Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali (Legge 3 aprile 2001, n. 119 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 14 aprile 2001)
Art. 1
1. Gli assistenti sociali iscritti all’albo professionale istituito
con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l’obbligo del segreto professionale
su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata
sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di
lavoro autonomo libero-professionale.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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