Risoluzione sulla clonazione umana
(Approvata il 7 settembre 2000 dal Parlamento europeo)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta del governo del Regno Unito di autorizzare la ricerca
medica che fa uso di embrioni creati mediante la tecnica di sostituzione
dei nuclei cellulari (la cosiddetta "clonazione terapeutica" ),
- viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici
dell’ingegneria genetica e sull’inseminazione artificiale "in vivo" e "in
vitro", del 28 ottobre 1993 sulla clonazione di embrioni umani, del 12
marzo 1997 sulla clonazione, del 15 gennaio 1998 sulla clonazione umana(5)
e del 30 marzo 2000(6),
- viste la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei
diritti umani e della dignità dell’essere umano con riguardo alle
applicazioni biologiche e mediche - Convenzione sui diritti umani e la
biomedicina - e la propria risoluzione del 20 settembre 1996 sull’argomento,
e visto altresì il protocollo aggiuntivo che proibisce la clonazione
di esseri umani,
- vista la Raccomandazione 1046 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa sull’impiego di embrioni umani,
- visti il Quinto programma quadro di ricerca della Comunità
e i relativi programmi specifici,
- vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,
A. considerando che la dignità umana e il
conseguente valore di ciascun essere umano sono gli obiettivi primari degli
Stati membri, come sancito da molte moderne costituzioni,
B. considerando che l’indiscutibile esigenza di ricerca medica derivante
dai progressi realizzati nella conoscenza della genetica umana deve essere
controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali,
C. considerando che vi sono metodi alternativi alla clonazione embrionale
per curare malattie gravi, come ad esempio le tecniche che implicano l’estrazione
di cellule staminali da individui adulti o dal cordone ombelicale dei neonati,
e che vi sono altre cause patologiche esterne che devono essere oggetto
di ricerca,
D. considerando che il Quinto programma quadro e la decisione del Consiglio
1999/167/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca,
di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Qualità della
vita e gestione delle risorse biologiche" (1998-2002) affermano: "Parimenti,
non sarà condotta alcuna attività di ricerca intesa nel senso
del termine "clonazione" , volta a sostituire il nucleo di una cellula
germinale o embrionale con quello della cellula di un altro individuo o
con una cellula embrionale o una cellula proveniente da un embrione umano
all’ultimo stadio di sviluppo" ,
E. considerando che è pertanto vietato utilizzare, direttamente
o indirettamente, fondi comunitari per finanziare questo tipo di ricerca,
F. considerando che la precitata direttiva 98/44/CE afferma che nella
Comunità si è concordi sul fatto che l’intervento genetico
germinale sull’uomo e la clonazione di esseri umani costituiscono una violazione
dell’ordine pubblico e del buon costume;
G. considerando che una nuova strategia semantica cerca di indebolire
il significato morale della clonazione umana,
H. considerando che non vi è alcuna differenza tra clonazione
a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione e che qualsiasi
allentamento del divieto attuale creerà pressioni per ulteriori
sviluppi nella produzione e nell’utilizzo di embrioni,
I. considerando che questo Parlamento definisce la clonazione umana
come la creazione di embrioni umani con lo stesso patrimonio genetico di
un altro essere umano vivente o morto in qualsiasi stadio del suo sviluppo
senza distinzione possibile per quanto riguarda il metodo seguito,
J. considerando che le proposte del governo del Regno Unito richiedono
il consenso dei membri di entrambi i rami del parlamento britannico, che
avranno il diritto di votare liberamente secondo coscienza sulla questione,
1. ritiene che i diritti dell’uomo e il rispetto
della dignità umana e della vita umana debbano costituire l’obiettivo
costante dell’attività politica legislativa;
2. ritiene che la "clonazione terapeutica" , che implica la creazione
di embrioni umani esclusivamente per scopi di ricerca, ponga un profondo
dilemma etico, rappresenti un passo senza ritorno per quanto riguarda le
norme della ricerca e sia in contrasto con l’impostazione in materia di
ordine pubblico adottata dall’Unione europea;
3. invita il governo britannico a rivedere la propria posizione sulla
clonazione di embrioni umani e chiede agli onorevoli membri del Parlamento
del Regno Unito di esprimere il proprio voto secondo coscienza e di respingere
la proposta di autorizzare la ricerca che fa uso di embrioni creati mediante
trasferimento del nucleo cellulare;
4. reitera il suo invito a tutti gli Stati membri a introdurre normative
vincolanti che vietino tutte le forme di ricerca su qualsiasi tipo di clonazione
umana sul loro territorio e prevedano sanzioni penali per ogni violazione;
5. chiede con insistenza che vengano esplicati i massimi sforzi a livello
politico, legislativo, scientifico ed economico a favore di terapie che
impiegano cellule staminali derivate da soggetti adulti;
6. ribadisce il suo appoggio alla ricerca scientifica biotecnologica
in campo medico, a condizione che essa sia controbilanciata da rigorose
limitazioni etiche e sociali;
7. reitera la sua richiesta di tecniche di inseminazione artificiale
umana che non producano un numero eccessivo di embrioni, al fine di evitare
di generare embrioni superflui;
8. chiede alle autorità nazionali e comunitarie competenti di
provvedere a che sia riaffermata l’esclusione degli elementi umani dalla
brevettabilità e dalla clonazione e di adottare le necessarie misure
regolamentari in tal senso;
9. invita la Commissione a garantire il pieno rispetto dei termini
del Quinto programma quadro e dei relativi programmi specifici, e sottolinea
che il modo migliore di dare attuazione alla decisione in questione è
garantire che nessun istituto di ricerca che sia in qualche modo coinvolto
nella clonazione di embrioni umani ottenga finanziamenti a carico del bilancio
UE per nessuno dei suoi lavori;
10. ribadisce con forza l’idea che debba essere imposto un divieto
universale e specifico a livello di Nazioni Unite sulla clonazione di esseri
umani in tutti gli stadi di formazione e di sviluppo;
11. ritiene che una commissione temporanea costituita da questo Parlamento
per esaminare le questione etiche e giuridiche sollevate dai nuovi sviluppi
della genetica umana debba prendere come punto di partenza i pareri già
espressi nelle sue risoluzioni; tale commissione dovrebbe esaminare questioni
sulle quali il Parlamento non ha ancora espresso una posizione chiara;
i suoi poteri, la sua composizione e la durata del suo mandato saranno
definiti su proposta della Conferenza dei presidenti, senza alcuna limitazione
delle competenze della commissione permanente responsabile per le questioni
attinenti al controllo e all’applicazione del diritto comunitario in materia;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione
alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai membri
del Parlamento del Regno Unito e al Segretario generale delle Nazioni Unite. |