Il Referto all'Autorità Giudiziaria

in Pronto Soccorso

Nella trattazione delle patologie da pronto soccorso è importante che l'esercente di una qualunque professione sanitaria, ed in primo luogo il medico, conosca quali siano i casi in cui è obbligatorio emettere il referto.


Il codice penale vigente, all'art.365 recita:
"Omissione di referto".
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa sino a lire un milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale."
L'articolo in commento punisce come delitto (il codice precedente considerava il fatto come semplice contravvenzione) la violazione dell'obbligo di referto che incombe a coloro che esercitano una professione sanitaria, e cioè ai medici, chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e infermieri diplomati.
Queste persone qualora, nell'esercizio della loro professione, abbiano prestato "la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio" sono tenuti a riferire all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria entro 24 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.
Se omettono o ritardano di presentare il referto, si rendono responsabili del delitto in esame.
L'obbligo del referto non è illimitato.
Per la tutela del segreto professionale, l'articolo 365 secondo comma stabilisce che la norma non si applica "quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".
A ) la semplice qualità di sanitario non è sufficiente per l'esistenza dell'obbligo del referto e, quindi, del reato: occorre che il soggetto, così qualificato, abbia compiuto una prestazione professionale, non importa se richiesta o spontanea, se remunerata o gratuita. Non è necessario, però, che si tratti di una prestazione di carattere continuativo, e cioè di una vera e propria assistenza, bastando qualsiasi intervento, anche occasionale (semplice visita).
Si richiede, inoltre, che il caso in cui si è prestata l'opera possa presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. Poiché la possibilità è qualche cosa di meno della probabilità, l'obbligo del referto sussiste anche se sia improbabile che si tratti di un delitto. Il giudizio sulla possibilità, però, non va fatto in astratto, ma in concreto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze del caso singolo.
Non c'è chi non veda come altrimenti l'obbligo del referto avrebbe una portata eccessiva, data la difficoltà di escludere che una lesione, da sola considerata, possa risalire ad un fatto doloso o colposo e, quindi, dare origine ad un delitto. Secondo alcuni autori, si tratta di un giudizio obiettivo fondato esclusivamente su dati tecnici. La cassazione ha però affermato che per il sorgere dell'obbligo di referto da parte del sanitario non è sufficiente che il fatto possa presentarsi in astratto come ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, ma occorre che questa possibilità sussista in concreto, secondo la valutazione del sanitario stesso. Se tuttavia tale valutazione si sia tradotta in una prognosi di malattia, conseguente a lesioni, di durata tale da essere procedibile d'ufficio, si è ritenuto che il delitto sussista, in relazione alla sua natura di reato di pericolo, anche se il leso, smentendo la prognosi, guarisca nei termini della procedibilità a querela.
Qualora più persone abbiano, contemporaneamente o successivamente, prestato la loro opera od assistenza nella medesima occasione, sono tutte del pari obbligate a presentare il referto.

B) in ordine alla limitazione stabilita nel secondo comma dell'art.365 (cessazione dell'obbligo quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale) si osserva che essa vale anche se in seguito la condizione sia venuta meno e il sanitario abbia interrotto ogni rapporto professionale con il cliente.

C) per l'esistenza del dolo, oltre alla coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto, è necessario che il soggetto si renda conto che trattasi di fatti i quali possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. In conseguenza, il sanitario che non presenta il referto perché erroneamente crede che non sussista un delitto di quella specie, deve essere assolto per difetto di dolo.

D) L'obbligo del referto implica quello di denunciare la verità con la conseguente parificazione del referto falso, reticente o comunque essenzialmente incompleto all'omissione di referto. Il delitto si consuma nel tempo e nel luogo in cui doveva emettersi il referto e, solo per completezza si rileva che, trattandosi di un reato di pura omissione, il tentativo è giuridicamente inconcepibile. Con l'esercente della professione sanitaria non può concorrere il denunciando, per il disposto di cui all'articolo 384.

