Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici
(Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 2001)
Art 1
(Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali
diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici
e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli
di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti
a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione
del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del
trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature
per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare
l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz
e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti
ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile,
i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di
esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi
ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente
legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme
della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti
servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative
e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto
di cui al comma 3.
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti
definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine
artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai
fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato
in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori
per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti
a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma
1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione
da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi
e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni
e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo
8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti
dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi
medesimi;
e) elettrodotto: è ]'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni
e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo
di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica
attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione
di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più
trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori
e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in
una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione
o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra
del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali
mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra
per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del
preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di
normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo
1;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonché a coordinamento dell'attività
di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente
il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della
sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private
senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico,
un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale,
al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici
a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità
di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento
delle attività riguardanti più regioni nonché alle
migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di
carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti
ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con
coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con
gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile,
al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti
che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare
il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non
è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore
a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento
elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per
gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente
e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo
6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di
sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente
esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte
le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio
dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al
comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento,
ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti
dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma
1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma
1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di
cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5
(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento
adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per
i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate
misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti
e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione
e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad
evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate
ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica
di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali
o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto
dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure
di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso
comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione
dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita
una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in
modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto
ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito
dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto
e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati
al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.
Art. 6
(Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)
1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la
riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal
Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì
dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione,
delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3. E Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma
1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere
a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti
dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla
sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito,
di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze
specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata
la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 7
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della
sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il
catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento
dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi
a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici
per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici
e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento
dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa
e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari
e delle forze di polizia.
Art. 8
(Competenze delle regioni, delle province
e dei comuni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché
dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le
competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti
di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici
e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri
fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione
degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri
di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle
sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine
di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento
alle condizioni di esposizione della popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative
agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c),
le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica,
alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente
e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze
che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate
da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con
funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 9
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta
dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento
al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro
mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo
le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso
di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è
adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro
i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata
dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti
di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli
impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato
con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una
proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della
salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione
nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono
tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di
risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni
necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento.
Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo
di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonchè
di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma
cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal
citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte
a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità
di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento
alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro
i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta
di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente.
Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni,
entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici,
sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati.
Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di
piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano,
con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni,
sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso
di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla
regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31
dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato
il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente,
ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente
legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari
degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina,
entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione
dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento
nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro
eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione
dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio
delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata
la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella
misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme
sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata,
alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse
ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini
dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti
regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei
sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti
per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia
o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano
comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo
15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete
di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non
risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino
a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del
servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché
le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto
riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi
radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per
radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle
stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione
è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che
assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma
1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile,
riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili
nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori
di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze
di rispetto.
Art. 10
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione
e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
Art. 11
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,
di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e
approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si
applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento
amministrativo.
Art. 12
(Apparecchiature di uso domestico, individuale
o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli
orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento
elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti,
le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare
di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori
e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative.
Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione
prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata
per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico
e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate
le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni
sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma
con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale
o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare
le emissioni.
Art. 13
(Accordi di programma per i servizi di trasporto
pubblico)
1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la
realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi
di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare
le emissioni.
Art. 14
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare
le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione
della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro
attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione
(PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
(ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni,
nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni
vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati
alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia
e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa
di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate
e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono
fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle
proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento
dell'ente di appartenenza.
Art. 15
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego
di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo
4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni
a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti
di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti
i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure
di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200
milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi
1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli
accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai
sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo
4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della
tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione
o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati
dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti
autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione
l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità
competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio,
sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate
ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa
fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non
è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 16
(Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano,
in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni,
le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. |