Legge 6 marzo 2001, n. 64 Istituzione del servizio civile nazionale
Istituzione del servizio civile nazionale
Art. 1.
(Principi e finalità).
1. E' istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare
obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di
solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello
nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei
diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i
popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio
della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto
l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico,
culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero.
Art. 2. (Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio
obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base
esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare
volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a
detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti
tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed
economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione
al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti
oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste annualmente;
b)determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in
servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare
volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui
al Fondo nazionale per il servizio civile;
c)
funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo
formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di
quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilità
sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero;
e)
funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori
di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione
che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da
data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo
scaglione di giovani di leva;
g) conferma
delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n.230, e del decreto-legge 16
settembre 1999, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
1999, n.424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione
della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare
obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia
di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento
alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio,
agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione
del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il
servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di
ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3. (Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il
servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto
al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le
finalità di cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre
anni.
Capo II
DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4. (Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio
civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2.
Art. 5. (Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti
all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8
luglio 1998, n.230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che
dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il
servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle
esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del
servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi
dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo
potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a
richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito
dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il
previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati
provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero
della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la
preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché
di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel
medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al
servizio civile nazionale previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base
volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del
Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e
comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a)le
cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la
domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il
ventiseiesimo;
b) i
cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente
alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non
hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6. (Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n.230,
e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del
contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto
dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per
l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i
nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 7. (Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230, cura l'organizzazione,
l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla
costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma
7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per
il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle
amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 11 della legge n.230 del 1998, assicurando e coordinando la
coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la
programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, prevede la costituzione di sedi
della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di
consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Art. 8. (Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono
determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti
di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari
all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente
proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e
dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della
garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia
autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia
effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto
della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di
monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti
approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta
l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo
5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli
organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli
enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede
all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti
dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9. (Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso
sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni
ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte
dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per
interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa
Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità
ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio
1998, n.230.;
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le
modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.
Art. 10. (Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che
prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n.230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti
formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio
militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione
professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica
professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli
necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti
formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per
attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva
rilevanti per il curriculum degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11. (Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla
specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli
stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali,
enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle
donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le
modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere
vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in
aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di
cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali
previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato
in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire
250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base
16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. (Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n.230,
sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. E' abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449,
come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n.265.