La legge sul “Riordino del settore
termale”
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la erogazione delle
prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino
dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione
e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.
2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione
del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori
termali.
3. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze,
possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno,
la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la
valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori
termali.
4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti
di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei
territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di
mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri
sostitutivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo
unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga,
coordinandola, la normativa vigente.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto
28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini
terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati,
aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute
nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle
patologie indicate dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, erogate
negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all’articolo
4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi,
con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell’articolo
3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura
in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l’esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla
presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell’articolo 2555
del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più
stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti
una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.
2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”,
“idrotermale”, “idrominerale”, “thermae”, “spa (salus per aquam)” sono
utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta
efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).
Art.3
(Stabilimenti termali)
1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle
aziende termali che:
a) risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione
o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque
minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali,
nonchè fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe
e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora
le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute
ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
c) sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi
dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti
locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano
il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo
attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, i centri
estetici non possono erogare le prestazioni di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono
con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti
termali e l’integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie
del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo
riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione
sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende
termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229.
Art. 4
(Erogazione delle cure termali)
1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro
della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui
trattamento è assicurata l’erogazione delle cure termali a carico
del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura
agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali
per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale
del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria
e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna
delle patologie per gli stessi previste.
2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 1, il Ministro della sanità, con proprio provvedimento,
emana linee guida concernenti l’articolazione in cicli di applicazione
singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate dal decreto
di cui al medesimo comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente
dal Ministro della sanità sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica
e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all’articolo 6.
4. L’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in
rapporto alla specificità e alla particolarità del settore
e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati,
con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono
efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 5
(Regimi termali speciali
e rilancio degli stabilimenti termali)
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati
aventi diritto avviati alle cure termali dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dall’INAIL i regimi termali speciali di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni
economiche accessorie sono erogate dall’INPS e dall’INAIL con oneri a carico
delle rispettive gestioni previdenziali.
2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell’INPS
si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti,
casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, in possesso dei requisiti previsti
dall’INPS per l’ammissione al medesimo regime termale speciale.
3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono
tenuti a svolgere le attività necessarie per l’ammissione degli
aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine
essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla
azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente
diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento
termale di destinazione.
4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l’attività, gli stabilimenti
termali di proprietà dell’INPS sono trasferiti ai sensi dell’articolo
22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
Art. 6
(Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica,
educazione sanitaria)
1. Il Ministro della sanità può promuovere
il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione
di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica
e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario
generale, ferme restando le competenze del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204.
2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le
regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti
di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative
alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica
sulla attuazione degli stessi programmi.
Art. 7
(Specializzazione in medicina termale)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l’ordinamento didattico della
scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In sede di prima applicazione, i medici dipendenti dalle aziende
termali alla data di attivazione del primo corso di specializzazione di
cui al comma 1 hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole
di specializzazione medesime.
Art. 8
(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici
termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i
periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente
presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli
prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale,
l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività
di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente
comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità
di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario
di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione
con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell’ambito di tale
Servizio, non svolga funzioni direttamente connesse con l’erogazione delle
cure termali non è incompatibile con l’attività prestata
dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di
cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro
o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale
non è incompatibile con l’attività prestata presso aziende
termali senza vincolo di subordinazione.
Art. 9
(Profili professionali)
1. Il profilo professionale di operatore termale che
opera esclusivamente negli stabilimenti termali è disciplinato ai
sensi del comma 5 dell’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229.
2. Sono fatte salve le competenze delle professioni sanitarie di cui
alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Art. 10
(Talassoterapia)
1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica
del ruolo delle cure termali nell’ambito delle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità
10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli
aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti
talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell’eventuale inserimento
delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma
1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto
con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 11
(Qualificazione dei territori termali)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1,
commi 3 e 4, nell’ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari
che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo
economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale,
lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei
confronti degli stessi territori.
Art. 12
(Promozione del termalismo
e del turismo nei territori termali)
1. Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili
e nell’esercizio della propria attività istituzionale l’Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee
iniziative per la promozione del termalismo nazionale all’estero quale
parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando
anche a tale fine l’apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili
eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e
di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo
sviluppo dell’economia dei territori termali.
Art. 13
(Marchio di qualità termale)
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari
di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è
assegnato, con decreto del Ministro dell’ambiente, su proposta della regione,
secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai princìpi
indicati ai commi 2 e 3.
2. Il marchio di qualità termale può essere assegnato
solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono
stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale
di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali
presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio
di qualità termale unitamente ad una documentazione attestante:
a) l’adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione
tecnica;
b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi
alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l’uso più
corretto dell’energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela
dell’ambiente;
c) l’attività di promozione, certificata dalla competente azienda
di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali,
culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;
d) l’adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti
per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione
e la corretta fruizione dell’ambiente naturale.
4. L’assegnazione del marchio di qualità termale è sottoposta
a verifica da parte dei Ministeri dell’ambiente e dell’industria, del commercio
e dell’artigianato ogni tre anni.
5. Nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 12, l’ENIT
promuove la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato
turistico europeo ed extraeuropeo.
Art. 14
(Pubblicità e sanzioni)
1. L’autorizzazione ad effettuare la pubblicità
delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque
termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene
alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni
di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall’autorità sanitaria
competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.
2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto
dal comma 1 e dall’articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.
3. L’erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), è punita con la multa da lire
5 milioni a lire 100 milioni. |