Poiché il reato implica la violazione dei doveri inerenti ad una professione sanitaria, la condanna importa la pena accessoria dell'interdizione temporanea della professione.
Si tratta di un delitto contro l'Amministrazione della Giustizia, perché omettendo di comunicare la "notitia criminis" all'Autorità Giudiziaria, si pregiudica il regolare svolgimento dell'attività dello Stato a perseguire l'autore di un reato.
Unica deroga a questo obbligo, come precedentemente affermato, è prevista dal 2° comma dell'articolo 365 del codice penale che recita: "questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale."
Da questo secondo comma si evince che il legislatore, nel contemperamento degli interessi fra la corretta amministrazione della giustizia da una parte e la tutela della salute della persona dall'altra, considera prevalente quest'ultima, anche quando questa si sia resa responsabile di un crimine, garantendole il diritto di farsi curare senza tema di essere sottoposta a procedimento penale per iniziativa del sanitario.
Dissipati i primi dubbi sull'istituto, vediamo quali devono essere i contenuti del referto.
Nel redigere l'atto, si deve tenere conto di quanto prevede l'articolo 334 del codice di procedura penale. Il sanitario, pertanto, deve "farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino". Il referto deve indicare "la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga ad identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento:" deve, inoltre, fornire "le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare." "Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto."
Nella prassi è il responsabile che sottoscrive il referto.
Dopo aver eseguito una panoramica generale su cosa sia il referto, quali debbano essere i suoi contenuti, e da chi vada emesso, vediamo quali sono i casi più frequenti che possono presentarsi al medico di pronto soccorso in cui l'atto va redatto e quando invece no.

Casi in cui si deve redigere il referto.

Il delitto è perseguibile d'ufficio e v'è di conseguenza obbligo di referto da parte del sanitario incaricato di pubblico servizio nei seguenti casi.
· Nei delitti contro la vita:
omicidio volontario; omicidio colposo; omicidio preterintenzionale; omicidio del consenziente; morte o lesioni conseguenti ad altro delitto; istigazione o aiuto al suicidio; infanticidio in condizioni d'abbandono materiale e morale. Il referto va redatto anche quando non è certa la causa naturale del decesso e se ne sospetti motivatamente la responsabilità di terzi.
· Nei delitti contro l'incolumità individuale:
-Rissa.
-Lesione personale dolosa che determini uno stato di malattia superiore ai 20 giorni e quando la lesione personale volontaria è grave o gravissima; oppure quando la durata della malattia è inferiore a tale periodo, ma si configurano alcune circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 585 del codice penale, "ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive."
Per arma si intende qualsiasi corpo contundente utilizzato per fini diversi rispetto a quelli a cui è destinata (stiamo parlando di bastoni, sassi, bottiglie ecc.). Qui il referto va emesso, al di là della prognosi clinica, perché sono state utilizzate armi e quindi rientriamo nell'ipotesi di reato procedibile d'ufficio.
-Lesione personale colposa grave (superiore ai 40 giorni), o gravissima (malattia certamente o probabilmente insanabile), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (articolo 590 codice penale e L. 689/1981) o relative alla tutela dell'igiene del lavoro. Per essi l'articolo 92 della già citata legge 24 novembre 1981 n°689 ha stabilito trattarsi di delitti perseguibili d'ufficio.
Quindi nel caso di lesioni personali colpose con prognosi superiore ai 40 giorni, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è sempre necessario redigere il referto (anche se non è semplice per il sanitario capire quando vi siano queste violazioni).
· Nei delitti di comune pericolo mediante frode:
epidemia, avvelenamento, adulterazione, contraffazione di acque o di sostanze alimentari e relativo commercio.
· Nei delitti contro la libertà personale:
sequestro di persona;
violenza sessuale, quando il reato è commesso:
nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14;
dal genitore, anche adottivo, o dal lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
dal pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
se il fatto è commesso nei confronti di minore inferiore agli anni 10.
· Nei delitti contro l'assistenza familiare:
ad esempio nei delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, e in quelli di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Il referto va emesso ancora nei seguenti casi:

