Riconoscimento del Registro nazionale
italiano
dei donatori di midollo osseo
(Legge 6 marzo 2001, n. 52 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 15 marzo 2001)
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del
prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto
di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo
sono regolate dalla presente legge.
Art. 2
(Registro nazionale italiano dei donatori
di midollo osseo)
1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di
seguito denominato "Registro nazionale", già istituito e gestito
dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede,
è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
2. Il Registro nazionale coordina le attività dei Registri istituiti
a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in
altri Paesi.
3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene
il registro nazionale dei donatori.
Art. 3
(Registri regionali e interregionali.
Associazione dei donatori volontari di midollo
osseo)
1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso
i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri
regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture
che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i
dati relativi ai donatori stessi.
2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle
relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e
2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare
ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.
Art. 4
(Donazione di midollo osseo)
1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni,
iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una
struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione
del sistema genetico HLA.
3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato
sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Art. 5
(Diritti dei donatori)
1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno
diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento
dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità
con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo
3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione
per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare,
eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione,
per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato
dall'équipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.
I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo
8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono
certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie,
l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è
stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.
Art. 6
(Spese e tariffe)
1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui
all'articolo 3, nonché alla tipizzazione tessutale e alle altre
indagini necessarie alla verifica della compatibilità, sono a carico
del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa
medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, né
dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente
alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche
le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini
genetiche, esami di idoneità e prelievi di sangue midollare, sono
ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda
sanitaria locale di appartenenza del ricevente. Le spese per le prestazioni
inerenti all'attività di trapianto di midollo osseo da sostenere
all'estero sono regolate dalla vigente normativa.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina
annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario
necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge
e già previste nei Registri internazionali.
Art. 7
(Importazione ed esportazione di midollo osseo)
1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto
sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio
1990, n. 107.
Art. 8
(Regolamento di attuazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione di cui all'articolo
9, il regolamento di attuazione della presente legge che reca la disciplina
dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità
di utilizzazione e, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma
1, l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni
ed infortuni correlati alla donazione.
2. L'attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni
di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 2,
è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità
allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità,
che ne definisce altresì i requisiti idonei all'accreditamento,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.
3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale
Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale,
sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al
30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea
documentazione allegata alla dichiarazione.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai
soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3,
l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova versa alla competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale
di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti
non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al
37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi,
nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
Art. 9
(Commissione nazionale per i trapianti allogenici
da non consanguineo)
1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il
Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale
per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del
comma 2 e di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è nominata, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate
le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta
da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle
associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni
più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati
dalle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti affetti da leucemia
e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati
dal Ministro della sanità, dei quali uno scelto fra i medici appartenenti
al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della
sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore
di sanità, uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari
e tre indicati dalle società scientifiche interessate alla materia.
Un medico appartenente al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario
del Ministero della sanità svolge le funzioni di segretario della
Commissione.
3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo
8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della
sanità proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione
delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché
sulle iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica sulla donazione
di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività
promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo
e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività
di promozione è svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione
di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal
Ministro della sanità.
4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture
del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per
i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonché dei
compensi per gli esperti di cui al comma 3, è definito con decreto
del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di
lire 500 milioni.
Art. 10
(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e le attività del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo". È pertanto autorizzato l'incremento
di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 dello stanziamento
di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Art. 11
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato
in lire 2.075 milioni per l'anno 2001, in lire 3.368 milioni per l'anno
2002 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |