STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE OPHRYS

Via S Spirito 18 86170 Isernia (Italia) 

e mail ophrysisernia@tiscali.it

 

  Statuto  Registrato presso l'Ufficio del Registro di Isernia e trasmesso  all' Assesorato alla Sicurezza sociale e all'Assessorato alla Cultura della Regione Molise

 

                    Articolo 1

L'associazione "Ophrys" è una organizzazione di volontariato che opera nel campo specifico dell'eco-sviluppo.L'associazione concepisce il  volontariato  come forma di  espressione della sensibilità individuale.L'associazione non persegue finalita' di lucro.

 

                     Articolo 2

Costituiscono principali settori di impegno dell'associazione:

-  la difesa, e quindi la valorizzazione, del patrimonio artistico-culturale-ambientale;

-  la istituzione  di rigorose norme di tutela dei biotopi  molisani;

-  lo studio della flora, della fauna e della geomorfologia dell'Appennino;

-  l' affermazione del principio per il quale la politica economica non può essere disgiunta dalla politica ambientale.

 

                     Articolo 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione può:

a)  collaborare, anche stipulando apposite convenzioni, con Enti pubblicio privati competenti od operanti nei settori  d'interesse dell'associazione;

b)  aderire ad organizzazioni, costituite da gruppi di volontariato, che abbiano lo scopo di favorire la crescita   culturale, lo sviluppo, il coordinamento dell'azione e  l'efficacia operativa delle associazioni di volontariato; 

c) aderire ad Enti privati, le cui finalità siano compatibili con quelle dell'associazione.

 

                    Articolo 4

Sono condizioni per l'adesione:

a)  l'accettazione del presente Statuto;

b)  il versamento della quota di adesione;

c)  il non possesso della licenza di caccia e/o di pesca;

d)  il compimento del diciottesimo anno di età.

L'adesione all'associazione dura per l'intero anno solare in corso.

 

                    Articolo 5

I diritti dei soci sono:

a)  partecipare alle attività promosse dall'associazione;

b)  godere di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;

c)  recedere dall'associazione in qualsiasi momento;

d) gli altri eventualmente stabiliti nel Regolamento  Generale

    dell'associazione.

 

                    Articolo 6

I doveri dei soci sono:

a)  partecipare alle attività promosse dall'associazione;

b) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento  Generale e le deliberazioni degli organi sociali.

 

                    Articolo 7

Il socio che compie atti incompatibili con le finalità dell'Associazione viene espulso.

Il socio espulso non può richiedere nuova ammissione all'associazione.

 

                    Articolo 8

Sono organi dell'associazione:

a)  l'Assemblea dei Soci;

b)  il Presidente.

 

                    Articolo 9

L'Assemblea  dei Soci è convocata dal Presidente ogni volta lo ritiene necessario, e dai soggetti ai quali sia consentito dal Regolamento Generale.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se adottate a maggioranza semplice dei presenti.

 

                    Articolo 10

E' competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) deliberare l'ammontare delle quote di adesione;

b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) nominare il Presidente e il vice-presidente dell'Associazione;

d) autorizzare spese eccedenti il Fondo Comune;

e) deliberare ulteriori contributi dei soci;

f) approvare e modificare il Regolamento Generale;

g) modificare lo Statuto sociale;

h) provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Associazione

i) deliberare sull'istanza di iscrizione e sull'espulsione dei  soci;

l)  deliberare convenzioni, accordi, adesioni ed ogni atto giuridico che impegni l'associazione.

 

                    Articolo 11

Il Presidente, ed in sua assenza il vice-presidente, svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi  ed in giudizio;

b) provvede all'amministrazione ordinaria;

c) sottoscrive le convenzioni, gli accordi, le adesioni e gli  altri atti giuridici deliberati.

 

                    Articolo 12

Le cariche associative e le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

 

                    Articolo 13

L'esercizio  sociale si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre con l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'anno sociale al quale si riferisce.

Il bilancio preventivo è approvato unitamente alla proposta di programma generale delle attività per il nuovo anno sociale e mette in evidenza gli stanziamenti finanziari previsti per ciascuna categoria di entrata e di spesa.

Per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo necessaria la maggioranza semplice dei presenti.

Ogni nuova o maggiore spesa rispetto a quelle previste nel bilancio preventivo deve essere autorizzato dall'Assemblea dei soci mediante modifica del bilancio medesimo ed indicazioni dei mezzi per farvi fronte.

 

                    Articolo 14

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

a) le quote annuali di adesione versate dai soci;

b) i contributi volontari corrisposti dai soci;

c) i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

d) i contributi pubblici e privati.

 

                    Articolo 15

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;

b) donazioni e lasciti.

 

                    Articolo 16

Il Fondo Comune è costituito dalle fonti di finanziamento e dal patrimonio.

 

                    Articolo 17

Comitati scientifici o di altra natura sono costituiti ad iniziativa dell'Assemblea dei soci.

Essi sono composti dai soci e/o da altre persone particolarmente esperte in specifiche questioni.

 

                    Articolo 18

Per l'approvazione e la modifica del Regolamento Generale dell'associazione è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.

Per la modifica del presente Statuto sociale è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci.

 

                    Articolo 19

L'associazione si intende sciolta qualora ad essa non aderiscano almeno due soci, o ne deliberi all'unanimità l'Assemblea dei Soci lo scioglimento.

In caso di scioglimento l'Assemblea, a maggioranza semplice, delibera la devoluzione dei beni dell'Associazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

                    Articolo 20

Per  quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Regolamento Generale dell'associazione, le quali non possono derogare a quelle statutarie.

 

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