interruzione della gravidanza al di fuori dei legittimi casi stabiliti dalla legge 194;
fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona;
suicidio o tentato suicidio.
In questo ultimo caso il medico non può omettere di redigere il referto adducendo a giustificazione dell'omissione il fatto di voler salvaguardare la privacy della persona curata, in quanto l'autorità giudiziaria è esentata dalla Legge 675/96 (Legge sulla Privacy). Inoltre, in casi come questo, la polizia deve assicurare e prevenire che non vengano posti in essere altri reati, tipo quello di "istigazione al suicidio".
Alcuni approfondimenti meritano i casi di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Lesioni subite all'interno delle mura domestiche da adulti.
Può accadere che una persona (moglie, marito, ecc.) che abbia subito lesioni all'interno delle mura domestiche, richieda espressamente al medico curante di certificare che la lesione patita è dovuta a cause accidentali. Tale comportamento trae origine dalla paura, in capo al soggetto/paziente, delle conseguenze ulteriori che potrebbero scaturire qualora la polizia venisse a conoscenza del fatto o, ancora, dalla reazione, ancor più violenta, che potrebbe avere l'aggressore, sapendo che il fatto è stato denunciato.
In tutti questi casi il sanitario, per quanto concerne i maltrattamenti in famiglia su maggiorenni, che si configurano allorquando la condotta violenta od omissiva sia ripetuta nel tempo, deve redigere sempre il referto.
Se l'episodio invece è singolo ovvero la persona assistita riferisce che è la prima volta che si verifica un fatto del genere, non vi sono elementi tali da indurre il medico a ritenere il contrario, non sono state usate armi, non sono state adoperate sevizie e la prognosi clinica non supera i 20 giorni, non va emesso referto in quanto si configura l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 582 del codice penale: lesione personale perseguibile a querela di parte.
Lesioni subite all'interno delle mura domestiche da minori.
Quando si tratta di maltrattamenti verso minori, anche nel caso in cui i genitori dichiarino che le lesioni subite siano dovute a cause accidentali, se si nutrono dubbi sull'accaduto o per il tipo di lesioni o perché non si tratta della prima volta o perché i genitori si contraddicono o appaiano titubanti nel raccontare quanto accaduto, il sanitario deve redigere il referto per l'autorità giudiziaria oppure, nel dubbio, trasmettere una relazione o il certificato medico al posto di polizia che provvederà poi ad effettuare gli accertamenti di competenza.


Gli incidenti stradali

Un discorso a parte meritano le lesioni che sono conseguenza di un incidente stradale. Qui rientriamo nell'ipotesi delle lesioni personali colpose, di cui parleremo più avanti, pertanto si dovrà emettere il referto solo nel caso in cui vi sia pericolo di morte o la prognosi sia riservata, cioè quando il paziente presenta fenomeni che non consentono una diagnosi favorevole, anche se non esistono i segni di pericolo di morte.
Sempre in riferimento agli incidenti stradali, in caso di omissione di soccorso, si ha l'obbligo di emettere il referto anche se le lesioni sono minime.

Casi in cui non si deve redigere il referto.
I delitti per i quali non v'é obbligo del referto perché si procede a querela della persona offesa che più spesso possono presentarsi all'attenzione dei sanitari di un pronto soccorso, sono:
-delitto di percosse;
-delitto di lesione personale volontaria, sempre che la malattia che ne derivi abbia una durata non superiore ai 20 giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 - 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577 del codice penale (si tratta di eccezioni che riguardano l'ascendente, il discendente, il coniuge, il fratello, la sorella, il padre e la madre adottivi, il figlio adottivo, un affine in linea retta). Di questo abbiamo già discusso parlando dei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;
-delitto di lesione personale colposa, a meno che non si tratti di lesioni conseguenti a fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e che abbiano determinato una malattia professionale con prognosi superiore ai 40 giorni; oppure se si tratta di lesioni personali che siano conseguenza di altri delitti che sono perseguibili invece d'ufficio (ad esempio lesione personale colposa conseguente all'esercizio abusivo della professione sanitaria, ecc.);
-delitto di violenza sessuale (non aggravata);
-delitto di atti sessuali con minorenne (non aggravati);
Considerato, però, che i delitti di abuso sessuale su minori, perseguibili a querela di parte, sono difficilmente individuabili e, comunque, residuali rispetto alla casistica prevista dal codice penale, è opportuno segnalare sempre tali eventi all'autorità giudiziaria.

I casi di cui si è discusso sono solo quelli più ricorrenti e non esauriscono certamente la casistica degli interventi che possono capitare ad un esercente una professione sanitaria.
Rappresentano, però, a nostro avviso, un utile punto di partenza per facilitare il lavoro di questa categoria professionale; specie di chi si trova a svolgere la propria professione in prima linea in un pronto soccorso ospedaliero.
A questo proposito, una fattiva collaborazione con il posto di polizia istituito in molti ospedali, può senz'altro aiutare a svolgere nel miglior modo possibile il proprio lavoro e a risolvere ogni incertezza.


Dottor Paolo Di Masi
Ispettore della Polizia di Stato
Responsabile del Posto di Polizia
del Policlinico S. Orsola Malpighi
dimasipao@katamail.com

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