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui
al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività
del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso
il Comitato medesimo.
Art. 5
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano
le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività
sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti
di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo
4, comma 3.
Art. 6
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le
associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati
sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente
legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari
nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi
ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta
loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione
o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate
da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche
o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi
di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze
o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale
vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre
tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute
di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano
la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione
dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle
problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente
comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti
alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle
classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente
al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte,
importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre
strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito
contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro
e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte
nell'apposito paragrafo «Precauzioni per coloro che praticano attività
sportiva».
3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni
di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione
della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta
di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono
principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate
indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili
solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista
è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché
sull'attività svolta dalla Commissione.
Art. 9
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni
a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce
comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non
siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare
i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche
ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate
da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche
o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul
ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente
del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società,
di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria,
alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue
l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione
riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca
dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o
destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma
1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture
che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente,
è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire
10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in
lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo
annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo
corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di
prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. |