STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE OPHRYS
Via S Spirito 18 86170 Isernia (Italia)
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Articolo
1
L'associazione
"Ophrys" è una organizzazione di volontariato che opera nel campo
specifico dell'eco-sviluppo.L'associazione concepisce il
volontariato come forma di
espressione della sensibilità individuale.L'associazione non persegue
finalita' di lucro.
Articolo
2
Costituiscono
principali settori di impegno dell'associazione:
-
la difesa, e quindi la valorizzazione, del patrimonio
artistico-culturale-ambientale;
-
la istituzione di rigorose
norme di tutela dei biotopi molisani;
-
lo studio della flora, della fauna e della geomorfologia
dell'Appennino;
-
l' affermazione del principio per il quale la politica economica non
può essere disgiunta dalla politica ambientale.
Articolo
3
Per
il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione può:
a) collaborare, anche stipulando apposite convenzioni, con Enti
pubblicio privati competenti od operanti nei settori d'interesse dell'associazione;
b) aderire ad organizzazioni, costituite da gruppi di
volontariato, che abbiano lo scopo di favorire la crescita
culturale, lo sviluppo, il coordinamento dell'azione e
l'efficacia operativa delle associazioni di volontariato;
c)
aderire ad Enti privati, le cui finalità siano compatibili con quelle
dell'associazione.
Articolo
4
Sono
condizioni per l'adesione:
a) l'accettazione del presente Statuto;
b) il versamento della quota di adesione;
c) il non possesso della licenza di caccia e/o di pesca;
d) il compimento del diciottesimo anno di età.
L'adesione
all'associazione dura per l'intero anno solare in corso.
Articolo
5
I
diritti dei soci sono:
a) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
b) godere di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
c) recedere dall'associazione in qualsiasi momento;
d)
gli altri eventualmente stabiliti nel Regolamento Generale
dell'associazione.
Articolo
6
I
doveri dei soci sono:
a) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
b)
rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento
Generale e le deliberazioni degli organi sociali.
Articolo
7
Il
socio che compie atti incompatibili con le finalità dell'Associazione viene
espulso.
Il
socio espulso non può richiedere nuova ammissione all'associazione.
Articolo
8
Sono
organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente.
Articolo
9
L'Assemblea
dei Soci è convocata dal Presidente ogni volta lo ritiene necessario, e
dai soggetti ai quali sia consentito dal Regolamento Generale.
Le
deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se adottate a maggioranza
semplice dei presenti.
Articolo
10
E'
competenza dell'Assemblea dei Soci:
a)
deliberare l'ammontare delle quote di adesione;
b)
approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c)
nominare il Presidente e il vice-presidente dell'Associazione;
d)
autorizzare spese eccedenti il Fondo Comune;
e)
deliberare ulteriori contributi dei soci;
f)
approvare e modificare il Regolamento Generale;
g)
modificare lo Statuto sociale;
h)
provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Associazione
i)
deliberare sull'istanza di iscrizione e sull'espulsione dei
soci;
l)
deliberare convenzioni, accordi, adesioni ed ogni atto giuridico che
impegni l'associazione.
Articolo
11
Il
Presidente, ed in sua assenza il vice-presidente, svolge le seguenti funzioni:
a)
rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi
ed in giudizio;
b)
provvede all'amministrazione ordinaria;
c)
sottoscrive le convenzioni, gli accordi, le adesioni e gli
altri atti giuridici deliberati.
Articolo
12
Le
cariche associative e le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Articolo
13
L'esercizio
sociale si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre con l'approvazione del
bilancio consuntivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Dal bilancio
consuntivo devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti.
Il
bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato entro l'inizio
dell'anno sociale al quale si riferisce.
Il
bilancio preventivo è approvato unitamente alla proposta di programma
generale delle attività per il nuovo anno sociale e mette in evidenza gli
stanziamenti finanziari previsti per ciascuna categoria di entrata e di spesa.
Per
l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo necessaria la
maggioranza semplice dei presenti.
Ogni
nuova o maggiore spesa rispetto a quelle previste nel bilancio preventivo deve
essere autorizzato dall'Assemblea dei soci mediante modifica del bilancio
medesimo ed indicazioni dei mezzi per farvi fronte.
Articolo
14
Le
fonti di finanziamento dell'associazione sono:
a)
le quote annuali di adesione versate dai soci;
b)
i contributi volontari corrisposti dai soci;
c)
i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d)
i contributi pubblici e privati.
Articolo
15
Il
patrimonio dell'associazione è costituito da:
a)
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
b)
donazioni e lasciti.
Articolo
16
Il
Fondo Comune è costituito dalle fonti di finanziamento e dal patrimonio.
Articolo
17
Comitati
scientifici o di altra natura sono costituiti ad iniziativa dell'Assemblea dei
soci.
Essi
sono composti dai soci e/o da altre persone particolarmente esperte in
specifiche questioni.
Articolo
18
Per
l'approvazione e la modifica del Regolamento Generale dell'associazione è
necessaria la maggioranza assoluta dei soci.
Per
la modifica del presente Statuto sociale è necessaria la maggioranza dei due
terzi dei soci.
Articolo
19
L'associazione
si intende sciolta qualora ad essa non aderiscano almeno due soci, o ne
deliberi all'unanimità l'Assemblea dei Soci lo scioglimento.
In
caso di scioglimento l'Assemblea, a maggioranza semplice, delibera la
devoluzione dei beni dell'Associazione ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore.
Articolo
20
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
disposizioni del Regolamento Generale dell'associazione, le quali non possono
derogare a quelle statutarie.
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